Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5299.

Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte.

Presentata da ROSSA ANGELO, SPAGNUOLO CARLA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0Disposizioni

Art. 1.
(Finalita')

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931 n.99: " Disciplina della coltivazione ,raccolta e commercio delle piante officinali" con relativo Regolamento di applicazione, nonche' il dispositivo dell'articolo 17 della L.R.32/82 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge:
incentiva la coltivazione delle piante officinali,individuate con Regio Decreto n.772 del 26 maggio 1932, peculiari della Regione Piemonte ;
promuove aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, conservazione ,commercializzazione delle piante officinali;
tutela il consumatore definendo modalita' di controllo e di garanzia del prodotto di tipo erboristico.

Art. 2.
(Obbiettivi)

1. Ai fini di perseguire le finalita' di cui all'art.1 la Giunta Regionale definisce provvedimenti volti ad incentivare la coltivazione delle piante officinali, organizza corsi di formazione finalizzati alla attivita' di erborista ed alla specializzazione degli imprenditori agricoli; approva programmi volti a tutelare valorizzare prodotti di tipo erboristico e promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti.

Art. 3.
(Formazione Professionale)

1. Entro 1 anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, ai sensi della legge 8/80 e successive modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale concernenti le modalita' di coltivazione, raccolta , conservazione commercializzazione,delle piante officinali.
2. Tali corsi si svolgono in piu' sedi regionali, individuate in base alla peculiarita' delle aree interessate ed alle esperienze gia' attivate in tema di coltivazione di piante officinali con contributo regionale.
3. I corsi e la loro durata,i soggetti interessati, le strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta regionale,informata la competente commissione consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui al successivo articolo 4.,sentito un comitato tecnico ristretto composto da 4 esperti indicati dall'Universita', facolta' di Agraria, Scienze Naturali, Farmacia, e dalle organizzazioni sindacali degli erboristi.
5 Il comitato di cui al precedente comma viene nominato con deliberazione di Giunta , dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina.

Art. 4.
(Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico.)

1 La Giunta regionale, sentite le Comunita' Montane ed i Comuni interessati , predispone il programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico individuati con Regio Decreto n.772 del 26 maggio 1932.
2. Il programma e' soggetto ad un periodico aggiornamento a cadenza biennale.
3. Viene adottato informata la competente commissione consiliare e contiene :
a) l'individuazione delle essenze arboree che, in base alla peculiarita' regionale, si intendono incentivare;
b) la mappa delle principali aree territoriali interessate in scala non inferiore a 1:25.000 con l' indicazione del tipo di intervento previsto;
c) la definizione di convenzioni con gli Enti parco regionali per attivita' di divulgazione attraverso la costituzione di orti botanici di piante officinali locali;.
d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono indirizzati gli incentivi per la coltivazione la raccolta , la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.

Art. 5.
(Strumenti di intervento)

1. La Regione garantisce una adeguata assistenza tecnica iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante officinali.
2 Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale residenti in comuni montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali 3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di investimento iniziale ritenuta ammissibile non puo' superare i 10 milioni, viene ammesso a seguito della presentazione di un piano di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunita' Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della produzione di certificazioni che attestino la totalita delle spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato.
4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al finanziamento, forme di intervento consortili.

Art. 6.
(Commercializzazione del prodotto)

1. I vegetali di uso erboristico ed i rispettivi derivati di origine Piemontese vengono commercializzati unicamente presso gli erboristi autorizzati ai sensi di legge.
2. Ciascun prodotto viene adeguatamente certificato con apposita etichettatura che specifica: la localita' di coltivazione dei prodotti originali, l'eventuale lavorazione, la scadenza e la modalita' di conservazione.Il controllo nella fase di commercializzazione del prodotto compete al Servizio repressione frodi ed agli agenti delle amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Art. 0Disposizioni.
(ni)

finanziarie 1. Per l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo 3 e' prevista una spesa di L. da iscriversi sul seguente capitolo di bilancio: " " 2. E'istituito un apposito capitolo di spesa con la denominazione: "Contributi finalizzati all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali" Per gli interventi di cui al precedente articolo 5 e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa, in termini di competenza e di cassa , di L... .
3. Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con prorio Decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.