Disegno di legge regionale, n. 5339.
Istituzione della riserva naturale speciale della Val Sarmassa. 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992,
n. 36, e' istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale
della Val Sarmassa. 1. I confini della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa,
incidente sui Comuni di Vaglio Serra e di Incisa Scapaccino, sono
individuati sull'allegata planimetria su scala 1: 25.000 facente parte
integrante della presente legge. 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita'
dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa sono
cosi' specificate: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' individuate all'articolo 3
sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
astigiani di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 22 marzo
1990, n. 12. 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4
l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si
avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con
legge regionale. 1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Val
Sarmassa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di
tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla
caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: 1. Le violazioni al divieto di cui alle lettere a) e b), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale
rimosso. 1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa e'
affidata: 1. La Riserva naturale speciale della Val Sarmassa e' oggetto di apposito
Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate
all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della
Riserva naturale speciale della Val Sarmassa con lo stanziamento di cui
al capitolo 15440 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari
successivi. 1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al
capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno
finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. Allegato planimetria
OMISSIS
All. planimetria
(Istituzione del Parco naturale)
(Confini)
2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle,
portanti la scritta "Regione Piemonte, Riserva naturale speciale della Val
Sarmassa", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di
accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle
devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'
(Finalita')
a) tutelare e migliorare le caratteristiche naturali e paesaggistiche
dell'area;
b) valorizzare e tutelare il patrimonio archeologico e paleontologico;
c) qualificare e valorizzare le attivita' agricole;
d) promuovere il recupero del patrimonio forestale;
e) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e
ricreativi.
(Gestione)
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con due
rappresentanti per il Comune di Vaglio Serra ed un rappresentante per il
Comune di Incisa Scapaccino.
(Personale)
(Vincoli e permessi)
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli
interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie, fatte salve le
operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare
valore ambientale e scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui
all'articolo 9;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori
strada;
h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade
necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di
costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che
possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale e' comunque
consentito:
a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi funzionali
migliorativi e di qualificazione delle attivita' stesse che dovranno
essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;
b) effettuare interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare
l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8
giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub c), del presente
articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure
previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento
di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli
interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), b) e c), della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva
autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste
dal Piano di cui all'articolo 9.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1,
dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia
di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f), comma 1,
dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L.
25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un
minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di
abbattimento.
5. Le violazioni al divieto di cui alle lettere h) e i), comma 1, ed alle
limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui
all'articolo 12 della leggge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano
la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000.000 ad un massimo di
5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato
il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, e 6 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle
disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente
legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24
novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai
sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono
introitate nel bilancio della Regione.
(Sorveglianza)
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e nella pianta
organica di cui all'articolo 5;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia
e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata
con l'Ente di gestione.
(Piano naturalistico)
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente
stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilita' ed all'uso del suolo:
tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme
difformi degli strumenti urbanistici comunali.
(Finanziamenti per la gestione)
2. La denominazione del capitolo 15440 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1993 e' cosi' modificato : "Assegnazione regionale
per le spese di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani".
3. Il capitolo 15530 "Assegnazione regionale per le spese di gestione
della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto" del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e' soppresso ed i
relativi fondi sono iscritti al capitolo 15440 del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1993 la cui denominazione e' individuata al
comma 2.
4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.
(Entrate)