Disegno di legge regionale, n. 5346.
Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di
gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve
Naturali delle Valli di Lanzo. Riserve naturali delle Valli di Lanzo
1. L'Azienda regionale dei Parchi suburbani e' sostituita, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dall'Ente di gestione del Parco
regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di
Lanzo. 1. La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e' cosi' integrata: 1. Qualora il Consiglio regionale non provveda alla nomina dei membri del
Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e
dei Parchi e delle Riserve delle Valli di Lanzo entro il termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stessi
sono nominati direttamente dalla Giunta Regionale. 1. E' costituita la Comunita' del Parco dell'Ente di gestione del Parco
regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di
Lanzo, prevista dall'articolo 14 ter della legge regionale 22 marzo 1990,
n. 12, che e' cosi' composta: 1. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo dell'Ente di
cui all'articolo 1, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio
di Amministrazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani. 1. Gli oneri per la gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi
e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo sono finanziati con la somma
iscritta al capitolo 15350 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1992 la cui denominazione e' cosi' modificata: "Assegnazione
regionale per le spese di gestione del Parco regionale la Mandria e dei
Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo". 1. Nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione "Azienda regionale dei
Parchi suburbani" la stessa deve intendersi sostituita con la dizione
"Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle
Riserve naturali delle Valli di Lanzo". 1. Sono abrogate le seguenti leggi:
(Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani
in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle)
2. L'Ente di cui al comma 1 e' Ente strumentale della Regione Piemonte,
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed istituito a norma
dell'articolo 72 dello Statuto regionale, ed esercita le funzioni di
direzione e di amministrazione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi
e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo con l'osservanza di quanto
disposto al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
3. L'Ente di cui al comma 1 provvede, altresi', a gestire direttamente i
beni mobili ed immobili di proprieta' della Regione inclusi nel Parco
regionale La Mandria.
(Integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)
a) all'articolo 7, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis. E' istituito "l'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria
e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo", Ente di
diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di
amministrazione del Parco regionale La Mandria e della Riserva naturale
integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera".
b) All'articolo 9, dopo il comma 23, e' aggiunto il seguente comma 23 bis:
"23 bis. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale
La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo e'
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto
da:
a) cinque membri nominati dalla Comunita' del Parco;
b) un rappresentante della Provincia di Torino;
c) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla
minoranza;
d) quattro membri nominati dalla Giunta regionale. Con il medesimo
decreto e' nominato, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), il
Presidente dell'Ente che e' individuato con deliberazione della Giunta
regionale su indicazione dell'Assessore ai Parchi naturali".
(Formazione ed insediamento del Consiglio Direttivo)
2. Qualora la Comunita' del Parco e la Provincia di Torino non provvedano
alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del
Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle
Valli di Lanzo entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli stessi sono nominati direttamente dalla
Giunta regionale.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La
Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo e'
legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi
componenti.
(Comunita' del Parco)
a).dal Presidente della Provincia di Torino;
b) Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunita' Montane nei cui
territori sono ricomprese le aree classificate come parchi naturali.
2. L'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle
Riserve naturali delle Valli di Lanzo individua nel proprio statuto i
compiti e le funzioni della Comunita' del Parco.
3. La Comunita' del Parco provvede nella prima riunione, convocata dal
Presidente della Provincia di Torino, alla nomina dei membri del Consiglio
Direttivo dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei
Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo.
(Norme transitorie)
2. Fino all'assegnazione ad altro Ente di gestione, le funzioni di
direzione e di amministrazione dell'Area attrezzata Le Vallere e dell'Area
attrezzata della Collina di Rivoli sono affidate all'Ente di cui
all'articolo 1.
(Norme finanziarie)
2. Il capitolo 15310 "Contributo nelle spese di funzionamento
dell'Azienda regionale dei Parchi" del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1992 e' soppresso ed i relativi fondi sono iscritti
al capitolo 15180 "Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve
naturali regionali" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio
finanziario.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
(Norme finali)
(Abrogazione di norme)
a) la legge regionale 20 aprile 1977, n. 26;
b) la legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, salvo gli articoli 1, comma
2; 15, comma 2; e 18.
2. Nella legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono soppressi il comma 3
dell'articolo 3; il comma 3 dell'articolo 7; ed il comma 3 dell'articolo
11.
3. Nella legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61, al comma 6
dell'articolo 3 sono soppresse le parole "all'Azienda regionale dei Parchi
suburbani e".
4. Nella legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, al comma 15 dell'articolo
7 dopo la parola "Enti" sono soppresse le parole "ed all'Azienda"; sono,
altresi', soppressi:
a) i commi 13 e 14 dell'articolo 7: conseguentemente il comma 15 diviene
comma 13;
b) il comma 2 dell'articolo 8;
c) il comma 3 dell'articolo 15: conseguentemente il comma 4 diviene comma
3.