Proposta di legge regionale, n. 5328.
Sviluppo del termalismo. Tutela e valorizzazione del patrimonio
idrotermale del Piemonte. Titolo I. - Disposizioni generali e modalita' di
intervento 1. La Regione Piemonte, in osservanza dei principi stabiliti
dalla normativa statale, ed in coerenza con le scelte del Piano
regionale di Sviluppo e del Piano Socio-Sanitario regionale,
promuove e disciplina: 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 la
Regione predispone Piani e programmi pluriennali che contemplano
interventi diretti a sostenere le seguenti iniziative: 1. I Piani ed i Programmi di cui all' art. 2 sono attuati
direttamente dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici o
privati. 1. I benefici di cui alla presente legge sono costituiti da: 1. I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti a: 1. I contributi annuali in conto interesse sono erogati dalla
Regione nella misura del 6% della spesa riconosciuta ammissibile. 1. I contributi in conto capitale sono riservati ai soggetti di
cui al punto 1 dell'art. 5 e sono erogati dalla Regione nella
misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile. 1. I contributi una tantum per la realizzazione delle iniziative
di cui al punto 5) del precedente art. 2 sono concessi nella
misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile. 1. Non e' consentito il cumulo delle provvidenze di cui alla
presente legge con quelle disposte dallo Stato o da altri Enti
pubblici, compresa la Regione. 1. I Piani ed i Programmi di cui al precedente art. 2 indicano i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande
relative alla concessione dei benefici di cui alla presente
legge, nonche' la documentazione da allegare alle domande
stesse. 1. I beneficiari delle agevolazioni accordate ai sensi della
presente legge per l'effettuazione delle opere di cui ai punti 1,
2, 3, 4 del precedente art. 2, debbono obbligarsi mediante
apposito vincolo da trascrivere presso la Conservatoria dei
registri immobiliari, a mantenere la continuita' della
destinazione d'uso dell'immobile per la durata di 15 anni. 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, predispone una rilevazione delle risorse di
acque minerali e termali della Regione, delle strutture al
servizio diretto o indiretto del termalismo, delle concessioni di
coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali e di
gestione degli stabilimenti termali, nonche' la classificazione
delle acque utilizzate negli impianti termali e di quelle
potenzialmente utilizzabili. 1. E' istituito il Comitato tecnico-consultivo per il termalismo
composto da: Titolo II. - Salvaguardia ambientale ricerca, coltivazione
e utilizzo delle acque minerali e termali 1. L'attivita' di ricerca e di estrazione delle acque minerali e
termali deve svolgersi nel rispetto delle esigenze di tutela
igienica e ambientale del territorio. 1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di
acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso. 1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione
possono essere revocati con deliberazione della Giunta regionale
soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, per
comprovate esigenze di tutela dell'ambiente, della salute o della
sicurezza della popolazione. 1. Il Piano territoriale regionale ed i Piani territoriali
infraregionali di cui all'art. 4 della legge regionale 5.12.1977
n. 56 e successive modificazioni, determinano le scelte e gli
indirizzi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree termali e
dettano norme e condizioni per la tutela ed il rispetto
ambientale delle aree termali. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo
restano in vigore le disposizioni di legge statali concernenti la
ricerca e la coltivazione delle miniere. Titolo III. - Termalismo Terapeutico 1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla
programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio
regionale emana direttive alle strutture sanitarie per la
funzionale utilizzazione degli stabilimenti pubblici e privati,
in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie
invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti
validamente sostitutiva di trattamenti farmacologici e di
ricovero di tipo ospedaliero. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
definisce i parametri ed i requisiti di formazione professionale
del personale sanitario addetto agli stabilimenti. Titolo IV. - Disposizioni transitorie e finali 1 Per la realizzazione delle iniziative e dei Piani e Programmi
previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno
finanziario 1993 la spesa di L.. 4300 milioni. 1. In attesa della formazione dei Piani di cui all'art. 17 della
presente legge i Consigli dei Comuni sedi di stabilimenti termali
oppure di sorgenti d'acqua di interesse termale o minerale
possono individuare con apposita perimetrazione le aree di
interesse minerale e termale. Terme di Acqui S.p.A.
1. Accertato l'adeguamento alle direttive ed alle indicazioni
della presente Legge del "Piano di investimenti per il rilancio
delle Terme di Acqui", elaborato dalla Societa' a PP.SS. Terme di
Acqui S.p.A., le provvidenze previste per il 1993 ai punti a),b)
c), f) dell'art. 21 sono destinate al finanziamento di tale
Piano.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
(Finalita')
a) lo sviluppo ed il miglioramento delle attivita' termali ed
idropiniche, delle strutture ricettive, alberghiere e del tempo
libero collegate alle stazioni termali, degli impianti e delle
attrezzature complementari al termalismo;
b) la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche
minerali e termali;
c) la tutela dell'assetto ambientale ed urbanistico dei
territori termali;
d) l'utilizzazione delle risorse idriche minerarie e termali per
il teleriscaldamento;
e) l'attivita' di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione
delle acque minerali e termali;
f) il termalismo terapeutico.
(Interventi)
a) ricerche e studi idrogeologici per nuove captazioni,
razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle opere
esistenti di presa di acque minerali e termali;
b) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e
quanto altro necessario per il razionale sfruttamento di acque
minerali per uso termale;
c) costruzione, trasformazione, ampliamento e arredamento di
strutture ricettive a servizio diretto degli stabilimenti
termali;
d) realizzazione di strutture per il tempo libero, compreso
piscine termali nonche' opere di sistemazione di parchi,
giardini, percorsi pedonali nelle localita' termali;
e) incentivazione della diffusione della pratica del termalismo
ed incremento dei flussi turistici anche attraverso specifiche
iniziative di promozione della domanda dei servizi offerti dai
complessi termali operanti nella Regione;
f) migliore utilizzo delle fonti termali ai fini del risparmio
energetico;
g) l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi
dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del DPR 27
aprile 1978, n. 384;
h) sono escluse dalle provvidenze della presente legge le opere e
gli impianti relativi all'imbottigliamento e la
commercializzazione delle acque da tavola;
i) le opere ammesse al contributo devono prevedere il superamento
delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 27 della legge
30 marzo 1971, n. 118 e del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
(Piani e Programmi)
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla approvazione della
presente legge, predispone la proposta di Piano e Programma, di
durata almeno triennale da sottoporre per l'approvazione al
Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale l'approva nei successivi 60 giorni.
4 Il Piano ed il Programma possono essere aggiornati
annualmente. A tal fine la Giunta regionale, almeno 75 giorni
prima della scadenza annuale, presenta le proposte di modifica al
Consiglio regionale che le approva nei successivi 45 giorni.
5. Per quanto concerne gli interventi ed i contributi relativi
alle Opere pubbliche i Piani ed i Programmi approvati, ai sensi
della presente legge, costituiscono parte integrante dei Piani e
dei programmi generali delle Opere pubbliche di cui alla Legge
regionale 24/2/1984 n. 18 e successive modificazioni.
(Benefici)
a) contributi annuali in conto interesse per le opere indicate
ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 2;
b) contributi in conto capitale per le opere indicate ai punti 6
e 7 del precedente art. 2;
c) contributi "una tantum" sulle spese previste e documentate
per la realizzazione di iniziative di cui al punto 5 del
precedente art. 2.
2. I benefici di cui al comma precedente sono stabiliti nei
Piani e nei Programmi di cui al precedente art. 2 e possono
essere erogati entro i limiti e con le modalita', indicati nei
successivi articoli.
(Soggetti beneficiari)
a) Comuni, Comunita' montane, Consorzi e Unioni di Comuni,
nonche' imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica
che abbiano sede nella Regione;
b) imprese private in qualunque forma costituite che abbiano
sede nella Regione.
(Contributi annuali in conto interesse)
2. E' esclusa qualsiasi variazione in aumento della spesa.
3. Qualora si tratti di opere o iniziative intraprese da Comuni,
Province, Unioni di Comuni, Consorzi, Comunita' montane, ovvero
da Societa' a prevalente partecipazione pubblica, i contributi
annuali possono essere elevati fino al 9% della spesa
riconosciuta ammissibile.
4. La durata massima dei contributi e' fissata in anni 15.
5. I contributi annuali possono essere corrisposti direttamente
all'Istituto di Credito indicato dagli interessati, quale
concorso interessi per i mutui contratti o da contrarre.
6. I contributi possono essere corrisposti, dal momento
dell'erogazione direttamente ai richiedenti, in rate annuali
posticipate.
(Contributi in conto capitale)
2. Tali contributi sono erogati per il 50% del contributo di cui
al 1 comma alla consegna dei lavori, per il 40% al raggiungimento
della quota pari al 60% dell'importo contrattuale dei lavori e
per il restante 10% all'atto dell'approvazione del collaudo o del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. Per le agevolazioni di cui al presente articolo e' esclusa
qualsiasi variazione in aumento della spesa.
(Contributi una tantum)
2. L'erogazione dei contributi avverra' al momento della
presentazione dei documenti giustificativi delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa
ammessa.
(Non cumulabilita' delle provvidenze)
(Presentazione delle domande)
(Vincolo di destinazione)
2. Gli Enti pubblici possono assumere il vincolo di cui al comma
precedente attraverso apposito atto deliberativo assunto dai
rispettivi Consigli o Assemblee.
3. L'inottemperanza alle norme di cui al presente articolo
comporta la decadenza dei contributi concessi e la restituzione
alla Regione di quelli gia' incassati, maggiorati degli interessi
al tasso legale.
(Rilevazione del patrimonio di acque minerali e
termali delle concessioni e delle strutture)
2. Al fine di una corretta assistenza termale, la rilevazione
dovra' contenere uno studio specifico delle caratteristiche
terapeutiche delle singole acque e delle applicazioni termali
relative nonche' le indicazioni per l'avvio di un piano di
rilevazione delle informazioni concernenti le patologie trattate
negli stabilimenti termali e gli effetti terapeutici delle
applicazioni termali.
3. Le rilevazioni di cui ai commi precedenti sono aggiornate
annualmente.
(Comitato tecnicoconsultivo)
a) un rappresentante designato da ogni Comune sede di
stabilimento termale;
b ) un rappresentante designato da ogni A.P.T. con sede di
stabilimenti termali;
c) tre esperti in materia di termalismo designati dal Consiglio
regionale con voto limitato a 2;
d) i direttori sanitari e amministrativi degli stabilimenti
termali;
e) un funzionario per ciascuno degli Assessorati regionali
competenti in materia di acque minerali e termali, sanita',
turismo, ambiente ed ecologia, pianificazione territoriale.
2. Il Comitato tecnico-consultivo e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
3. Il Comitato tecnico-consultivo esprime un parere sui piani e
sui programmi di cui all'art. 3 e sui loro aggiornamenti annuali
ed ha inoltre funzioni propositive o consultive della Giunta
regionale e del Consiglio regionale in relazione alle finalita'
di cui all'art. 1.
4. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento per quanto
attiene ricerche e studi riguardanti il termalismo effettuati da
Enti ed Istituti.
(Salvaguardia ambientale)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo'
sospendere le attivita' di cui al primo comma in presenza di
particolari necessita' concernenti l'assetto idrogeologico, quali
l'inquinamento, l'impoverimento della falda idrica, il
consolidamento del suolo.
(Permessi di ricerca)
2. La domanda di permesso e' rivolta alla Giunta regionale ed e'
corredata:
a) da un progetto di ricerca delle acque minerali e termali,
comprensivo di valutazione dell'impatto ambientale;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente
dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attivita' da
intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attivita' per cui e'
rilasciato il permesso.
3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed
economici, rilascia il permesso e approva il programma di ricerca
introducendo le eventuali modifiche necessarie ai fini della
salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove e' necessario,
particolari cautele e condizioni cui sottoporre l'attivita' di
ricerca.
4. In caso di concorso di piu' istanze relative alla stessa
area, il permesso e' rilasciato sulla base delle valutazioni dei
progetti e delle garanzie offerte dai richiedenti relative alle
capacita' tecniche ed economiche ai fini della corretta
esecuzione del progetto di ricerca proposto.
5. A parita' di condizioni, sono preferite le domande di Enti
locali territoriali o loro Consorzi; costituisce ulteriore motivo
di preferenza la precedenza nella presentazione della domanda.
(Revoca)
2. In caso di revoca, al titolare di permesso di ricerca o di
concessione di coltivazione, e' dovuto un equo indennizzo, che
terra' conto degli investimenti sostenuti.
3. La misura dell'indennizzo e' determinata dalla Giunta
regionale contestualmente alla deliberazione della revoca.
(Tutela delle aree termali)
(Rinvio a disposizioni statali)
(Valorizzazione sanitaria del termalismo)
2. Ferma restando la competenza prevista dall' art. 6, lettera
t) della Legge 22 dicembre 1978, n. 833, in materia di
riconoscimento delle proprieta' termali e minerali delle acque,
nell'ambito delle indicazioni di cui al precedente comma, la
Regione fornisce ai presidi e servizi delle USSL l'informazione
necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e
all'integrazione delle prestazioni termali con le altre
prestazioni sanitarie.
3. L'Assessore alla Sanita', entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, predispone direttive alle USSL
finalizzate all'adozione di un iter uniforme per facilitare
l'accesso alle cure termali.
(Formazione professionale)
2. I corsi di formazione professionale del personale addetto
agli stabilimenti sono programmati dalla Regione, che puo'
gestirli direttamente o a mezzo di altri Enti, con riferimento
alle esigenze occupazionali degli stabilimenti stessi.
3. La Regione promuove inoltre corsi di riqualificazione e
aggiornamento del personale con qualifica di operatore termale.
(Oneri finanziari)
a) L.. 2.000 milioni per contributi in conto interessi di cui al
precedente Art. 6;
b) L..1.500 milioni per contributi in conto capitale di cui al
precedente art. 7, di cui 300 milioni riservati all'eliminazione
delle barriere architettoniche;
c) L.. 150 milioni per le iniziative promozionali di cui al
precedente art. 8;
d) L.. 100 milioni per i corsi di formazione, riqualificazione ed
aggiornamento professionale di cui all'art. 20 della presente
legge;
e) L.. 100 milioni per la realizzazione di una segnaletica
stradale che distingua le fonti piemontesi, abbinata al simbolo
comunitario;
f) L.. 450 milioni per altre finalita' di cui alla presente
legge.
2. Per gli anni successivi si fara' fronte alle spese necessarie
per l'attuazione della presente legge con le relative leggi di
bilancio, prenotando sul bilancio pluriennale gli impegni
relativi all'attuazione dei Piani e Programmi di cui all'art. 2
della presente legge.
(Norma urbanistica transitoria)
2. Tali aree rientrano tra le zone di tutela di cui all'art. 3
della Legge 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni. La
delibera di Consiglio comunale puo' recepire in tutto o in parte
o modificare le prescrizioni contenute nel predetto art. 3 della
Legge 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.
(Intervento straordinario per il rilancio delle)