Disegno di legge regionale, n. 5185.
Contributo straordinario alle Comunita' montane. 1 Per contribuire al superamento delle difficolta' inerenti al
finanziamento dei piani di sviluppo socio-economico, per l'esercizio
1991 e' attribuito alle Comunita' montane un contributo straordinario
nella misura di complessivi 2.000 milioni. 1. Alla spesa di cui all'articolo precedente si fa fronte mediante
la riduzione di 2.000 milioni del capitolo di spesa 1800 del
bilancio 1991 e l'iscrizione di un nuovo capitolo denominato
"Contributo straordinario alle Comunita' montane" con la dotazione
di 2.000 milioni. 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2 Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra le Comunita'
montane per il 50% in funzione della loro estensione territoriale e
per il 50% in funzione della popolazione residente.