Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5309.

Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge:
a) subdelega alle Province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 13, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n.8 ed all' articolo 90 del D.P.R. n 616/1977;
b) stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;
c) prevede il trasferimento degli archivi alle Province, nonche' il trasferimento di personale regionale in relazione alla subdelega;
d) prevede le direttive, gli atti di indirizzo e coordinamento;
e) prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattivita' degli Enti investiti dalla subdelega;
f) regola i rapporti finanziari conseguenti.

Art. 2.
(Oggetto della subdelega)

1. Sono subdelegate alle Province le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse idriche concernenti:
a) l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche;
b) le licenze di attingimento;
c) le autorizzazioni per la ricerca e le concessioni per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee ad usi diversi da quelli domestici;
d) la gestione dei catasti relativi alle utilizzazioni di acque superficiali e sotterranee. 2. Sono riservate alla Regione le funzioni ammninistrative che attengono ad esigenze di carattere unitario relative alla tutela, utilizzazione e disciplina delle risorse idriche ed al rilascio di pareri in relazione alle funzioni esercitate dallo Stato di cui all'articolo 91, numeri 1), 2), 3), 4), del D.P.R. n. 616/1977.

Art. 3.
(Inizio esercizio delle funzioni)

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative subdelegate a partire dal 1 gennaio 1994.
Fino a tale data, le funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione secondo le norme vigenti.

Art. 4.
(Personale ed archivi)

1. In fase di prima applicazione della presente legge e contestualmente al passaggio delle funzioni, la Regione trasferisce alle Province i dipendenti regionali dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo che svolgono in via preminente, come risulta dai carichi di lavoro rilevati nell'anno 1992 nonche' dai relativi piani di lavoro, le funzioni oggetto della materia subdelegata dalla presente legge.
2. La Regione puo' altresi' trasferire alle Province, d'intesa con le medesime, in aggiunta al personale di cui al comma 1, un ulteriore contingente di personale regionale operante nei rispettivi Servizi opere pubbliche e difesa del suolo e nel Servizio uso delle acque pubbliche del Settore pianificazione e gestione delle risorse idriche che presenta richiesta in tal senso.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' individuato il personale di cui ai commi precedenti onde consentire alle Province di organizzare le proprie strutture e stabilire l'organico necessario per l'esercizio delle funzioni subdelegate in relazione al personale trasferito ed alle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia.
4. Conseguentemente dal 1/1/1994 sono soppresse le relative Unita' Operative Organiche regionali "Acque Pubbliche" e sono ridotti gli organici dei Servizi periferici opere pubbliche e difesa del suolo di un numero di unita' per qualifica corrispondente al numero di dipendenti trasferiti.
5. Sono trasferiti alle Province gli archivi delle concessioni, licenze ed autorizzazioni rilasciate e quelli delle istruttorie in corso.
6. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 2, comma 1, la Regione riconosce alle Province un concorso nelle spese per il personale e l'organizzazione nella misura di L. 2.000.000.000 da ripartirsi, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra le Province, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entita' delle attivita' istruttorie da esperire da parte di ciascuna Provincia.

Art. 5.
(Polizia e vigilanza)

1. Spettano alle Province le funzioni di polizia amministrativa, compresa la vigilanza di cui all'articolo 220 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, relative alle materie subdelegate con la presente legge.

Art. 6.
(Direttive, indirizzo e coordinamento)

1. Le funzioni amministrative subdelegate con la presente legge sono esercitate dalle Province nel rispetto:
a) della legislazione che disciplina la materia;
b) delle direttive emanate dal Governo nazionale;
c) delle norme regolamentari e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
2. Il Presidente della Giunta, anche attraverso l'Assessore delegato, assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate:
a) l'indirizzo e il coordinamento;
b) i rapporti con lo Stato, con le altre Regioni, con Enti nazionali, interregionali e regionali.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di costituzione e funzionamento del catasto delle utenze idriche superficiali e del catasto pozzi, sorgenti e piezometri. Le Province trasmettono periodicamente i dati dei catasti alla Regione che ne cura l'aggregazione ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche e la successiva pubblicazione.
4. Ogni anno i Presidenti delle Province riferiscono al Presidente della Regione, o all'Assessore regionale delegato per la materia, sull'attivita' relativa all'esercizio delle funzioni subdelegate.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di applicazione della legge.

Art. 7.
(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di grave e persistente inerzia delle Province nell'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta regionale invita le stesse a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso invano il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione delle Province.
2. Nel caso di persistente inattivita', di violazioni di legge , o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi, la subdelega puo' essere revocata con legge regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata e l'Unione regionale delle Province del Piemonte.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per il concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla presente legge, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1994, la spesa di L. 2.000.000.000.
2. Agli oneri derivanti dall'appplicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 15910 del bilancio 1994 e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo, del seguente capitolo: " Concorso nelle spese sostenute dalle Province per l'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di utilizzazione delle acque pubbliche", con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.
3. Per gli esercizi finanziari 1995 e successivi si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta reginale e' autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.