Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5275.

Iniziative per l'attuazione di accordi di gemellaggio fra la Regione ed entita' istituzionali di paesi esteri. Modalita' di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. La Regione, per l'attuazione delle competenze proprie nelle materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle direttive emanate dal Governo ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 616/77, puo' definire, previa intesa governativa, accordi di gemellaggio con entita' istituzionali di paesi esteri.
2. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati con le corrispondenti entita' istituzionali di Stati esteri con preferenza per quelle Nazioni in cui:
a) la presenza dell'emigrazione piemontese riveste un ruolo di predominanza o di rilievo;
b) si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali, nell'ambito degli accordi internazionali nord-sud ed est-ovest;
c) l'immagine del Piemonte, nelle sue varie espressioni: culturale, scientifica, tecnologica, finanziaria, necessiti di essere consolidata o potenziata in relazione agli obiettivi di sviluppo socio-economico della Regione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli accordi di gemellaggio saranno definiti programmi particolari e progetti specifici, contenenti fra l'altro l'indicazione di precisi limiti di spesa e di tempo, da approvarsi dalla Giunta regionale, con riferimento alle materie di propria competenza.
2. L'approvazione della Giunta dovra' essere preceduta, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dalle direttive del Governo nazionale, dal conseguimento delle occorrenti intese governative ai sensi dell'art. 4 del DPR 616/77.
3. Ai programmi e progetti di cui ai commi precedenti possono ricondursi iniziative curate sia direttamente che indirettamente, tramite Enti Locali o loro istituzioni ed ONG dalla Regione ai sensi della legge 49 del 26 febbraio 1987.
4. L'esercizio delle relative funzioni e' assicurato dal Settore Segreteria della Giunta.

Art. 3.

1. Al finanziamento dei programmi e dei progetti direttamente gestiti dalla Regione si provvedera' in via ordinaria con riferimento ai capitoli di spesa del bilancio regionale, pertinenti alle iniziative da realizzare.
2. Per quelle iniziative per il cui finanziamento non esiste uno specifico capitolo nel bilancio regionale, la copertura degli oneri relativi sara' assicurata da apposito capitolo da istituire nel bilancio medesimo, con una dotazione minima, in termini di competenza e di cassa, di lire 300.000.000, avente la denominazione: "iniziative straordinarie per l'attuazione della legge regionale sui gemellaggi della Regione Piemonte".
3. Per l'anno 1992 il capitolo di cui sopra avra' la dotazione di lire 150.000.000=, in termini di competenza e di cassa. Per il medesimo esercizio alla dotazione finanziaria del capitolo si provvedera' mediante riduzione di importo pari al L. 150.000.000= del capitolo del bilancio.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Art. 4.

1. Ove i programmi ed i progetti ineriscano iniziative rientranti tra quelle attuate sulla base delle previsioni di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, i finanziamenti saranno reperiti sui fondi stanziati dalla legge medesima e sulla base di partecipazioni dirette degli enti organizzatori del progetto. Ove occorrano integrazioni di natura finanziaria la Regione vi potra' provvedere sia ricorrendo alle opportunita' consentite dalla legge regionale 31 del 17 aprile 1990, sia prelevando dal capitolo di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.