Disegno di legge regionale, n. 5159.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980,
n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. Repressione delle
frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del
commercio dei prodotti vitivinicoli. 1. All'art. 1 primo comma, le parole: "...amministrazioni
provinciali...." vengono sostituite con la parola: "Province". 1. L'art. 2 e' abrogato e cosi' sostituito: "Vigilanza. Allo scopo
di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla
preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto
dalle leggi vigenti,ed in applicazione del disposto di cui agli
artt.3 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n.142, le Province svolgono i
compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, secondo il dettato di cui
all'art.5 del Regolamento C.E.E. n. 2048/89 del Consiglio del
19.06.1989 e sue eventuali successive modificazioni,integrazioni e
ricodificazioni, istituendo il Servizio Antisofisticazioni Vinicole
e nominando ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Limitatamente allo svolgimento di detti compiti ed in applicazione
delle direttive di volta in volta impartite dalla Regione Piemonte
attraverso l'Ufficio di coordinamento di cui al successivo art. 4 il
personale dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole, potra' agire
anche al di fuori del territorio della Provincia di appartenenza. Le
Province possono avvalersi della collaborazione dei Comuni, anche
mediante nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei
Comuni". 1. All'art. 3 il punto 2 e' abrogato. 1. All'art. 4 punto 1, dopo le parole: "...all'Anagrafe
Vitivinicola ..." viene sostituita la parola: "...del..." con la
parola: "...nel..."; dopo la parola: "...completo,..." viene cassata
la congiunzione: "...e..." ed aggiunta la parola: "...puntuale...";
dopo la parola: "...veritiero..." viene cassata la:
"...,(virgola)..." ed aggiunte le seguenti parole: "... e
corretto..."; dopo la parola: "...annuale..." viene aggiunta la
seguente frase: "nei termini previsti dalle istruzione per
l'applicazione di cui al successivo art. 4. Costituisce altresi'
aggiornamento annuale la documentazione atta a garantire il
controllo quantitativo e/o qualitativo delle uve provenienti dai
vigneti iscritti agli albi di produzione per vini di qualita'
prodotti in regioni determinate prevista dalle istruzioni per
l'applicazione di cui all'art. 4 della presente legge.". 1. L'art. 3 ter e' abrogato. 1. L'art. 4 e' abrogato e cosi' sostituito: "Istruzioni per
l'applicazione della legge. - La Giunta Regionale, sentito il
Comitato consultivo per la vitivinicoltura, di cui all'art. 22 della
legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e la competente Commissione
del Consiglio regionale, impartisce le necessarie istruzioni per
l'applicazione della legge, comprendenti anche le modalita' per il
coordinamento, da parte del competente Ufficio regionale , delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti ed Organismi interessati. 1. All'art. 5 comma 1, le parole: "... Amministrazioni
provinciali..." vengono sostituite con la parola: "...Province...".
(Modifica all'art. 1.)
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 2.)
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3.)
2. All'art. 3 il punto 3 e' abrogato e cosi' sostituito:
"esercitano il controllo per accertare la veridicita' delle denunce
di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art.3
del Regolamento C.E.E. n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive
eventuali integrazioni e modificazioni, nonche' le relative
modalita' di applicazione, delle denunce dell'uva prodotta per
l'ottenimento dei VQPRD di cui all'art.11 del D.P.R. 12 luglio 1963,
n.930 e successive eventuali integrazioni e modificazioni, dei vini
da tavola designati in applicazione dell'art. 72 del Regolamento
C.E.E. 822/87 del 16 marzo 987, dei vini di cui al D.M. 11 luglio
1989 sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione
denunciata.
3. All'art. 3 il punto 5 e' abrogato.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 3 bis.)
2. All'art. 4 secondo comma le parole: "... e Nazionali..." vengono
sostituite con la parola: "vigenti".
3. All'art. 4 punto 2, lettera a), le parole: "...L.300.000 a
L.3.000.000..." vengono sostituite dalle seguente frase:
"...L.1.000.000 a L. 10.000.000; per le aziende agricole con
superficie vitata uguale o inferiore a mq 5.000 la sanzione
amministrativa e' compresa tra un minimo di L. 100.000 ed un massimo
di L.1.000.000; per le aziende agricole con superficie vitata
compresa tra mq. 5.001 e mq. 10.000 la sanzione amministrativa e'
compresa tra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L.
3.000.000..."
4. All'art. 4 punto 2, dopo la lettera b), viene inserito il
seguente comma: "...Coloro che sono tenuti agli obblighi di cui al
comma uno, nel richiedere provvidenze e/o autorizzazioni alla
Regione Piemonte dovranno presentare a corredo della domanda un
certificato di iscrizione all' Anagrafe Vitivinicola. Tale
certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dal
Servizio Antisofisticazioni Vinicole della Provincia competente per
territorio. Per le attivita' amministrate dall'Assessorato
Agricoltura e foreste della Regione, l'assolvimento agli obblighi di
cui al comma uno e' accertato d'ufficio...".
5. All'art. 4 il quinto comma e' abrogato e cosi' sostituito:
"...Le entrate di cui al comma precedente saranno destinate a
copertura del Capitolo ..... "Contributi alle Province per
l'acquisto di dotazioni strumentali destinate al funzionamento dei
Servizi Antisofisticazioni Vinicole"....".
(Abrogazione dell'art. 3 ter.)
(Abrogazione e sostituzione dell'art. 4.)
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 convertito
in L. 7 agosto 1986, n. 462 e relativi DD.MM. attuativi, saranno
individuati nelle istruzioni per l'applicazione della legge gli
obiettivi ed il programma di interventi a livello regionale per una
piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni nel settore
viticolo-enologico.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno e' fatto obbligo alle Province
di inviare alla Regione una relazione dello stato di attuazione
della presente legge.
4. La relazione deve avere come riferimento di attivita' l'anno
solare.
5. Il mancato invio alla Regione della relazione di cui al comma
precedente ed il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati
nel programma di intervento annuale fanno decadere le assegnazioni
di fondi alle Provincie previste nel primo comma del successivo art.
5.
(Modificazioni dell' art. 5.)
2. All'art. 5 comma 2, dopo le parole: "...relative alla..." viene
cassata la parola: "...eventuale...".