Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5214.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale.)

1. La Regione costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto di lavoro a tempo parziale, e' applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

Art. 2.
(Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale.)

1. La determinazione delle unita' di personale da destinare al tempo parziale non puo' superare il 20 per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno e dovra' essere suddivisa per profili professionale.
2. Ogni anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione previa contrattazione decentrata con le Organizzazioni Sindacali aziendali, il numero dei posti in organico utilizzabili per rapporti di impiego parziali, le relative figure professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1 ed i settori in cui insistono tali posti; ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due unita' a tempo parziale.
3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2 e' prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

Art. 3.
(Criteri di individuazione delle figure professionali)

1. Il rapporto di impiego a tempo parziale puo' essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla III alla VIII compresa.
2. In ogni caso, comunque, non e' applicabile ai dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di unita' operative organiche di cui alla legge regionale n. 42 del 1986 ovvero siano adibiti al servizio di custodia degli immobili regionali.

Art. 4.
(Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale.)

1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale e' pari al 50 per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno.
2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile viene definita con provvedimento della Giunta regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali, e puo' avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una piu' puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.
4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta regionale puo' derogare al limite di cui al comma 1, in una misura percentuale al 20 per cento in piu' o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non puo' superare il limite dato dal numero di posti a tempo pieno dell'organico.

Art. 5.
(Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza.)

1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio ivi compreso e compensi incentivanti la produttivita', del personale con rapporto a tempo parziale e' dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennita' integrativa e speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale.
2. Al personale a tempo parziale spetta, per intero, l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.
3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Per quanto non diversamente stabilito, nei confronti del personale a tempo parziale, trovano applicazione le norme relative allo stato giuridico del personale regionale a tempo pieno.

Art. 6.
(Lavoro straordinario. Incompatibilita'.)

1. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste da disposizioni di legge, ne' effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. I permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio possono essere usufruiti in misura pari alla meta' di quelli concessi, a medesimo titolo, al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Al personale interessato e' consentito, previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' di istituto della stessa amministrazione o ente.

Art. 7.
(Procedure di trasformazione del rapporto.)

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente a tempo parziale ed a tempo pieno, entro i limiti dei posti di cui all'art. 2 ed a condizioni che siano trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. La domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato entro il 30 giugno di ciascun anno all'Amministrazione regionale, la quale valutate le esigenze di servizio, dovra' pronunciarsi entro i 90 giorni successivi al termine prefissato.
3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1. gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta.
4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidita' riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali e' corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di eta' inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di eta' ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione.
5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, che abbiano i requisiti di cui al comma 1, con priorita' per coloro che avevano gia' trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 8.
(Norme transitorie.)

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno, aventi titolo ai sensi dell'art. 7, comma 1, devono a pena di decadenza presentare domanda di trasformazione del rapporto alla Amministrazione regionale, la quale valutate le esigenze di servizio dovra' pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, dal 1. luglio successivo alla data di accoglimento della richiesta.

Art. 9.
(Abrogazione di norme)

1. L'art. 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e' abrogato.