Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5186.

Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani.

Presentata da BORTOLIN SILVANA, BOSIO MARCO, CALLIGARO GERMANO, DAMERI SILVANA, FOCO ANDREA, GROSSO CARLO FEDERICO, MONTICELLI ANTONIO, RIVALTA LUIGI.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, al fine di affrontare in modo adeguato nell'ambito delle competenze regionali i problemi della gioventu', si dota di apposite strutture di coordinamento e programmazione degli interventi e favorisce la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile intese a:
a) sviluppare l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la cooperazione tra i giovani;
b) conoscere e approfondire i diversi aspetti della condizione giovanile, col concorso dei giovani e delle loro associazioni;
c) attuare interventi per l'inserimento dei giovani nella societa' e per prevenire fenomeni di emarginazione e devianza giovanile;
d) promuovere scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della Comunita' Europea, e ogni altra forma di attivita' culturale, sportiva e del tempo libero atta a favorire la socializzazione dei giovani ed a rimuovere le cause del disagio giovanile.
2. La Regione Piemonte adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla Sottocommissione della gioventu' del Consiglio d'Europa, indirizza i propri interventi secondo gli obiettivi da essa indicati e promuove la sua adozione e la realizzazione di detti obiettivi da parte degli Enti locali piemontesi.

Art. 2.
(Coordinamento degli interventi regionali)

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Settore "Politiche giovanili", con la funzione di coordinare obiettivi, metodi, strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di attivita' a favore dei giovani, secondo quanto disposto dal programma-quadro e dal programma operativo di cui all'art. 5 della presente legge e usufruendo del contributo propositivo della Consulta giovanile di cui all'art. 4.
2. Il Settore "Politiche giovanili" si avvale, per adempiere alla funzione di coordinamento, di un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare, formato da funzionari degli Assessorati regionali interessati ai diversi aspetti delle politiche per i giovani, da un rappresentante dell'Agenzia del lavoro del Piemonte e dalla Consigliera regionale di parita'.
3. La definizione del ruolo organico del Settore "Politiche giovanili" e' demandata ad apposita legge regionale di iniziativa della Giunta. La composizione del Gruppo di lavoro interdisciplinare e' stabilita dalla Giunta con propria deliberazione.
4. Le funzioni operative relative alla predisposizione dei singoli provvedimenti ed alla realizzazione degli specifici interventi nelle varie materie in cui si articola l'azione della Regione a favore dei giovani spettano alle strutture della Giunta regionale competenti per materia.

Art. 3.
(Osservatorio permanente sulla condizione giovanile)

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale e sotto la direzione del Settore "Politiche giovanili", l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio regionale con la funzione di studiare e analizzare la condizione giovanile, verificare l'efficacia degli interventi a favore dei giovani, realizzare e gestire servizi informativi e di Banca-dati sulla condizione giovanile e sulle politiche per i giovani a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo.
2. Il progetto dell'Osservatorio, che ne indica caratteristiche e modalita' di accesso, e' approvato dal Consiglio su proposta della Giunta regionale.

Art. 4.
(Consulta giovanile)

1. E' istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta giovanile della Regione Piemonte, quale organismo permanente di consultazione e partecipazione della Regione sui problemi della condizione giovanile.
2. La Consulta esprime i pareri previsti dall'art. 5 della presente legge, puo' sottoporre alla Giunta regionale proposte di interventi relativi alla condizione giovanile, compresi indirizzi per l'attivita' dell'Osservatorio di cui all'art. 3, e avanzare proposte e istanze al Consiglio regionale.
3. La Consulta giovanile e' composta di venti membri, eletti dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, secondo criteri di rappresentativita' e di provenienza territoriale e assicurando una presenza femminile non inferiore al quaranta per cento, fra i designati dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e dagli organismi consultivi giovanili istituiti presso gli Enti locali del Piemonte.
4. Partecipano di diritto alle sedute della Consulta giovanile, ma senza diritto di voto: i Consiglieri regionali; un rappresentante per ognuno dei movimenti giovanili dei partiti o di altre formazioni presenti in Consiglio regionale; un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; un rappresentante a livello giovanile per ognuna delle organizzazioni regionali di categoria nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'industria; un rappresentante designato congiuntamente dai Provveditorati agli Studi del Piemonte; il responsabile del Settore "Politiche Giovanili" della Giunta regionale ed il responsabile dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile. La Consulta puo' altresi' decidere di far partecipare ai propri lavori, in via continuativa o di volta in volta, esperti o rappresentanti di enti o associazioni.
5. La Consulta e' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un Vicepresidente a cio' delegato.
6. La Consulta e' insediata dal Presidente del Consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, restando prorogate le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.
7. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qual volta lo richieda un terzo dei suoi componenti, oppure un terzo dei Consiglieri regionali, oppure la Giunta regionale per le consultazioni obbligatorie previste all'art. 5 della presente legge.
8. Entro 30 giorni dal suo insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti, la Consulta adotta un Regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza e' richiesta per le modifiche al Regolamento.
9. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Per la sua attivita' si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 5.
(Indirizzi e programmi di attivita')

1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sottopone all'esame ed al voto del Consiglio regionale una proposta di programma-quadro contenente gli indirizzi e gli obiettivi generali, i criteri di massima e le linee di attivita' in ordine alla applicazione della presente legge, corredata da una relazione sullo stato di attuazione della legge e dal parere della Consulta giovanile sull'attivita' svolta e sulla proposta di programma-quadro.
2. Sulla base del programma-quadro approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta giovanile, e avvalendosi delle indicazioni formulate dal Gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'art.2 e delle analisi e informazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'art. 3, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, entro il 31 luglio di ogni anno, il programma operativo dei progetti-obiettivo e/o dei progetti-pilota relativi agli interventi regionali sulla condizione giovanile ed i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui all'art.6 della presente legge.
3. Il programma operativo indica le priorita' di intervento e gli obiettivi generali e specifici dei progetti, ne determina i contenuti, i criteri attuativi e le procedure, individua le strutture regionali a cui affidare la responsabilita' della realizzazione dei progetti o di parti di essi.

Art. 6.
(Partecipazione a progetti di Enti locali e associazioni)

1. La Regione contribuisce alla realizzazione di progetti predisposti dagli Enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale, congruenti con gli obiettivi e le priorita' del programma operativo e con i criteri di cui al precedente art. 5.
2. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:
a) l'adozione da parte dei Comuni della "Carta della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale" di cui all'art. 1 ed il comprovato impegno nella sua attuazione;
b) la continuita' e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani, verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o strumenti permanenti dedicati a tale scopo;
c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in collaborazione fra piu' Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e rurali.
3. I contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell'avvio dei progetti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione che comprovi la realizzazione integrale del progetto.

Art. 7.
(Formazione finalizzata all'attuazione degli interventi)

1. Nell'ambito del piano regionale di formazione professionale vengono inserite apposite iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale operante nei progetti-obiettivo e nei progetti-pilota a favore dei giovani di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, calcolabili per l'esercizio finanziario 1992 nella cifra di 1 miliardo di lire, si fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione Piemonte.

Art. 9.
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio il programma-quadro di cui all'art. 5 entro 120 giorni dalla data della entrata in vigore della legge e delibera il programma operativo, i criteri e le procedure di cui allo stesso art. 5 entro 60 giorni dall'approvazione del programma-quadro da parte del Consiglio regionale.

Art. 10.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.