Disegno di legge regionale, n. 5332.
Provvedimenti straordinari per superare l'emergenza abitativa
in Piemonte. 1. Nei confronti di coloro che alla data del 31/12/1991
occupavano senza titolo alloggi costruiti con il concorso o con
il contributo dello Stato od a totale carico di quest'ultimo il
Comune dispone la regolarizzazione del rapporto locativo mediante
provvedimento di assegnazione subordinatamente: 1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano rilasciato
l'alloggio abusivamente occupato in precedenza, non si applica la
norma contenuta nel terzo comma dell'art. 26 della Legge 8/8/1977
n. 513. 1. Nel caso in cui l'occupante abbia sottratto il godimento
dell'abitazione ad altro legittimo assegnatario l'ente gestore,
alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
notifichera' l'ordine di rilascio inviandone copia al Comune. Il
provvedimento, contenente il termine per il rilascio non
superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 474 del Codice di procedura Civile, titolo
esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non e' soggetto
a graduazioni o proroghe. 1. L'art. 1 comma 5 della Legge Regionale 22/7/1991 n. 32 e'
modificato come segue: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell'art. 45, comma sei, dello Statuto
regionale.
1) al protrarsi dell'occupazione da parte del nucleo familiare
alla data dell'assegnazione;
2) all'accertamento, ad opera della Commissione ex art.10 della
Legge Regionale 10/12/84 n. 64 del possesso, da parte degli
occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge ed
al momento dell'assegnazione dei requisiti prescritti dal comma
uno punti a),b),c),d),e) e g) dell'art. 2 e del comma due
dell'art. 21 della Legge Regionale n. 64/84;
3) al recupero da parte dell'ente gestore delle somme dovute per
occupazione e spese a decorrere dalla data di occupazione
abusiva. L'ente gestore, peraltro, puo' consentire rateizzazioni
anche mensili, della durata complessiva non superiore a due anni
e con il pagamento dei relativi interessi legali;
4) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente
assegnatario gia' individuato;
5) alla presentazione al Comune, da parte dell'occupante, di
apposita domanda entro il termine di 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Copia della domanda va presentata allo I.A.C.P. (Istituto
Autonomo per le Case Popolari) ove trattasi di alloggio occupato
di proprieta' e/o in gestione dello I.A.C.P. medesimo.
2. Il Comune, ricevuta la copia dell'ordine di rilascio
attribuisce al rilasciante sempre che quest'ultimo sia in
possesso dei requisiti prescritti dal punto 2 del precedente
art. 1 un'abitazione con sistemazione provvisoria previa
emissione da parte della Regione di provvedimento di riserva a
norma dell'art. 15 della Legge Regionale n. 64/84.
3. L'occupazione temporanea avra' termine con la conclusione
delle procedure di assegnazione conseguenti a bando di concorso
gia' pubblicato.
4. A tal fine il rilasciante, entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento indicato nel precedente comma due, dovra'
presentare domanda di assegnazione al Comune che a sua volta
provvedera' a trasmetterla alla Commissione assegnazione alloggi
prevista dall'art.10 della Legge Regionale n. 64/84.
5. La Commissione assegnazione alloggi, ove sia stata gia'
conclusa la graduatoria provvisoria ma non anche quella
definitiva, dopo aver attribuito all'istante il punteggio
spettantegli lo colloca nella corrispondente posizione di
graduatoria.
6. In tale evenienza la sistemazione provvisoria cessera' dopo
l'assegnazione di un alloggio conseguente alla posizione in
graduatoria dell'occupante temporaneo. Quest'ultimo, se sia stato
escluso dalla graduatoria per la impossidenza dei requisiti
richiesti per l'assegnazione, dovra' rilasciare l'alloggio
temporaneamente messogli a disposizione dal Comune nel termine di
due anni decorrenti dall'avvenuta sistemazione provvisoria.
a) "La deroga di cui al comma uno ha efficacia fino al 31
dicembre 1993".
2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.