Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5170.

Modifica ed integrazione della L.R. 16/1/73 n. 4 in materia di referendum consultivo sulla istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei comuni, con riferimento al nuovo testo dell'art. 60 dello Statuto.

Presentata da FOCO ANDREA, GISSARA MARGHERITA, GROSSO CARLO FEDERICO, MONTABONE RENATO, PORCELLANA FRANCESCO LUIGI, SPAGNUOLO CARLA, STAGLIANO' GREGORIO IGOR.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. L'art. 33 della L.R. 16/1/1973 n. 4 e' modificato nel modo seguente:
Al termine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "o di uno o piu' dei soggetti titolari della potesta' legislativa, nelle forme con le quali questa e' ammessa, nonche' di ogni singolo Consiglio provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate".
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "Il referendum consultivo puo' anche essere limitato a parti di territorio comunale e, in tale caso, la deliberazione del Consiglio regionale delimita l'ambito territoriale subcomunale entro il quale viene indetto il referendum".

Art. 2.

1. Dopo l'art. 33 della L.R. 16/1/1973 n. 4 e' aggiunto il seguente Art. 33 bis:
"Non e' richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonche' per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Non e' altresi' richiesto il referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune".

Art. 3.

1. Il primo e il terzo comma dell'art. 36 della L.R. 16/1/1973 n. 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum consultivo e' costituito, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, comma primo e secondo".
"3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni, o nell'ambito territoriale subcomunale in cui il referendum consultivo e' stato indetto; altrimenti e' dichiarato respinto".