Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5333.

Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 1993.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1993 e' approvato in L.. 17.701.485.965.423 in termini di competenza e in L. 18.821.489.632.223 termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1993.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1993 e' approvato in L.. 17.701.485.965.423 in termini di competenza ed in L.. 18.821.489.632.223 termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1993 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1993-1995 allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
2. Tale allegato per l'anno 1993 e' integrato dai seguenti capitoli: 11580;11590;11600;11615;11630;11710;11720.11750;15335;15565;20400;26950.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993:
a) del capitolo n. 15910 denominato : "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa.)

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1993, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 100.000.000.000 , ed e' iscritto al capitolo n. 15970.

Art. 12.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 739.373.240, ed e' iscritta al capitolo n. 1O33O.
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 700.000.000, ed e' iscritta al capitolo n. 1O93O.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 194.738.400, ed e' iscritta al capitolo n. 1O94O.

Art. 13.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 22, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno finanziario 1993, in lire 4.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1O960.

Art. 14.
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del)

Piemonte 1. I contributi di cui all'articolo 17, lettera b) della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della legge regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno finanziario 1993 in lire 2.300 milioni e sono iscritti al capitolo n. 13O2O.

Art. 15.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1993 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1O900.

Art. 16.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita')

Montane 1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, e' determinato per l'anno finanziario 1993, in lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900.

Art. 17.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1993, in lire 320 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11140.

Art. 18.
(Spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore)

Civico e della sua segreteria 1. La spesa per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1993 in lire 140 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1O1OO.

Art. 19.
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)

1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e' determinata per l'anno finanziario 1993 in lire 10.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15180.

Art. 20.
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)

1. La spesa per la concessione del contributo, di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 3.000.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 15310.

Art. 21.
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)

1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 60.800.000, ed e' iscritta al capitolo n. 15190.
2. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del Parco naturale dell'Alpe Devero e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15320.
3. La spesa per la gestione del Parco naturale delle aree protette della collina torinese e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 99 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15330.
4. La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 450 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15340.
5. La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982 n. 28 e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in 450 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15350.
6. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 126 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15360.
7. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu del Villar e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 126 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 153700.
8. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15380.
9. La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 225 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15390.
10. La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Valsesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15400.
11. La spesa per la gestione delle Aree protette della fascia fluviale del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15410.
12. La spesa per la gestione delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po del tratto Pancalieri-Crescentino, e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15420.
13. La spesa per la gestione delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po alessandrina e del Torrente Orba e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 252 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15430.
14. La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 36 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15440.
15. La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre', e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15450.
16. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni Saben e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 243 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15460.
17. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15470.
18. La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15480.
19. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15490.
20. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 18 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15500.
21. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15510.
22. La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15520.
23. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15530.
24. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15540.
25. La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 63 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15550.
26. La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15560.
27. La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15570.
28. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 135 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15580.
29. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15590.
30. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15600.
31. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 27 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15690.
32. La spesa per la gestione del Parco naturale del Bosco delle sorti della Partecipanza di Trino e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15710.

Art. 22.
(Museo regionale di Scienze naturali)

1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 e' determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11580.

Art. 23.
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15720.

Art. 24.
(Equilibrio faunistico)

1. La spesa per risarcimento prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15730.

Art. 25.
(Protezione Civile)

1. Per l'attuazione della legge regionale n. 10/90 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1993, la spesa di lire 150 milioni iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

Art. 26.
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della legge regionale n. 18/84, modificata dalla legge regionale n. 34/86, per l'anno finanziario 1993 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati:
23600 - 24080 - 23710.

Art. 27.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 800.000 milioni in termini di competenza e di lire 700.000 milioni in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu' conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

Art. 28.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1992)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1992 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1993, nell'ammontare di lire 800.000.000.000 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965.

Art. 29.
(Variazioni compensative)

1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330 - 10930; 10470 - 10940; 12720 - 13360, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Art. 30.
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40030 - 40040 40050 - 40090 - 40100 - 40120 - 40130 - 40160 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispodenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 31.
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti dipendenti)

1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio degli enti dipendenti della Regione sui rispettivi bilanci relativi all'anno 1992, fino al 31 marzo 1993.
2. La spesa relativa e' limitata ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti in bilancio.

Art. 32.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.