Disegno di legge regionale, n. 5264.
Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali. 1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle
acque minerali e termali e detta norme per la valorizzazione e la
salvaguardia delle attivita' idro-minerali. Titolo I - Del permesso di ricerca. 1. I lavori di ricerca delle acque minerali e termali possono
essere effettuati solo da chi abbia ottenuto il permesso. 1. La domanda, inoltrata alla Giunta regionale, diretta
all'ottenimento del permesso di ricerca deve contenere i seguenti
dati; 1. Entro 180 giorni dal ricevimento della domanda la Giunta
regionale, sentita l'Amministrazione Comunale interessata e la
Comunita' Montana ove esiste, provvede al rilascio del permesso di
ricerca secondo i criteri previsti all'art. 25. 1. Due o piu' domande di permesso di ricerca si considerano in
concorrenza, qualora presentino interferenza nelle aree richieste e
risultino prodotte nelle more dell'istruttoria. 1. L'estensione dell'area oggetto del permesso di ricerca e'
correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino
interessato e non puo' superare 1000 ettari. 1. Il permesso di ricerca puo' essere rilasciato per la durata
massima di due anni. 1. Durante il permesso di ricerca e' consentito al ricercatore il
prelievo delle acque minerali e termali alla presenza di un
funzionario regionale incaricato e dei tecnici del laboratorio
presso il quale verranno eseguite le analisi e nella quantita'
necessaria per gli accertamenti chimico-fisici, microbiologici,
clinici e farmacologici. 1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del
permesso, deve presentare all'Amministrazione regionale domanda con
allegate 3 copie del progetto esecutivo delle opere di captazione. 1. Il ricercatore deve dare comunicazione scritta all'Assessorato
regionale competente entro 30 giorni dal rinvenimento di sorgenti o
falde acquifere con espressa indicazione delle caratteristiche
chimico-fisiche e batteriologiche. 1. Sono subordinati a permesso di ricerca tutti i lavori e le
operaziori di tale natura anche se ad effettuarli sia il
concessionario di acque minerali e termali nell'ambito del
perimetro di concessione. Titolo II - Della concessione. 1. Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da
chi ne abbia avuta la concessione. 1. La domanda, di concessione presentata alla Giunta regionale,
deve contenere i seguenti dati: 1. Entro 180 giorni dal ricevimento della domanda la Giunta
regionale, sentita l'Amministrazione Comunale interessata e la
Comunita' Montana ove esiste, provvede al rilascio della
concessione secondo i criteri previsti all'art. 2a. 1. In caso di domande in concorrenza e' preferito il
ricercatore-scopritore qualora possieda le capacita'
tecnico-economiche. 1. La Giunta regionale puo', per motivi di pubblico interesse,
introdurre modifiche ai provvedimenti di concessione in atto. 1. La concessione puo' essere rilasciata per la durata massima di
20 anni e rinnovata, per periodi non superiori a 20 anni, previa la
osservanza delle norme previste per il rilascio. 1. L'estensione dell'area oggetto di concessione e' correlata alle
caratterist idrogeologiche del bacino ed alla specificita' della
sorgente. 1. Il concessionario deve dare, ogni mese, comunicazione scritta
all'Assessorato competente riguardo a: 1. Sono pertinenze minerarie le opere di captazione, nonche' gli
impianti di adduzione e raccolta delle acque. 1. All'interno dell'area di concessione, tutte le opere
strettamente necessarie alla coltivazione della miniera e per la
protezione del giacimento sono considerate di pubblica utilita',
indifferibili a tutti gli effetti di legge. 1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione
e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento e'
subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale. 1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza
di fallimento e' comunicata a norma dell'articolo 17 della legge
fallimentare al Presidente della Giunta regionale. Titolo III. - Provvedimenti comuni al permesso ed alla
concessione. 1. La Giunta regionale provvede in merito alle domande tenuto
conto: 1. A carico del ricercatore ed a favore dell'Amministrazione
regionale e' stabilito un diritto proporzionale annuo di L. 5000
per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto
del permesso con un minimo non inferiore a L. 100.000. 1. Il ricercatore, o il concessionario con preavviso di almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori di ricerca, o di sfruttamento
deve notificare il relativo atto regionale ai proprietari dei
terreni interessati, i quali non possono opporsi ai lavori stessi. Il permesso di ricerca e la concessione cessano per: 1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per
iscritto dal ricercatore o dal concessionario alla Giunta regionale
e non deve contenere condizione alcuna. 1. La Giunta regionale puo' pronunciare la decadenza della
concessione quando il concessionario o il ricercatore: 1. La Giunta regionale puo' disporre la revoca della concessione o
del permesso di ricerca per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, determinardo nel contempo l'indennita' dovuta. 1. In nessun caso il concessionario o il ricercatore hanno diritto
a compensi, rimborsi o indennita' dall'Amministrazione regionale o
dagli eventuali successivi concessionari e ricercatori. 1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso o della
concessione e'soggetto, pena di nullita', all'autorizzazione
preventiva della Giunta regionale la quale, in caso positivo,
rilascia nuovo provvedimento di permesso o di concessione. 1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il
relativo permesso o concessione possono essere trasferiti, con
provvedimento della Giunta regionale, agli eredi che ne facciano
domanda entro sei mesi dall'apertura della successione e che, nello
stesso termine, abbiano nominato, con la maggioranza indicata
nell'art. 1105 Cod. Civ., un solo rappresentante per tutti i
rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi, sempre che
gli eredi soddisfino le condizioni previste dalla presente legge. Titolo IV. - Vigilanza, sanzioni, regime transitorio. 1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle
acque minerali e termali e' attuata dall'Amministrazione regionale;
alla stessa potranno essere segnalate eventuali irregolarita' dei
lavori di ricerca o di coltivazione da parte dei Sindaci dei Comuni
interessati o dalla Comunita' Montana competente. 1.I concessionari debbono fornire all'Amministrazione regionale i
dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro
richiesto. 1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato
all'Amministrazione regionale il programma dei lavori, anche
relativamente allo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun
ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno successivo. 1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali e termali
senza il relativo permesso e' comminata una sanzione amministrativa
da L. 5.000.000 a L. 15.000.000. 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni
amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle
norme di polizia delle acque minerali e termali di cui alla L.R. n.
4/1985, nonche' le funzioni di igienene sicurezza del lavoro in
materia di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n.
302. 1. I permessi di ricerca accordati, secondo la legge sino ad ora
vigente, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai
relativi provvedimenti con l'osservanza degli obblighi derivanti
dalla presente legge. 1. Per quanto e' previsto all'ultimo comma degli articoli 3 e 13
della presente legge, viene istituito nello stato di previsione del
bilancio 1991 il seguente nuovo capitolo in entrata "Proventi a
compenso e rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria delle
domande di permessi e concessioni minerarie per lo sfruttamento
delle acque minerali e termali".
(Finalita')
2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le
sorgenti la cui mineralita' e termalita' e' riconosciuta ai sensi
dell'art. 6 lett. t) della legge n. 833 del 23/12/1978 e le
emergenze termali, limitatamente al regime di concessione, ai sensi
dell'art. 1 commi 5 e 6 della legge n. 896 del 09/12/1986.
(Oggetto del permesso di ricerca)
2. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione
di sorgenti;
b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le
caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e le
proprieta' terapeutiche e/o igienico-speciali;
c) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde
di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell'alimentazione e
della potenzialita';
d) la delimitazione dell'area in cui si intende sviluppare la
ricerca;
e) la realizzazione delle opere di captazione di cui al successivo
art. 9.
(La domanda per il permesso di ricerca)
a) le generalita' e il domicilio per le persone fisiche, per le
societa' la sede e le generalita' del legale rappresentante;
b) l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati che ne
formano parte integrante:
a) per le persone fisiche certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato;
per le Societa' di persone, certificato della Cancelleria del
Tribunale da cui risulti essere la Societa' nel pieno esercizio dei
propri diritti, nonche' l'atto costitutivo in vigore ed il relativo
statuto;
per le Societa' di capitali, certificato della Cancelleria del
Tribunale da cui risulti essere la Societa' nel pieno esercizio dei
propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali
rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo
integrale dello Statuto in vigore, l'estratto autenticato del libro
dei soci, nonche' ove occorra, l'estratto autenticato della
deliberazione dell'assemblea o del Consiglio da cui risulti il nome
del rappresentante della Societa' abilitato alla sottoscrizione
della domanda;
b) n. 8 piani topografici della zona interessata in scala
adeguata;
c) programma della ricerca che si intende effettuare, con la
indicazione delle previsioni generali di spesa e dei relativi mezzi
finanziari, nonche' la dimostrazione dell'idoneita'
tecnico-economica del richiedente ad attuare il programma stesso;
d) impegno a controllare la portata e la temperatura delle
sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse analisi
chimico-fisiche e batteriologiche presso laboratori autorizzati;
e) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche
comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala
adeguata;
f) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura
pubblicistica, il provvedimento autorizzativo del competente
organo.
3. La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati
presso l'Assessorato regionale alle Acque Minerali e Termali
unitamente a n. 2 copie degli stessi.
4. La Giunta regionale puo' sempre richiedere nel corso
dell'istruttoria ulteriori integrazioni alla documentazione
prescritta.
5. Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda
sono a carico del richiedente.
(Rilascio e contenuto del permesso di ricerca)
2. Il permesso di ricerca puo' disporre ogni condizione in ordine
alle modalita' della ricerca e dei relativi lavori, alla salubrita'
della zona, alla situazione idrogeologica, nonche' ai preminenti
interessi generali. Puo', inoltre essere disposto il versamento di
una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del
richiedente.
3. Copia del permesso di ricerca e' trasmessa ai Comuni e alla
Comunita' Montana interessati.
(Domande in concorrenza)
2. Nel caso di cui al primo comma, la Giunta regionale si
pronuncia per il rilascio del permesso di ricerca, dando preferenza
al richiedente che offre le maggiori capacita' tecnico-economiche e
le maggiori garanzie per il perseguimento dei fini di cui all'art.
24.
(Superficie dell'area oggetto di permesso di ricerca)
(Durata del permesso di ricerca)
2. Qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi derivanti
dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla
necessita' di proseguire i lavori di ricerca, il permesso puo'
essere prorogato una sola volta per la durata massima di ulteriori
due anni.
3. La istanza per la proroga deve essere presentata almeno 120
giorni prima della scadenza del permesso, alla Giunta regionale, la
quale provvede in merito ai sensi e nelle forme previste negli art.
4 e 24 della presente legge.
4. Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa
si intende respinta.
(Del prelievo e della sperimentazione delle acque)
(Opere di captazione)
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l'Amministrazione
regionale provvede in merito.
(Obbligo di comunicazione a carico del ricercatore)
2. Il ricercatore deve trasmettere allo stesso organo, ogni 4
mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui
risultati ottenuzi ed ogni altra notizia inerente all'espletamento
dell'attivita' di ricerca.
(Ricerca in area oggetto di concessione)
2. Il rilascio di tale permesso ed il permesso stesso sono
regolati da tutte le disposizioni della presente legge.
3. Il permesso puo' solo essere accordato al concessionario.
(Oggetto della concessione)
2. Formano esclusivamente oggetto di concessione quelle sorgenti
di acque minerali e termali nei singoli punti di emergenza naturale
o perforata, di cui l'Amministrazione abbia riconosciuta
l'esistenza e la coltivabilita', a seguito di espressa ricerca
eseguita secondo le modalita' previste di cui al titolo I della
presente legge.
3. La concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia
richiesta ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione,
le capacita' tecnico-economiche a condurre l'impresa in relazione al
programma dei lavori ed alla potenzialita' di portata dell'acqua
captata.
(Domanda di concessione)
a) le generalita' e il domicilio per le persone fisiche, la sede e
le generalita' del legale rappresentante per le societa';
b) l'indicazione della estensione dell'area oggetto della domanda;
c) la classificazione di acqua oggetto della domanda ed il suo
impiego;
d) il periodo di tempo per cui viene richiesta la concessione.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne
formano parte integrante:
a) per le persone fisiche certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio Industria e Agricoltura;
b) per le societa' di persone, certificato della Cancelleria del
Tribunale da cui risulti essere la Societa' nel pieno esercizio dei
propri diritti nonche l'atto costitutivo in vigore e relativo
statuto;
per le Societa' di capitali, certificato della Cancelleria del
Tribunale da cui risulti essere la Societa' nel pieno esercizio dei
propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali
rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo
integrale dello statuto in vigore, l'estratto autenticato della
deliberazione dell'assemblea o del Consiglio da cui risulti il nome
del rappresentante della Societa' abilitato alla sottoscrizione
della domanda;
c) n. 8 piani topografici in scala adeguata con l'indicazione
dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di
alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle
sorgenti o in genere dei punti d'acqua;
d) mappa catastale con delimitazione dell'area di protezione
assoluta della sorgente e dell'area di salvaguardia da sottoporre a
vincolo urbanistico;
e) studio geoidrologico dettagliato del bacino di alimentazione e
del regime idrologico dei punti d'acqua chiesti in concessione
protratto per almeno 18 mesi, redatto da tecnico-professionista
abilitato;
f) certificato degli accertamenti fisici, chimico-fisici,
microbiologici, farmacologici, e clinici, rilasciati dagli Enti
autorizzati;
g) copia autenticata del decreto del Ministero della Sanita'
rilasciato ai sensi art. 1 - R.D. n. 1924/1919 di riconoscimento
delle proprieta terapeutiche delle sorgenti richieste in
concessione;
h) programma dei lavori comprendenti il progetto definitivo delle
opere di adduzione e di deposito, nonche' progetto delle
infrastrutture atte all'utilizzazione e delle relative
attrezzature;
i) piano tecnico-finanziario della coltivazione anche a riguardo
delle infrastrutture, nonche' prospetto dei dipendenti che si
intendono impiegare;
l) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed
al piano di cui ai precedenti numeri 8 e 9;
m) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura
pubblicistica il provvedimento autorizzativo del competente organo.
3. La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati
presso l'Assessorato regionale alle Acque minerali e termali
unitamente a n. 2 copie degli stessi.
4. L'Amministrazione regionale puo' sempre richiedere, nel corso
dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa.
5. Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda
sono a carico del richiedente.
(Rilascio e contenuto della concessione)
2. L'atto contiene:
a) la delimitazione dell'area di concessione, dell'area di
protezione assoluta e dell'area di salvaguardia;
b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella
domanda,in ordine alla coltivazione;
c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni
da seguire ivi compresa la misurazione della portata delle singole
sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi semestralmente alla
presenza di un funzionario regionale;
d) la prescrizione in merito all'installazione di misuratori
automatici a registrazione continua di portata e di conducibilita'
elettrica alla sorgente, nonche' di pluviografi e termografi
ubicati in posizione idonea nell'area di concessione; tale
disposizione non si applica nei riguadi delle concessioni di acque
minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto.
e) le condizioni in ordine al mantenimento e salvaguardia delle
caratteristiche di salubrita della zona, alle situazioni
idrogeologiche, nonche' ai preminenti interessi generali.
3. Puo', inoltre essere disposto il versamento di una cauzione o
la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente.
4. Copia dell'atto di concessione e' trasmessa ai Comuni
interessati per gli adempimenti di cui al successivo art. 39.
5. L'atto di concessione deve essere trascritto alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.
(Domande in concorrenza)
2. Il ricercatore, nel caso in cui non ottenga la concessione, ha
diritto di conseguire, a carico del titolare della concessione, una
indennita' in ragione delle opere utilizzabili e che viene
determinata nell'atto di concessione.
3. Ogni controversia relativa e' di competenza dell'autorita'
giudiziaria.
(Modificazione dell'atto di concessione)
2. Eventuali variazioni al programma dei lavori e al piano tecnico
finanziario di cui all'art. 13 punti 8 e 9 potranno essere
approvate dalla Giunta regionale, su specifica istanza del
concessionario.
(Durata della concessione)
2. Alla scadenza del 10. anno il concessionario e' tenuto a
produrre la seguente documentazione, al fine di verificare gli
adempimenti previsti dall'atto di concessione;
a) andamento dell'attivita' connessa allo sfruttamento della
concessione;
b) relazione in merito agli investimenti finanziari ed industriali
assunti;
c) ottemperanza alle altre prescrizioni previste nell'atto di
concessione.
(Superficie dell'area oggetto di concessione e di
protezione assoluta)
2. Nell'area di concessione di cui all'art. 14 punto a) non si
possono intraprendere attivita' estrattive, trivellazioni di pozzi
o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e
quantitative al giacimento.
3. Nell'area di protezione assoluta di cui all'art. 14 punto a)
non puo' svolgersi alcuna attivita' ne' agricola, ne' antropica ed
in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area
vincolata dal punto di vista urbanistico di cui allo stesso
articolo eventuali interventi di trasformazione d'uso del
territorio, sono sottoposti alla previa autorizzazione
dell'Amministrazione regionale.
4. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto
dall'area di protezione assoluta, puo' essere risarcito al
proprietario del terreno da parte del concessionario, qualora lo
stesso ne faccia richiesta.
5. In caso di disaccordo tra le parti e' la Giunta regionale, a
stabilire l'entita' del risarcimento.
(Obblighi di comunicazione a carico del
concessionario)
a) dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilita'
elettrica con i relativi grafici originali delle sorgenti in
concessione desunti dagli strumenti misuratori di cui all'art. 14;
b) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi
grafici originali desunti dagli strumenti di cui all'art. 14;
c) dati relativi alla quantita' dell'acqua imbottigliata nel mese,
nonche' al numero del personale impiegato nello stabilimento di
imbottigliamento.
(Pertinenze minerarie)
2. Sono inoltre pertinenze minerarie le opere di captazione, gli
impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali,
le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango,
escluse le attrezzature e gli impianti esclusivamente alberghieri e
sanitari.
(Dichiarazione di pubblica utilita')
2. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita'
delle opere anzidette si pronuncia la Giunta regionale sentita
l'Amministrazicne comunale interessata e la Comunita' Montana ove
esistente.
3. Qualora le opere indicate nel primo comma debbano eseguirsi
fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo'
richiedere la dichiarazione di pubblica utilita': tale
dichiarazione e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale,
sentiti il Comune interessato e la Comunita' montana ove esistente.
4. Gli stabilimenti di imbottigliamento rientrano nelle norme
previste al comma I. del presente articolo, fermo restando la
destinazione d'uso degli stessi la cui validita' permane fino
all'esistenza o allo sfruttamento del giacimento minerario stesso.
(Dell'ipoteca mineraria)
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:
a) dall'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei
relativi valori;
b) dal programma dei lavori, con l'indicazione anche dei tempi di
esecuzione, per il finanziamento dei quali si chiede l'iscrizione
ipotecaria.
3. L'iscrizione ipotecaria non puo' essere autorizzata per una
somma superiore al 50% del valore delle pertinenze quale
determinato dall'Amministrazione regionale.
4. L'autorizzazione e' vincolata all'osservanza, da parte del
concessionario, del programma dei lavori sopraindicato.
5. L'espropriazione del diritto di concessione puo' essere
promossa soltanto da creditori ipotecari.
6. Il precetto deve essere notificato all'Organo che ha rilasciato
la concessione.
7. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi
stabiliti nell'atto di concessione, a favore ed a carico del
concessionario, sempreche', a giudizio insindacabile della Giunta
regionale, possieda adeguati requisiti di capacita'
tecnico-economica.
(Fallimento)
2. Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene
oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario
delegato dall'Amministrazione regionale e sotto la direzione del
giudice delegato ai sensi dell'articolo della legge fallimentare.
3. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge
fallimentare il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e
del funzionario regionale incaricato dall'Amministrazione
regionale, procede alla formazione del bando d'asta della
concessione.
4. L'Aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi
stabiliti nell'atto di concessione, a favore ed a carico del
concessionario sempreche possieda requisiti richiesti.
(Criteri di valutazione)
a) delle condizioni idrogeologiche con particolare riferimento
alla stabilita' delle aree;
b) degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere
pubblico;
c) dell'importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia
regionale.
d) degli impegni assunti dal richiedente e delle capacita'
tecnico-economiche dello stesso.
(Diritto proporzionale annuo)
2. A carico del concessionario e' stabilito nell'atto di
concessione un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o
frazione dello stesso compreso nell'area oggetto di concessione:
a) di L. 20.000 con un minimo complessivo di L. 2.000.000 per le
concessioni sfruttate per l'imbottigliamento;
b) di L. 5000 con un minimo complessivo di L. 500.000 per le
concessioni di acque termali e di acque minerali per cure
idropiniche.
3. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto
del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e
successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validita' dei
relativi provvedimenti.
4. I diritti proporzionali in parola possono essere adeguati ogni
tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base degli
indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto
Centrale di Statistica e riferiti al 31 dicembre dell'anno
precedente.
(Rapporti con i proprietari dei terreni)
2. I danni provocati dai lavori di ricerca o di concessione devono
essere risarciti.
3. I proprietari dei terreni interessati dai lavori di ricerca o
di concessione possono richiedere, entro 30 giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, il deposito da parte dei
titolari del relativo provvedimento di una cauzione a garanzia del
risarcimento dei danni che potrebbero essere causati dai lavori.
4. In caso di disaccordo tra le parti, anche su istanza di una
sola delle stesse, l'ammontare della cauzione e' determinato dal
Presidente della Giunta regionale.
5. L'inizio dei lavori e', in tal caso, subordinato
all'effettuazione del deposito.
6. Ogni controversia in merito sara' decisa dall'Autorita'
Giudiziaria.
(Della cessazione del permesso di ricerca e della
concessione)
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.
(La rinuncia)
2. Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il
ricercatore o il concessionario non possono eseguire lavori di
ricerca o di coltivazione ne variare in qualsiasi modo lo stato del
bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma devono
custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al
momento della consegna degli stessi all'Amministrazione regionale.
3. Qualora il ricercatore o il concessionario rinunciante apporti
modifiche allo stato di detti beni e' obbligato al ripristino a
proprie spese ed in conformita alle prescrizioni che saranno
impartite dalla Giunta regionale.
4. La rinuncia, sia nel caso di permesso di ricerca sia nel caso
di concessione ha effetto dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale da parte della Giunta regionale.
5. Il rinunciante, nel caso di concessione, deve consegnare il
giacimento e le pertinenze inseparabili all'Amministrazione
regionale; egli ha diritto soltanto di ritenere, con le cautele
all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati
alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio del
giacimento.
(La decadenza)
a) non abbia dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque
entro 6 mesi dalla data di rilascio della ricerca e della
concessione;
b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 mesi, salvo il caso di forza
maggiore ovvero senza specifica autorizzazione della Giunta
regionale;
c) non abbia versato tempestivamente il diritto proporzionale
annuo di cui all'art. 25;
d) contravvenga alle prescrizioni contenute nel provvedimento
regionale o nella presente legge, ovvero non dia alla coltivazione
o alla ricerca adeguato sviluppo;
e) limitatamente alla concessione non abbia ottemperato a quanto
previsto dall'art. 17.
2. La decadenza e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al
concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine
non superiore a 30 giorni per le controdeduzioni.
3. La decadenza ha effetto dalla data di pubblicazione del
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il concessionario decaduto deve osservare le prescrizioni di
cui al 2., 3. e 5. comma dell'art. 28.
(La revoca)
2. La revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il concessionario revocato deve osservare le prescrizioni di
cui al 2.,3. e 5. comma dell'art. 28.
(Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza)
2. In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel
provvedimento di concessione, il corrispettivo dovuto per
l'utilizzo delle pertinenze.
(Trasferimento del permesso o della concessione per
atto tra vivi)
2. Sull'istanza la Giunta regionale si pronuncia entro 180 giorni
dal ricevimento della domanda.
3. Qualora non sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione
preventiva al trasferimento di cui al 1. comma, la Giunta regionale
puo' pronunciare la decadenza del permesso o della concessione.
4. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di trasformazione
o fusione della societa' concessionaria o titolare del permesso di
ricerca con altra societa'.
(Trasferimento del permesso o della concessione
mortis causa)
2. In difetto, il permesso o la concessione si intendono
rinunciati e si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.
(Vigilanza)
(Dati statistici)
2. Debbono altresi' mettere a disposizione dei funzionari
regionali addetti tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori
in corso.
3. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere
alla pubblica autorita' la necessaria assistenza.
4. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della
guarentigia stabilita dall'art. 11 della L. 9 luglio 1926 n. 1162.
(Programma dei lavori)
2. Il Presidente della Giunta regionale puo', non oltre il mese di
febbraio, disporre varianti al programma suddetto.
3. Decorso detto termine il programma che non abbia dato luogo a
rilievi, s'intende approvato.
4. La mancata presentazione del programma dei lavori o la
inosservanza di esso puo' costituire causa di decadenza ai termini
dell'art. 29.
(Sanzioni)
2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque
minerali e termali senza il prescritto titolo e' comminata una
sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 50.000.000.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto
di concessione o del permesso di ricerca e' comminata una sanzione
amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000, oltre all'eventuale
pronuncia di decadenza.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, oltre alle sanzioni
previste, comportano l'obbligo del ripristino idrogeologico e
ambientale, da realizzarsi in conformita' alle disposizioni
formulate dalla Giunta regionale.
5. Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale
rinvenuta, senza le prescritte autorizzazioni, e' comminata una
sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 15.000.000 .
6.In caso di omessa o tardiva installazione o inattivazione per
un periodo superiore a trenta giorni da quello stabilito
dall'Amministrazione regionale o di manomissione anche parziale
degli strumenti misuratori di cui all'art. 14 e' comminata una
sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
7. Per l'inosservanza degli adempimenti previsti all'art. 3. e'
comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
8. In caso di omessa o tardiva comunicazione in ordine ai dati di
cui al precedente art. 10 e' comminata una sanzione amministrativa
da L. 500.000 a L. 5.000.000 .
9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i
principi di cui al caso della legge 24/11/1981, n. 689.
10. Le somme riscosse saranno introitate nel bilancio della
Regione.
(Polizia Mineraria)
2. In tali materie il Presidente della Giunta regionale puo' in
ogni tempo disporre prescrizioni a carico del concessionario o del
ricercatoore di giacimenti di acque minerali o termali.
(Regime transitorio)
2. Rimane in vigore la durata delle concessioni di qualsiasi tipo
vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I titolari delle concessioni in atto hanno l'obbligo di
osservare le prescrizioni contenute nella presente legge ed a
presentare istanza concernente la definizione delle aree di cui al
comma 2 dell'art. 18, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Entro lo stesso termine dovranno inoltre essere
presentati i progetti relativi alla installazione degli strumenti
misuratori di cui all'art. 14.
3. Le Amministrazioni comunali, sono tenute ad adeguare i propri
strumenti urbanistici entro 6 mesi dall'accoglimento delle istanze
di cui al comma precedente recependo le indicazioni di cui al
precedente art. 13 punto 4.
(Disposizioni finali)
2. Per quanto riguarda il diritto proporzionale annuo di cui
all'art. 25 invece questo verra' introitato sul corrispondente
capitolo del bilancio corrente e successivi.