Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5230.

Ordinamento della professione di direttore di albergo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Obiettivi e finalita')

1. La Regione Piemonte, riconoscendo come essenziale ai fini dello sviluppo economico e sociale l'attivita' turistico-ricettiva, promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che in essa operano.
2. In tale ambito, ed in attuazione dell'art.11 primo comma, della legge 17 maggio 1983 n. 217 "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" - la Regione disciplina, con la presente legge, la figura professionale di Direttore di Albergo.

Art. 2.
(Definizione)

1. E' direttore di albergo chi, professionalmente, presta la propria attivita' presso unita' ricettiva alberghiera, con compiti di direzione, in particolare per quanto concerne la qualita' dell'ospitalita' offerta, che costituisce punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'esercizio alberghiero.

Art. 3.
(Obblighi dei titolari di albergo.)

1. A ciascuna unita' ricettiva alberghiera autosufficiente sotto il profilo dei servizi che sia classificata a tre stelle con almeno 140 posti letto, a quattro stelle e a cinque stelle, e' preposto un direttore abilitato, che puo' essere anche persona diversa dal titolare.

Art. 4.
(Idoneita' tecnicoprofessionale)

1. L'esercizio della professione di direttore di albergo e' subordinato, in base alle norme della presente legge, al possesso di attestato di idoneita' professionale, rilasciato dalla Regione Piemonte.
2. Esso si consegue mediante superamento di apposito esame periodicamente indetto dalla Regione ai sensi della presente legge 3. In vista dell'esame di cui al presente articolo, la Giunta regionale puo' organizzare corsi di preparazione e di formazione professionale, nonche' attivita' seminariali, anche mediante convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5.
(Requisiti di ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di accertamento dell'idoneita' all'esercizio della professione di direttore di albergo occorre il possesso dei seguenti requisiti:
a) La maggiore eta' b) Cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E. c) Il godimento dei diritti civili e politici d) Anzianita' professionale nel settore alberghiero di almeno 5 anni ed il raggiungimento del 2. livello di qualifica del vigente C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro).
e) L'idoneita' psico-fisica all'attivita' professionale e' accertata da apposito certificato medico rilasciato in data non anteriore a 3 mesi.

Art. 6.
(Esame di accertamento dell'idoneita')

1. La domanda di ammissione all'esame di accertamento dell'idoneita' all'esercizio della professione di direttore di albergo deve essere presentata alla Regione Piemonte.
2. Nella domanda gli apiranti devono indicare la lingua o le lingue estere, tra quelle di maggior diffusione in campo turistico, nelle quali intendono sostenere il colloquio orale.
3. L'esame di accertamento dell'idoneita' professionale consiste nelle seguenti prove:
a) Abilitazione per albergo a tre stelle:
Prove scritte:
Organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti;
Tecnica delle prenotazioni;
Contabilita' obbligatoria e facoltativa;
Nozioni di marketing.
Prove orali:
Gli argomenti delle prove scritte;
Legislazione turistica nazionale e regionale;
Nozioni elementari di diritto privato;
Colloquio nella lingua estera indicata nella domanda di ammissione.
b) Abilitazione per albergo a quattro stelle:
Prove scritte, oltre a quelle di cui al punto A:
Nozioni di controllo di gestione;
Merceologia dei prodotti di cucine, cantina e bar;
Prove orali, oltre a quelle di cui al punto A:
Gli argomenti delle prove scritte;
Legislazione del lavoro e nozioni fiscali e finanziarie;
Colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di ammissione.
c) Abilitazione per albergo a cinque stelle:
Prove scritte, oltre a quelle di cui ai punti A e B:
Nozioni di contabilita' e di bilancio;
Ripartizione ed equilibrio dei costi e controllo gestione:
Norme, obblighi ed adempimenti nelle diverse forme societarie;
Prove orali, oltre a quelle di cui ai punti A e B:
Gli argomenti delle prove scritte;
Criteri di formazione e distribuzione dell'organico;
L'immagine aziendale e controllo di qualita';
Nozioni di investimenti, rinnovamenti e ridotazioni;
Geografia turistica mondiale e nazionale;
Colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di ammissione.
4. La commissione d'esame nominata con delibera della Giunta regionale sara' composta da un funzionario regionale del Settore Turismo, sport e tempo libero che presiede, da due albergatori abilitati, designati dall'Associazione locale degli albergatori e da tre direttori abilitati, designati dall'Associazione Direttori di Albergo, tenendo conto che i membri della commissione d'esame abbiano l'abilitazione alla categoria per la quale si presentano gli aspiranti.

Art. 7.
(Idoneita' ed elenco professionale)

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di direttore d'albergo i soggetti che conseguono l'idoneita' ai sensi dell'art. 6.
2. La Regione Piemonte, a detti fini, cura la tenuta di apposito elenco professionale nel quale sono inseriti gli idonei, con indicazione della categoria nella quale hanno superato l'esame.
3. L'iscrizione e' disposta d'ufficio per coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione Piemonte. Chi avesse conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della CEE deve produrre domanda alla Regione Piemonte allegando la documentazione comprovante il possesso dell'idoneita'.
4. L'abilitazione conseguita, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.
5. La mancata produzione della domanda di cui al comma 3, non consente l'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.

Art. 8.
(Divieti e sanzioni)

1. E' fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge.
2. E' inoltre fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui all'art. 3, di avvalersi della prestazione professionale, di direttore di albergo, di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione e' sospesa.
3. E' fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui all'art. 3 di rimanere senza direttore abilitato per piu' di 90 giorni consecutivi.
4. La violazione dell'art. 3 e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

Art. 9.
(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorita' di P.S. .
2. La Giunta regionale ha facolta' di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 10.
(Norme transitorie)

1. Tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direttore di albergo in azienda ricettiva di cui all'art. 3 da almeno tre anni, nonche' coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo per almeno cinque anni durante gli ultimi due quinquenni, sono iscritti a domanda nell'elenco regionale dei direttori di albergo.
2. La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Piemonte entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'interessato deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai titolari delle aziende ricettive presso le quali ha prestato servizio o in mancanza di esse i certificati autenticati, da cui risultino tutti gli stremi del servizio svolto.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione: e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.