Disegno di legge regionale, n. 5219.
Ordinamento della professione di maestro di sci. 1. La presente legge regionale determina le norme di attuazione
per il Piemonte della Legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente
l'ordinamento della professione di maestro di sci. 1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in
modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a
gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su
piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed
escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti
l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza
e ramponi. 1. L'esercizio della professione di maestro di sci e'
subordinato alla iscrizione nell'apposito albo professionale
regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio
regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10. 1. Possono essere iscritti nell'albo professionale dei maestri
di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di
sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione
tecnico didattico culturali ed il superamento dei relativi esami. 1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci sono sostenuti
avanti a una Commissione nominata dal Presidente della Giunta
regionale e composta da: 1. L'iscrizione nell'albo professionale ha efficacia per tre
anni ed e' rinnovata a seguito di presentazione del certificato
di idoneita' psico fisica di cui all'art. 4 comma 1. lett. c e di
frequenza di appositi corsi di aggiornamento. 1. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione
professionale per maestri di sci sono organizzati secondo gli
obiettivi, principi e procedure della legge regionale 25 febbraio
1990 n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale"
e successive modifiche. 1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre
Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente
la professione in Piemonte devono richiedere l'iscrizione
nell'albo professionale della Regione Piemonte; 1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del
Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo
professionale della Regione, nonche' i maestri di sci ivi
residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per
invalidita'. 1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale che si
rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla
presente legge o dalla Legge 8 marzo 1991 n. 81, sono passibili
delle seguenti sanzioni disciplinari: 1. L'esercizio abusivo della professione di mestro di sci e'
punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale. 1. Sono "Scuole di sci" le unita' organizzative cui fanno capo
piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato,
individualmente o associativamente, la loro attivita'
professionale e che possiedono i seguenti requisiti: 1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere
contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal
Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate
alla Regione e alle Province. 1. L'uso della denominazione "Scuola di sci" da parte di
organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa
del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 1.200.000. 1. Il Club Alpino Italiano C.A.I. , ai sensi delle lettere d)
ed e) dell'art. 2 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91, cosi' come
modificato dalla legge 24 dicembre 1985 n. 776, conserva la
facolta' di organizzare corsi di addestramento a carattere non
professionale per le attivita' sci alpinistiche e per la
formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto
dall'art. 21 della Legge 8 marzo 1991, n. 81. 1. Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1979 n. 41 e 16
maggio 1989 n. 30 concernenti la disciplina dell'insegnamento
dello sci in Piemonte.
(Oggetto)
(Figura professionale)
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e
delimitate le aree sciistiche, nonche' le caratteristiche degli
itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni
sciistiche ove e' prevista l'attivita' di maestri di sci.
(Albo professionale dei maestri di sci)
2. L'iscrizione va fatta all'albo professionale del Piemonte per
i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la
professione nel rispettivo territorio regionale.
(Modalita' d'iscrizione all'albo)
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunita'
Economica Europea;
b) maggiore eta';
c) idoneita' psico fisica attestata da certificato rilasciato
dalla Unita' Sanitaria Locale del Comune di residenza o da
istituzione convenzionata ai sensi della L.R. 25.3.1985 n. 22;
d) licenza di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all'esercizio della professione di cui all'art.
5.
(Abilitazione professionale)
2. I corsi di formazione hanno durata minima di 90 giorni
effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali:
tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del
territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso;
diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti
professionali. Per la specialita' fondo i corsi di formazione
hanno durata minima di 45 giorni.
3. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una
prova dimostrativa attitudinale pratica. Il superamento della
prova da' la facolta' di partecipare al primo corso successivo
alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato
possibile partecipare al primo o non sia stato superato l'esame
finale. La prova dimostrativa attitudinale puo' essere articolata
in due fasi, di cui la seconda da espletare dopo un primo periodo
di formazione di base. Si prescinde dalla prova per gli atleti
che abbiano fatto parte ufficialmente negli ultimi cinque anni
delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
4. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica
e culturale. E' ammesso alle prove di esame della sezione
didattica chi ha superato quelle della sezione tecnica; e'
ammesso alle prove di esame della sezione culturale chi ha
superato quelle della sezione didattica. Il mancato superamento
della prova didattica o della prova culturale comporta solo la
ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di
esami immediatamente successiva. L'esame e' superato solo se il
candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
5. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative
alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso
ed ai diritti, doveri e responsabilita' del maestro di sci.
6. Il programma dei corsi e delle prove di esame e' determinato
dalla Regione garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli
delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana
sport invernali.
(Commissione esaminatrice)
a) l'Assessore regionale al turismo, o suo delegato che la
presiede;
b) un funzionario del settore turismo, sport e tempo libero e un
funzionario del settore formazione professionale della Regione;
c) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e
didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline
alpine e uno nel fondo, scelti in base a una rosa di nominativi
proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati
nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una
rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di
sci;
e) quattro esperti nelle materie culturali previste dal
programma dei corsi e degli esami.
2. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del
Presidente, e' nominato un membro supplente.
3. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e
didattica la Commissione e' articolata in due sottocommissioni,
una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
4. La sottocommissione per le discipline alpine e' composta da:
a) L'Assessore regionale al Turismo, o suo delegato, che la
presiede;
b) i cinque componenti specializzati nelle discipline alpine che
fan parte della Commissione ai sensi del comma 1. lettere c) e d)
5. La sottocommissione per il fondo e' composta da:
a) l'Assessore regionale al Turismo, o suo delegato, che la
presiede;
b) i tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte
della Commissione ai sensi del comma 1. lettere c) e d).
6. Le funzioni di segretario della Commissione e della
sottocommissione sono esercitate dal funzionario del settore
turismo, sport e tempo libero di cui al comma 1. lett. b).
7. La Commissione e' rinnovata annualmente e i suoi componenti
possono essere riconfermati.
(Validita' dell'iscrizione e aggiornamento
professionale)
2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico didattico
e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla Regione,
prevedendo l'impiego, per la parte tecnico didattica, di
istruttori nazionali.
3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per
malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il
maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la
validita' dell'iscrizione nell'albo professionale e' prorogata
fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo
massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneita'
psico fisica di cui al comma 1.
4. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di
sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche
sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza con
esito favorevole di corsi di formazione organizzati secondo le
modalita' determinate dalla Regione.
(Formazione professionale)
2. I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del
Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici
della Federazione italiana sport invernali, di norma mediante
convenzione con centri di formazione professionale specializzati
nelle attivita' di montagna o con il collegio regionale stesso.
(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede
all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti gia'
iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia
autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi
prescritti per l'iscrizione all'albo;
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresi' a
cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito
l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma;
4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre
Regioni o Province autonome che intendono esercitare
temporaneamente per periodi superiori ai 30 giorni in Piemonte
devono dare preventiva comunicazione al Collegio regionale dei
maestri di sci del Piemonte indicando la o le localita'
sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di
attivita';
5. Non e' soggetto agli obblighi di cui al comma precedente
l'esercizio saltuario dell'attivita' da parte di maestri di sci
provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome
o da altri Stati;
6. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali
italiani che intendono esercitare per periodi superiori a 30
giorni in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla
osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.
Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare
stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo
professionale della Regione Piemonte. Il nulla osta o
l'iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento da
parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col
Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del
titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocita'
di trattamento; per l'iscrizione e' inoltre verificato il
possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4.
(Collegio regionale dei maestri di sci)
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra
tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalita'
previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3.;
c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio
interno:
3. Spetta all'assemblea del Collegio:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del
Collegio, su proposta del consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal
consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea
venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in
seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
5. Spetta al consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la
tenuta degli albi professionali;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con le competenti autorita' regionali;
e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti
all'albo;
6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del
consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un
terzo dei membri del consiglio.
7. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci,
nonche' l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio,
spettano alla Giunta regionale.
8. Ferma restando la previsione di cui all'art. 14 comma 2.
della Legge 8 marzo 1991 n. 81, possono chiedere l'iscrizione al
Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, ed al
relativo albo professionale i maestri di sci residenti nelle
regioni prive di Collegio.
(Sanzioni disciplinari e ricorsi)
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del
Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro
di essi, entro trenta giorni dalla notifica, e' ammesso ricorso
al direttivo del Collegio nazionale, previsto dall'art. 15 della
Legge 8 marzo 1991 n. 81. La proposizione del ricorso sospende,
fino alla decisione, l'esecutivita' del provvedimento.
3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati
quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal
Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al
competente organo di giustizia amministrativa.
(Esercizio abusivo della professione)
2. Ai fini di cui al comma 1., all'insegnamento professionale e'
equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
(Scuole di sci)
a) abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di
sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o
miste, che puo' essere ridotto a tre maestri per le scuole
operanti in piccole stazioni sciistiche;
b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di
funzionamento stagionale;
c) abbiano sede in localita' idonea all'esercizio dell'attivita'
sciistica;
d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e
organizzazione professionale anche in riferimento alle attivita'
turistiche, nonche' quello della diffusione della pratica dello
sci nelle varie discipline;
e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme
democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione
e all'organizzazione delle scuole stesse;
f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuita'
per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di
attivita';
g) abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto
a), responsabile dell'attivita' del corpo insegnante sotto
l'aspetto tecnico didattico;
h) assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni
straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti
autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della
pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione
sportiva dei giovani; a collaborare con gli enti ed operatori
turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative
intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di
sport della neve della Regione.
2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla Giunta regionale,
sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci,
della Comunita' Montana e del Comune competenti per territorio, e
sono iscritte in apposito elenco.
3. La Giunta Regionale, sentito il Collegio regionale dei
maestri di sci, verifica annualmente la persistenza delle
condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2. ed approva le
eventuali variazioni dell'elenco regionale.
4. Per migliorare l'organizzazione servizi turistici e
razionalizzare l'attivita' di insegnamento dello sci, ogni scuola
di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una
stazione sciistica, ferma restando la liberta' di esercizio
autonomo della professione o di esercizio professionale in
aggregazioni diverse dalla scuola di sci.
5. Possono essere istituite e riconosciute piu' scuole in una
stessa localita' turistica, qualora cio' sia ritenuto opportuno
per la presenza nella localita' di piu' stazioni funzionalmente
caratterizzate oppure per la necessita' di articolare
maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio
all'utenza.
6. La denominazione "Scuola di sci" puo' essere usata unicamente
dagli organismi riconosciuti.
(Tariffe professionali)
(Sanzioni amministrative)
2. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle
determinate ai sensi dell'art. 5 comporta il pagamento della
sanzione amministrativa di una somma da 2 a 9 volte tanto la
tariffa praticata.
3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono
effettuati secondo le procedure di cui alla Legge 24 dicembre
1981 n. 689.
4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente
legge sono presentati alla Regione che determina l'entita' delle
sanzioni e riscuote i relativi proventi.
(Corsi e istruttori del club alpino italiano)
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a
carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attivita' degli istruttori del C.A.I. sono disciplinate
dai regolamenti del C.A.I. medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre
attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1. non
possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non
possono ricevere compensi a nessun titolo.
(Abrogazione di norme)