Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5184.

Interventi straordinari di edilizia sportiva in favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in attuazione ed in conformita' ai principi ed alle disposizioni dello Statuto, con la presente legge prevede interventi straordinari di edilizia sportiva a favore dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino ( I.S.E.F. ), al fine di adeguare il patrimonio impiantistico ai parametri ed alle esigenze connesse alla formazione degli insegnanti di educazione fisica e per lo svolgimento di attivita' formativo-ricreative extracurricolari relative al perfezionamento e miglioramento della pratica sportiva.

Art. 2.
(Tipologie degli interventi)

1. In relazione alle finalita' di cui al precedente art. 1, in considerazione delle esigenze di natura tecnica conseguenti il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza degli impianti sportivi di uso pubblico e in corrispondenza delle necessita' esposte dall'Istituto per il soddisfacimento della pratica addestrativa nelle diverse discipline motorie, le tipologie delle strutture sportive da realizzarsi sono individuabili in 2 campi polivalenti coperti e 2 palestre sovrapposte mediante ristrutturazione di fabbricato esistente.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1900 milioni, di cui 850 per l'anno 1991 e 1050 per l'anno 1992.
2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del precedente comma, si provvede mediante riduzione di 850 milioni del cap.1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e in modo analogo per lire 1050 milioni, per l'anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione "Contributo straordinario all' I.S.E.F. per interventi di edilizia sportiva" e con la dotazione di 850 milioni in termini di competenza e di cassa.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Norma transitoria)

1. In relazione alla natura giuridica dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino ed all'attuale rapporto di convenzionamento tra il predetto Istituto e la Regione Piemonte, gl'interventi previsti dalla presente legge sono attuati, stante la straordinarieta' e l'urgenza, in deroga alle disposizioni dell'art. 15 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. 29 aprile 1985, n. 3791.