Disegno di legge regionale, n. 5311.
Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre
1986, n. 42. 1. L'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e'
sostituito dal seguente:
a) Art. 9 (Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale; Segreterie Particolari).
2. L'art. 29 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6 e' abrogato e
sostituito dal seguente:
a) Il Servizio "Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale" si configura quale servizio non inserito
nell'ambito di alcun settore.
3. A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente
del ruolo regionale, rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
4. Tale Servizio puo' anche essere affidato a personale esterno
all'Ente Regione, in posizione di lavoro corrispondente, per
contenuti, alle funzioni della 1a qualifica dirigenziale
regionale.
5. L'espletamento delle funzioni di segreteria particolare
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' assicurato secondo
quanto disposto al 3. comma dell'art. 30 della L.r. 20 febbraio
1979, n. 6.
6. La segreteria particolare del Presidente del Consiglio
regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun
settore, e' composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di
segreteria particolare del Presidente medesimo.
7. Ferme restando le modalita' di nomina dei Responsabili di
Servizio ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli
incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria
particolare e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
8. Le altre Segreterie particolari previste dall'art. 30 della
legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, si configurano quali
strutture non inserite nell'ambito di un settore. A modifica di
quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della L.r. 20 febbraio
1979, n. 6, il numero complessivo del personale di ciascuna
segreteria non puo' superare le 4 unita', ivi compresa la
posizione di addetto di segreteria particolare.
9. A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della
legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, la Segreteria particolare
del Presidente della Giunta regionale, non puo' superare le 6
unita'. A tale Segreteria, fermo restano il numero massimo di 6
unita', sono assegnati due addetti di Segreteria particolare
nominati secondo le norme di cui all'art. 14 della l.r. 17
dicembre 1979 n. 74.
10. Le Segreterie di cui ai commi precedenti dipendono
direttamente dall'organo politico di cui all'art. 11 della l.r.
12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni e sono
costituite nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 30
della citata legge regionale 20 febbraio 1979 n. 6 e all'art. 11
della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive
modificazioni.
11. La nomina degli addetti di Segreteria particolare, previsti
dal presente articolo, e' disciplinata secondo quanto previsto
dall'art. 14 della L.r. 17 dicembre 1979 n. 74.