Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5215.

Correzione di errori materiali della legge regionale 23 aprile 1990, n.36.

Art. 1

Art. 1.

1. I seguenti errori materiali riscontrati nella legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 sono rettificati come segue:
al comma 1 dell'art, 4 l'espressione "progetti e/o altre iniziative" e' sostituita dall'espressione "progetti e altre iniziative;
al comma 5 dell'art. 4 l'espressione "ove fossero apportate" e' sostituita dall'espressione "ove non fossero apportate";
alla lettera a) del comma 1 dell'art.25 "l'espressione "periodo precedente" e' sostituita dall'espressione "periodo eccedente";
al comma 5 dell'art. 35 l'espressione "di cui all'art. 43, commi 2, 3, e 4 nonche' " e' sostituita dall'espressione "di cui all'art. 43, comma 2 nonche'";
al comma 1 dell'art. 35 l'espressione "ciascuna qualifica professionale" e' sostituita dall'espressione "ciascuna qualifica funzionale";
nell'allegato tabella 1 e' soppressa la figura professionale di "Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli - Qualifica 4." ed e' sostituita dalla figura professionale di "Conduttore macchine operatrici complesse - qualifica V.".
2. Considerata la natura di errore materiale dei casi sopraelencati e' da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi di conseguenza nel periodo antecedente la validita' della presente legge.