Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5311.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42.

Art. 1

Art. 1.

1. L'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e' sostituito dal seguente:
a) Art. 9 (Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; Segreterie Particolari).
2. L'art. 29 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6 e' abrogato e sostituito dal seguente:
a) Il Servizio "Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" si configura quale servizio non inserito nell'ambito di alcun settore.
3. A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente del ruolo regionale, rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
4. Tale Servizio puo' anche essere affidato a personale esterno all'Ente Regione, in posizione di lavoro corrispondente, per contenuti, alle funzioni della 1a qualifica dirigenziale regionale.
5. L'espletamento delle funzioni di segreteria particolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' assicurato secondo quanto disposto al 3. comma dell'art. 30 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6.
6. La segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun settore, e' composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di segreteria particolare del Presidente medesimo.
7. Ferme restando le modalita' di nomina dei Responsabili di Servizio ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
8. Le altre Segreterie particolari previste dall'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, si configurano quali strutture non inserite nell'ambito di un settore. A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, il numero complessivo del personale di ciascuna segreteria non puo' superare le 4 unita', ivi compresa la posizione di addetto di segreteria particolare.
9. A modifica di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6, la Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale, non puo' superare le 6 unita'. A tale Segreteria, fermo restano il numero massimo di 6 unita', sono assegnati due addetti di Segreteria particolare nominati secondo le norme di cui all'art. 14 della l.r. 17 dicembre 1979 n. 74.
10. Le Segreterie di cui ai commi precedenti dipendono direttamente dall'organo politico di cui all'art. 11 della l.r. 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni e sono costituite nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 30 della citata legge regionale 20 febbraio 1979 n. 6 e all'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
11. La nomina degli addetti di Segreteria particolare, previsti dal presente articolo, e' disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.r. 17 dicembre 1979 n. 74.