Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5256.

Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La funzione di controllo sugli atti adottati entro il 30 dicembre 1991 dalle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico viene esercitata dal Comitato regionale operante non oltre il 15 aprile 1992. Dopo tale data gli atti il cui iter di controllo non e' ancora ultimato vengono trasferiti alla Giunta regionale.

Art. 2.

1. L'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Assemblee delle Associazioni dei Comuni in materia socio-assistenziale e' assegnato alle Sezioni del Comitato regionale di controllo in base alle rispettive competenze territoriali a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991 n. 412.
2. Sono comunque ratificati i provvedimenti di controllo esercitati in difformita' a quanto previsto al comma precedente nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino a tale data non operano nei confronti degli atti predetti, assunti dal 31.12.91, le ipotesi di decadenza di cui all'art. 18 della L.R. 10.7.91, n. 30.

Art. 3.

1. Il sesto comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1991 n. 30 e' sostituito dal seguente:
"6. L'indennita' di carica spettante e' maggiorata del 30% per i componenti della Sezione di Torino".

Art. 4.

1. L'art. 15 della L.R. n. 10 luglio 1991 n. 30 e' sostituito dal seguente:
"1.Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, il Presidente della Giunta regionale convoca:
a) almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;
b) almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. La Conferenza dei Presidenti esamina tra l'altro i ciriteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.
3. La Conferenza dei Presidenti puo' essere convocata altresi' dal Presidente del Comitato regionale di controllo, anche su richiesta di singoli Collegi.
4. L'Assemblea generale esamina tra l'altro:
a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficolta' o contrasto di interpretazione;
b) le osservazioni sull'attivita' di controllo formulate dai membri del Comitato e delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.
5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale e' inviata per conoscenza al Consiglio regionale.
6. L'Assemblea generale e' convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale, o del Consiglio regionale o del Comitato regionale di controllo. La convocazione dell'Assemblea generale puo' essere richiesta anche dalle Sezioni di controllo con il voto favorevole della maggioranza dei singoli Collegi o dei membri effettivi che li compongono.
7. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Comitato regionale di controllo da lui delegato".
8. Il verbale delle riunioni e' redatto da un funzionario del Settore Segreteria della Giunta regionale.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 28 della L.R. n. 10 luglio 1991 n. 30 e' sostituito dal seguente:
"1. Presso ciascun Consesso e' istituito un ufficio segreteria, unico tuttavia per il Comitato e la Sezione di Torino, la cui direzione e responsabilita' sono affidate a un funzionario della Regione, che svolge altresi' le funzioni di Segretario del Consesso".

Art. 6.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.