Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5274.

Zone montane omogenee: variazioni conseguenti all'istituzione delle Provincie di Biella e di Verbania.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. I Comuni di Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno (prov. di Novara), interamente classificati montani ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni, costituiscono, in provincia di Novara, la zona montana omogenea denominata "dei due Laghi", che si aggiunge con il numero 44 (punto h) all'art. 2 della legge regionale n. .. del ......
2. Tali Comuni sono pertanto esclusi dalla zona montana omogenea n. 21 "Cusio-Mottarone", che risulta cosi' essere composta dai seguenti Comuni: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto.

Art. 2.

1. Il titolo del punto d) dell'art. 2 della legge regionale n. .. del ...... e' cosi' sostituito: "nella Provincia di Verbania".

Art. 3.

1. E' aggiunto all'art. 2 della legge regionale n .. del ...... il punto "g)" con il titolo "nella Provincia di Biella:", comprendente le seguenti zone montane omogenee, precedentemente incluse nella provincia di Vercelli:
n. 39 i Comuni della Valle Sessera;
n. 40 i Comuni della Valle Mosso;
n. 41 i Comuni dell'Alta Valle del Cervo-La Bursch;
n. 42 i Comuni della Bassa Valle del Cervo;
n. 43 i Comuni della Valle dell'Elvo.