Disegno di legge regionale, n. 5309.
Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle
utilizzazioni delle acque pubbliche. 1. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e degli
articoli 3 e 67 dello Statuto della Regione Piemonte la presente
legge: 1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative relative
all'utilizzazione delle risorse idriche concernenti: 1. Le Province esercitano le funzioni amministrative subdelegate a
partire dal 1 gennaio 1994. 1. In fase di prima applicazione della presente legge e
contestualmente al passaggio delle funzioni, la Regione trasferisce
alle Province i dipendenti regionali dei Servizi periferici opere
pubbliche e difesa del suolo che svolgono in via preminente, come
risulta dai carichi di lavoro rilevati nell'anno 1992 nonche' dai
relativi piani di lavoro, le funzioni oggetto della materia
subdelegata dalla presente legge. 1. Spettano alle Province le funzioni di polizia amministrativa,
compresa la vigilanza di cui all'articolo 220 del Regio Decreto 11
dicembre 1933 n. 1775, relative alle materie subdelegate con la
presente legge. 1. Le funzioni amministrative subdelegate con la presente legge sono
esercitate dalle Province nel rispetto: 1. In caso di grave e persistente inerzia delle Province
nell'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 2, comma 1,
la Giunta regionale invita le stesse a provvedere assegnando un
congruo termine, trascorso invano il quale provvede direttamente al
compimento degli atti relativi in sostituzione delle Province. 1. Per il concorso nelle spese sostenute dalle Province per
l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla presente legge, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 1994, la spesa di L. 2.000.000.000.
(Finalita' della legge)
a) subdelega alle Province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 13, lettera d)
del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n.8 ed
all' articolo 90 del D.P.R. n 616/1977;
b) stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;
c) prevede il trasferimento degli archivi alle Province, nonche' il
trasferimento di personale regionale in relazione alla subdelega;
d) prevede le direttive, gli atti di indirizzo e coordinamento;
e) prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattivita'
degli Enti investiti dalla subdelega;
f) regola i rapporti finanziari conseguenti.
(Oggetto della subdelega)
a) l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole
derivazioni di acque pubbliche;
b) le licenze di attingimento;
c) le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione
e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli
domestici;
d) la gestione dei catasti relativi alle utilizzazioni di acque
superficiali e sotterranee.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni ammninistrative che
attengono ad esigenze di carattere unitario relative alla tutela,
utilizzazione e disciplina delle risorse idriche ed al rilascio di
pareri in relazione alle funzioni esercitate dallo Stato di cui
all'articolo 91, numeri 1), 2), 3), 4), del D.P.R. n. 616/1977.
(Inizio esercizio delle funzioni)
Fino a tale data, le funzioni continuano ad essere esercitate dalla
Regione secondo le norme vigenti.
(Personale ed archivi)
2. La Regione puo' altresi' trasferire alle Province, d'intesa con le
medesime, in aggiunta al personale di cui al comma 1, un ulteriore
contingente di personale regionale operante nei rispettivi Servizi
opere pubbliche e difesa del suolo e nel Servizio uso delle acque
pubbliche del Settore pianificazione e gestione delle risorse idriche
che presenta richiesta in tal senso.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
individuato il personale di cui ai commi precedenti onde consentire
alle Province di organizzare le proprie strutture e stabilire
l'organico necessario per l'esercizio delle funzioni subdelegate in
relazione al personale trasferito ed alle risorse finanziarie
assegnate a ciascuna Provincia.
4. Conseguentemente dal 1/1/1994 sono soppresse le relative Unita'
Operative Organiche regionali "Acque Pubbliche" e sono ridotti gli
organici dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo di
un numero di unita' per qualifica corrispondente al numero di
dipendenti trasferiti.
5. Sono trasferiti alle Province gli archivi delle concessioni,
licenze ed autorizzazioni rilasciate e quelli delle istruttorie in
corso.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
subdelegate di cui all'art. 2, comma 1, la Regione riconosce alle
Province un concorso nelle spese per il personale e l'organizzazione
nella misura di L. 2.000.000.000 da ripartirsi, con deliberazione
della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra le Province,
tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile
entita' delle attivita' istruttorie da esperire da parte di ciascuna
Provincia.
(Polizia e vigilanza)
(Direttive, indirizzo e coordinamento)
a) della legislazione che disciplina la materia;
b) delle direttive emanate dal Governo nazionale;
c) delle norme regolamentari e delle prescrizioni tecniche emanate
dalla Regione.
2. Il Presidente della Giunta, anche attraverso l'Assessore delegato,
assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate:
a) l'indirizzo e il coordinamento;
b) i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con Enti nazionali,
interregionali e regionali.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di costituzione e
funzionamento del catasto delle utenze idriche superficiali e del
catasto pozzi, sorgenti e piezometri. Le Province trasmettono
periodicamente i dati dei catasti alla Regione che ne cura
l'aggregazione ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse
idriche e la successiva pubblicazione.
4. Ogni anno i Presidenti delle Province riferiscono al Presidente
della Regione, o all'Assessore regionale delegato per la materia,
sull'attivita' relativa all'esercizio delle funzioni subdelegate.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente
Commissione del Consiglio regionale sullo stato di applicazione della
legge.
(Poteri sostitutivi e revoca)
2. Nel caso di persistente inattivita', di violazioni di legge , o di
non adeguamento alle direttive ed indirizzi, la subdelega puo' essere
revocata con legge regionale, su proposta della Giunta regionale,
sentita la Provincia interessata e l'Unione regionale delle Province
del Piemonte.
(Disposizioni finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dall'appplicazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910 del bilancio
1994 e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di
bilancio per l'anno finanziario medesimo, del seguente capitolo: "
Concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle
funzioni subdelegate in materia di utilizzazione delle acque
pubbliche", con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di
competenza e di cassa.
3. Per gli esercizi finanziari 1995 e successivi si provvedera' in
sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta reginale e' autorizzato ad approvare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.