Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5332.

Provvedimenti straordinari per superare l'emergenza abitativa in Piemonte.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. Nei confronti di coloro che alla data del 31/12/1991 occupavano senza titolo alloggi costruiti con il concorso o con il contributo dello Stato od a totale carico di quest'ultimo il Comune dispone la regolarizzazione del rapporto locativo mediante provvedimento di assegnazione subordinatamente:
1) al protrarsi dell'occupazione da parte del nucleo familiare alla data dell'assegnazione; 2) all'accertamento, ad opera della Commissione ex art.10 della Legge Regionale 10/12/84 n. 64 del possesso, da parte degli occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento dell'assegnazione dei requisiti prescritti dal comma uno punti a),b),c),d),e) e g) dell'art. 2 e del comma due dell'art. 21 della Legge Regionale n. 64/84;
3) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione abusiva. L'ente gestore, peraltro, puo' consentire rateizzazioni anche mensili, della durata complessiva non superiore a due anni e con il pagamento dei relativi interessi legali;
4) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario gia' individuato;
5) alla presentazione al Comune, da parte dell'occupante, di apposita domanda entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Copia della domanda va presentata allo I.A.C.P. (Istituto Autonomo per le Case Popolari) ove trattasi di alloggio occupato di proprieta' e/o in gestione dello I.A.C.P. medesimo.

Art. 2.

1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato l'alloggio abusivamente occupato in precedenza, non si applica la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 26 della Legge 8/8/1977 n. 513.

Art. 3.

1. Nel caso in cui l'occupante abbia sottratto il godimento dell'abitazione ad altro legittimo assegnatario l'ente gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli notifichera' l'ordine di rilascio inviandone copia al Comune. Il provvedimento, contenente il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di procedura Civile, titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
2. Il Comune, ricevuta la copia dell'ordine di rilascio attribuisce al rilasciante sempre che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti dal punto 2 del precedente art. 1 un'abitazione con sistemazione provvisoria previa emissione da parte della Regione di provvedimento di riserva a norma dell'art. 15 della Legge Regionale n. 64/84.
3. L'occupazione temporanea avra' termine con la conclusione delle procedure di assegnazione conseguenti a bando di concorso gia' pubblicato.
4. A tal fine il rilasciante, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento indicato nel precedente comma due, dovra' presentare domanda di assegnazione al Comune che a sua volta provvedera' a trasmetterla alla Commissione assegnazione alloggi prevista dall'art.10 della Legge Regionale n. 64/84.
5. La Commissione assegnazione alloggi, ove sia stata gia' conclusa la graduatoria provvisoria ma non anche quella definitiva, dopo aver attribuito all'istante il punteggio spettantegli lo colloca nella corrispondente posizione di graduatoria.
6. In tale evenienza la sistemazione provvisoria cessera' dopo l'assegnazione di un alloggio conseguente alla posizione in graduatoria dell'occupante temporaneo. Quest'ultimo, se sia stato escluso dalla graduatoria per la impossidenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione, dovra' rilasciare l'alloggio temporaneamente messogli a disposizione dal Comune nel termine di due anni decorrenti dall'avvenuta sistemazione provvisoria.

Art. 4.

1. L'art. 1 comma 5 della Legge Regionale 22/7/1991 n. 32 e' modificato come segue:
a) "La deroga di cui al comma uno ha efficacia fino al 31 dicembre 1993".

Art. 5.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, comma sei, dello Statuto regionale.
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.