Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5185.

Contributo straordinario alle Comunita' montane.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1 Per contribuire al superamento delle difficolta' inerenti al finanziamento dei piani di sviluppo socio-economico, per l'esercizio 1991 e' attribuito alle Comunita' montane un contributo straordinario nella misura di complessivi 2.000 milioni.
2 Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra le Comunita' montane per il 50% in funzione della loro estensione territoriale e per il 50% in funzione della popolazione residente.

Art. 2.

1. Alla spesa di cui all'articolo precedente si fa fronte mediante la riduzione di 2.000 milioni del capitolo di spesa 1800 del bilancio 1991 e l'iscrizione di un nuovo capitolo denominato "Contributo straordinario alle Comunita' montane" con la dotazione di 2.000 milioni.

Art. 3.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.