Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5328.

Sviluppo del termalismo. Tutela e valorizzazione del patrimonio idrotermale del Piemonte.

Presentata da BOSIO MARCO, BUZIO ALBERTO, CALLIGARO GERMANO, FOCO ANDREA, RIBA LIDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Titolo I. - Disposizioni generali e modalita' di intervento

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale, ed in coerenza con le scelte del Piano regionale di Sviluppo e del Piano Socio-Sanitario regionale, promuove e disciplina:
a) lo sviluppo ed il miglioramento delle attivita' termali ed idropiniche, delle strutture ricettive, alberghiere e del tempo libero collegate alle stazioni termali, degli impianti e delle attrezzature complementari al termalismo;
b) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche minerali e termali; c) la tutela dell'assetto ambientale ed urbanistico dei territori termali;
d) l'utilizzazione delle risorse idriche minerarie e termali per il teleriscaldamento;
e) l'attivita' di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
f) il termalismo terapeutico.

Art. 2.
(Interventi)

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 la Regione predispone Piani e programmi pluriennali che contemplano interventi diretti a sostenere le seguenti iniziative:
a) ricerche e studi idrogeologici per nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle opere esistenti di presa di acque minerali e termali;
b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario per il razionale sfruttamento di acque minerali per uso termale;
c) costruzione, trasformazione, ampliamento e arredamento di strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti termali;
d) realizzazione di strutture per il tempo libero, compreso piscine termali nonche' opere di sistemazione di parchi, giardini, percorsi pedonali nelle localita' termali;
e) incentivazione della diffusione della pratica del termalismo ed incremento dei flussi turistici anche attraverso specifiche iniziative di promozione della domanda dei servizi offerti dai complessi termali operanti nella Regione;
f) migliore utilizzo delle fonti termali ai fini del risparmio energetico;
g) l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del DPR 27 aprile 1978, n. 384;
h) sono escluse dalle provvidenze della presente legge le opere e gli impianti relativi all'imbottigliamento e la commercializzazione delle acque da tavola;
i) le opere ammesse al contributo devono prevedere il superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 3.
(Piani e Programmi)

1. I Piani ed i Programmi di cui all' art. 2 sono attuati direttamente dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, predispone la proposta di Piano e Programma, di durata almeno triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale l'approva nei successivi 60 giorni.
4 Il Piano ed il Programma possono essere aggiornati annualmente. A tal fine la Giunta regionale, almeno 75 giorni prima della scadenza annuale, presenta le proposte di modifica al Consiglio regionale che le approva nei successivi 45 giorni.
5. Per quanto concerne gli interventi ed i contributi relativi alle Opere pubbliche i Piani ed i Programmi approvati, ai sensi della presente legge, costituiscono parte integrante dei Piani e dei programmi generali delle Opere pubbliche di cui alla Legge regionale 24/2/1984 n. 18 e successive modificazioni.

Art. 4.
(Benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono costituiti da:
a) contributi annuali in conto interesse per le opere indicate ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 2;
b) contributi in conto capitale per le opere indicate ai punti 6 e 7 del precedente art. 2;
c) contributi "una tantum" sulle spese previste e documentate per la realizzazione di iniziative di cui al punto 5 del precedente art. 2.
2. I benefici di cui al comma precedente sono stabiliti nei Piani e nei Programmi di cui al precedente art. 2 e possono essere erogati entro i limiti e con le modalita', indicati nei successivi articoli.

Art. 5.
(Soggetti beneficiari)

1. I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti a:
a) Comuni, Comunita' montane, Consorzi e Unioni di Comuni, nonche' imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica che abbiano sede nella Regione;
b) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano sede nella Regione.

Art. 6.
(Contributi annuali in conto interesse)

1. I contributi annuali in conto interesse sono erogati dalla Regione nella misura del 6% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. E' esclusa qualsiasi variazione in aumento della spesa.
3. Qualora si tratti di opere o iniziative intraprese da Comuni, Province, Unioni di Comuni, Consorzi, Comunita' montane, ovvero da Societa' a prevalente partecipazione pubblica, i contributi annuali possono essere elevati fino al 9% della spesa riconosciuta ammissibile.
4. La durata massima dei contributi e' fissata in anni 15.
5. I contributi annuali possono essere corrisposti direttamente all'Istituto di Credito indicato dagli interessati, quale concorso interessi per i mutui contratti o da contrarre.
6. I contributi possono essere corrisposti, dal momento dell'erogazione direttamente ai richiedenti, in rate annuali posticipate.

Art. 7.
(Contributi in conto capitale)

1. I contributi in conto capitale sono riservati ai soggetti di cui al punto 1 dell'art. 5 e sono erogati dalla Regione nella misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Tali contributi sono erogati per il 50% del contributo di cui al 1 comma alla consegna dei lavori, per il 40% al raggiungimento della quota pari al 60% dell'importo contrattuale dei lavori e per il restante 10% all'atto dell'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. Per le agevolazioni di cui al presente articolo e' esclusa qualsiasi variazione in aumento della spesa.

Art. 8.
(Contributi una tantum)

1. I contributi una tantum per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 5) del precedente art. 2 sono concessi nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L'erogazione dei contributi avverra' al momento della presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa.

Art. 9.
(Non cumulabilita' delle provvidenze)

1. Non e' consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri Enti pubblici, compresa la Regione.

Art. 10.
(Presentazione delle domande)

1. I Piani ed i Programmi di cui al precedente art. 2 indicano i termini e le modalita' per la presentazione delle domande relative alla concessione dei benefici di cui alla presente legge, nonche' la documentazione da allegare alle domande stesse.

Art. 11.
(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della presente legge per l'effettuazione delle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 2, debbono obbligarsi mediante apposito vincolo da trascrivere presso la Conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la continuita' della destinazione d'uso dell'immobile per la durata di 15 anni.
2. Gli Enti pubblici possono assumere il vincolo di cui al comma precedente attraverso apposito atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli o Assemblee.
3. L'inottemperanza alle norme di cui al presente articolo comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione alla Regione di quelli gia' incassati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Art. 12.
(Rilevazione del patrimonio di acque minerali e termali delle concessioni e delle strutture)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone una rilevazione delle risorse di acque minerali e termali della Regione, delle strutture al servizio diretto o indiretto del termalismo, delle concessioni di coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali e di gestione degli stabilimenti termali, nonche' la classificazione delle acque utilizzate negli impianti termali e di quelle potenzialmente utilizzabili.
2. Al fine di una corretta assistenza termale, la rilevazione dovra' contenere uno studio specifico delle caratteristiche terapeutiche delle singole acque e delle applicazioni termali relative nonche' le indicazioni per l'avvio di un piano di rilevazione delle informazioni concernenti le patologie trattate negli stabilimenti termali e gli effetti terapeutici delle applicazioni termali.
3. Le rilevazioni di cui ai commi precedenti sono aggiornate annualmente.

Art. 13.
(Comitato tecnicoconsultivo)

1. E' istituito il Comitato tecnico-consultivo per il termalismo composto da:
a) un rappresentante designato da ogni Comune sede di stabilimento termale;
b ) un rappresentante designato da ogni A.P.T. con sede di stabilimenti termali;
c) tre esperti in materia di termalismo designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2;
d) i direttori sanitari e amministrativi degli stabilimenti termali;
e) un funzionario per ciascuno degli Assessorati regionali competenti in materia di acque minerali e termali, sanita', turismo, ambiente ed ecologia, pianificazione territoriale.
2. Il Comitato tecnico-consultivo e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
3. Il Comitato tecnico-consultivo esprime un parere sui piani e sui programmi di cui all'art. 3 e sui loro aggiornamenti annuali ed ha inoltre funzioni propositive o consultive della Giunta regionale e del Consiglio regionale in relazione alle finalita' di cui all'art. 1.
4. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento per quanto attiene ricerche e studi riguardanti il termalismo effettuati da Enti ed Istituti.

Titolo II. - Salvaguardia ambientale ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

Art. 14.
(Salvaguardia ambientale)

1. L'attivita' di ricerca e di estrazione delle acque minerali e termali deve svolgersi nel rispetto delle esigenze di tutela igienica e ambientale del territorio.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' sospendere le attivita' di cui al primo comma in presenza di particolari necessita' concernenti l'assetto idrogeologico, quali l'inquinamento, l'impoverimento della falda idrica, il consolidamento del suolo.

Art. 15.
(Permessi di ricerca)

1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.
2. La domanda di permesso e' rivolta alla Giunta regionale ed e' corredata:
a) da un progetto di ricerca delle acque minerali e termali, comprensivo di valutazione dell'impatto ambientale;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attivita' da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attivita' per cui e' rilasciato il permesso.
3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia il permesso e approva il programma di ricerca introducendo le eventuali modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove e' necessario, particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attivita' di ricerca.
4. In caso di concorso di piu' istanze relative alla stessa area, il permesso e' rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti e delle garanzie offerte dai richiedenti relative alle capacita' tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.
5. A parita' di condizioni, sono preferite le domande di Enti locali territoriali o loro Consorzi; costituisce ulteriore motivo di preferenza la precedenza nella presentazione della domanda.

Art. 16.
(Revoca)

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati con deliberazione della Giunta regionale soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, per comprovate esigenze di tutela dell'ambiente, della salute o della sicurezza della popolazione.
2. In caso di revoca, al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione, e' dovuto un equo indennizzo, che terra' conto degli investimenti sostenuti.
3. La misura dell'indennizzo e' determinata dalla Giunta regionale contestualmente alla deliberazione della revoca.

Art. 17.
(Tutela delle aree termali)

1. Il Piano territoriale regionale ed i Piani territoriali infraregionali di cui all'art. 4 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, determinano le scelte e gli indirizzi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree termali e dettano norme e condizioni per la tutela ed il rispetto ambientale delle aree termali.

Art. 18.
(Rinvio a disposizioni statali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statali concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.

Titolo III. - Termalismo Terapeutico

Art. 19.
(Valorizzazione sanitaria del termalismo)

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti pubblici e privati, in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di trattamenti farmacologici e di ricovero di tipo ospedaliero.
2. Ferma restando la competenza prevista dall' art. 6, lettera t) della Legge 22 dicembre 1978, n. 833, in materia di riconoscimento delle proprieta' termali e minerali delle acque, nell'ambito delle indicazioni di cui al precedente comma, la Regione fornisce ai presidi e servizi delle USSL l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e all'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.
3. L'Assessore alla Sanita', entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone direttive alle USSL finalizzate all'adozione di un iter uniforme per facilitare l'accesso alle cure termali.

Art. 20.
(Formazione professionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge definisce i parametri ed i requisiti di formazione professionale del personale sanitario addetto agli stabilimenti.
2. I corsi di formazione professionale del personale addetto agli stabilimenti sono programmati dalla Regione, che puo' gestirli direttamente o a mezzo di altri Enti, con riferimento alle esigenze occupazionali degli stabilimenti stessi.
3. La Regione promuove inoltre corsi di riqualificazione e aggiornamento del personale con qualifica di operatore termale.

Titolo IV. - Disposizioni transitorie e finali

Art. 21.
(Oneri finanziari)

1 Per la realizzazione delle iniziative e dei Piani e Programmi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di L.. 4300 milioni.
a) L.. 2.000 milioni per contributi in conto interessi di cui al precedente Art. 6;
b) L..1.500 milioni per contributi in conto capitale di cui al precedente art. 7, di cui 300 milioni riservati all'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) L.. 150 milioni per le iniziative promozionali di cui al precedente art. 8;
d) L.. 100 milioni per i corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale di cui all'art. 20 della presente legge;
e) L.. 100 milioni per la realizzazione di una segnaletica stradale che distingua le fonti piemontesi, abbinata al simbolo comunitario;
f) L.. 450 milioni per altre finalita' di cui alla presente legge.
2. Per gli anni successivi si fara' fronte alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge con le relative leggi di bilancio, prenotando sul bilancio pluriennale gli impegni relativi all'attuazione dei Piani e Programmi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 22.
(Norma urbanistica transitoria)

1. In attesa della formazione dei Piani di cui all'art. 17 della presente legge i Consigli dei Comuni sedi di stabilimenti termali oppure di sorgenti d'acqua di interesse termale o minerale possono individuare con apposita perimetrazione le aree di interesse minerale e termale.
2. Tali aree rientrano tra le zone di tutela di cui all'art. 3 della Legge 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni. La delibera di Consiglio comunale puo' recepire in tutto o in parte o modificare le prescrizioni contenute nel predetto art. 3 della Legge 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.

Art. 23.
(Intervento straordinario per il rilancio delle)

Terme di Acqui S.p.A. 1. Accertato l'adeguamento alle direttive ed alle indicazioni della presente Legge del "Piano di investimenti per il rilancio delle Terme di Acqui", elaborato dalla Societa' a PP.SS. Terme di Acqui S.p.A., le provvidenze previste per il 1993 ai punti a),b) c), f) dell'art. 21 sono destinate al finanziamento di tale Piano.