Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5317.

Seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 nonche' devoluzione di quote di somme di assegnazioni statali in materia di agricoltura e foreste.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A), allegata alla presente.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 2.

1. L'elenco n. 3 di cui alla Legge regionale n. 22 del 16 aprile 1992, e' integrato con i seguenti capitoli:
13150 13830 14010 14011 21480 21910 23031 23050 23060 23070 23071 23122 23285 23300 23308 23312 23314 23316 23318

Art. 3.
(Attuazione legge regionale 52/90)

1. Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1992 la spesa complessiva di lire 365.000.000 ed e' iscritta al capitolo n. 20030.

Art. 4.

1. In deroga all'articolo 56 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 41, gli impegni sulle variazioni con segno positivo di cui alla presente legge possono essere assunti entro il 31 dicembre 1992.

Art. 5.
(Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984; ai sensi della legge 1 agosto 1981, n. 423; ai sensi della legge 1 luglio 1977, n. 403; ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153; ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752; ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183)

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle legge 27 dicembre 1977, n. 984; 1 agosto 1981, n. 423; 1 luglio 1977, n. 403; 9 maggio 1975, n. 153; 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987 n. 183, inserite nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per chiusura delle domande o per mancanza delle stesse sui rispettivi articoli delle leggi regionali 12 ottobre 1987 n. 63, 14 agosto 1987 n. 40 e 28 ottobre 1986 n. 44, sono devolute sui capitoli e per gli importi sotto specificati.
a) STANZIAMENTO DEVOLUTO DA numero capitolo devoluzione importo in lire 13140 1.000.000.000 12830 3.063.200 12840 223.532.414 11370 253.533.983 21260 600.000.000 21430 6.072.407 23250 492.557.120 21330 1.067.050 22120 2.704.450.000 22150 284.290.000 22170 530.907.150 22931 150.000.000 22950 42.452.290 b) CAPITOLI INTEGRATI numero capitolo importo lire 12770 500.000.000 13420 100.000.000 21100 1.978.759.124 21920 3.010.000.000 13401 613.166.490 21400 90.000.000

Art. 6.

1. Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett.b) e d) della Legge 15 ottobre 1981, n. 590.
2. Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. b) e d) della legge 15 ottobre 1981 n. 590, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, in applicazione del secondo comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 al capitolo 22240 per lire 6.000.000.000 risultanti da economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nelle rispettive disposizioni legislative, sono devolute per le finalita' stabilite all'art. 1, secondo comma, lett.a) della legge 15 ottobre 1981 n. 590 ed iscritte ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del cap. 22260 nella misura di lire 6.000.000.000.

Art. 7.
(Urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.