Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5159.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Modifica all'art. 1.)

1. All'art. 1 primo comma, le parole: "...amministrazioni provinciali...." vengono sostituite con la parola: "Province".

Art. 2.
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 2.)

1. L'art. 2 e' abrogato e cosi' sostituito: "Vigilanza. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti,ed in applicazione del disposto di cui agli artt.3 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n.142, le Province svolgono i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, secondo il dettato di cui all'art.5 del Regolamento C.E.E. n. 2048/89 del Consiglio del 19.06.1989 e sue eventuali successive modificazioni,integrazioni e ricodificazioni, istituendo il Servizio Antisofisticazioni Vinicole e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte attraverso l'Ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4 il personale dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole, potra' agire anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza. Le Province possono avvalersi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei Comuni".

Art. 3.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3.)

1. All'art. 3 il punto 2 e' abrogato.
2. All'art. 3 il punto 3 e' abrogato e cosi' sostituito: "esercitano il controllo per accertare la veridicita' delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art.3 del Regolamento C.E.E. n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, nonche' le relative modalita' di applicazione, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei VQPRD di cui all'art.11 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, dei vini da tavola designati in applicazione dell'art. 72 del Regolamento C.E.E. 822/87 del 16 marzo 987, dei vini di cui al D.M. 11 luglio 1989 sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata.
3. All'art. 3 il punto 5 e' abrogato.

Art. 4.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3 bis.)

1. All'art. 4 punto 1, dopo le parole: "...all'Anagrafe Vitivinicola ..." viene sostituita la parola: "...del..." con la parola: "...nel..."; dopo la parola: "...completo,..." viene cassata la congiunzione: "...e..." ed aggiunta la parola: "...puntuale..."; dopo la parola: "...veritiero..." viene cassata la: "...,(virgola)..." ed aggiunte le seguenti parole: "... e corretto..."; dopo la parola: "...annuale..." viene aggiunta la seguente frase: "nei termini previsti dalle istruzione per l'applicazione di cui al successivo art. 4. Costituisce altresi' aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il controllo quantitativo e/o qualitativo delle uve provenienti dai vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualita' prodotti in regioni determinate prevista dalle istruzioni per l'applicazione di cui all'art. 4 della presente legge.".
2. All'art. 4 secondo comma le parole: "... e Nazionali..." vengono sostituite con la parola: "vigenti".
3. All'art. 4 punto 2, lettera a), le parole: "...L.300.000 a L.3.000.000..." vengono sostituite dalle seguente frase: "...L.1.000.000 a L. 10.000.000; per le aziende agricole con superficie vitata uguale o inferiore a mq 5.000 la sanzione amministrativa e' compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L.1.000.000; per le aziende agricole con superficie vitata compresa tra mq. 5.001 e mq. 10.000 la sanzione amministrativa e' compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 3.000.000..." 4. All'art. 4 punto 2, dopo la lettera b), viene inserito il seguente comma: "...Coloro che sono tenuti agli obblighi di cui al comma uno, nel richiedere provvidenze e/o autorizzazioni alla Regione Piemonte dovranno presentare a corredo della domanda un certificato di iscrizione all' Anagrafe Vitivinicola. Tale certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Servizio Antisofisticazioni Vinicole della Provincia competente per territorio. Per le attivita' amministrate dall'Assessorato Agricoltura e foreste della Regione, l'assolvimento agli obblighi di cui al comma uno e' accertato d'ufficio...".
5. All'art. 4 il quinto comma e' abrogato e cosi' sostituito: "...Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a copertura del Capitolo ..... "Contributi alle Province per l'acquisto di dotazioni strumentali destinate al funzionamento dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole"....".

Art. 5.
(Abrogazione dell'art. 3 ter.)

1. L'art. 3 ter e' abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 4.)

1. L'art. 4 e' abrogato e cosi' sostituito: "Istruzioni per l'applicazione della legge. - La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalita' per il coordinamento, da parte del competente Ufficio regionale , delle Province, dei Comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 convertito in L. 7 agosto 1986, n. 462 e relativi DD.MM. attuativi, saranno individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore viticolo-enologico.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno e' fatto obbligo alle Province di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione della presente legge.
4. La relazione deve avere come riferimento di attivita' l'anno solare.
5. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni di fondi alle Provincie previste nel primo comma del successivo art. 5.

Art. 7.
(Modificazioni dell' art. 5.)

1. All'art. 5 comma 1, le parole: "... Amministrazioni provinciali..." vengono sostituite con la parola: "...Province...".
2. All'art. 5 comma 2, dopo le parole: "...relative alla..." viene cassata la parola: "...eventuale...".