Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5149.

Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S. . Abrogazione legge regionale 12 febbraio 1985, n. 12.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 01., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
All. A, B

Titolo I. - Natura e funzioni

Art. 1.

1. E' costituito il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte I.R.E.S. , le cui funzioni e la cui struttura sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresi', i rapporti con la Regione Piemonte, in armonia con i principi in materia di programmazione regionale e subregionale sanciti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L' I.R.E.S. , Ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

1. L' I.R.E.S. , sviluppa la propria attivita' di ricerca a supporto dell'attivita' di programmazione della Regione e degli altri Enti locali e pubblici, anche in funzione della partecipazione degli Enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali, prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge 142/90.
2. L'Istituto, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo comma, sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche, in collaborazione con la Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con gli altri Enti locali piemontesi.
3. Per il conseguimento di tali obiettivi, l' I.R.E.S. instaura rapporti di collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel settore della ricerca.

Art. 3.

1. Costituiscono oggetto dell'attivita' ordinaria dell'Istituto:
a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali; b) la conduzione di una permanente attivita' di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo.
2. Inoltre, su incarico dei competenti Organi della Regione, nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo 2, l' I.R.E.S. cura, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore, dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprieta', a tutti gli effetti. Promuove, inoltre, azioni informative sulla propria attivita' e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facolta' di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
3. L'Istituto realizza momenti di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico di quelle Amministrazioni.
4. L'Istituto puo' svolgere attivita' di ricerca su progetti commissionati da Enti pubblici o privati, purche' i relativi incarichi risultino compatibili rispetto alle attivita' dell'Istituto di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 punto 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, le convezioni stipulate tra la Regione e l' I.R.E.S. , relative alle ricerche di settore di cui al secondo comma, potranno prevedere l'erogazione all' I.R.E.S. stesso di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni stesse.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 37 della stessa legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8, l' I.R.E.S. e' esentato dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento delle prestazioni di cui alle suddette convenzioni.

Titolo II. - Gli Organi

Art. 4.

1. Sono Organi dell'Istituto:
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Presidente; c) il Collegio dei Revisori.
E' Organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico.

Art. 5.

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi.
2. I Consiglieri cosi' eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I Consiglieri non sono rieleggibili piu' di due volte consecutive.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. I singoli Consiglieri eletti nel corso del mandato, in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Art. 6.

1. Il Consigliere puo' essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio regionale, per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facolta' di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
3. Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell' I.R.E.S. .
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - ove non sia possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta regionale, per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non puo' rimanere in carica piu' di sei mesi, termine entro il quale deve essere eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

1. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria, quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando tre dei suoi componenti ne facciano, per iscritto, istanza motivata.
2. L'adunanza e' valida, con la presenza della meta' piu' uno dei membri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 8.

1. Il Consiglio di amministrazione:
a) definisce annualmente l'attivita' dell'Istituto ed il programma di cui all'art. 2, comma 2; approva il piano di ricerca, previo parere del Comitato scientifico, sentita la Giunta regionale e, con riguardo a programmi pluriennali, la competente Commissione consiliare;
b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalita' previste dal successivo capo IV;
c) delibera le convenzioni con gli Enti ed Organismi di cui all'art. 2, comma 3;
d) nomina il Direttore;
e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
f) puo' nominare nel proprio seno Commissioni, cui vengano demandati specifici compiti di natura istruttoria;
g) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale e propone alla Giunta regionale, motivandole, le variazioni della pianta organica dell'Istituto, che la Giunta puo' proporre al Consiglio regionale con proprio disegno di legge;
h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'art. 26;
i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del Direttore;
l)delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
m) valuta la compatibilita' delle richieste di cui al comma 4, dell'art. 3, rispetto al programma di attivita' dell'Istituto ed autorizza la stipulazione con l'Ente richiedente di apposita convenzione recante le finalita', le metodologie della ricerca, i tempi e gli oneri da porre a carico del richiedente, che devono, in ogni caso, coprire per intero il costo relativo.

Art. 9.

1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati in seno al Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, puo' compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che deve essere a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
5. Il Collegio e' convocato dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal membro effettivo piu' anziano.

Art. 11.

1. Il Collegio dei Revisori:
a) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione che accompagna il conto stesso;
c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
2. I Revisori hanno facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.
3. Il Revisore decade ove non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione e' effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio regionale, che provvede alla sostituzione.

Art. 12.

1. Il Comitato scientifico e' composto da sette membri, eletti dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.
2. Il Comitato dura in carica cinque anni, i suoi componenti non sono rieleggibili per piu' di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attivita' dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attivita' svolte.
5. La partecipazione al Comitato Scientifico e' incompatibile con l'attribuzione da parte dell'Istituto degli incarichi di consulenza o dei rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 21.

Titolo III. - Organizzazione dell'Istituto e stato giuridico ed eocnomico del personale.

Art. 13.

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve possedere adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze in enti o strutture di ricerca.
2. Il Direttore e' incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale incarico puo' essere rinnovato.
3. Ove l'incarico di Direttore non sia conferito ad un dipendente, i rapporti fra il Direttore e l'Istituto sono regolati da un apposito contratto o convenzione. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi, e' ragguagliato - nel caso di impegno a tempo pieno - al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale con incarico di coordinamento. Ove l'impegno del Direttore non sia a tempo pieno, il compenso e' ragguagliato alla retribuzione lorda del dipendente regionale con incarico di coordinamento.
4. Il Direttore puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione con motivato provvedimento e deve esserlo in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.
5. Il Direttore e' responsabile dell'attuazione dei programmi di attivita' deliberati dal Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attivita' dell'Istituto, e' responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.

Art. 14.

1. La struttura operativa dell'Istituto e' ordinata secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 8.9.1986, n.42, in relazione alle esigenze dell'Ente.
2. La struttura operativa e' costituita da un unico Settore, che svolge attivita' di ricerca e di osservatorio ed altre attivita' connesse, secondo quanto indicato nell'allegato A) alla presente legge.
3. Il settore puo' articolarsi in servizi e/o unita' operative organiche, ai sensi degli art. 3,4,7 della L.R. 42/86.
4. Il funzionamento del settore e' caratterizzato altresi' da strutture flessibili di progetto e dall'utilizzo di posizioni di ricerca e di staff, ai sensi degli artt. 20,21,22 della L.R. 42/86 e successive modifiche e integrazioni.
5. Si applicano gli artt. 12,13,14,15,16,17,18,19 della legge regionale 42/86.
6. Nell'applicazione degli articoli della legge regionale richiamata si intendono sostituiti agli Organi regionali gli Organi dell'Ente, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 15.

1. La dotazione organica dell' I.R.E.S. e' la seguente:
posti in organico 9: II qualifica dirigenziale 18: I qualifica dirigenziale 13: VIII qualifica funzionale 9: VII qualifica funzionale 7: VI qualifica funzionale 2: V qualifica funzionale 3: IV qualifica funzionale 1: III qualifica funzionale 62: totale.
2. Alle modifiche della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale dell' I.R.E.S. si provvede con legge regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. All'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali, nonche' all'assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in analogia a quanto disposto dell'art. 11 della L.R. 42/86.

Art. 16.

1. Al personale dell' I.R.E.S. si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e gli altri istituti contrattuali riguardanti il personale regionale.
2. Per l'assunzione nell'impiego del personale dipendente si applicano le norme relative al personale regionale.

Art. 17.

1. Per l'espletamento delle attivita' di studio e ricerca, in conformita' con i suoi fini istituzionali, nell'ambito di rapporti convenzionali da instaurare con gli Atenei e con Istituti specializzati, l'Istituto puo' bandire concorsi pubblici per borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o diplomati, con le modalita' stabilite nei relativi bandi per le materie attinenti le attivita' di ricerca, sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca sulla base dei programmi annuali o pluriennali di ricerca approvati dal Consiglio regionale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
2. Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali di cui alla legislazione regionale vigente, e' richiesto il possesso dei requisiti specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal Consiglio di amministrazione.
3 Le borse di specializzazione o di studio di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da Istituti di ricerca, ne' con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporto di impiego pubblico o privato.
4 Le borse di specializzazione e di studio sono attribuite mediante selezione teorico-pratica e valutazione dei titoli, in base a criteri preventivamente determinati dal Consiglio di amministrazione.
5. Nel regolamento interno e' posta la disciplina per la composiizione ed il funzionamento delle commissioni per i concorsi.
6. Nei concorsi per l'assunzione, il regolamento interno prevede modalita' e criteri di espletamento, nonche' l'attribuzione di punteggi preferenziali, in particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso.
7. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la proroga di borse di studio e di specializzazione, qualora sia intervenuta per causa di forza maggiore una sospensione o interruzione delle attivita' previste.
8.Durante la sospensione delle borse non sono corrisposti eventuali assegni.

Art. 01..

In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, attraverso idonee intese, possono essere realizzati momenti di mobilita' tra l' I.R.E.S. e la Regione e tra questa e l'Istituto.
2. In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le Organizzazioni Sindacali, la Giunta regionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 19.

1. All'interno dell'Istituto opera la Conferenza di ricerca.
2. La Conferenza e' composta dal Direttore, dai componenti il Comitato scientifico e dai ricercatori dell'Istituto.
3. E' sede di discussione e di verifica dell'attivita' scientifica svolta e del programma di ricerche, nonche' di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.
4. Le specifiche competenze e le modalita' di funzionamento della Conferenza sono definite dal regolamento di cui al successivo art. 26.

Art. 20.

1. Per speciali esigenze, l'Istituto puo' stabilire rapporti di collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo, con gli Atenei e con altri Enti operanti nel settore della ricerca.
2. L'Istituto stabilisce, altresi', rapporti di collaborazione con gli altri Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta regionale.
3. I rapporti con gli Enti di cui al I e II comma sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalita', tempi, modalita' e corrispettivi della collaborazione.
4. Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sui contratti di cui al III comma del presente articolo e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 21, specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.

Art. 21.

1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti o ad enti specializzati, di cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
2. Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
4. Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non puo' superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.
5. Il limite di cui al comma precedente puo' essere eccezionalmente superato ove il ricorso a consulenza sia richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.

Titolo IV. -Finanze, contabilita' e controlli.

Art. 22.

1. L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.
2. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte.

Art. 23.

1. L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilita' regionale, e' adottato dal Consiglio di amministrazione ed e' presentato a cura del Presidente alla Giunta regionale, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

Art. 24.

1. Costituiscono entrate dell'Istituto:
a) le entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici, cosi' ripartite:
1 contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
2 inanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto;
3 ontributi e/o proventi per affidamenti da parte di Enti pubblici;
4 entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;
5 entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
6 entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;
7 entrate per contabilita' speciali.
2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'Istituto dalla Regione e' determinato sulla base del programma di attivita' e del piano di ricerca dell'Istituto.

Art. 25.

1. Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalita' di cui gli artt. 71 e 72 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, e' approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, e' presentato alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, con le modalita' ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 71 della stessa legge regionale 55/81.

Titolo V. - Norme diverse.

Art. 26.

1. Il regolamento dell'Istituto, in attuazione della presente legge ed in armonia con le relative disposizioni, disciplina:
a) il funzionamento e l'organizzazione interni dell'Istituto;
b) le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei programmi e delle attivita' di ricerca, di cui gli artt. 2 e 3;
c) l'organizzazione del personale dell'Istituto, relativamente a quanto non previsto dall'accordo di cui all'art. 16 della presente legge;
d) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli artt. 20 e 21 della presente legge;
e) le normative interne di contabilita', in armonia con le disposizioni richiamate dal precedente art. 23 e con quelle della legislazione regionale in materia.
2. Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 27.

1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, che provvede entro 60 gg. dal ricevimento:
a) il programma di attivita' di cui all'art. 2, II comma, e le relative modificazioni;
b) il regolamento di cui all'art. 26 e le sue eventuali modifiche;
c) le deliberazioni di nomina dell'organismo consultivo di cui all'art. 12.
2. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma attivita', detta direttive generali in ordine all'attivita' dell'Istituto, anche con riferimento ad impegni pluriennali.
3. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive da questo impartite.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto trasmette ogni anno al Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte dall'Istituto stesso, corredata dai relativi costi.

Art. 28.

1. I compensi, i rimborsi spese a favore degli Amministratori, dei Revisori e dei componenti il Comitato scientifico dell' I.R.E.S. sono attribuiti nelle misure di seguito indicate:
Consiglio di amministrazione:
Presidente L. 15.000.000 lorde annue Vicepresidente L. 9.000.000 lorde annue Membri effettivi del Collegio dei Revisori:
Presidente L. 2.500.000 lorde annue Membri effettivi L. 1.500.000 lorde annue Componenti del Comitato scientifico:
Presidente L. 4.000.000 lorde annue Componenti L. 3.000.000 lorde annue.

Art. 29.

1. I gettoni di presenza ed i rimborsi a favore dei Membri degli Organi dell' I.R.E.S. sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
2. Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta valida del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Comitato scientifico, e' corrisposto ai Membri di tali Organi un gettone di presenza di L. 120.000 lorde.
3. I gettoni di cui al presente articolo si cumulano con le indennita' e con i compensi di cui al precedente art. 28.
4. Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti regionali di livello apicale.

Titolo VI. - Norme transitorie e di attuazione.

Art. 30.

1. Il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S. , di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto giuridico - attivo e passivo - all'Istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12, che viene soppresso.
2. Appartengono quindi all' I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, i debiti, i crediti, le rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.

Art. 31.

1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo I.R.E.S. , fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 32.

1. Il personale dell'Istituto soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito al nuovo Istituto.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede all'inquadramento del personale stesso nel ruolo unico del personale del nuovo Istituto, con effetto dalla data suddetta, sulla base della tabella di corrispondenza fra i livelli professionali di provenienza e le qualifiche funzionali regionali, di cui all'allegato alla presente legge.
3. Il personale viene inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, nell'ambito dei posti previsti nella pianta organica.
4. Nell'ambito delle qualifiche, come sopra determinata, al personale verranno attribuiti i profili professionali secondo quanto disposto dal precedente art. 15, con il criterio della prevalenza delle funzioni svolte ed accertate.

Art. 33.

1. Al personale inquadrato viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianita' conseguita nell'Ente di provenienza; ai fini dell'attribuzione della successiva quota di salario individuale di anzianita', viene valutato il rateo in corso di maturazione nell'Ente stesso.

Art. 34.

1. A seguito del primo inquadramento nelle qualifiche regionali, in attuazione della ristrutturazione dell'Istituto, si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 57 della l.r. 34/89, nonche' la l.r. 48/88.

Art. 35.

1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale del nuovo Istituto e' iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'INADEL ed alla CPDEL, con facolta' di opzione per il mantenimento del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato in precendenza presso il medesimo Istituto, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 36.

1. E' abrogata la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12.

Allegato A

@Attribuzioni del Settore Attivita' funzionali dell'I.R.E.S. Descrizione. Compete al settore:
a) l'espletamento di attivita' di ricerca, di base e finalizzata, in merito agli aspetti economici, sociali e territoriali della realta' regionale, connessa all'attivita' di programmazione della Regione e degli altri Enti locali e pubblici;
b) lo svolgimento di attivita' di osservazione, archiviazione, documentazione, elaborazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c)l'espletamento delle attivita' di supporto agli organi istituzionali e la gestione dell'attivita' generale di funzionamento amministrativo dell'Ente;
d)lo svolgimento di attivita' di raccolta ed organizzazione di materiale periodico e monografico di carattere scientifico attinente le specializzazioni disciplinari dell'Istituto;
e)la cura di rapporti con altri enti di ricerca, dipartimenti universitari, istituti specializzati ed uffici studi, e la promozione di iniziative per la diffusione dei risultati delle attivita' svolte.@

Allegato B

@Tabella di corrispondenza consistenza personale livelli professionali qualifiche funzionali dotazione organica regionali prevista (art. 15) in servizio 7 ricercatore 3. liv. II qualifica dir. 9 15 ricercatore 2. liv. I qualifica dir. 18 4 ricercatore 1. liv. VIII qualifica funz. 13 6 ricercatore tecnico VII qualifica funz. 9 7 collaboratore ricerca VI qualifica funz. 7 2. livello - collaboratore ricerca V qualifica funz. 2 1. livello 3 operatore IV qualifica funz. 3 III qualifica funz. 1 vincitori concorso (procedure di assunzione in via di perfezionamento) 3 ricercatore 1. liv. VIII qualifica funz. 45 ............................. totali ............................. 62 I profili e le funzioni professionali previste nel Regolamento del preesistente Istituto sono le seguenti: Ricercatore di 3. livello - Elevata preparazione nelle metodologie di analisi e di pianificazione dei fenomeni socio-economici o delle tecniche proprie di un servizio con lunga esperienza e profonda conoscenza nel settore o nel servizio di competenza.
Tali dipendenti svolgono compiti di coordinamento e di gestione delle attivita' dei settori di ricerca e dei servizi, oppure compiti di coordinamento e di gestione di progetti complessi di ricerca, interdisciplinari ed intersettoriali, condotti sia all'interno dell'Istituto, sia con la collaborazione di competenze esterne. I settori di ricerca, i servizi ed i progetti complessi di ricerca sono individuati in relazione ai programmi di attivita' dell'Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione puo' conferire a ricercatori di 3. livello la funzione di Direttore e di Vicedirettore.
Ricercatore di 2. livello - Elevata preparazione ed esperienza nei settori o nei servizi specifici di competenza con adeguata conoscenza delle metodologie di analisi e di pianificazione del settore o di analisi e di gestione del servizio.
Tali dipendenti sono in grado di svolgere in modo autonomo l'attivita' di ricerca o la gestione del servizio con capacita' di inserimento e di coordinamento, nell'ambito del settore o del servizio, di attivita' interdisciplinari.
Ricercatore di 1. livello - Sufficiente preparazione di base ed adeguata esperienza nei settori o servizi specifici di competenza con conoscenza di base delle metodologie di analisi e di pianificazione di almeno un settore o di analisi e di gestione di almeno un servizio.
Tali dipendenti collaborano con i ricercatori dei livelli superiori nello svolgimento di singole fasi delle ricerche o nella gestione di singole fasi dei servizi con capacita' di inserimento e di coordinamento di attivita' interdisciplinari nell'ambito del settore o del servizio.
Ricercatore tecnico - Conoscenza approfondita delle caratteristiche tecniche di un settore di ricerca o di un servizio.
Lunga esperienza e profonda conoscenza delle tecniche proprie di un servizio o necessarie per l'applicazione delle metodologie di ricerca.
Tali dipendenti assistono i ricercatori dei livelli superiori nelle fasi a carattere prevalentemente tecnico delle ricerche o dei servizi con capacita' d'inserimento e di coordinamento in fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Collaboratore di ricerca di 2. livello - Conoscenza in misura adeguata delle caratteristiche tecniche fondamentali di un settore di ricerca o di un servizio.
Tali dipendenti svolgono operazioni di carattere tecnico, definite nelle loro linee generali, nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con buona conoscenza e capacita' d'uso sperimentata degli strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca e con capacita' di organizzazione e di gestione di fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Collaboratore di ricerca di 1. livello - Conoscenza in misura adeguata e capacita' d'uso degli strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca.
Tali dipendenti svolgono operazioni tecniche preconfigurate nelle modalita' di esecuzione nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con capacita' di organizzazione e di prime elaborazioni di dati in fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Operatore - Adeguata conoscenza in tecniche amministrative o in attivita' di servizio.
Tali dipendenti svolgono mansioni che richiedono conoscenze o qualificazioni quali normalmente si acquisiscono in adeguati corsi professionali.@