Disegno di legge regionale, n. 5268.
Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo
collezionistico didattico e scientifico. 1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio
naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge
la ricerca e raccolta di minerali e di rocce esclusivamente a scopo
collezionistico, didattico e scientifico. 1. La ricerca e la raccolta di minerali di rocce sono consentite a
chiunque e nelle limitazioni e con l'impiego dei mezzi di cui ai
successivi articoli. 1. Ai fini della presente legge e' consentito l'impiego esclusivo di
attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fatti specie in
martelli, mazze, scalpelli, picozze, picconi, badili e altri attrezzi
di lunghezza non superiore a m 1.60. 1. E' fatto obbligo al ricercatore e al raccoglitore di procedere al
ripristino rimodellando il sito in modo adeguato alle caratteristiche
della zona e alla ricomposizione del manto vegetale ove esistente. 1. Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali e rocce non
sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di
esclusiva. 1. E' consentita la raccolta giornaliera per un quantitativo non
superiore 2 Kg 15 per persona. Nei giacimenti secondari auriferi e'
consentito un quantitativo giornaliero non superiore a g 5 per
persona. 1. I Dipartimenti ed Istituti Universitari di specifica competenza, i
Musei Naturalistici, le Associazioni o gli Enti mineralogici e
geologici possono segnalare alla Giunta regionale aree di particolare
rilevanza mineralogica e scientifica. 1. Possono essere previste deroghe alle disposizioni della presente
legge a favore degli Istituti e Dipartimenti Universitari e del Musei
Naturalistici. 1. L'osservanza alle norme della presente legge e' demandata al
personale del Corpo Forestale dello Stato, al Comune interessato
tramite gli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, al personale di
vigilanza delle Aree protette regionali, nei limiti territoriali delle
Aree stesse, e alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate
secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale. 1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: 1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano secondo le norme ed i
principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981 n. 689.
(Finalita' e ambito)
2. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili gia'
regolata dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive
modificazioni.
(Ricerca e raccolta di minerali)
2. La ricerca e la raccolta in ogni caso non devono arrecare
pregiudizio irreparabile alla stabilita' e alle caratteristiche dei
luoghi, alla fauna e alla flora.
(Mezzi per la ricerca e la raccolta)
2. E' vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e
l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico.
3 Sono fatte salve le eccezioni previste al successivo articolo 8.
(Ripristino)
(Limiti della ricerca e della raccolta)
2. Resta salvo il consenso del proprietario o titolare di altro
diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e
raccogliere minerali e rocce.
3. E' fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali e
rocce in grotte o cavita' naturali.
(Quantitativi di raccolta)
(Aree protette)
2. Nelle aree di cui al comma precedente la Giunta regionale, con
apposita deliberazione, puo' prescrivere specifiche norme o divieti in
ordine alla ricerca e alla raccolta.
3. Sono fatte salve le disposizioni gia' previste nelle singole leggi
regionali istitutive di Parchi e Aree protette.
4 Nell'ambito delle concessioni minerarie, con esclusione di quelle
per acque minerali e termali, e' richiesta specifica autorizzazione
del Distretto Minerario di Torino.
(Deroghe)
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste
le deroghe, di cui al precedente comma; la deliberazione deve indicare
nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le
modalita', i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i
quantitativi massimi, nonche' l'Istituto o il Museo cui i campioni
sono destinati.
(Vigilanza)
(Sanzioni)
a) da L. 3.000.000 a L. 18.000.000 qualora il materiale ricercato e
raccolto sia utilizato per scopi non previsti all'art. l;
b) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per l'inosservanza a quanto previsto
dai commi 1 e 2 art. 3, con esclusione dell'impiego di esplosivo;
c) da L. 1.500.000 a L. 6.000.000 per violazione a quanto previsto
dall'art.4;
e) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per violazione a quanto previsto
dal comma 3 art. 5;
f) ,da L. 500.000 a L. 2.000.000 per violazione a quanto previsto
dall'art. 6;
g) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per violazione a quanto previsto
dagli artt. 7 e 8;
h) l'impiego di esplosivo e' passibile delle pene previste dalle
norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e della legge 18 aprile
1975 n. 110;
i) il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme
previste nella presente legge e' oggetto di confisca e consegnato al
Museo regionale di Scienze Naturali o a Istituto e Dipartimenti
Universitari ovvero a Musei Naturalistici anche locali con preferenza
per quelli della zona di ritrovamento.
(Procedura amministrativa e entrate)
2 Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno
finanziario 1992 e per i successivi anni e' istituito apposito
capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni
amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge
'Normative per la ricerca e raccolta di minerali e rocce a scopo
collezionistico, didattico scientifico'".