Disegno di legge regionale, n. 5275.
Iniziative per l'attuazione di accordi di gemellaggio fra la Regione ed
entita' istituzionali di paesi esteri. Modalita' di esercizio e di
finanziamento delle competenze regionali in materia. 1. La Regione, per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di
cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle direttive
emanate dal Governo ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 616/77, puo'
definire, previa intesa governativa, accordi di gemellaggio con entita'
istituzionali di paesi esteri. 1. Per l'attuazione degli accordi di gemellaggio saranno definiti
programmi particolari e progetti specifici, contenenti fra l'altro
l'indicazione di precisi limiti di spesa e di tempo, da approvarsi dalla
Giunta regionale, con riferimento alle materie di propria competenza. 1. Al finanziamento dei programmi e dei progetti direttamente gestiti
dalla Regione si provvedera' in via ordinaria con riferimento ai capitoli
di spesa del bilancio regionale, pertinenti alle iniziative da realizzare. 1. Ove i programmi ed i progetti ineriscano iniziative rientranti tra
quelle attuate sulla base delle previsioni di cui alla legge 26 febbraio
1987 n. 49, i finanziamenti saranno reperiti sui fondi stanziati dalla
legge medesima e sulla base di partecipazioni dirette degli enti
organizzatori del progetto. Ove occorrano integrazioni di natura
finanziaria la Regione vi potra' provvedere sia ricorrendo alle
opportunita' consentite dalla legge regionale 31 del 17 aprile 1990, sia
prelevando dal capitolo di cui al precedente articolo 3. 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati con le
corrispondenti entita' istituzionali di Stati esteri con preferenza per
quelle Nazioni in cui:
a) la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di
predominanza o di rilievo;
b) si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali,
nell'ambito degli accordi internazionali nord-sud ed est-ovest;
c) l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale,
scientifica, tecnologica, finanziaria, necessiti di essere consolidata o
potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della
Regione.
2. L'approvazione della Giunta dovra' essere preceduta, nei casi e nei
modi previsti dalla legge e dalle direttive del Governo nazionale, dal
conseguimento delle occorrenti intese governative ai sensi dell'art. 4 del
DPR 616/77.
3. Ai programmi e progetti di cui ai commi precedenti possono ricondursi
iniziative curate sia direttamente che indirettamente, tramite Enti Locali
o loro istituzioni ed ONG dalla Regione ai sensi della legge 49 del 26
febbraio 1987.
4. L'esercizio delle relative funzioni e' assicurato dal Settore
Segreteria della Giunta.
2. Per quelle iniziative per il cui finanziamento non esiste uno specifico
capitolo nel bilancio regionale, la copertura degli oneri relativi sara'
assicurata da apposito capitolo da istituire nel bilancio medesimo, con una
dotazione minima, in termini di competenza e di cassa, di lire 300.000.000,
avente la denominazione: "iniziative straordinarie per l'attuazione della
legge regionale sui gemellaggi della Regione Piemonte".
3. Per l'anno 1992 il capitolo di cui sopra avra' la dotazione di lire
150.000.000=, in termini di competenza e di cassa. Per il medesimo
esercizio alla dotazione finanziaria del capitolo si provvedera' mediante
riduzione di importo pari al L. 150.000.000= del capitolo del bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con
proprio decreto le occorrenti variazioni nel bilancio di previsione per
l'esercizio in corso.