Proposta di legge regionale, n. 5299.
Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione
delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte. 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931
n.99: " Disciplina della coltivazione ,raccolta e commercio delle
piante officinali" con relativo Regolamento di applicazione,
nonche' il dispositivo dell'articolo 17 della L.R.32/82 e
successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge: 1. Ai fini di perseguire le finalita' di cui all'art.1 la Giunta
Regionale definisce provvedimenti volti ad incentivare la
coltivazione delle piante officinali, organizza corsi di
formazione finalizzati alla attivita' di erborista ed alla
specializzazione degli imprenditori agricoli; approva programmi
volti a tutelare valorizzare prodotti di tipo erboristico e
promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti. 1. Entro 1 anno dalla data di approvazione della presente legge
vengono programmati, ai sensi della legge 8/80 e successive
modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale
concernenti le modalita' di coltivazione, raccolta ,
conservazione commercializzazione,delle piante officinali. 1 La Giunta regionale, sentite le Comunita' Montane ed i Comuni
interessati , predispone il programma per la tutela e la
valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico individuati con
Regio Decreto n.772 del 26 maggio 1932. 1. La Regione garantisce una adeguata assistenza tecnica
iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione
delle piante officinali. 1. I vegetali di uso erboristico ed i rispettivi derivati di
origine Piemontese vengono commercializzati unicamente presso gli
erboristi autorizzati ai sensi di legge. finanziarie
1. Per l'istituzione dei corsi di cui al precedente articolo 3
e' prevista una spesa di L. da iscriversi sul seguente capitolo
di bilancio: " "
2. E'istituito un apposito capitolo di spesa con la
denominazione: "Contributi finalizzati all'incentivazione della
coltivazione delle piante officinali" Per gli interventi di cui
al precedente articolo 5 e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa,
in termini di competenza e di cassa , di L... .
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0Disposizioni
(Finalita')
incentiva la coltivazione delle piante officinali,individuate
con Regio Decreto n.772 del 26 maggio 1932, peculiari della
Regione Piemonte ;
promuove aggiornamento costante in tema di coltivazione,
raccolta, conservazione ,commercializzazione delle piante
officinali;
tutela il consumatore definendo modalita' di controllo e di
garanzia del prodotto di tipo erboristico.
(Obbiettivi)
(Formazione Professionale)
2. Tali corsi si svolgono in piu' sedi regionali, individuate in
base alla peculiarita' delle aree interessate ed alle esperienze
gia' attivate in tema di coltivazione di piante officinali con
contributo regionale.
3. I corsi e la loro durata,i soggetti interessati, le
strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati
dalla Giunta regionale,informata la competente commissione
consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela
e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui al
successivo articolo 4.,sentito un comitato tecnico ristretto
composto da 4 esperti indicati dall'Universita', facolta' di
Agraria, Scienze Naturali, Farmacia, e dalle organizzazioni
sindacali degli erboristi.
5 Il comitato di cui al precedente comma viene nominato con
deliberazione di Giunta , dura in carica per tutta la durata
della legislatura e comunque sino alla successiva nomina.
(Programma per la tutela e la valorizzazione dei
prodotti di tipo erboristico.)
2. Il programma e' soggetto ad un periodico aggiornamento a
cadenza biennale.
3. Viene adottato informata la competente commissione consiliare
e contiene :
a) l'individuazione delle essenze arboree che, in base alla
peculiarita' regionale, si intendono incentivare;
b) la mappa delle principali aree territoriali interessate in
scala non inferiore a 1:25.000 con l' indicazione del tipo di
intervento previsto;
c) la definizione di convenzioni con gli Enti parco regionali
per attivita' di divulgazione attraverso la costituzione di orti
botanici di piante officinali locali;.
d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono
indirizzati gli incentivi per la coltivazione la raccolta , la
conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.
(Strumenti di intervento)
2 Sono previsti contributi in conto capitale a favore di
imprenditori agricoli a titolo principale residenti in comuni
montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante
officinali
3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di
investimento iniziale ritenuta ammissibile non puo' superare i 10
milioni, viene ammesso a seguito della presentazione di un piano
di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunita'
Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della
produzione di certificazioni che attestino la totalita delle
spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di
intervento presentato.
4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al
finanziamento, forme di intervento consortili.
(Commercializzazione del prodotto)
2. Ciascun prodotto viene adeguatamente certificato con apposita
etichettatura che specifica: la localita' di coltivazione dei
prodotti originali, l'eventuale lavorazione, la scadenza e la
modalita' di conservazione.Il controllo nella fase di
commercializzazione del prodotto compete al Servizio repressione
frodi ed agli agenti delle amministrazioni Provinciali competenti
per territorio.
(ni)
3. Il presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare, con prorio Decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono
determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.