Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5345.

Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 'adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394'.

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1992, n. 36 e' abrogato ed e' sostituito dal seguente:
Articolo. 9. - Bilanci degli Enti di gestione "1. I bilanci degli Enti di gestione delle aree protette sono predisposti, approvati e gestiti nel rispetto, in quanto applicabili, delle normative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, che regolano i corrispondenti documenti della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva con propria deliberazione un piano dei conti unico per tutti gli Enti di gestione delle aree protette che gli stessi sono tenuti ad utilizzare.
3. Gli Enti di gestione delle aree protette sono autorizzati ad apportare variazioni al proprio bilancio mediante provvedimento ammministrativo, unicamente in caso di trasferimenti da Enti pubblici.
4. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' istituito il seguente capitolo di spesa: "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali".
5. La denominazione del capitolo 15180 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificata: "Oneri per il personale delle aree protette regionali".
6. La denominazione del capitolo 26860 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificata : "Assegnazioni per le spese di investimento nelle aree protette regionali e per gli interventi urgenti di conservazione, valorizzazione ed acquisizione di aree di interesse naturalistico".
7. Il riparto delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli di spesa di cui ai commi 4, 5 e 6 e' attuato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, tenendo conto degli avanzi o dei disavanzi risultanti dai rendiconti degli Enti di gestione.
8. I capitoli dal 15320 al 15600, il capitolo 15690 ed il capitolo 15710 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono soppressi ed i relativi fondi sono iscritti sul capitolo denominato "Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali" istituito ai sensi del comma 4.
9. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto."