Disegno di legge regionale, n. 5256.
Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo. 1. La funzione di controllo sugli atti adottati entro il 30 dicembre
1991 dalle UU.SS.SS.LL. in ambito sanitario e dagli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico viene esercitata dal Comitato
regionale operante non oltre il 15 aprile 1992. Dopo tale data gli
atti il cui iter di controllo non e' ancora ultimato vengono
trasferiti alla Giunta regionale. 1. L'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti delle Assemblee
delle Associazioni dei Comuni in materia socio-assistenziale e'
assegnato alle Sezioni del Comitato regionale di controllo in base
alle rispettive competenze territoriali a decorrere dalla data di
entrata in vigore della L. 30 dicembre 1991 n. 412. 1. Il sesto comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1991 n. 30 e'
sostituito dal seguente: 1. L'art. 15 della L.R. n. 10 luglio 1991 n. 30 e' sostituito dal
seguente: 1. Il primo comma dell'art. 28 della L.R. n. 10 luglio 1991 n. 30 e'
sostituito dal seguente: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.
2. Sono comunque ratificati i provvedimenti di controllo esercitati
in difformita' a quanto previsto al comma precedente nel periodo
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino a tale data non operano nei confronti degli atti predetti,
assunti dal 31.12.91, le ipotesi di decadenza di cui all'art. 18 della
L.R. 10.7.91, n. 30.
"6. L'indennita' di carica spettante e' maggiorata del 30% per i
componenti della Sezione di Torino".
"1.Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire
l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, il Presidente
della Giunta regionale convoca:
a) almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni
di controllo;
b) almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi
e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. La Conferenza dei Presidenti esamina tra l'altro i ciriteri
interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono
dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare
l'orientamento prevalente.
3. La Conferenza dei Presidenti puo' essere convocata altresi' dal
Presidente del Comitato regionale di controllo, anche su richiesta di
singoli Collegi.
4. L'Assemblea generale esamina tra l'altro:
a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale
comportanti difficolta' o contrasto di interpretazione;
b) le osservazioni sull'attivita' di controllo formulate dai membri
del Comitato e delle Sezioni, dagli Enti locali, dai cittadini e dalle
loro associazioni.
5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da
trattare. La convocazione dell'Assemblea generale e' inviata per
conoscenza al Consiglio regionale.
6. L'Assemblea generale e' convocata in via straordinaria su
richiesta della Giunta regionale, o del Consiglio regionale o del
Comitato regionale di controllo. La convocazione dell'Assemblea
generale puo' essere richiesta anche dalle Sezioni di controllo con il
voto favorevole della maggioranza dei singoli Collegi o dei membri
effettivi che li compongono.
7. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono
presiedute dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del
Comitato regionale di controllo da lui delegato".
8. Il verbale delle riunioni e' redatto da un funzionario del Settore
Segreteria della Giunta regionale.
"1. Presso ciascun Consesso e' istituito un ufficio segreteria, unico
tuttavia per il Comitato e la Sezione di Torino, la cui direzione e
responsabilita' sono affidate a un funzionario della Regione, che
svolge altresi' le funzioni di Segretario del Consesso".