Disegno di legge regionale, n. 5257.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta
istituita con legge regionale 28 aprile 1980, n. 32. 1. L'accesso dei visitatori alla Riserva e' consentito tutti i giorni
senza limite di orario. 1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati e' consentito
limitatamente ai percorsi segnalati per l'accesso ai parcheggi. 1. Il consumo dei pasti al di fuori delle aree appositamente
attrezzate o indicate dall'Ente di gestione e' vietato. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic o di qualsiasi
altro genere. 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100
metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale,
ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato
circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e
solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di
vento. 1. La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco e' regolata
in base alle norme di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. 1. La raccolta, la cattura, l'asportazione e l'uccisione volontaria
di molluschi, di anfibi, di rettili e di insetti di qualsiasi ordine e
specie sono sempre vietati. 1. L'introduzione di animali di qualsiasi specie, fatto salvo quanto
previsto ai commi successivi, e' vietata. 1. E' proibito lanciare monete o qualsiasi altro oggetto all'interno
delle Cappelle. 1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' di giradischi,
mangianastri e simili, e' vietato. 1. Il pascolo e l'attraversamento con mandrie di bestiame di
qualsiasi specie e' vietato. 1. Il commercio ambulante nell'area della Riserva e' consentito,
unicamente, in occasione della festa di San Francesco e della Madonna
degli Angeli. 1. All'interno della Riserva naturale e' vietata qualsiasi forma di
campeggio, anche temporaneo. 1. L'attivita' fotografica e cinematografica all'esterno delle
cappelle e' libera. 1. L'Ente di gestione puo' temporaneamente impedire l'accesso
all'intera area o a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali
e/o faunistici, in occasione di interventi sul patrimonio storico
architettonico ed ambientale o in situazioni di pericolo per i
visitatori. 1. Il Consiglio Direttivo puo' sempre concedere deroghe alle norme
previste della presente legge per fini scientifici, didattici e di
studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello
Stato o della Regione o siano di competenza di altri organi o
autorita'. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento
delle relative sanzioni sono affidati al personale di vigilanza
dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'art. 10 della legge
regionale 28 aprile 1980, n. 32, previa convenzione con gli Enti di
appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Accesso alla Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte
di Orta)
2. L'Ente di gestione, con apposito atto deliberativo del Consiglio
Direttivo, che ne definisce le modalita', puo' prevedere il pagamento
di tariffe di accesso all'area storica i cui confini sono indicati
nell'Allegato cartografico n. 1.
3. La circolazione pedonale e' limitata alla rete dei percorsi,
costituenti l'itinerario di visita alle Cappelle, indicati nella
segnaletica della Riserva.
4. L'accesso e la circolazione dei visitatori all'interno della
Riserva possono essere vietati o limitati per motivi di sicurezza con
disposizione del Presidente ovvero del Direttore dell'Ente di
gestione.
5. L'accesso e la fruizione delle Cappelle del Sacro Monte sono
disciplinati dal Consiglio Direttivo secondo modalita' ed orari
definiti con apposito atto deliberativo ed indicati in apposita
segnaletica.
6. E' sempre vietato l'accesso nei luoghi e negli edifici non aperti
al pubblico.
7. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. L'accesso e la circolazione di autobus all'interno della Riserva
e' vietato.
3. La sosta e il parcheggio sono consentiti nelle aree appositamente
delimitate.
4. Sono vietati l'ingresso e la sosta di mezzi, anche non
motorizzati, all'interno dell'area storica i cui confini sono indicati
nell'Allegato cartografico n. 1.
5. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:
a) i mezzi pubblici di servizio, i mezzi di soccorso e di vigilanza
b) i mezzi di ditte o di privati che eseguono per la Riserva lavori
di pulizia, raccolta rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio vegetale e artistico e delle infrastrutture;
c) i mezzi per handicappati, dotati di contrassegno;
d) le autovetture utilizzate per i matrimoni che possono
esclusivamente transitare lungo il viale che conduce alla Cappella
XVIII .
e) gli automezzi adibiti al trasporto merci dei fornitori,
limitatamente ai percorsi indicati nell'Allegato cartografico n. 2;
agli stessi e' consentita la sosta per il tempo necessario alle
operazioni di carico e scarico;
f) gli automezzi dei privati proprietari del convento e dei loro
ospiti, limitatamente al percorso indicato nell'Allegato cartografico
n. 1 e con l'obbligo di parcheggiare all'interno della loro
proprieta';
g) gli automezzi di proprieta' dei gestori degli esercizi di ristoro
e commerciale, ubicati all'interno della Riserva, che possono
transitare lungo il percorso e parcheggiare nell'area indicata
nell'Allegato cartografico n. 1;
h) i mezzi di proprieta' dei religiosi officianti nel santuario, che
possono sostare nell'area a parcheggio riservata indicata
nell'Allegato cartografico n. 1.
6. Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Consumo dei pasti)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Abbandono piccoli rifiuti)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su
invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla
rimozione dei rifiuti.
(Accensione di fuochi)
2. Nella aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate
dall'Ente di gestione e' ammesso esclusivamente l'uso di fornelli da
campo a gas.
3. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Abbruciamenti)
2. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di
essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con
personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
(Raccolta dei funghi, dei prodotti del sottobosco e
della flora spontanea)
2. La raccolta dei fiori e' vietata cosi' come l'asportazione, il
danneggiamento, la detenzione di parti della flora erbacea ed
arbustiva.
3. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali.
4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo comportano le sanzioni previste dalla legge regionale 2
novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni.
5. Le violazioni alla norma di cui al secondo comma del presente
articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa
negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre
1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
250.000. Qualora si tratti di flora erbacea ed arbustiva compresa
negli elenchi di cui all'art. 15 della legge regionale 2 novembre
1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38, sub g),
della legge medesima, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge
regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per
ogni esemplare raccolto.
(Raccolta della fauna minore)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Introduzione di animali)
2. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche'
al guinzaglio e sulle strade e sui sentieri.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Danneggiamenti)
2. La violazione alla norma di cui al primo comma, nonche' il
danneggiamento delle attrezzature e degli arredi della Riserva,
comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre
al risarcimento dei danni senza pregiudizio di eventuali conseguenze
penali.
3. I danni arrecati alle Cappelle ed al patrimonio artistico sono
sanzionati a norma delle leggi vigenti in materia.
4. Eventuali danneggiamenti fortuiti, conseguenti ad operazioni
agricole e selvicolturali, non sono soggetti a sanzioni.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi
di vigilanza e soccorso, quelli ubicati presso le abitazioni private e
quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante
manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate
dall'Ente di gestione.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Pascolo degli animali)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 40.000 per ogni capo di
bestiame.
(Commercio ambulante)
2. La violazione alla norma di cui al presente articolo comporta una
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Campeggio)
2. Il parcheggio dei campers e' regolamentato con apposito atto
deliberativo del Consiglio Direttivo .
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Attivita' fotografica e cinematografica)
2. L'Ente di gestione regolamenta con apposito atto deliberativo
l'attivita' fotografica e cinematografica all'interno delle Cappelle e
quella destinata a scopi professionali e commerciali.
3. le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Divieti temporanei di accesso)
3. L'accesso, in violazione alla norma di cui al presente articolo,
comporta una sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Deroghe)
2. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
4. Il personale dell'Ente puo' agire in deroga a quanto disposto
della presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del
Consiglio Direttivo per quanto non in contrasto con le leggi regionali
18 febbraio 1985, n. 11, e 28 aprile 1980, n. 32, e con il Piano
naturalistico e di intervento approvato con la deliberazione del
Consiglio regionale n. 792-CR-363 del 10 gennaio 1985.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate
nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1992 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 11, saranno introitate nel bilancio dell'Ente per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.