Proposta di legge regionale, n. 5186.
Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani. 1. La Regione Piemonte, al fine di affrontare in modo adeguato nell'ambito
delle competenze regionali i problemi della gioventu', si dota di apposite
strutture di coordinamento e programmazione degli interventi e favorisce la
realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo
giovanile intese a: 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Settore
"Politiche giovanili", con la funzione di coordinare obiettivi, metodi,
strumenti, risorse, iniziative e progetti di settore in materia di
attivita' a favore dei giovani, secondo quanto disposto dal
programma-quadro e dal programma operativo di cui all'art. 5 della presente
legge e usufruendo del contributo propositivo della Consulta giovanile di
cui all'art. 4. 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale e sotto la
direzione del Settore "Politiche giovanili", l'Osservatorio permanente
sulla condizione giovanile, servizio regionale con la funzione di studiare
e analizzare la condizione giovanile, verificare l'efficacia degli
interventi a favore dei giovani, realizzare e gestire servizi informativi e
di Banca-dati sulla condizione giovanile e sulle politiche per i giovani a
disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo. 1. E' istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta giovanile
della Regione Piemonte, quale organismo permanente di consultazione e
partecipazione della Regione sui problemi della condizione giovanile. 1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sottopone
all'esame ed al voto del Consiglio regionale una proposta di
programma-quadro contenente gli indirizzi e gli obiettivi generali, i
criteri di massima e le linee di attivita' in ordine alla applicazione
della presente legge, corredata da una relazione sullo stato di attuazione
della legge e dal parere della Consulta giovanile sull'attivita' svolta e
sulla proposta di programma-quadro. 1. La Regione contribuisce alla realizzazione di progetti predisposti
dagli Enti locali, in via prioritaria, e dalle associazioni giovanili
aventi rilevanza regionale, congruenti con gli obiettivi e le priorita' del
programma operativo e con i criteri di cui al precedente art. 5. 1. Nell'ambito del piano regionale di formazione professionale vengono
inserite apposite iniziative per la formazione e l'aggiornamento del
personale operante nei progetti-obiettivo e nei progetti-pilota a favore
dei giovani di cui alla presente legge. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, calcolabili per l'esercizio
finanziario 1992 nella cifra di 1 miliardo di lire, si fa fronte con
l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione
Piemonte. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale
presenta al Consiglio il programma-quadro di cui all'art. 5 entro 120
giorni dalla data della entrata in vigore della legge e delibera il
programma operativo, i criteri e le procedure di cui allo stesso art. 5
entro 60 giorni dall'approvazione del programma-quadro da parte del
Consiglio regionale. 1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(Finalita')
a) sviluppare l'informazione, l'aggregazione, l'associazione e la
cooperazione tra i giovani;
b) conoscere e approfondire i diversi aspetti della condizione giovanile,
col concorso dei giovani e delle loro associazioni;
c) attuare interventi per l'inserimento dei giovani nella societa' e per
prevenire fenomeni di emarginazione e devianza giovanile;
d) promuovere scambi socio-culturali, in particolare con i Paesi della
Comunita' Europea, e ogni altra forma di attivita' culturale, sportiva e
del tempo libero atta a favorire la socializzazione dei giovani ed a
rimuovere le cause del disagio giovanile.
2. La Regione Piemonte adotta la "Carta per la partecipazione dei giovani
alla vita comunale e regionale", approvata il 7 novembre 1990 dalla
Sottocommissione della gioventu' del Consiglio d'Europa, indirizza i propri
interventi secondo gli obiettivi da essa indicati e promuove la sua
adozione e la realizzazione di detti obiettivi da parte degli Enti locali
piemontesi.
(Coordinamento degli interventi regionali)
2. Il Settore "Politiche giovanili" si avvale, per adempiere alla funzione
di coordinamento, di un apposito Gruppo di lavoro interdisciplinare,
formato da funzionari degli Assessorati regionali interessati ai diversi
aspetti delle politiche per i giovani, da un rappresentante dell'Agenzia
del lavoro del Piemonte e dalla Consigliera regionale di parita'.
3. La definizione del ruolo organico del Settore "Politiche giovanili" e'
demandata ad apposita legge regionale di iniziativa della Giunta. La
composizione del Gruppo di lavoro interdisciplinare e' stabilita dalla
Giunta con propria deliberazione.
4. Le funzioni operative relative alla predisposizione dei singoli
provvedimenti ed alla realizzazione degli specifici interventi nelle varie
materie in cui si articola l'azione della Regione a favore dei giovani
spettano alle strutture della Giunta regionale competenti per materia.
(Osservatorio permanente sulla condizione giovanile)
2. Il progetto dell'Osservatorio, che ne indica caratteristiche e
modalita' di accesso, e' approvato dal Consiglio su proposta della Giunta
regionale.
(Consulta giovanile)
2. La Consulta esprime i pareri previsti dall'art. 5 della presente legge,
puo' sottoporre alla Giunta regionale proposte di interventi relativi alla
condizione giovanile, compresi indirizzi per l'attivita' dell'Osservatorio
di cui all'art. 3, e avanzare proposte e istanze al Consiglio regionale.
3. La Consulta giovanile e' composta di venti membri, eletti dal Consiglio
regionale con maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, secondo
criteri di rappresentativita' e di provenienza territoriale e assicurando
una presenza femminile non inferiore al quaranta per cento, fra i designati
dalle associazioni giovanili aventi rilevanza regionale e dagli organismi
consultivi giovanili istituiti presso gli Enti locali del Piemonte.
4. Partecipano di diritto alle sedute della Consulta giovanile, ma senza
diritto di voto: i Consiglieri regionali; un rappresentante per ognuno dei
movimenti giovanili dei partiti o di altre formazioni presenti in Consiglio
regionale; un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale; un rappresentante a
livello giovanile per ognuna delle organizzazioni regionali di categoria
nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e
dell'industria; un rappresentante designato congiuntamente dai
Provveditorati agli Studi del Piemonte; il responsabile del Settore
"Politiche Giovanili" della Giunta regionale ed il responsabile
dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile. La Consulta puo'
altresi' decidere di far partecipare ai propri lavori, in via continuativa o
di volta in volta, esperti o rappresentanti di enti o associazioni.
5. La Consulta e' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un
Vicepresidente a cio' delegato.
6. La Consulta e' insediata dal Presidente del Consiglio regionale e dura
in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, restando prorogate le
sue funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta.
7. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qual
volta lo richieda un terzo dei suoi componenti, oppure un terzo dei
Consiglieri regionali, oppure la Giunta regionale per le consultazioni
obbligatorie previste all'art. 5 della presente legge.
8. Entro 30 giorni dal suo insediamento, a maggioranza assoluta dei
componenti, la Consulta adotta un Regolamento per la propria organizzazione
interna e per i propri lavori. Analoga maggioranza e' richiesta per le
modifiche al Regolamento.
9. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Per la sua attivita'
si avvale dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
(Indirizzi e programmi di attivita')
2. Sulla base del programma-quadro approvato dal Consiglio regionale,
sentita la Consulta giovanile, e avvalendosi delle indicazioni formulate
dal Gruppo di lavoro interdisciplinare di cui all'art.2 e delle analisi e
informazioni fornite dall'Osservatorio di cui all'art. 3, la Giunta
regionale approva con propria deliberazione, entro il 31 luglio di ogni
anno, il programma operativo dei progetti-obiettivo e/o dei progetti-pilota
relativi agli interventi regionali sulla condizione giovanile ed i criteri
e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui all'art.6 della
presente legge.
3. Il programma operativo indica le priorita' di intervento e gli
obiettivi generali e specifici dei progetti, ne determina i contenuti, i
criteri attuativi e le procedure, individua le strutture regionali a cui
affidare la responsabilita' della realizzazione dei progetti o di parti di
essi.
(Partecipazione a progetti di Enti locali e associazioni)
2. Sono considerati criteri preferenziali e prioritari:
a) l'adozione da parte dei Comuni della "Carta della partecipazione dei
giovani alla vita comunale e regionale" di cui all'art. 1 ed il comprovato
impegno nella sua attuazione;
b) la continuita' e l'efficacia dell'azione a favore dei giovani,
verificabile in particolare dalla comprovata realizzazione di strutture o
strumenti permanenti dedicati a tale scopo;
c) la proposizione di progetti coordinati e da realizzarsi in
collaborazione fra piu' Comuni, in specie appartenenti ad aree montane e
rurali.
3. I contributi sono erogati per il 50% alla verifica dell'avvio dei
progetti e per la restante parte su presentazione di idonea documentazione
che comprovi la realizzazione integrale del progetto.
(Formazione finalizzata all'attuazione degli interventi)
(Norma finanziaria)
(Norma transitoria)
(Dichiarazione di urgenza)