Disegno di legge regionale, n. 5160.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55
(Legge di contabilita'). 1. L'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene
sostituito dal seguente: 1. L'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene
sostituito dal seguente: 1. L'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene
sostituito dal seguente: 1. L'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene
sostituito dal seguente: 1. L'articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 viene
sotituito dal seguente: 1. Aggiunta di due commi all'articolo 56 (Impegno delle spese). 1. Aggiunta di un comma all'articolo 67 (Accertamento dei residui
passivi).
(Ripartizione delle spese nel bilancio pluriennale)
"Art. 11 (Ripartizione delle spese)
"Nel bilancio pluriennale le spese sono ripartite in aree di attivita'
e in aree di intervento.
Nell'ambito delle aree di attivita' o di intervento le spese possono
essere ripartite in programmi di settore e in progetti, individuati in
base ai contenuti ed agli obbiettivi del programma pluriennale di
attivita' e di spesa, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge
regionale 19 agosto 1977, n. 43.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui al precedente comma sono comunque
tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali, le
spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo e le spese
per il rimborso di mutui e prestiti.
Ulteriori specificazioni delle spese possono essere effettuate in
relazione a quanto indicato nel secondo, terzo, quarto e quinto comma
del successivo articolo 13".
(Sostituzione dell'articolo 18)
"Art. 18 (Leggi che autorizzano spese pluriennali)
Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale
indicano le previsioni dell'ammontare complessivo, nonche' la quota
eventualmente a carico del bilancio dell'anno finanziario in corso o del
bilancio dell'anno finanziario successivo gia' presentato al Consiglio
regionale, rinviando alle leggi di approvazione dei successivi bilanci
la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno
dei relativi esercizi finanziari.
Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in annualita',
indicano l'ammontare complessivo dei limiti di impegno, il numero delle
annualita', nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio
dell'anno finanziario in corso o del bilancio dell'anno finanziario
successivo gia' presentato al Consiglio Regionale, rinviando alle leggi
di approvazione dei successivi bilanci la determinazione delle quote dei
limiti di impegno destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi
finanziari.
La spesa complessivamente destinata alla concessione di contributi in
annualita' non puo' superare il 30% dell'importo preso a base per il
calcolo del tetto dell'indebitamento.
Sono fatte salve le maggiori spese derivanti da variazioni del tasso di
riferimento.
Le autorizzazioni di nuovi limiti di impegno, non utilizzate nei due
anni successivi, costituiscono economie di bilancio.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si
protragga per piu' esercizi finanziari possono autorizzare la
stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazione, da
parte della Regione, nei limiti dell'intera somma in esse indicata,
fermo restando che formano impengo sugli stanziamenti di ciascun
bilancio, ai sensi del successivo articolo 56 soltanto le somme
corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del
relativo esercizio finanziario".
(Specificazione e classificazione delle spese)
"Art. 32 (Specificazione e classificazione delle spese)
Nel bilancio le le spese sono ripartite in titoli secondo che si tratti
si spese correnti, di spese di investimento e di spese attinenti al
rimborso di mutui e prestiti, nonche' in sezioni ed in categorie secondo
le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello stato per il medesimo
esercizio.
Le spese per le funzioni normali della Regione sono tenute distinte da
quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nell'ambito delle ripartizioni di cui ai precedenti commi le spese si
ripartiscono in capitoli.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero piu' oggetti
strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione,
ovvero di un piano o di un programma o di un progetto della Regione.
Il capitolo costituisce l'unita' fondamente per la classificazione
delle spese.
Per ciascun capitolo sono indicati il numero progressivo, anche non
continuo, e la denominazione, nonche' i riferimenti alle competenze
amministrative dei componenti la Giunta Regionale, alle ripartizioni di
spesa del bilancio pluriennale ed al capitolo corrispondente delle stato
di previsione dell'entrata ove esista.
La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e
analiticamente il settore di attivita' o di intervento, l'oggetto o gli
oggetti della spesa e le finalita' della medesima.
Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a) le spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al
rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese
per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a
funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative ad obbiettivi per perseguire i quali la Regione
fruisca di finanziamenti specifici da parte dello Stato, iscritti nello
stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;
e) spese da erogare agli Enti locali per lo svolgimento di funzioni
loro delegate dalla Regione, ed altre spese.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle sezioni e delle
categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli".
(Sostituzione dell'articolo 36)
"Art. 36 (Esercizio provvisorio del bilancio)
L'esercizio provvisorio del bilancio annuale puo' essere autorizzato
dal Consiglio Regionale con legge e per periodi complessivamente non
superiori a quattro mesi, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto
regionale.
La legge relativa all'esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e
la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle
spese, sulla base del bilancio presentato al consiglio Regionale.
La legge regionale che autorizza l'esercizio provvisorio stabilisce
eventuali limitazioni all'esecuzione delle spese obbligatorie, nonche'
l'entita' degli stanziamenti utilizzabili per le altre spese, fino
all'entrata in vigore della legge per l'approvazione del bilancio che
non puo' essere successiva al 1 maggio".
(Sostituzione dell'articolo 46)
"Art. 46 (Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)
Il bilancio di previsione degli Enti, Istituti, Aziende e altri
organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono
presentati annualmente alla Giunta Regionale nei termini e con le
modalita' indicati dallo Statuto o dalle leggi regionali e comunque un
mese prima del temine di cui al primo comma del precedente articolo 35.
I bilanci di cui al precedente comma, predisposti nel rispetto delle
norme della presente legge relative al bilancio annuale della Regione in
quanto applicabili, sono approvati con la legge per l'approvazione del
bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Eventuali variazioni ai bilanci di cui al presente articolo, ad
eccezione dell'assestamento, sono approvate con deliberazione della
Giunta regionale.
Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della Legge Regionale 29
dicembre 1981, n. 55, sono aggiunti i seguenti commi:
"Ai fini di quanto disposto nel comma precedente, si considerano
obbligazioni che vengono a scadenza nell'esercizio quelle che si
perfezionano giuridicamente nell'esercizio stesso.
Dopo il 30 novembre di ogni anno non possono piu' venire assunti impegni
di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente
a tale data e/o che si rendessere indispensabili per la gestione o la
realizzazione dei programmi regionali".
All'ultimo comma dell'articolo 67 e' aggiunto il seguente comma:
"I singoli Settori regionali interessati, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, comunicano al Settore Ragioneria l'elenco delle somma che,
trascorsi tre anni di perenzione agli effetti amministrativi, possono,
con deliberazione della Giunta Regionale, essere eliminate dalle
passivita' patrimoniali".