Disegno di legge regionale, n. 5317.
Seconda legge di variazione al bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1992 nonche' devoluzione di quote di somme di
assegnazioni statali in materia di agricoltura e foreste. 1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 sono
introdotte le variazioni indicate nella tabella A), allegata alla
presente. 1. L'elenco n. 3 di cui alla Legge regionale n. 22 del 16 aprile
1992, e' integrato con i seguenti capitoli: 1. Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1990, n.
52, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1992 la spesa
complessiva di lire 365.000.000 ed e' iscritta al capitolo n.
20030. 1. In deroga all'articolo 56 della legge regionale 29 dicembre
1981, n. 55, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge
regionale 2 settembre 1991, n. 41, gli impegni sulle variazioni
con segno positivo di cui alla presente legge possono essere
assunti entro il 31 dicembre 1992. 1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle legge 27
dicembre 1977, n. 984; 1 agosto 1981, n. 423; 1 luglio 1977, n.
403; 9 maggio 1975, n. 153; 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile
1987 n. 183, inserite nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1992 ai capitoli sotto
specificati e non utilizzate per chiusura delle domande o per
mancanza delle stesse sui rispettivi articoli delle leggi
regionali 12 ottobre 1987 n. 63, 14 agosto 1987 n. 40 e 28
ottobre 1986 n. 44, sono devolute sui capitoli e per gli importi
sotto specificati. 1. Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art.
1, secondo comma, lett.b) e d) della Legge 15 ottobre 1981, n.
590. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al
bilancio.
13150
13830
14010
14011
21480
21910
23031
23050
23060
23070
23071
23122
23285
23300
23308
23312
23314
23316
23318
(Attuazione legge regionale 52/90)
(Devoluzione di quote delle somme assegnate
ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984; ai sensi della
legge 1 agosto 1981, n. 423; ai sensi della legge 1 luglio 1977,
n. 403; ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153; ai sensi
della legge 8 novembre 1986, n. 752; ai sensi della legge 16
aprile 1987, n. 183)
a) STANZIAMENTO DEVOLUTO DA
numero capitolo devoluzione importo in lire
13140 1.000.000.000
12830 3.063.200
12840 223.532.414
11370 253.533.983
21260 600.000.000
21430 6.072.407
23250 492.557.120
21330 1.067.050
22120 2.704.450.000
22150 284.290.000
22170 530.907.150
22931 150.000.000
22950 42.452.290
b) CAPITOLI INTEGRATI
numero capitolo importo lire
12770 500.000.000
13420 100.000.000
21100 1.978.759.124
21920 3.010.000.000
13401 613.166.490
21400 90.000.000
2. Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi dell'art.
1, secondo comma, lett. b) e d) della legge 15 ottobre 1981 n.
590, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'anno finanziario 1992, in applicazione del secondo comma
dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 al
capitolo 22240 per lire 6.000.000.000 risultanti da economie e da
rinunce, non utilizzabili per gli scopi indicati nelle rispettive
disposizioni legislative, sono devolute per le finalita'
stabilite all'art. 1, secondo comma, lett.a) della legge 15
ottobre 1981 n. 590 ed iscritte ad integrazione delle previsioni
in termini di competenza e di cassa del cap. 22260 nella misura
di lire 6.000.000.000.
(Urgenza)