Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5160.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Legge di contabilita').

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Ripartizione delle spese nel bilancio pluriennale)

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Ripartizione delle spese) "Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite in aree di attivita' e in aree di intervento.
Nell'ambito delle aree di attivita' o di intervento le spese possono essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in base ai contenuti ed agli obbiettivi del programma pluriennale di attivita' e di spesa, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese per il rimborso di mutui e prestiti.
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma del successivo articolo 13".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Leggi che autorizzano spese pluriennali) Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano le previsioni dell'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo gia' presentato al Consiglio regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in annualita', indicano l'ammontare complessivo dei limiti di impegno, il numero delle annualita', nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario successivo gia' presentato al Consiglio Regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote dei limiti di impegno destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari.
La spesa complessivamente destinata alla concessione di contributi in annualita' non puo' superare il 30% dell'importo preso a base per il calcolo del tetto dell'indebitamento.
Sono fatte salve le maggiori spese derivanti da variazioni del tasso di riferimento.
Le autorizzazioni di nuovi limiti di impegno, non utilizzate nei due anni successivi, costituiscono economie di bilancio.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi finanziari possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazione, da parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impengo sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 56 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio finanziario".

Art. 3.
(Specificazione e classificazione delle spese)

1. L'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Specificazione e classificazione delle spese) Nel bilancio le le spese sono ripartite in titoli secondo che si tratti si spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al rimborso di mutui e prestiti, nonche' in sezioni ed in categorie secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello stato per il medesimo esercizio.
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si ripartiscono in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero piu' oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione, ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
Il capitolo costituisce l'unita' fondamente per la classificazione delle spese.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non continuo, e la denominazione, nonche' i riferimenti alle competenze amministrative dei componenti la Giunta Regionale, alle ripartizioni di spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente delle stato di previsione dell'entrata ove esista.
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore di attivita' o di intervento, l'oggetto o gli oggetti della spesa e le finalita' della medesima.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) le spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative ad obbiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;
e) spese da erogare agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione, ed altre spese.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli".

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 36)

1. L'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Esercizio provvisorio del bilancio) L'esercizio provvisorio del bilancio annuale puo' essere autorizzato dal Consiglio Regionale con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto regionale.
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al consiglio Regionale.
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonche' l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio che non puo' essere successiva al 1 maggio".

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 46)

1. L'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene sotituito dal seguente:
"Art. 46 (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione) Il bilancio di previsione degli Enti, Istituti, Aziende e altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta Regionale nei termini e con le modalita' indicati dallo Statuto o dalle leggi regionali e comunque un mese prima del temine di cui al primo comma del precedente articolo 35.
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Eventuali variazioni ai bilanci di cui al presente articolo, ad eccezione dell'assestamento, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6.

1. Aggiunta di due commi all'articolo 56 (Impegno delle spese).
Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n. 55, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini di quanto disposto nel comma precedente, si considerano obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si perfezionano giuridicamente nell'esercizio stesso.
Dopo il 30 novembre di ogni anno non possono piu' venire assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data e/o che si rendessere indispensabili per la gestione o la realizzazione dei programmi regionali".

Art. 7.

1. Aggiunta di un comma all'articolo 67 (Accertamento dei residui passivi).
All'ultimo comma dell'articolo 67 e' aggiunto il seguente comma:
"I singoli Settori regionali interessati, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunicano al Settore Ragioneria l'elenco delle somma che, trascorsi tre anni di perenzione agli effetti amministrativi, possono, con deliberazione della Giunta Regionale, essere eliminate dalle passivita' patrimoniali".