Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5279.

Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Piemonte alla attuazione - in materie riservate alla propria competenza degli interventi previsti dai Regolamenti o dalle Direttive della Comunita' Europea, viene istituito nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario uno specifico fondo la cui dotazione e' stabilita annualmente in sede di approvazione o di variazione dei bilanci stessi.
2. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente e' condizionato alla presentazione ed approvazione da parte della Giunta regionale di appositi progetti di intervento.
3. Il coordinamento per la gestione delle iniziative e' assicurato dal Servizio C.E.E. della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 2.

1. Ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1., viene istituito nello stato di previsione della spesa in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la denominazione: "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti e Direttive C.E.E. " e con la dotazione di lire 1 miliardo.
2. Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1992 si provvede mediante riduzione di pari ammontare del cap. 27170 del bilancio in corso.
3. Con provvedimento amministrativo si provvede al prelievo delle somme dal fondo ed alla loro iscrizione in appositi nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.