Disegno di legge regionale, n. 5274.
Zone montane omogenee: variazioni conseguenti all'istituzione
delle Provincie di Biella e di Verbania. 1. I Comuni di Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno (prov. di
Novara), interamente classificati montani ai sensi degli artt. 1 e
14 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni,
costituiscono, in provincia di Novara, la zona montana omogenea
denominata "dei due Laghi", che si aggiunge con il numero 44 (punto
h) all'art. 2 della legge regionale n. .. del ...... 1. Il titolo del punto d) dell'art. 2 della legge regionale n. ..
del ...... e' cosi' sostituito: "nella Provincia di Verbania". 1. E' aggiunto all'art. 2 della legge regionale n .. del ...... il
punto "g)" con il titolo "nella Provincia di Biella:", comprendente
le seguenti zone montane omogenee, precedentemente incluse nella
provincia di Vercelli:
2. Tali Comuni sono pertanto esclusi dalla zona montana omogenea
n. 21 "Cusio-Mottarone", che risulta cosi' essere composta dai
seguenti Comuni: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte
Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Nonio,
Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto.
n. 39 i Comuni della Valle Sessera;
n. 40 i Comuni della Valle Mosso;
n. 41 i Comuni dell'Alta Valle del Cervo-La Bursch;
n. 42 i Comuni della Bassa Valle del Cervo;
n. 43 i Comuni della Valle dell'Elvo.