Disegno di legge regionale, n. 5333.
Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 1993. 1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno
finanziario 1993 e' approvato in L.. 17.701.485.965.423 in termini di
competenza e in L. 18.821.489.632.223 termini di cassa. 1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno
finanziario 1993 e' approvato in L.. 17.701.485.965.423 in termini di
competenza ed in L.. 18.821.489.632.223 termini di cassa. 1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno
finanziario 1993 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55. 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo
1993-1995 allegato alla presente legge. 1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55 e successive modificazioni ed
integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese,
allegati allo stato di previsione della spesa. 1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55,
quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione
della spesa. 1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, ai
sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335,
e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al
bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di
entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato
destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o
regionali in vigore. 1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto delle garanzie principali e
sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti,
di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa. 1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui
gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di
funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di
previsione della spesa. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e' autorizzata l'iscrizione nello
stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993: 1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 55, destinato a far fronte al maggior
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio
finanziario 1993, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire
100.000.000.000 , ed e' iscritto al capitolo n. 15970. 1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli
1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e'
determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 739.373.240, ed e'
iscritta al capitolo n. 1O33O. 1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche
Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 22,
della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, e' determinata, per l'anno
finanziario 1993, in lire 4.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
1O960. Piemonte
1. I contributi di cui all'articolo 17, lettera b) della legge
regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dall'articolo 13 della legge
regionale 24 ottobre 1977, n. 51, sono determinati per l'anno
finanziario 1993 in lire 2.300 milioni e sono iscritti al capitolo n.
13O2O. 1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento
automatico dell'informazione del contributo di cui all'art. 9 della
legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata, per l'anno
finanziario 1993 in lire 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n.
1O900. Montane
1. La spesa per la concessione alle Comunita' Montane del contributo
nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale
28 agosto 1979, n. 50, e' determinato per l'anno finanziario 1993, in
lire 1.260.263.000 ed e' iscritta al capitolo n. 13900. 1. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni regionali
delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento
Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e'
determinata, per l'anno finanziario 1993, in lire 320 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 11140. Civico e della sua segreteria
1. La spesa per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico e
della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n.
50, e' determinata per l'anno finanziario 1993 in lire 140 milioni ed e'
iscritta al capitolo n. 1O1OO. 1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n.
29, la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali e'
determinata per l'anno finanziario 1993 in lire 10.000 milioni ed e'
iscritta al capitolo n. 15180. 1. La spesa per la concessione del contributo, di cui all'articolo 14
della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, e' stabilita, per l'anno
finanziario 1993, in lire 3.000.000.000 ed e' iscritta al capitolo n.
15310. 1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge
regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita, per l'anno finanziario
1993, in lire 60.800.000, ed e' iscritta al capitolo n. 15190. 1. La spesa per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n.
37 e' determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 200 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 11580. 1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile
1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano" e' stabilita per l'anno
finanziario 1993 in lire 70 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15720. 1. La spesa per risarcimento prevista dalla legge regionale 8 giugno
1989, n. 36, e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 300 milioni
ed e' iscritta al capitolo n. 15730. 1. Per l'attuazione della legge regionale n. 10/90 e' autorizzata, per
l'anno finanziario 1993, la spesa di lire 150 milioni iscritta al
capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa. 1. Per l'attuazione della legge regionale n. 18/84, modificata dalla
legge regionale n. 34/86, per l'anno finanziario 1993 vengono utilizzati
i capitoli sotto elencati: 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
finanziario 1993 e' istituito il capitolo n. 15965 con la seguente
denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui
fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 800.000 milioni
in termini di competenza e di lire 700.000 milioni in termini di cassa. 1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1992 ed
applicato al bilancio di previsione per l'anno 1993, nell'ammontare di
lire 800.000.000.000 e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte
al capitolo n. 15965. 1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di
capitoli di spesa: 10330 - 10930; 10470 - 10940; 12720 - 13360, ciascuna
concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto
di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla
classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi;
trasferimenti - e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione
mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto
dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55. 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto, le
variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40030 -
40040
40050 - 40090 - 40100 - 40120 - 40130 - 40160 - 40170, in relazione agli
accertamenti sui corrispodenti capitoli di entrata delle partite di
giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi. 1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio degli enti dipendenti della
Regione sui rispettivi bilanci relativi all'anno 1992, fino al 31 marzo
1993. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Stato di previsione dell'entrata)
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la
riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla
cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno
finanziario 1993.
(Stato di previsione della spesa)
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per
l'anno finanziario 1993.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli
stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno
1993, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55.
(Quadro generale riassuntivo)
(Bilancio pluriennale)
(Riclassificazione della spesa)
(Spese obbligatorie e d'ordine)
2. Tale allegato per l'anno 1993 e' integrato dai seguenti capitoli:
11580;11590;11600;11615;11630;11710;11720.11750;15335;15565;20400;26950.
(Variazioni di bilancio)
(Garanzie prestate dalla Regione)
(Pagamenti mediante aperture di credito)
(Fondi globali)
a) del capitolo n. 15910 denominato : "Fondo occorrente per far fronte
ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente
attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di
previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte
ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno
dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti
attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato
allo stato di previsione della spesa.)
(Fondo di riserva di cassa)
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1,
lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e'
determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 700.000.000, ed e'
iscritta al capitolo n. 1O93O.
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1,
lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e'
determinata per l'anno finanziario 1993, in lire 194.738.400, ed e'
iscritta al capitolo n. 1O94O.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali
del Piemonte)
(Contributo all'Ente regionale di Sviluppo agricolo del)
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico
dell'informazione)
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita')
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)
(Spese per il funzionamento dell'ufficio del Difensore)
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
(Contributo all'Azienda regionale dei Parchi suburbani)
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)
2. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e del
Parco naturale dell'Alpe Devero e' stabilita per l'anno finanziario 1993
in 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15320.
3. La spesa per la gestione del Parco naturale delle aree protette
della collina torinese e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire
99 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15330.
4. La spesa per la gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e'
stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 450 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15340.
5. La spesa per la gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
suburbani di cui alla legge regionale 31 agosto 1982 n. 28 e' stabilita
per l'anno finanziario 1993 in 450 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
15350.
6. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e
delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia
di
Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e'
stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 126 milioni, ed e' iscritta
al capitolo n. 15360.
7. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e
delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Ciciu
del Villar e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 126 milioni,
ed e' iscritta al capitolo n. 153700.
8. La spesa per la gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 45 milioni, ed
e' iscritta al capitolo n. 15380.
9. La spesa per la gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavre' e'
stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 225 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15390.
10. La spesa per la gestione del Parco naturale Alta Valsesia e'
stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15400.
11. La spesa per la gestione delle Aree protette della fascia fluviale
del Po del tratto Pian del Re-Pancalieri e' stabilita, per l'anno
finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
15410.
12. La spesa per la gestione delle Aree Protette della Fascia fluviale
del Po del tratto Pancalieri-Crescentino, e' stabilita per l'anno
finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
15420.
13. La spesa per la gestione delle Aree Protette della Fascia fluviale
del Po alessandrina e del Torrente Orba e' stabilita, per l'anno
finanziario 1993, in lire 252 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
15430.
14. La spesa per la gestione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e'
stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 36 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15440.
15. La spesa per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei
Laghi di Palanfre', e' stabilita per l'anno finanziario 1993 in lire 45
milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15450.
16. La spesa per la gestione del Parco naturale dell'Argentera e della
Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di
Rocca San Giovanni Saben e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in
lire 243 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15460.
17. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
e della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e' stabilita, per
l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e' iscritta al capitolo
n. 15470.
18. La spesa per la gestione del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand, e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 90
milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15480.
19. La spesa per la gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana,
e' stabilita per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15490.
20. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale
dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e' stabilita, per l'anno
finanziario 1993, in lire 18 milioni, ed e' iscritta al capitolo n.
15500.
21. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro
Monte di Orta e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90
milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 15510.
22. La spesa per la gestione del Parco naturale della Rocca di Cavour e'
stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15520.
23. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della
Valleandona e della Valle Botto e' stabilita, per l'anno finanziario
1993, in lire 45 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15530.
24. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale della
Bessa e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 45 milioni ed e'
iscritta al capitolo n. 15540.
25. La spesa per la gestione del Parco naturale del Monte Fenera e'
stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 63 milioni ed e' iscritta
al capitolo n. 15550.
26. La spesa per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea
e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15560.
27. La spesa per la gestione del Parco naturale della Val Troncea e'
stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90 milioni, ed e'
iscritta al capitolo n. 15570.
28. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Parco
Burcina e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 135 milioni,
ed e' iscritta al capitolo n. 15580.
29. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro
Monte di Varallo e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 90
milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15590.
30. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro
Monte della SS. Trinita' di Ghiffa e' stabilita, per l'anno finanziario
1993, in lire 90 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15600.
31. La spesa per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro
Monte di Belmonte e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in lire 27
milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15690.
32. La spesa per la gestione del Parco naturale del Bosco delle sorti
della Partecipanza di Trino e' stabilita, per l'anno finanziario 1993, in
lire 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 15710.
(Museo regionale di Scienze naturali)
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo
italiano")
(Equilibrio faunistico)
(Protezione Civile)
(Interventi in materia di opere e di lavori pubblici)
23600 - 24080 - 23710.
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali
vincolati)
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al
disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55,
sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad
integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per
consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non piu'
conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di
spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura
dell'esercizio 1992)
(Variazioni compensative)
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti
dipendenti)
2. La spesa relativa e' limitata ad un dodicesimo per mese degli
stanziamenti previsti in bilancio.
(Urgenza)