Disegno di legge regionale, n. 5215.
Correzione di errori materiali della legge regionale 23 aprile
1990, n.36. 1. I seguenti errori materiali riscontrati nella legge regionale 23
aprile 1990, n. 36 sono rettificati come segue:
al comma 1 dell'art, 4 l'espressione "progetti e/o altre
iniziative" e' sostituita dall'espressione "progetti e altre
iniziative;
al comma 5 dell'art. 4 l'espressione "ove fossero apportate" e'
sostituita dall'espressione "ove non fossero apportate";
alla lettera a) del comma 1 dell'art.25 "l'espressione "periodo
precedente" e' sostituita dall'espressione "periodo eccedente";
al comma 5 dell'art. 35 l'espressione "di cui all'art. 43, commi 2,
3, e 4 nonche' " e' sostituita dall'espressione "di cui all'art. 43,
comma 2 nonche'";
al comma 1 dell'art. 35 l'espressione "ciascuna qualifica
professionale" e' sostituita dall'espressione "ciascuna qualifica
funzionale";
nell'allegato tabella 1 e' soppressa la figura professionale di
"Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli
- Qualifica 4." ed e' sostituita dalla figura professionale di
"Conduttore macchine operatrici complesse - qualifica V.".
2. Considerata la natura di errore materiale dei casi sopraelencati
e' da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi di conseguenza
nel periodo antecedente la validita' della presente legge.