Disegno di legge regionale, n. 5350.
Istituzione della riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre
Cives. 1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992,
n. 36, e' istituita con la presente legge la riserva naturale speciale dei
Monti Pelati e Torres Cives. 1. I confini della riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre
Cives, incidente sul territorio dei Comuni di Baldissero Canavese,
Vidracco e Castellamonte, sono individuati sull'allegata planimetria in
scala 1: 10.000 facente parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita'
dell'istituzione della riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torres
Cives sono cosi' specificate: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono
esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle riserve naturali del
Canavese. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4
l'Ente, a cui e' affidata la gestione della riserva, si avvale di proprio
personale individuato nella pianta organica approvata con legge
regionale. 1. Sull'intero territorio della riserva naturale speciale dei Monti
Pelati e Torre Cives, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in
materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle
leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale
rimosso; 1. La sorveglianza della Riseva naturale speciale dei Monti Pelati e
Torre Cives e' affidata: 1. La riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives e' oggetto
di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure
richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al
capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno
finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
(Istituzione della riserva naturale speciale)
(Confine)
2. I confini della riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle,
portanti la scritta "Regione Piemonte - riserva naturale speciale dei
Monti Pelati e Torre Cives", da collocarsi in modo che siano visibili da
ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due
contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di
conservazione e di leggibilita'.
(Finalita')
a) tutelare il peculiare ambiente in cui, per la particolarita' degli
eventi storici, della posizione geografica, del clima, dei condizionamenti
antropici, si sono insediate biocenosi uniche dal punto di vista
naturalistico;
b) tutelare, valorizzare e ripristinare il paesaggio;
c) tutelare e valorizzare i beni storici presenti;
d) valorizzare le attivita' agricole compatibili;
e) promuovere attivita' di ricerca scientifica;
f) organizzare il territorio a fini ricreativi e didattici,
compatibilmente con le finalita' di cui ai punti precedenti;
g) garantire il recupero delle aree soggette ad attivita' estrattiva.
(Gestione)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con un
rappresentante per ciascuno dei Comuni di Baldissero Canavese, Vidracco e
Castellamonte.
3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della
riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torres Cives con lo
stanziamento di cui al capitolo 15690 del bilancio di previsione per
l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari
successivi.
(Personale)
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: sono comunque consentite
la coltivazione della cava esistente all'interno del perimetro della
riserva naturale speciale, nei limiti di cui alla planimetria in scala
1: 10.000 allegata alla presente legge, e la realizzazione delle relative
infrastrutture;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni genere e tipo, fatte
salve le operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare
valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui
all'articolo 9;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori
strada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade
necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che
possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
i) introdurre specie vegetali estranee all'ambiente naturale.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 sull'intero
territorio della riserva naturale speciale e' comunque consentito:
a) svolgere le attivita' agricole compatibili,limitatamente alle aree
attualmente a cio' destinate;
b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge
regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub b), del
presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure
previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento
di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), e c), della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva
autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1,
dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia
di caccia.
3. Le violazioni di cui alle lettere c), d), ed f), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4.Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo
6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un
massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e di un minimo di L.
250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui lettere g) ed h), comma 1, ed alle
limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
7. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di
L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato
effettuato il taglio boschivo.
8. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, e 6 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle
disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
9. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24
novembre 1989, n. 689.
10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai
sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono
introitate nel bilancio della Regione.
(Sorveglianza)
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a
cui e' affidata la gestione della riserva;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia
e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata
conl'Ente di gestione.
(Piano naturalistico)
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente
stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
anche norme ed indirizzi relativi alle attivita' agricole e forestali,
nonche' all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi
sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti
urbanistici comunali.
(Entrate)