Proposta di legge regionale, n. 5200.
Istituzione del parco naturale delle sorgenti del Belbo. 1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 199O n. 12 e' istituito con
la presente legge il parco naturale delle sorgenti del Belbo. 1. I confini del parco naturale incidenti nei Comuni di Montezemolo,
Saliceto, Camerana, Sale delle Langhe, Mombarcaro, Sale S.Giovanni sono
quelli individuati nell'allegata planimetria a scala 1:25.OOO facente
parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati
nell'Art. 1 della legge regionale 22 marzo 199O n. 12 le finalita' di
istituzione del parco naturale delle sorgenti del Belbo sono specificate
secondo quanto segue: 1. La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente Legge
al territorio individuato nell'Art. 2, ha la durata di 99 anni,
prorogabile alla scadenza. 1. Le funzioni di direzione e amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'Art. 3 sono
esercitate da un Consiglio Direttivo composto da: 1. L'ordinamento e la pianta organica del personale del parco sono
disciplinati con legge regionale sentito il Consiglio Direttivo. 1. Il parco naturale delle Sorgenti del Belbo ha un proprio bilancio. 1. Sull'intero territorio del parco naturale, oltre al rispetto delle
leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della
flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e' fatto divieto: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1. comma, dell'Art.
8 della presente Legge, comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di lire 3.OOO.OOO ad un massimo di lire 5.OOO.OOO per ogni 1O mc.
di materiale rimosso. 1. La vigilanza del parco naturale e' affidata: 1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo e i Comuni
interessati, predispone entro 6 mesi dalla approvazione della presente
legge il Piano dell'area della zona destinata a parco e il piano di
assestamento forestale. 1. Agli oneri per la gestione del parco naturale sorgenti del Belbo, si
fara' fronte per l'anno 1991 con uno stanziamento di 1OO milioni e con
l'istituzione di un apposito capitolo dal titolo: "Assegnazione
regionale per le spese di gestione del parco naturale delle sorgenti del
Belbo". 1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente Art. 9
saranno iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi. Allegato planimetria
OMISSIS
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
All. planimetria
(Istituzione del parco naturale.)
(Confini.)
2. I confini del parco naturale sono definiti da tabelle da collocarsi,
in modo visibile, nei punti di accesso delle strade della zona e
portanti la scritta: "Regione Piemonte, parco naturale delle sorgenti
del Belbo".
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e
di leggibilita'.
(Finalita'.)
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e
paesaggistiche della zona delle sorgenti del Belbo in funzione della
salvaguardia ambientale e dell'uso sociale di tali valori;
b) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi,
didattici, scientifici, culturali, nonche', compatibilmente con le
finalita' del Parco, per fini turistici e agri-turistici;
c) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro
delle popolazioni locali anche favorendo forme di cooperazione per la
valorizzazione delle attivita' del parco e per la conservazione dei beni
ambientali;
d) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo pastorali
garantendo la continuita' delle medesime come indispensabile fattore per
il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona.
(Durata della destinazione.)
(Consiglio Direttivo.)
a) tre rappresentanti di cui uno della minoranza dei Comuni di
Montezemolo, Saliceto, Camerana, Sale delle Langhe, Mombarcaro, Sale S.
Giovanni;
b) tre rappresentanti designati dal Consiglio della Comunita' Montana
Alta Langa;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio della Comunita' Montana
Alta Val Tanaro, Mongia, Cevetta;
d) due rappresentanti nominati dalla Comunita' Montana Alta Langa e due
nominati dal Consiglio della Comunita' Montana Alta Val Tanaro, Mongia,
Cevetta, su designazione delle Associazioni ambientaliste
rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti nominati dalla Comunita' Montana Alta Langa e due
nominati dal Consiglio della Comunita' Montana Alta Val Tanaro, Mongia,
Cevettta, su designazione delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Consiglio Direttivo adotta entro 9O giorni dalla sua
costituzione, lo Statuto del parco. Lo Statuto e' approvato con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
3. Lo Statuto deve prevedere:
a) la Giunta esecutiva, il Presidente e il Vicepresidente da eleggersi
fra i membri del Consiglio Direttivo.
4. Lo Statuto deve altresi' prevedere le forme di consultazione e
partecipazione in modo da coinvolgere nelle attivita' del parco le
popolazioni residenti.
5. I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica
sino al termine del mandato dei Consigli che li hanno nominati e possono
essere rinominati.
6. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si
avvale del Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla politica
regionale delle aree protette, istituito dal Consiglio regionale.
I membri del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati.
7. Per l'espletamento delle funzioni di cui al 1. comma del presente
Articolo il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al
successivo Art. 6.
(Personale.)
(Controllo.)
2. Il bilancio preventivo, i rendiconti consuntivi, patrimoniali ed
economici devono essere presentati dal Consiglio Direttivo, alla Giunta
regionale.
3. I bilanci di cui al comma precedente devono essere approvati dalla
Giunta regionale. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
4. Le deliberazioni del Consiglio direttivo diventano esecutive dopo
l'approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
(Norme vincolistiche.)
a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di
sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dal Consiglio
Direttivo;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi
tecnici di cui alla legge 8 giugno 1989 n. 86 sulla gestione faunistica;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali protetti con deliberazione del
Consiglio Direttivo sentito il Comitato Tecnico Scientifico;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un
particolare valore ambientale e/o scientifico;
f) asportare rocce o minerali;
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione
delle attivita' agro-silvo pastorali presenti sul territorio e della
fruibilita' pubblica del parco;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuoristrada;
i) effettuare interventi di costruzione di edifici o di strutture
stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche
ambientali dei luoghi.
2. Le norme relative alla utilizzazione delle aree boschive del
territorio del parco saranno previste in apposito piano di assestamento
forestale.
3. Con regolamento approvato dal Consiglio regionale, sentito il parere
del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico Scientifico, saranno
fissate norme specifiche sulle modalita' di fruizione del parco e saranno
specificate le sanzioni per i trasgressori.
(Sanzioni.)
2. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), h) 1.
comma del precedente Art. 8 comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di lire 5O.OOO ad un massimo di lire 1.OOO.OOO, in relazione alla
gravita' del fatto commesso.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere i) e g) 1. comma, ed
alle limitazioni di cui al 2. e 3. comma del precedente Art. 8
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.OOO.OOO ad
un massimo di lire 1O.OOO.OOO.
4. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui
all'Art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.OOO.OOO ad un massimo di
lire 5.OOO.OOO, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui
e' stato effettuato il taglio boschivo.
5. Le violazioni ai divieti richiamati al presente articolo comportano,
oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo, se possibile,
del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni formulate
in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un
verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della
Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al
trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della
sanzione.
7. Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 3O
giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la
quale si pronunziera' entro 9O giorni.
8. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente
Art. 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato
e della Regione.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente Articolo saranno introitate
nel bilancio della Regione.
(Vigilanza.)
a) al personale del parco e di polizia urbana e rurale dei Comuni i cui
territori sono parte integrante del parco;
b) alle guardie giurate volontarie nominate in conformita' all'Art. 138
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio
Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che abbiano prestato giuramento davanti
al Pretore.
(Piano dell'area e piano di assestamento.)
2. Il piano dell'area avra' il compito di:
1. individuare:
a) le zone paludose e i territori di rilevante interesse scientifico;
b) le zone di interesse naturalistico; c) le aree attrezzate a sostegno
delle attivita' didattiche, scientifiche, turistiche e agri-turistiche;
2. di promuovere:
a) la protezione ambientale e naturalistica dell'intero territorio;
b ) gli interventi per la realizzazione di strutture e attrezzature per
le attivita' scientifiche e didattiche;
c) gli interventi per lo sviluppo delle attivita' turistiche,
agri-turistiche e di fruizione sociale del Parco;
d) l'accesso agli interventi finanziari necessari anche in riferimento
ai capitali di bilancio relativi alle attivita' di forestazione,
turistiche e agricole.
3. La Giunta regionale considera gli interventi di cui alla lettera d)
prioritari nella attuazione delle politiche settoriali della Regione.
(Norme finanziarie.)
(Entrate.)