Disegno di legge regionale, n. 5344.
Modifiche e integrazioni della legge regionale 25/3/1985 n. 21 in
materia di provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore. 1. L'articolo 1, II comma, punto e), della L.R. 25/3/1985 n. 21 e'
cosi'integrato "e il loro diritto ad essere rappresentati ed
ascoltati". 1. Le commissioni consultive istituite dalle leggi regionali
4.6.1975 n. 47, 4.6.1979 n. 62, 4.7.1984 n. 30 e successive
modifiche, 30.8.1984 n. 48, 9.4.1987 n. 25, 15.5.1987 n. 27,
6.7.1987 n. 38, 5.11.1987 n. 55 sono integrate ciascuna da un
componente in rappresentanza dei consumatori su designazione delle
associazioni dei consumatori iscritte all'Albo di cui al successivo
art. 4. 1. Il punto d) dell'articolo 3 e' abrogato e cosi' sostituito: 1. E' istituito l'Albo regionale delle associazioni dei consumatori
al quale sono iscritte le associazioni di cui all'art. 4 della L.R.
21/85 cosi' come modificato dalla presente legge.Il Presidente della
Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta completa dei
documenti necessari, dispone con proprio decreto l'iscrizione
all'Albo.La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta
la cancellazione dall'Albo. 1. Il primo e secondo comma dell'art. 4 sono abrogati e cosi'
modificati: 1. E' abrogato il primo comma dell'art. 5 ed e' cosi' sostituito "la
Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore e' nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale". I punti "b", "d"
e "f" del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati e sostituiti dai
seguenti: 1. All'art. 7 della L.R. 25/3/1985 n. 21 e' aggiunto il seguente
quinto comma. Le riunioni sono valide con la presenza del 51% dei
componenti. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, la
quale si avvale del parere della Consulta regionale per la difesa e
tutela del consumatore, approva triennalmente il Piano di attivita'
nel quale sono definiti gli indirizzi di attuazione e i criteri per
la scelta dei progetti e dei programmi di attivita' da incentivare,
le priorita' d'intervento ai fini della realizzazione degli
obiettivi della legge regionale 21/85, cosi' come integrati dalla
presente legge. Il Piano di attivita' puo' essere aggiornato
annualmente e deliberato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta. Il Piano di attivita', e' il suo aggiornamento, devono essere
deliberati entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo
cui si riferiscono. 1. L'articolo 10 della legge regionale 25/3/85 n. 21 e' abrogato e'
sostituito dal seguente: Allegato 1 , 2, 3
OMISSIS
All. 1
(Integrazione dell'art. 1 della L.R. 21/85)
(Partecipazione delle Associazioni dei consumatori
alle Commissioni consultive regionali)
(Modifica dell'art. 3 della L.R. 21/85)
"esprimere parere sulla proposta della Giunta regionale riguardante
il Piano di attivita' triennale previsto dalla presente legge".
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni
dei consumatori)
(Modifiche dell'art. 4 della L.R. 21/85)
"Sono riconosciute le associazioni locali e regionali, e le sezioni
di associazioni nazionali, che hanno come scopo preminente, nello
Statuto e nelle attivita' che svolgono, lo sviluppo della difesa e
tutela del consumatore. Le associazioni e le sezioni di cui al comma
precedente, debbono avere almeno duecento soci ed un'effettiva e
valida rappresentativita' nella vita sociale e politica ed operare
da almeno due anni in Piemonte; debbono inoltre avere un ordinamento
interno ispirato a criteri di democraticita'".
(Modifiche ed integrazioni dell'art. 5 della L.R.21/85)
"b): dieci rappresentanti delle associazioni dei consumatori
designati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4
della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul
territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;
d): cinque rappresentanti dell'Universita' di Torino designati
rispettivamente dalle Facolta' di Medicina, Farmacia, Agraria,
Economia e Commercio e Giurisprudenza;
f): tre rappresentanti designati dalla Giunta dell'Unione delle
Camere di Commercio. La nomina dei rappresentanti delle Associazioni
dei consumatori e' subordinata al parere favorevole della Commissione
nomine ai sensi della L.R. 18/2/1985 n. 10 e successive modifiche e
integrazioni. E' abrogato il quarto comma dell'art. 5"
(Piano di attivita')
(Contributi alle associazioni)
"Le associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della presente
legge possono presentare alla Giunta regionale programmi di
attivita' ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore entro
la fine dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei
programmi e delle iniziative. La Giunta regionale delibera
contributi alle associazioni dei consumatori entro sessanta giorni
dall'operativita' del competente capitolo del bilancio annuale di
previsione, tenuto conto del Piano di attivita' triennale approvato
dal Consiglio regionale".