Proposta di legge regionale, n. 5170.
Modifica ed integrazione della L.R. 16/1/73 n. 4 in materia di
referendum consultivo sulla istituzione di nuovi comuni, la
modificazione delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei
comuni, con riferimento al nuovo testo dell'art. 60 dello Statuto. 1. L'art. 33 della L.R. 16/1/1973 n. 4 e' modificato nel modo
seguente: 1. Dopo l'art. 33 della L.R. 16/1/1973 n. 4 e' aggiunto il seguente
Art. 33 bis: 1. Il primo e il terzo comma dell'art. 36 della L.R. 16/1/1973 n. 4
sono sostituiti dai seguenti:
Art. 1, 2, 3
Al termine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "o di
uno o piu' dei soggetti titolari della potesta' legislativa, nelle
forme con le quali questa e' ammessa, nonche' di ogni singolo Consiglio
provinciale o comunale rappresentante le popolazioni interessate".
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "Il referendum
consultivo puo' anche essere limitato a parti di territorio comunale e,
in tale caso, la deliberazione del Consiglio regionale delimita
l'ambito territoriale subcomunale entro il quale viene indetto il
referendum".
"Non e' richiesto il referendum per le determinazioni ed eventuali
rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione
naturale o per obiettiva incertezza nonche' per le rettifiche di
confine tra comuni per ragioni topografiche o per altre comprovate
esigenze locali quando tutti i consigli comunali interessati ne
facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Non e' altresi' richiesto il referendum quando si tratti di termini o
locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del Comune ed il
Consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune".
"1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum
consultivo e' costituito, presso il Tribunale del capoluogo di
Provincia nella cui circoscrizione si trovano i Comuni o il Comune o
parte di essi, in cui sono convocati gli elettori, l'Ufficio centrale
circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti
dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, comma primo e
secondo".
"3. Il quesito sottoposto a referendum consultivo e' dichiarato
accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa
non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le
elezioni regionali, iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei
Comuni, o nell'ambito territoriale subcomunale in cui il referendum
consultivo e' stato indetto; altrimenti e' dichiarato respinto".