Disegno di legge regionale, n. 5230.
Ordinamento della professione di direttore di albergo. 1. La Regione Piemonte, riconoscendo come essenziale ai fini dello
sviluppo economico e sociale l'attivita' turistico-ricettiva,
promuove la ulteriore qualificazione delle figure professionali che
in essa operano. 1. E' direttore di albergo chi, professionalmente, presta la
propria attivita' presso unita' ricettiva alberghiera, con compiti
di direzione, in particolare per quanto concerne la qualita'
dell'ospitalita' offerta, che costituisce punto di riferimento nel
rapporto tra la clientela e l'esercizio alberghiero. 1. A ciascuna unita' ricettiva alberghiera autosufficiente sotto il
profilo dei servizi che sia classificata a tre stelle con almeno 140
posti letto, a quattro stelle e a cinque stelle, e' preposto un
direttore abilitato, che puo' essere anche persona diversa dal
titolare. 1. L'esercizio della professione di direttore di albergo e'
subordinato, in base alle norme della presente legge, al possesso di
attestato di idoneita' professionale, rilasciato dalla Regione
Piemonte. 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di accertamento dell'idoneita'
all'esercizio della professione di direttore di albergo occorre il
possesso dei seguenti requisiti: 1. La domanda di ammissione all'esame di accertamento
dell'idoneita' all'esercizio della professione di direttore di
albergo deve essere presentata alla Regione Piemonte. 1. Sono abilitati all'esercizio della professione di direttore
d'albergo i soggetti che conseguono l'idoneita' ai sensi dell'art.
6. 1. E' fatto divieto a chiunque di esercitare la professione di
direttore di albergo in violazione delle norme della presente legge. 1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui
alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la
struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorita' di
P.S. . 1. Tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, svolgono le funzioni di direttore di albergo in
azienda ricettiva di cui all'art. 3 da almeno tre anni, nonche'
coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
le abbiano svolte in modo continuativo per almeno cinque anni
durante gli ultimi due quinquenni, sono iscritti a domanda
nell'elenco regionale dei direttori di albergo.
(Obiettivi e finalita')
2. In tale ambito, ed in attuazione dell'art.11 primo comma, della
legge 17 maggio 1983 n. 217 "Legge quadro per il turismo ed
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica" - la Regione disciplina, con la presente legge, la figura
professionale di Direttore di Albergo.
(Definizione)
(Obblighi dei titolari di albergo.)
(Idoneita' tecnicoprofessionale)
2. Esso si consegue mediante superamento di apposito esame
periodicamente indetto dalla Regione ai sensi della presente legge
3. In vista dell'esame di cui al presente articolo, la Giunta
regionale puo' organizzare corsi di preparazione e di formazione
professionale, nonche' attivita' seminariali, anche mediante
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati.
(Requisiti di ammissione all'esame)
a) La maggiore eta'
b) Cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E.
c) Il godimento dei diritti civili e politici
d) Anzianita' professionale nel settore alberghiero di almeno 5
anni ed il raggiungimento del 2. livello di qualifica del vigente
C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro).
e) L'idoneita' psico-fisica all'attivita' professionale e'
accertata da apposito certificato medico rilasciato in data non
anteriore a 3 mesi.
(Esame di accertamento dell'idoneita')
2. Nella domanda gli apiranti devono indicare la lingua o le lingue
estere, tra quelle di maggior diffusione in campo turistico, nelle
quali intendono sostenere il colloquio orale.
3. L'esame di accertamento dell'idoneita' professionale consiste
nelle seguenti prove:
a) Abilitazione per albergo a tre stelle:
Prove scritte:
Organizzazione dei servizi e del lavoro nei diversi reparti;
Tecnica delle prenotazioni;
Contabilita' obbligatoria e facoltativa;
Nozioni di marketing.
Prove orali:
Gli argomenti delle prove scritte;
Legislazione turistica nazionale e regionale;
Nozioni elementari di diritto privato;
Colloquio nella lingua estera indicata nella domanda di ammissione.
b) Abilitazione per albergo a quattro stelle:
Prove scritte, oltre a quelle di cui al punto A:
Nozioni di controllo di gestione;
Merceologia dei prodotti di cucine, cantina e bar;
Prove orali, oltre a quelle di cui al punto A:
Gli argomenti delle prove scritte;
Legislazione del lavoro e nozioni fiscali e finanziarie;
Colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di ammissione.
c) Abilitazione per albergo a cinque stelle:
Prove scritte, oltre a quelle di cui ai punti A e B:
Nozioni di contabilita' e di bilancio;
Ripartizione ed equilibrio dei costi e controllo gestione:
Norme, obblighi ed adempimenti nelle diverse forme societarie;
Prove orali, oltre a quelle di cui ai punti A e B:
Gli argomenti delle prove scritte;
Criteri di formazione e distribuzione dell'organico;
L'immagine aziendale e controllo di qualita';
Nozioni di investimenti, rinnovamenti e ridotazioni;
Geografia turistica mondiale e nazionale;
Colloquio nelle lingue estere indicate nella domanda di ammissione.
4. La commissione d'esame nominata con delibera della Giunta
regionale sara' composta da un funzionario regionale del Settore
Turismo, sport e tempo libero che presiede, da due albergatori
abilitati, designati dall'Associazione locale degli albergatori e da
tre direttori abilitati, designati dall'Associazione Direttori di
Albergo, tenendo conto che i membri della commissione d'esame
abbiano l'abilitazione alla categoria per la quale si presentano gli
aspiranti.
(Idoneita' ed elenco professionale)
2. La Regione Piemonte, a detti fini, cura la tenuta di apposito
elenco professionale nel quale sono inseriti gli idonei, con
indicazione della categoria nella quale hanno superato l'esame.
3. L'iscrizione e' disposta d'ufficio per coloro i quali vengono
abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione
Piemonte. Chi avesse conseguito analoga abilitazione presso altra
Regione o altro Stato membro della CEE deve produrre domanda alla
Regione Piemonte allegando la documentazione comprovante il possesso
dell'idoneita'.
4. L'abilitazione conseguita, ai sensi dell'art. 6 della presente
legge, consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti
Commercio) senza ulteriori esami.
5. La mancata produzione della domanda di cui al comma 3, non
consente l'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.
(Divieti e sanzioni)
2. E' inoltre fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva
alberghiera di cui all'art. 3, di avvalersi della prestazione
professionale, di direttore di albergo, di persona non iscritta
nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione e' sospesa.
3. E' fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui
all'art. 3 di rimanere senza direttore abilitato per piu' di 90
giorni consecutivi.
4. La violazione dell'art. 3 e dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo comporta la comminazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
(Vigilanza e controllo)
2. La Giunta regionale ha facolta' di verificare, anche mediante
controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni
contenute nella presente legge.
(Norme transitorie)
2. La domanda, in carta legale e con firma autenticata, deve essere
inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Piemonte entro e non
oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. L'interessato deve allegare alla domanda dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dai titolari delle aziende
ricettive presso le quali ha prestato servizio o in mancanza di esse
i certificati autenticati, da cui risultino tutti gli stremi del
servizio svolto.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione: e' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.