Disegno di legge regionale, n. 5211.
Istituzione dell'anagrafe canina. 1. Le Unita' Socio Sanitarie Locali (UU.SS.SS.LL.), i Comuni e le
Comunita' montane, con la collaborazione delle associazioni di
volontariato interessate, sulla base delle indicazioni della
programmazione regionale, definiscono ed attuano iniziative per la
prevenzione e la lotta al randagismo di cani. 1. L'anagrafe canina regionale e' istituita e gestita presso i Servizi
veterinari delle UU.SS.SS.LL. , in collaborazione con i Comuni e le
Comunita' Montane, secondo le disposizioni della presente legge e gli
indirizzi di coordinamento emanati dall'Assessorato regionale alla
Sanita'. 1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono
provvedere alla iscrizione dei medesimi alla anagrafe canina regionale,
entro il secondo mese di eta' o comunque entro il secondo mese
dall'inizio della detenzione. 1. Entro quattro mesi dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono
essere identificati con il codice assegnato all'atto della iscrizione,
impresso con tatuaggio indelebile. 1. Le spese per gli interventi di tatuaggio eseguiti da veterinari
liberi esercenti sono a carico del proprietario del cane. 1. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato dal detentore entro
tre giorni al Servizio veterinario della U.S.S.L. competente. 1. Dopo i termini previsti dagli articoli 3 e 4, i cani che non
risultino censiti e tatuati devono essere coattivamente inseriti
nell'anagrafe canina regionale. Le spese di iscrizione e tatuaggio sono
in questo caso a carico del proprietario. 1. L'inosservanza agli obblighi fissati agli articoli 3, comma 1, e 4,
comma 1, e' punita con le sanzioni stabilite dall'articolo 5 della legge
14 agosto 1991 n. 281.
2. Tutte le operazioni relative alla anagrafe canina regionale di cui
agli articoli 3 e 4 sono obbligatorie e gratuite.
2. All'atto della iscrizione viene compilata apposita scheda
segnaletica, che dovra' riportare i seguenti dati:
a) caratteristiche dell'animale;
b) generalita' complete ed indirizzo del proprietario o dell'Ente o
ditta interessati;
c) codice assegnato all'animale, comprendente numero della U.S.S.L. ,
sigla della Provincia e numero progressivo.
3. La scheda segnaletica viene consegnata in copia al proprietario o
detentore e sara' inoltre utilizzata dal Servizio veterinario della
U.S.S.L. per la registrazione degli interventi obbligatori di
profilassi e polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. I proprietari o detentori di cani sono tenuti a segnalare alla
anagrafe canina regionale, entro quindici giorni, la cessione definitiva
o la morte dell'animale, nonche' eventuali cambiamenti di residenza.
2. Le operazioni di tatuaggio sono a cura dei Servizi veterinari delle
UU.SS.SS.LL. o di veterinari liberi esercenti appositamente autorizzati
e devono essere eseguite:
a) con metodi che non arrechino alcun danno all'animale;
b) in modo che cifre e numeri risultino impressi in maniera chiara e
leggibile per tutta la vita dell'animale sulla faccia interna della
coscia destra o sul padiglione auricolare destro.
2. Deve essere segnalata, a cura degli organi di polizia municipale, la
presenza di cani vaganti o randagi.
3. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati si deve
provvedere alla individuazione del proprietario per la restituzione
dell'animale.
4. I cani non tatuati, di eta' superiopre a sei mesi, ritrovati vaganti
e reclamati per la restituzione dal proprietario devono essere inseriti
nella anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.
5. Le spese di cattura e custodia del cane sono, in ogni caso, a carico
del proprietario.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui alla
presente legge, omette di segnalare la cessione definitiva da morte
dell'animale ovvero i cambiamenti di residenza entro i termini fissati
all'articolo 3, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. cinquantamila a L. trecentomila.
3. Il detentore di un cane che omette di denunciare lo smarrimento entro
il termine fissato all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. cinquantamila a L.
trecentomila.