Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5268.

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico didattico e scientifico.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Finalita' e ambito)

1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e raccolta di minerali e di rocce esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.
2. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili gia' regolata dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni.

Art. 2.
(Ricerca e raccolta di minerali)

1. La ricerca e la raccolta di minerali di rocce sono consentite a chiunque e nelle limitazioni e con l'impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.
2. La ricerca e la raccolta in ogni caso non devono arrecare pregiudizio irreparabile alla stabilita' e alle caratteristiche dei luoghi, alla fauna e alla flora.

Art. 3.
(Mezzi per la ricerca e la raccolta)

1. Ai fini della presente legge e' consentito l'impiego esclusivo di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fatti specie in martelli, mazze, scalpelli, picozze, picconi, badili e altri attrezzi di lunghezza non superiore a m 1.60.
2. E' vietato l'uso di esplosivi, l'impiego di sostanze chimiche e l'utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico.
3 Sono fatte salve le eccezioni previste al successivo articolo 8.

Art. 4.
(Ripristino)

1. E' fatto obbligo al ricercatore e al raccoglitore di procedere al ripristino rimodellando il sito in modo adeguato alle caratteristiche della zona e alla ricomposizione del manto vegetale ove esistente.

Art. 5.
(Limiti della ricerca e della raccolta)

1. Nell'ambito della ricerca e della raccolta di minerali e rocce non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salvo il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali e rocce.
3. E' fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali e rocce in grotte o cavita' naturali.

Art. 6.
(Quantitativi di raccolta)

1. E' consentita la raccolta giornaliera per un quantitativo non superiore 2 Kg 15 per persona. Nei giacimenti secondari auriferi e' consentito un quantitativo giornaliero non superiore a g 5 per persona.

Art. 7.
(Aree protette)

1. I Dipartimenti ed Istituti Universitari di specifica competenza, i Musei Naturalistici, le Associazioni o gli Enti mineralogici e geologici possono segnalare alla Giunta regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.
2. Nelle aree di cui al comma precedente la Giunta regionale, con apposita deliberazione, puo' prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca e alla raccolta.
3. Sono fatte salve le disposizioni gia' previste nelle singole leggi regionali istitutive di Parchi e Aree protette.
4 Nell'ambito delle concessioni minerarie, con esclusione di quelle per acque minerali e termali, e' richiesta specifica autorizzazione del Distretto Minerario di Torino.

Art. 8.
(Deroghe)

1. Possono essere previste deroghe alle disposizioni della presente legge a favore degli Istituti e Dipartimenti Universitari e del Musei Naturalistici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere previste le deroghe, di cui al precedente comma; la deliberazione deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalita', i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonche' l'Istituto o il Museo cui i campioni sono destinati.

Art. 9.
(Vigilanza)

1. L'osservanza alle norme della presente legge e' demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, al personale di vigilanza delle Aree protette regionali, nei limiti territoriali delle Aree stesse, e alle guardie giurate volontarie ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.

Art. 10.
(Sanzioni)

1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) da L. 3.000.000 a L. 18.000.000 qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizato per scopi non previsti all'art. l;
b) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per l'inosservanza a quanto previsto dai commi 1 e 2 art. 3, con esclusione dell'impiego di esplosivo;
c) da L. 1.500.000 a L. 6.000.000 per violazione a quanto previsto dall'art.4;
e) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per violazione a quanto previsto dal comma 3 art. 5;
f) ,da L. 500.000 a L. 2.000.000 per violazione a quanto previsto dall'art. 6;
g) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per violazione a quanto previsto dagli artt. 7 e 8;
h) l'impiego di esplosivo e' passibile delle pene previste dalle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e della legge 18 aprile 1975 n. 110;
i) il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste nella presente legge e' oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di Scienze Naturali o a Istituto e Dipartimenti Universitari ovvero a Musei Naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

Art. 11.
(Procedura amministrativa e entrate)

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24/11/1981 n. 689.
2 Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1992 e per i successivi anni e' istituito apposito capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge 'Normative per la ricerca e raccolta di minerali e rocce a scopo collezionistico, didattico scientifico'".