Disegno di legge regionale, n. 5149.
Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte
I.R.E.S. . Abrogazione legge regionale 12 febbraio 1985, n. 12. Titolo I. - Natura e funzioni 1. E' costituito il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
I.R.E.S. , le cui funzioni e la cui struttura sono disciplinati dalla presente
legge, che ne regola, altresi', i rapporti con la Regione Piemonte, in armonia
con i principi in materia di programmazione regionale e subregionale sanciti
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. L' I.R.E.S. , sviluppa la propria attivita' di ricerca a supporto
dell'attivita' di programmazione della Regione e degli altri Enti locali e
pubblici, anche in funzione della partecipazione degli Enti locali alla
formazione dei piani e programmi regionali, prevista dall'articolo 3, comma 6,
della legge 142/90. 1. Costituiscono oggetto dell'attivita' ordinaria dell'Istituto: Titolo II. - Gli Organi 1. Sono Organi dell'Istituto: 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, eletti dal
Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi. 1. Il Consigliere puo' essere revocato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio regionale, per gravi
violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto. 1. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, in seduta
ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria, quando il
Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando tre dei suoi componenti ne
facciano, per iscritto, istanza motivata. 1. Il Consiglio di amministrazione: 1. Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati in seno al
Consiglio di amministrazione, dal Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione
consultiva per le nomine, prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione. 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i
Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione del Consiglio regionale. 1. Il Collegio dei Revisori: 1. Il Comitato scientifico e' composto da sette membri, eletti dal Consiglio
di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e
scientifiche. Titolo III. - Organizzazione dell'Istituto e stato giuridico ed eocnomico
del personale. 1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, deve possedere
adeguati requisiti tecnico-professionali, maturati anche attraverso esperienze
in enti o strutture di ricerca. 1. La struttura operativa dell'Istituto e' ordinata secondo i principi
stabiliti dalla legge regionale 8.9.1986, n.42, in relazione alle esigenze
dell'Ente. 1. La dotazione organica dell' I.R.E.S. e' la seguente: 1. Al personale dell' I.R.E.S. si applicano le norme relative allo stato
giuridico ed al trattamento economico e gli altri istituti contrattuali
riguardanti il personale regionale. 1. Per l'espletamento delle attivita' di studio e ricerca, in conformita' con i
suoi fini istituzionali, nell'ambito di rapporti convenzionali da instaurare
con gli Atenei e con Istituti specializzati, l'Istituto puo' bandire concorsi
pubblici per borse di specializzazione o di studio riservate a laureati o
diplomati, con le modalita' stabilite nei relativi bandi per le materie
attinenti le attivita' di ricerca, sulla base dei programmi annuali o
pluriennali di ricerca sulla base dei programmi annuali o pluriennali di
ricerca approvati dal Consiglio regionale, previa deliberazione del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto. In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, attraverso
idonee intese, possono essere realizzati momenti di mobilita' tra l' I.R.E.S.
e la Regione e tra questa e l'Istituto. 1. All'interno dell'Istituto opera la Conferenza di ricerca. 1. Per speciali esigenze, l'Istituto puo' stabilire rapporti di
collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare
rilievo, con gli Atenei e con altri Enti operanti nel settore della ricerca. 1. Nei casi in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare
competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere
affidati a specialisti o ad enti specializzati, di cui sia notoriamente
riconosciuta la specifica competenza richiesta. Titolo IV. -Finanze, contabilita' e controlli. 1. L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri. 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare. 1. Costituiscono entrate dell'Istituto: 1. Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalita' di cui gli artt.
71 e 72 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, e' approvato dal Consiglio di
amministrazione. Titolo V. - Norme diverse. 1. Il regolamento dell'Istituto, in attuazione della presente legge ed in
armonia con le relative disposizioni, disciplina: 1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, che provvede
entro 60 gg. dal ricevimento: 1. I compensi, i rimborsi spese a favore degli Amministratori, dei Revisori e
dei componenti il Comitato scientifico dell' I.R.E.S. sono attribuiti nelle
misure di seguito indicate: 1. I gettoni di presenza ed i rimborsi a favore dei Membri degli Organi
dell' I.R.E.S. sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi
successivi. Titolo VI. - Norme transitorie e di attuazione. 1. Il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S. ,
di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto giuridico - attivo e
passivo - all'Istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 18
febbraio 1985, n. 12, che viene soppresso. 1. Gli attuali componenti degli Organi statutari ed il Direttore del
preesistente Istituto permangono nelle rispettive cariche nel nuovo
I.R.E.S. , fino alla scadenza del loro mandato. 1. Il personale dell'Istituto soppresso, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, viene trasferito al nuovo Istituto. 1. Al personale inquadrato viene riconosciuta la retribuzione individuale di
anzianita' conseguita nell'Ente di provenienza; ai fini dell'attribuzione della
successiva quota di salario individuale di anzianita', viene valutato il rateo
in corso di maturazione nell'Ente stesso. 1. A seguito del primo inquadramento nelle qualifiche regionali, in attuazione
della ristrutturazione dell'Istituto, si applicano il primo ed il secondo comma
dell'art. 57 della l.r. 34/89, nonche' la l.r. 48/88. 1. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il personale del nuovo
Istituto e' iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'INADEL ed alla CPDEL, con facolta' di opzione per il mantenimento
del trattamento di fine rapporto e della posizione assicurativa gia' costituita
nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. 1. E' abrogata la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12. Allegato A
@Attribuzioni del Settore
Attivita' funzionali dell'I.R.E.S.
Descrizione.
Compete al settore: Allegato B
@Tabella di corrispondenza
consistenza personale livelli professionali qualifiche funzionali dotazione organica
regionali prevista (art. 15)
in servizio
7 ricercatore 3. liv. II qualifica dir. 9
15 ricercatore 2. liv. I qualifica dir. 18
4 ricercatore 1. liv. VIII qualifica funz. 13
6 ricercatore tecnico VII qualifica funz. 9
7 collaboratore ricerca VI qualifica funz. 7
2. livello
- collaboratore ricerca V qualifica funz. 2
1. livello
3 operatore IV qualifica funz. 3
III qualifica funz. 1
vincitori concorso
(procedure di assunzione
in via di perfezionamento)
3 ricercatore 1. liv. VIII qualifica funz.
45 ............................. totali ............................. 62
I profili e le funzioni professionali previste nel Regolamento del preesistente Istituto sono le
seguenti:
Ricercatore di 3. livello - Elevata preparazione nelle metodologie di analisi e di pianificazione
dei fenomeni socio-economici o delle tecniche proprie di un servizio con lunga esperienza e
profonda conoscenza nel settore o nel servizio di competenza.
All. A, B
2. L' I.R.E.S. , Ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi
dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte, ha personalita' giuridica di
diritto pubblico.
2. L'Istituto, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo comma,
sviluppa programmi pluriennali ed annuali di ricerche, in collaborazione con la
Regione e, per le parti di rispettiva competenza, con gli altri Enti locali
piemontesi.
3. Per il conseguimento di tali obiettivi, l' I.R.E.S. instaura rapporti di
collaborazione con Enti ed Organismi operanti nel settore della ricerca.
a) la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e
territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
b) la conduzione di una permanente attivita' di osservazione, documentazione
ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del
sistema regionale;
c) lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia
regionale;
d) lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del
piano regionale di sviluppo.
2. Inoltre, su incarico dei competenti Organi della Regione, nel quadro dei
programmi di cui al precedente articolo 2, l' I.R.E.S. cura, nell'ambito delle
competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore, dei cui risultati
la Regione stessa acquisisce la proprieta', a tutti gli effetti. Promuove,
inoltre, azioni informative sulla propria attivita' e, nel rispetto degli
impegni contrattuali con i committenti, ha facolta' di curare la diffusione dei
risultati delle indagini e delle ricerche.
3. L'Istituto realizza momenti di formazione a favore del personale della
Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico di quelle Amministrazioni.
4. L'Istituto puo' svolgere attivita' di ricerca su progetti commissionati da
Enti pubblici o privati, purche' i relativi incarichi risultino compatibili
rispetto alle attivita' dell'Istituto di cui agli artt. 2 e 3 della presente
legge.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 35 punto 2, della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 8, le convezioni stipulate tra la Regione e l' I.R.E.S. ,
relative alle ricerche di settore di cui al secondo comma, potranno prevedere
l'erogazione all' I.R.E.S. stesso di anticipazioni, da liquidare al momento
della stipulazione delle convenzioni stesse.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 37 della stessa legge regionale 23
gennaio 1984, n. 8, l' I.R.E.S. e' esentato dall'obbligo di prestare cauzione
a garanzia dell'adempimento delle prestazioni di cui alle suddette
convenzioni.
a) il Consiglio d'amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori.
E' Organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico.
2. I Consiglieri cosi' eletti sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
3. I Consiglieri non sono rieleggibili piu' di due volte consecutive.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni e, comunque, scade
contemporaneamente al Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo
Consiglio di amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
5. I singoli Consiglieri eletti nel corso del mandato, in sostituzione di
membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino
alla scadenza del mandato stesso.
2. Il Presidente del Consiglio regionale deve comunicare le proposte di revoca
all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che
lo stesso ha facolta' di svolgere innanzi alla competente Commissione
consiliare regionale.
3. Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre
sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.
4. La decadenza e' pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione del Consiglio regionale, su segnalazione del Consiglio di
amministrazione dell' I.R.E.S. .
5. Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di revoca o di
decadenza della maggioranza dei Consiglieri - ove non sia possibile provvedere
all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta regionale,
per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del
Consiglio regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario,
che non puo' rimanere in carica piu' di sei mesi, termine entro il quale deve
essere eletto un nuovo Consiglio di amministrazione.
2. L'adunanza e' valida, con la presenza della meta' piu' uno dei membri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso
di parita' prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.
a) definisce annualmente l'attivita' dell'Istituto ed il programma di cui
all'art. 2, comma 2; approva il piano di ricerca, previo parere del Comitato
scientifico, sentita la Giunta regionale e, con riguardo a programmi
pluriennali, la competente Commissione consiliare;
b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il
rendiconto, con le modalita' previste dal successivo capo IV;
c) delibera le convenzioni con gli Enti ed Organismi di cui all'art. 2, comma
3;
d) nomina il Direttore;
e) nomina i componenti del Comitato scientifico;
f) puo' nominare nel proprio seno Commissioni, cui vengano demandati specifici
compiti di natura istruttoria;
g) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale e propone alla Giunta
regionale, motivandole, le variazioni della pianta organica dell'Istituto, che
la Giunta puo' proporre al Consiglio regionale con proprio disegno di legge;
h) delibera il regolamento dell'Istituto, di cui all'art. 26;
i) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del Direttore;
l)delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
m) valuta la compatibilita' delle richieste di cui al comma 4, dell'art. 3,
rispetto al programma di attivita' dell'Istituto ed autorizza la stipulazione
con l'Ente richiedente di apposita convenzione recante le finalita', le
metodologie della ricerca, i tempi e gli oneri da porre a carico del
richiedente, che devono, in ogni caso, coprire per intero il costo relativo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede
il Consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.
3. Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di
particolare urgenza, puo' compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo
la ratifica del Consiglio, che deve essere a tal fine convocato, a pena di
decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli
effetti, in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori
Ufficiali dei Conti.
3. La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta
alla minoranza.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al
termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio
sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
5. Il Collegio e' convocato dal Presidente o, in caso di assenza od
impedimento, dal membro effettivo piu' anziano.
a) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione che accompagna il
conto stesso;
c) trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta regionale una
relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria
dell'Istituto.
2. I Revisori hanno facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio di
amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in
ogni tempo.
3. Il Revisore decade ove non partecipi, senza giustificati motivi, a tre
sedute consecutive del Collegio. La segnalazione e' effettuata, a cura del
Presidente del Collegio, al Consiglio regionale, che provvede alla
sostituzione.
2. Il Comitato dura in carica cinque anni, i suoi componenti non sono
rieleggibili per piu' di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque,
al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo
Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il
Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia richiesto da tre
componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in
merito all'attivita' dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di
amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e
sui risultati delle attivita' svolte.
5. La partecipazione al Comitato Scientifico e' incompatibile con
l'attribuzione da parte dell'Istituto degli incarichi di consulenza o dei
rapporti di collaborazione previsti dall'articolo 21.
2. Il Direttore e' incaricato per un periodo massimo di cinque anni. Tale
incarico puo' essere rinnovato.
3. Ove l'incarico di Direttore non sia conferito ad un dipendente, i rapporti
fra il Direttore e l'Istituto sono regolati da un apposito contratto o
convenzione. Il compenso da corrispondere al Direttore in tale ipotesi, e'
ragguagliato - nel caso di impegno a tempo pieno - al costo relativo alla
retribuzione di un dipendente regionale con incarico di coordinamento. Ove
l'impegno del Direttore non sia a tempo pieno, il compenso e' ragguagliato alla
retribuzione lorda del dipendente regionale con incarico di coordinamento.
4. Il Direttore puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione con
motivato provvedimento e deve esserlo in caso di gravi violazioni della legge
regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti
assegnati.
5. Il Direttore e' responsabile dell'attuazione dei programmi di attivita'
deliberati dal Consiglio di amministrazione. Dirige e coordina l'attivita'
dell'Istituto, e' responsabile del personale e della gestione amministrativa
dell'Istituto.
2. La struttura operativa e' costituita da un unico Settore, che svolge
attivita' di ricerca e di osservatorio ed altre attivita' connesse, secondo
quanto indicato nell'allegato A) alla presente legge.
3. Il settore puo' articolarsi in servizi e/o unita' operative organiche, ai
sensi degli art. 3,4,7 della L.R. 42/86.
4. Il funzionamento del settore e' caratterizzato altresi' da strutture
flessibili di progetto e dall'utilizzo di posizioni di ricerca e di staff, ai
sensi degli artt. 20,21,22 della L.R. 42/86 e successive modifiche e
integrazioni.
5. Si applicano gli artt. 12,13,14,15,16,17,18,19 della legge regionale 42/86.
6. Nell'applicazione degli articoli della legge regionale richiamata si
intendono sostituiti agli Organi regionali gli Organi dell'Ente, secondo quanto
stabilito nel Regolamento.
posti in organico
9: II qualifica dirigenziale
18: I qualifica dirigenziale
13: VIII qualifica funzionale
9: VII qualifica funzionale
7: VI qualifica funzionale
2: V qualifica funzionale
3: IV qualifica funzionale
1: III qualifica funzionale
62: totale.
2. Alle modifiche della dotazione organica complessiva e per qualifiche del
personale dell' I.R.E.S. si provvede con legge regionale, su proposta del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. All'articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali,
nonche' all'assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche
si provvede con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in analogia a
quanto disposto dell'art. 11 della L.R. 42/86.
2. Per l'assunzione nell'impiego del personale dipendente si applicano le
norme relative al personale regionale.
2. Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti generali di cui alla
legislazione regionale vigente, e' richiesto il possesso dei requisiti
specifici stabiliti nei relativi bandi di concorso, fissati preventivamente dal
Consiglio di amministrazione.
3 Le borse di specializzazione o di studio di cui ai precedenti commi non
sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da Istituti di
ricerca, ne' con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da
rapporto di impiego pubblico o privato.
4 Le borse di specializzazione e di studio sono attribuite mediante selezione
teorico-pratica e valutazione dei titoli, in base a criteri preventivamente
determinati dal Consiglio di amministrazione.
5. Nel regolamento interno e' posta la disciplina per la composiizione ed il
funzionamento delle commissioni per i concorsi.
6. Nei concorsi per l'assunzione, il regolamento interno prevede modalita' e
criteri di espletamento, nonche' l'attribuzione di punteggi preferenziali, in
particolare ai titolari di borse di specializzazione e di studio, in possesso
dei requisiti generali e specifici previsti dai bandi di concorso.
7. Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la proroga di borse di studio
e di specializzazione, qualora sia intervenuta per causa di forza maggiore una
sospensione o interruzione delle attivita' previste.
8.Durante la sospensione delle borse non sono corrisposti eventuali assegni.
2. In attuazione delle norme vigenti per il personale regionale, il livello
aziendale di contrattazione si sviluppa tra le Organizzazioni Sindacali, la
Giunta regionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
2. La Conferenza e' composta dal Direttore, dai componenti il Comitato
scientifico e dai ricercatori dell'Istituto.
3. E' sede di discussione e di verifica dell'attivita' scientifica svolta e
del programma di ricerche, nonche' di coordinamento interdisciplinare tra le
aree ed i servizi dell'Istituto.
4. Le specifiche competenze e le modalita' di funzionamento della Conferenza
sono definite dal regolamento di cui al successivo art. 26.
2. L'Istituto stabilisce, altresi', rapporti di collaborazione con gli altri
Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di
programmazione regionale, su coordinamento della Giunta regionale.
3. I rapporti con gli Enti di cui al I e II comma sono regolamentati da
apposite convenzioni, volte a stabilire finalita', tempi, modalita' e
corrispettivi della collaborazione.
4. Il Consiglio di amministrazione presenta ogni anno alla Giunta regionale
una relazione sui contratti di cui al III comma del presente articolo e su
quelli stipulati ai sensi del successivo art. 21, specificando le spese
sostenute o previste in attuazione degli stessi.
2. Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti a tempo
determinato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; non possono
superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due
volte.
3. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione determina il compenso
globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai
risultati conseguiti. Il compenso dovra' essere corrisposto soltanto al termine
dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
4. Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato
in sede di bilancio preventivo e, comunque, non puo' superare il quinto degli
stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.
5. Il limite di cui al comma precedente puo' essere eccezionalmente superato
ove il ricorso a consulenza sia richiesto da un Ente committente che assume a
proprio carico i relativi oneri.
2. Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335, si applicano all'Istituto le
norme in materia di bilancio e di contabilita' della Regione Piemonte.
2. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilita'
regionale, e' adottato dal Consiglio di amministrazione ed e' presentato a cura
del Presidente alla Giunta regionale, nei termini e con le modalita' di cui
all'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per essere approvato
con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
a) le entrate derivanti dai contributi, affidamenti, assegnazioni e
trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici,
cosi' ripartite:
1 contributo annuo della Regione, il cui importo e' definito dalla legge di
approvazione del bilancio regionale;
2 inanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate
all'Istituto;
3 ontributi e/o proventi per affidamenti da parte di Enti pubblici;
4 entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;
5 entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di
capitali e da rimborso di crediti;
6 entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;
7 entrate per contabilita' speciali.
2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici
relativi alle ricerche affidate all'Istituto dalla Regione e' determinato sulla
base del programma di attivita' e del piano di ricerca dell'Istituto.
2. Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla
relazione del Collegio stesso, e' presentato alla Giunta regionale, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 77 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, con le
modalita' ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale di cui
all'ultimo comma dell'art. 71 della stessa legge regionale 55/81.
a) il funzionamento e l'organizzazione interni dell'Istituto;
b) le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei
programmi e delle attivita' di ricerca, di cui gli artt. 2 e 3;
c) l'organizzazione del personale dell'Istituto, relativamente a quanto non
previsto dall'accordo di cui all'art. 16 della presente legge;
d) i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli artt. 20 e 21 della
presente legge;
e) le normative interne di contabilita', in armonia con le disposizioni
richiamate dal precedente art. 23 e con quelle della legislazione regionale in
materia.
2. Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono
adottati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.
a) il programma di attivita' di cui all'art. 2, II comma, e le relative
modificazioni;
b) il regolamento di cui all'art. 26 e le sue eventuali modifiche;
c) le deliberazioni di nomina dell'organismo consultivo di cui all'art. 12.
2. Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma attivita',
detta direttive generali in ordine all'attivita' dell'Istituto, anche con
riferimento ad impegni pluriennali.
3. Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto, la Giunta regionale
e' responsabile di fronte al Consiglio regionale del rispetto delle direttive
da questo impartite.
4. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto trasmette ogni anno al
Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sulle attivita' svolte
dall'Istituto stesso, corredata dai relativi costi.
Consiglio di amministrazione:
Presidente L. 15.000.000 lorde annue
Vicepresidente L. 9.000.000 lorde annue
Membri effettivi del Collegio dei Revisori:
Presidente L. 2.500.000 lorde annue
Membri effettivi L. 1.500.000 lorde annue
Componenti del Comitato scientifico:
Presidente L. 4.000.000 lorde annue
Componenti L. 3.000.000 lorde annue.
2. Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta valida del Consiglio di
amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Comitato scientifico, e'
corrisposto ai Membri di tali Organi un gettone di presenza di L. 120.000
lorde.
3. I gettoni di cui al presente articolo si cumulano con le indennita' e con i
compensi di cui al precedente art. 28.
4. Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per
l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti
regionali di livello apicale.
2. Appartengono quindi all' I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il
materiale di ricerca, i documenti amministrativi, i debiti, i crediti, le
rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al
patrimonio regionale.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di
Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede
all'inquadramento del personale stesso nel ruolo unico del personale del nuovo
Istituto, con effetto dalla data suddetta, sulla base della tabella di
corrispondenza fra i livelli professionali di provenienza e le qualifiche
funzionali regionali, di cui all'allegato alla presente legge.
3. Il personale viene inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, nell'ambito
dei posti previsti nella pianta organica.
4. Nell'ambito delle qualifiche, come sopra determinata, al personale verranno
attribuiti i profili professionali secondo quanto disposto dal precedente art.
15, con il criterio della prevalenza delle funzioni svolte ed accertate.
2. L'opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il
servizio prestato in precendenza presso il medesimo Istituto, che non abbiano
dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29.
a) l'espletamento di attivita' di ricerca, di base e finalizzata, in merito agli aspetti
economici, sociali e territoriali della realta' regionale, connessa all'attivita' di programmazione
della Regione e degli altri Enti locali e pubblici;
b) lo svolgimento di attivita' di osservazione, archiviazione, documentazione, elaborazione ed
analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
c)l'espletamento delle attivita' di supporto agli organi istituzionali e la gestione
dell'attivita' generale di funzionamento amministrativo dell'Ente;
d)lo svolgimento di attivita' di raccolta ed organizzazione di materiale periodico e monografico
di carattere scientifico attinente le specializzazioni disciplinari dell'Istituto;
e)la cura di rapporti con altri enti di ricerca, dipartimenti universitari, istituti specializzati
ed uffici studi, e la promozione di iniziative per la diffusione dei risultati delle attivita'
svolte.@
Tali dipendenti svolgono compiti di coordinamento e di gestione delle attivita' dei settori di
ricerca e dei servizi, oppure compiti di coordinamento e di gestione di progetti complessi di
ricerca, interdisciplinari ed intersettoriali, condotti sia all'interno dell'Istituto, sia con la
collaborazione di competenze esterne. I settori di ricerca, i servizi ed i progetti complessi di
ricerca sono individuati in relazione ai programmi di attivita' dell'Istituto.
Il Consiglio di Amministrazione puo' conferire a ricercatori di 3. livello la funzione di Direttore
e di Vicedirettore.
Ricercatore di 2. livello - Elevata preparazione ed esperienza nei settori o nei servizi specifici
di competenza con adeguata conoscenza delle metodologie di analisi e di pianificazione del settore
o di analisi e di gestione del servizio.
Tali dipendenti sono in grado di svolgere in modo autonomo l'attivita' di ricerca o la gestione
del servizio con capacita' di inserimento e di coordinamento, nell'ambito del settore o del
servizio, di attivita' interdisciplinari.
Ricercatore di 1. livello - Sufficiente preparazione di base ed adeguata esperienza nei settori o
servizi specifici di competenza con conoscenza di base delle metodologie di analisi e di
pianificazione di almeno un settore o di analisi e di gestione di almeno un servizio.
Tali dipendenti collaborano con i ricercatori dei livelli superiori nello svolgimento di singole
fasi delle ricerche o nella gestione di singole fasi dei servizi con capacita' di inserimento e di
coordinamento di attivita' interdisciplinari nell'ambito del settore o del servizio.
Ricercatore tecnico - Conoscenza approfondita delle caratteristiche tecniche di un settore di
ricerca o di un servizio.
Lunga esperienza e profonda conoscenza delle tecniche proprie di un servizio o necessarie per
l'applicazione delle metodologie di ricerca.
Tali dipendenti assistono i ricercatori dei livelli superiori nelle fasi a carattere prevalentemente tecnico delle ricerche o dei servizi con capacita' d'inserimento e di coordinamento in
fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Collaboratore di ricerca di 2. livello - Conoscenza in misura adeguata delle caratteristiche
tecniche fondamentali di un settore di ricerca o di un servizio.
Tali dipendenti svolgono operazioni di carattere tecnico, definite nelle loro linee generali,
nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con buona conoscenza e capacita' d'uso
sperimentata degli strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca e con capacita' di
organizzazione e di gestione di fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Collaboratore di ricerca di 1. livello - Conoscenza in misura adeguata e capacita' d'uso degli
strumenti tecnici per l'applicazione di metodologie di ricerca.
Tali dipendenti svolgono operazioni tecniche preconfigurate nelle modalita' di esecuzione
nell'ambito di un settore di ricerca o di un servizio con capacita' di organizzazione e di prime
elaborazioni di dati in fasi tecniche di un'attivita' di ricerca o di un servizio.
Operatore - Adeguata conoscenza in tecniche amministrative o in attivita' di servizio.
Tali dipendenti svolgono mansioni che richiedono conoscenze o qualificazioni quali normalmente si
acquisiscono in adeguati corsi professionali.@