Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5344.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 25/3/1985 n. 21 in materia di provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
All. 1

Art. 1.
(Integrazione dell'art. 1 della L.R. 21/85)

1. L'articolo 1, II comma, punto e), della L.R. 25/3/1985 n. 21 e' cosi'integrato "e il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati".

Art. 2.
(Partecipazione delle Associazioni dei consumatori alle Commissioni consultive regionali)

1. Le commissioni consultive istituite dalle leggi regionali 4.6.1975 n. 47, 4.6.1979 n. 62, 4.7.1984 n. 30 e successive modifiche, 30.8.1984 n. 48, 9.4.1987 n. 25, 15.5.1987 n. 27, 6.7.1987 n. 38, 5.11.1987 n. 55 sono integrate ciascuna da un componente in rappresentanza dei consumatori su designazione delle associazioni dei consumatori iscritte all'Albo di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
(Modifica dell'art. 3 della L.R. 21/85)

1. Il punto d) dell'articolo 3 e' abrogato e cosi' sostituito:
"esprimere parere sulla proposta della Giunta regionale riguardante il Piano di attivita' triennale previsto dalla presente legge".

Art. 4.
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni dei consumatori)

1. E' istituito l'Albo regionale delle associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le associazioni di cui all'art. 4 della L.R. 21/85 cosi' come modificato dalla presente legge.Il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta completa dei documenti necessari, dispone con proprio decreto l'iscrizione all'Albo.La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 5.
(Modifiche dell'art. 4 della L.R. 21/85)

1. Il primo e secondo comma dell'art. 4 sono abrogati e cosi' modificati:
"Sono riconosciute le associazioni locali e regionali, e le sezioni di associazioni nazionali, che hanno come scopo preminente, nello Statuto e nelle attivita' che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore. Le associazioni e le sezioni di cui al comma precedente, debbono avere almeno duecento soci ed un'effettiva e valida rappresentativita' nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte; debbono inoltre avere un ordinamento interno ispirato a criteri di democraticita'".

Art. 6.
(Modifiche ed integrazioni dell'art. 5 della L.R.21/85)

1. E' abrogato il primo comma dell'art. 5 ed e' cosi' sostituito "la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale". I punti "b", "d" e "f" del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"b): dieci rappresentanti delle associazioni dei consumatori designati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali; d): cinque rappresentanti dell'Universita' di Torino designati rispettivamente dalle Facolta' di Medicina, Farmacia, Agraria, Economia e Commercio e Giurisprudenza;
f): tre rappresentanti designati dalla Giunta dell'Unione delle Camere di Commercio. La nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e' subordinata al parere favorevole della Commissione nomine ai sensi della L.R. 18/2/1985 n. 10 e successive modifiche e integrazioni. E' abrogato il quarto comma dell'art. 5"

Art. 7.

1. All'art. 7 della L.R. 25/3/1985 n. 21 e' aggiunto il seguente quinto comma. Le riunioni sono valide con la presenza del 51% dei componenti.

Art. 8.
(Piano di attivita')

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva triennalmente il Piano di attivita' nel quale sono definiti gli indirizzi di attuazione e i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attivita' da incentivare, le priorita' d'intervento ai fini della realizzazione degli obiettivi della legge regionale 21/85, cosi' come integrati dalla presente legge. Il Piano di attivita' puo' essere aggiornato annualmente e deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il Piano di attivita', e' il suo aggiornamento, devono essere deliberati entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono.

Art. 9.
(Contributi alle associazioni)

1. L'articolo 10 della legge regionale 25/3/85 n. 21 e' abrogato e' sostituito dal seguente:
"Le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della presente legge possono presentare alla Giunta regionale programmi di attivita' ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore entro la fine dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative. La Giunta regionale delibera contributi alle associazioni dei consumatori entro sessanta giorni dall'operativita' del competente capitolo del bilancio annuale di previsione, tenuto conto del Piano di attivita' triennale approvato dal Consiglio regionale".

Allegato 1

, 2, 3 OMISSIS