Disegno di legge regionale, n. 5214.
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La Regione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale,
secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 1. La determinazione delle unita' di personale da destinare al
tempo parziale non puo' superare il 20 per cento della dotazione
organica di personale a tempo pieno e dovra' essere suddivisa per
profili professionale. 1. Il rapporto di impiego a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla III
alla VIII compresa. 1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel
rapporto a tempo parziale e' pari al 50 per cento di quello
stabilito per il rapporto a tempo pieno. 1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio ivi
compreso e compensi incentivanti la produttivita', del personale con
rapporto a tempo parziale e' dovuto in misura proporzionale
all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa
e speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di
pari qualifica funzionale. 1. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' fruire di
benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di
servizio, salvo quelle previste da disposizioni di legge, ne'
effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto
a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto,
rispettivamente a tempo parziale ed a tempo pieno, entro i limiti
dei posti di cui all'art. 2 ed a condizioni che siano trascorsi
almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale
ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente
trasformazione. 1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo
pieno, aventi titolo ai sensi dell'art. 7, comma 1, devono a pena di
decadenza presentare domanda di trasformazione del rapporto alla
Amministrazione regionale, la quale valutate le esigenze di servizio
dovra' pronunciarsi entro i 30 giorni successivi. 1. L'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e'
abrogato.
(Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale.)
2. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto di lavoro a
tempo parziale, e' applicabile la normativa che regola il rapporto a
tempo pieno.
(Determinazione delle piante organiche del rapporto a
tempo parziale.)
2. Ogni anno la Giunta regionale stabilisce, con propria
deliberazione previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni
Sindacali aziendali, il numero dei posti in organico utilizzabili
per rapporti di impiego parziali, le relative figure professionali,
nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1 ed i settori
in cui insistono tali posti; ad ogni posto a tempo pieno devono
corrispondere due unita' a tempo parziale.
3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2 e'
prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che
richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in
servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in
materia di reclutamento di personale a tempo pieno.
(Criteri di individuazione delle figure professionali)
2. In ogni caso, comunque, non e' applicabile ai dipendenti che
svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta
regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di unita'
operative organiche di cui alla legge regionale n. 42 del 1986
ovvero siano adibiti al servizio di custodia degli immobili
regionali.
(Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo
parziale.)
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito
dell'orario mensile viene definita con provvedimento della Giunta
regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali
aziendali, e puo' avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in
relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di
maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta
dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia
dell'azione amministrativa, al fine di una piu' puntuale erogazione
dei servizi anche nelle ore pomeridiane.
4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta
regionale puo' derogare al limite di cui al comma 1, in una misura
percentuale al 20 per cento in piu' o in meno. Anche in tal caso la
somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo
parziale non puo' superare il limite dato dal numero di posti a
tempo pieno dell'organico.
(Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di
quiescenza.)
2. Al personale a tempo parziale spetta, per intero, l'assegno per
il nucleo familiare in quanto dovuto.
3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n.
554 in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Per quanto non diversamente stabilito, nei confronti del
personale a tempo parziale, trovano applicazione le norme relative
allo stato giuridico del personale regionale a tempo pieno.
(Lavoro straordinario. Incompatibilita'.)
2. I permessi per particolari esigenze personali e per motivi di
studio possono essere usufruiti in misura pari alla meta' di quelli
concessi, a medesimo titolo, al personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno.
3. Al personale interessato e' consentito, previa motivata
autorizzazione dell'Amministrazione, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto
della stessa amministrazione o ente.
(Procedure di trasformazione del rapporto.)
2. La domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, dal personale interessato entro il 30 giugno di ciascun
anno all'Amministrazione regionale, la quale valutate le esigenze di
servizio, dovra' pronunciarsi entro i 90 giorni successivi al
termine prefissato.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1.
gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, costituiscono titoli di precedenza: essere portatori di
handicap o di invalidita' riconosciuta ai sensi della normativa
sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali
e' corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a
carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione
psico-fisica; avere figli di eta' inferiore a quella prescritta per
la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta
anni di eta' ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata
dall'Amministrazione.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' data
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i
dipendenti a tempo parziale, che abbiano i requisiti di cui al comma
1, con priorita' per coloro che avevano gia' trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
(Norme transitorie.)
2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in
deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, dal 1. luglio
successivo alla data di accoglimento della richiesta.
(Abrogazione di norme)