Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5313.

Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale)

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, e 21 luglio 1992, n. 36, con la presente legge e' istituita la Riserva naturale orientata della Vauda.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini della Riserva naturale orientata della Vauda, incidente sui Comuni di Nole, San Carlo, San Francesco al Campo, Lombardore, Front e Vauda Canavese, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 che fa parte integrante della presente legge.
2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle, portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale orientata della Vauda", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nella legislazione regionale in materia di aree protette, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda sono cosi' specificate:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, e paesaggistiche dell'area, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
b) consentire, qualificare e valorizzare le attivita' agro-zootecniche, compatibilmente con la finalita' indicata alla lettera a); c) promuovere il recupero del patrimonio forestale;
d) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte la cui denominazione e' modificata in Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' integrato con:
a) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Nole, San Carlo, San Francesco al Campo, Lombardore, Front e Vauda Canavese;
b) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale. 3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale orientata della Vauda con lo stanziamento di cui al capitolo 15690 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
4. La denominazione del capitolo 15690 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e' cosi' modificata: "Assegnazione regionale per le spese di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese".
5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare l'occorrente variazione di bilancio con apposito decreto.

Art. 5.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 6.
(Vincoli e permessi)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata della Vauda, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agro-silvo-pastorali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 9;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi il collegamento della superstrada pedemontana e le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale e' comunque consentito:
a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attivita' stesse che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'articolo 9;
b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1, sub b), del presente articolo;
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 9.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) ed f), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000.000 ad un massimo di 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.
(Sorveglianza)

1. La sorveglianza della Riserva naturale orientata della Vauda e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e nella pianta organica dell'Ente;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 9.
(Piano naturalistico)

1. La Riserva naturale orientata della Vauda e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 10.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.