Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5148.

Norme transitorie in materia socio-assistenziale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0Norme

Art. 1.
(Finalita')

1. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale attuativa della l. 8 giugno 1990, n. 142, tenuto anche conto di quanto disposto dal d.l. 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni nella l. 4 aprile 1991, n. 111, la presente legge detta norme transitorie in materia socio-assistenziale.

Art. 2.
(Composizione dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, cosi' come prevista dalla l.r. 21 gennaio 1980, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dall'Assemblea composta dai rappresentanti dei Comuni associati, nella persona del Sindaco o dell'Assessore competente in materia di assistenza da lui delegato.
2. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quella della Comunita' Montana, l'Assemblea dell'Associazione e' quella della Comunita' Montana.
3. Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunita' Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunita' Montana con i Sindaci dei Comuni interessati o con gli Assessori competenti in materia di assistenza da loro delegati.
4. Qualora l'ambito territoriale comprenda due o piu' Comunita' Montane o parte di Comunita' Montane, l'Assemblea e' composta secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo.
5. Quando l'ambito territoriale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea e' costituita dal Consiglio Comunale.

Art. 3.
(Attribuzioni dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine a:
a) i programmi socio-assistenziali e le loro eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonche' gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo socio-assistenziale;
c) la pianta organica funzionale del servizio socio-assistenziale e il regolamento del personale e dei servizi;
d) le convenzioni di competenza della Unita' Socio Sanitaria Locale ( U.S.S.L. ) in materia socio-assistenziale.
2. L'Assemblea approva il regolamento relativo al proprio funzionamento e le modalita' per la elezione del proprio Presidente.

Art. 4.
(Funzioni socioassistenziali gia' esercitate dalle Province.)

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti nazionali che consentano ai Comuni singoli o associati, ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali gia' esercitate dalle Province, le Province stesse predispongono gli atti amministrativi e contabili necessari a garantire la continuita' dei relativi servizi.
2. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti nazionali di cui al comma precedente, la Regione provvedera' a normare con legge i rapporti tra gli Enti locali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della l. 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.
(Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socioassistenziali)

1. L'articolo 35 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e' cosi' sostituito:
Art. 35 - Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali 1. "Il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e' destinato alla promozione di nuovi servizi e allo sviluppo di quelli gia' esistenti e viene ripartito annualmente tra le UU.SS.SS.LL ., con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, in base alle indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale ( P.S.S.R. ) e tenendo conto:
a) della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile;
b) delle caratteristiche del territorio;
c) della scelta di privilegiare il finanziamento dei servizi gestiti in forma associata;
d) dell'attuazione del Piano Annuale Sanitario ( P.A.S. ) nel corso dell'anno precedente;
e) dell'attivazione o sviluppo di nuovi servizi;
f) dell'esigenza di riequilibrio nella destinazione delle risorse.
2. I Comuni, quali titolari delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della l. 8 giungo 1990, n. 142, garantiscono, secondo quanto stabilito all'art.32, il finanziamento dei servizi socio-assistenziali per la quota non coperta dalla Regione e dagli altri soggetti previsti dalla presente legge".

Art. 6.
(Delega di funzioni amministrative regionali)

1. L'art. 25 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata e' cosi' sostituito:
Art. 25 - Delega di funzioni amministrative regionali 1. "Sono delegate alle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza e il controllo sugli organi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'articolo 1, penultimo ed ultimo comma del d.p.r. n. 9, al Comitato regionale di Ccontrollo previsto dall'articolo 130 della Costituzione;
b) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni;
c) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi residenziali assistenziali per minori, adulti ed anziani ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 23 aprile 1990, n. 37;
d) la vigilanza sui presidi residenziali assistenziali per minori, adulti e anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura;
e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia.
2. Le funzioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono esercitate dalle Province nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti c), d), e), sono esercitate dalle Province nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.
3. Nel caso in cui la sede legale di una istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le Province per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.
4. E' delegata altresi' alle Province la vigilanza sul'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
5. Restano di competenza della Giunta regionale:
a) le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza ( II.PP.A.B. );
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, quando questa sia di competenza regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilita' previsti dalla legge".

Art. 7.
(Subdelega di funzioni amministrative regionali)

1. L'articolo 27 della l. 23 agosto 1982, n. 20 modificata ed integrata e' cosi' sostituito:
Art. 27 - Subdelega di funzioni amministrative regionali 1. "Le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'articolo 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'articolo 22 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della Regione, sono subdelegate alle Province.
2. Restano alla competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di Amministrazione e la nomina del Commissario straordinario".

Art. 8.
(Modifiche alla l.r. 23 aprile 1990, n. 37)

1. La tabella riportata al paragrafo 3.10 dell'allegato I della l.r. 23 aprile 1990, n. 37 e' modificata come segue:
------------------------------------------------------------------------------ Presidio Servizio Servizi competente cointeress.
------------------------------------------------------------------------------ Sedi distrettuali SASB,SISP,SSA Sede servizi centrali direz.serv.sanitari servizi amministrat.
e serv.socio-ass.le LSP SISP PPV SSPV Istit.ricovero diagnosi e cura SASS Poliambulatori SASS Presidi resid.li sanit.assistenziali:
- residenze per anziani SASS SSA - residenze per disabili SASS SSA - residenze psichiatriche di cui alla L.R. 23 ottobre 1989,n.61 SASS SSA - residenze per tossicodipendenti SASB SSA - residenze per affetti da AIDS SASS SSA - centri diurni per disabili SASS,SSA - centri di terapia psichiatrica SASS SSA - centri diurni per tossicodipend. SASB SSA Presidi resid.li e semiresid.li di assi stenza psichiatrica:
- residenze per minori SSA SASB - residenze per adulti SSA SASB - residenze per anziani SSA SASB - centri diurni con possibilita' di limitata risposta resid.le per particolari esigenze socio-ass.li SSA SASB

Art. 9.
(Abrogazione l.r. 10 aprile 1980, n. 20)

La l.r. 10 aprile 1980, n. 20 e' abrogata.

Art. 0Norme.

relative ad autorizzazioni destinate alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 1. Gli organi amministrativi delle II.PP.A.B. non possono, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale:
a) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
b) istituire la pianta organica del personale dipendente;
c) ampliare l'organico con l'istituzione di nuovi posti;
d) modificare la pianta organica con la soppressione o la trasformazione dei posti previsti dai vigenti organici.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono concesse dalla Giunta regionale sentiti i pareri dei Comuni interessati e delle UU.SS.SS.LL. competenti.