Disegno di legge regionale, n. 5133.
Ordinamento delle Comunita' montane. Titolo I - Finalita' - Disposizioni generali 1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, nella
Regione Piemonte, in attuazione degli art. 44 ultimo comma e 129 della
Costituzione, anche attraverso l'ordinamento delle Comunita' Montane, la
valorizzazione dei terreni montani, il coerente utilizzo delle risorse
naturali, culturali ed ambientali della montagna, la tutela e l'equilibrato
sviluppo delle comunita' locali. 1. I territori montani della regione sono quelli classificati tali, ai
sensi della legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della
presente legge. 1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna
delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, e' costituita,
in attuazione degli articoli 28 e 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la
Comunita' Montana, Ente Locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione
della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche'
la fusione di tutti o parte dei Comuni associati. 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
apposito provvedimento legislativo, saranno individuate fasce territoriali,
ai sensi del comma 4. dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142,
nell'ambito di quelle Comunita' Montane ove tale individuazione si renda
necessaria per una piu' precisa indicazione delle omogeneita'
socio-economiche ed al fine della possibile graduazione degli interventi. 1. Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente
legge, sono disposte con legge regionale, sentite le Comunita' ed i Comuni
interessati. 1. La Comunita' Montana, attraverso l'attuazione di piani pluriennali e
nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale,
promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue
l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni
montane, anche garantendo, d'intesa con gli altri Enti operanti sul
territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualita' della vita.
La Comunita' Montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla
difesa del suolo ed alla difesa ambientale; tutela e valorizza la cultura
locale e favorisce la preparazione culturale e professionale delle
popolazioni montane. 1. In applicazione dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142,
nell'organizzare, attraverso gli Enti Locali, l'esercizio delle funzioni
amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da
attribuire alla competenza delle Comunita' Montane, adeguando la scelta
alla peculiarita' del territorio montano. 1. La Comunita' Montana adotta il proprio Statuto ai sensi del comma 2.
dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 1. Lo Statuto e' approvato dal Consiglio della Comunita' Montana entro 180
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunita' Montana adotta
Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi, degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni. Titolo II - Organi della Comunita' Montana 1. Sono Organi della Comunita' Montana: 1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito dai rappresentanti
dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea. 1. Il Consiglio e' l'Organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo della Comunita' Montana. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana si intende costituito o rinnovato
con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al comma 5
dell'articolo 36 della legge 8.6.90 n. 142, dei rappresentanti di almeno i
quattro quinti dei Comuni interessati. Consiglieri
1. Si applicano ai Consiglieri della Comunita' Montana le norme della
Legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni in
quanto compatibili. 1. La Giunta e' costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da un
numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a tre
per le Comunita' Montane costituite da non piu' di otto Comuni, non
superiore a cinque per le Comunita' Montane costituite da nove a
quattordici Comuni, non superiore a 7 per le Comunita' Montane costituite
da oltre quattordici Comuni. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con unica votazione, la
Giunta, il Presidente ed il Vicepresidente nella prima adunanza subito dopo
la convalida dei consiglieri. 1. Il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per
appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati alla Comunita' Montana. Si applicano le norme contenute nei commi
2, 3, 4, 5 dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite
dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari
dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne
attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti
dello stesso. 1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la
Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonche'
all'esecuzione degli atti. Titolo III - Uffici e personale. 1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale, la
Comunita' Montana ha un Segretario titolare dipendente di ruolo. 1. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed
amministrativo assunto dalla Comunita' Montana viene determinato a norma
dell'art. 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. E' escluso il
personale impiegato dalla Comunita' Montana, cui si applicano norme
diverse, previste da accordi contrattuali di diritto privato a base
nazionale stipulati e sottoscritti dall' U.N.C.E.M. (Unione Nazionale
Comuni Comunita' Enti Montani) per conto delle Comunita' Montane, di cui
all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93. 1. Il finanziamento regionale complessivo annuale di lire 1.300 milioni in
favore delle Comunita' Montane, quale contributo nelle spese di
funzionamento di cui alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, deve
intendersi, a partire dall'esercizio finaziario 1993, ripartito in parti
uguali fra le Comunita' Montane della regione alla condizione che le stesse
si dotino, in assenza di idonee preesistenti strutture, di un laureato in
scienze forestali quale dipendente di ruolo, anche al fine di consentire
una adeguata politica regionale forestale. 1. Lo Statuto della Comunita' Montana, nello stabilire l'ordinamento degli
uffici, prevede l'istituzione di un Ufficio di Statistica, ai sensi
dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Titolo IV - Piano pluriennale di sviluppo - Programmi annuali
operativi - Progetti speciali integrati 1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita' Montana
predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di
cui all'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le
opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali,
sociali e dei servizi che la Comunita' Montana intende realizzare,
nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri
compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate,
nonche' di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano
costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunita' Montana
ed e' redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini
dell'omogeneita', dalla Giunta Regionale. 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato
mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo
integra la relazione "previsionale e programmatica" allegata al bilancio di
previsione della Comunita' Montana ed indica l'utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili per la sua attuazione. 1. La Regione finanzia o concorre a finanziare "progetti speciali
integrati" presentati dalla Comunita' Montana, coerenti con il contenuto
del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere lo
sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonche' la tutela del
patrimonio storico, culturale ed ambientale. Titolo V Rapporti istituzionali - Controlli 1. La Regione promuove e partecipa a rapporti convenzionali tra la
Comunita' Montana ed il Comune escluso dalla medesima in attuazione
dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 per la realizzazione, da
parte della Comunita' Montana, di interventi speciali per la montagna, in
forza di normative della Comunita' Economica Europea e di leggi statali o
regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune
interessato. 1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2
della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie
e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a
livello di Comunita' Montana. 1. In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunita' Montana
possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all'art. 26 della Legge 8
giugno 1990, n. 142. 1. La Comunita' Montana puo' costituire, per l'esercizio di servizi o per
lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, a maggioranza dei
consiglieri assegnati, un Revisore dei conti. 1. Ai sensi dell'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, alla Comunita'
Montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i
Comuni e per le Province. Titolo VI - Coordinamento regionale 1. Presso la Presidenza della Giunta Regionale, con Decreto del Presidente
della Giunta, e' costituito un Comitato di Assessori cui e' demandato il
coordinamento della politica regionale per la montagna. Il Comitato e'
presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore espressamente
delegato. 1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane
quale Organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionali. Della
Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunita' Montane e la Giunta
esecutiva della Delegazione Regionale dell' U.N.C.E.M.
2. La Conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente
della Giunta Regionale o da un Assessore espressamente delegato e puo'
essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale. Titolo VII - Norme finali e transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono estinte le
seguenti Comunita' Montane costituite con legge regionale 11 agosto 1973,
n. 17 e successive modifiche: 1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino
territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto
della Comunita' Montana con l'inserimento e/o l'esclusione di uno o piu'
Comuni, il Consiglio della Comunita' si ricostituisce con l'aggiunta dei
rappresentanti del o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunita', designati
ai sensi dell'art. 12 della presente legge, e/o con la esclusione dei
rappresentanti del o dei Comuni esclusi dalla Comunita'. 1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' Montane che comporti
l'estinzione di Comunita' Montane preesistenti, il Presidente della Giunta
regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in
vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle
Comunita' estinte che assume i poteri degli Organi delle stesse sino
all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunita' ed all'elezione dei
nuovi Organi. 1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, regola i
rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del
patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunita'
Montane, ai sensi del comma 2. dell'art. 61 della Legge 8 giugno 1990, n.
142 od a successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 della presente
legge. 1.Sono abrogate:
(Finalita')
(Delimitazione delle zone omogenee montane)
2. I territori di cui al comma precedente, nel rispetto delle indicazioni
e con le limitazioni di cui al comma 2. dell'art. 28 della Legge 8 maggio
1990, n. 142, sono ripartiti, in base a criteri di unita' territoriale,
economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee:
a)nella provincia di Alessandria
1) i Comuni delle Valli Curone-Grue-Ossona:
Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato,
Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale,
Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgroppo, San Sebastiano Curone.
2) i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti:
Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega
Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure,
Stazzano, Vignole Borbera.
3) i Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese:
Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo
Monferrato, Voltaggio.
4) i Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro:
Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino,
Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno
Monferrato.
b) nella provincia di Asti
5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo
Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
c) nella provincia di Cuneo
6) i Comuni delle Valli Po-Bronda e Infernotto:
Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana,
Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato
montano dei Comuni di: Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello.
7) i Comuni della Valle Varaita:
Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco,
Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio
classificato montano dei Comuni di: Costigliole Saluzzo, Verzuolo.
8) i Comuni della Valle Maira:
Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora,
Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
9) i Comuni della Valle Grana:
Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana,
Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano
del Comune di Caraglio.
10) i Comuni della Valle Stura:
Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana,
Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio
classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo.
11) i Comuni delle Valli Gesso-Vermenagna-Pesio:
Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione,
Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni
di: Boves, Peveragno.
12) i Comuni delle Valli Monregalesi:
Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero
Vasco, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San
Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio
classificato montano del Comune di Villanova Mondovi'.
13) i Comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta:
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva,
Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero,
Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.
14) i Comuni dell'Alta Langa Montana:
Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,
Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone,
Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ciglie', Cissone, Cortemilia,
Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria,
Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo,
Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie',
Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo,
Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
d) nella provincia di Novara:
15) i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:
Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia.
16) i Comuni della Valle Vigezzo:
Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
17) i Comuni della Valle Antrona e della Valle Ossola:
Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco,
Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montescheno, Ornavasso,
Pallanzeno, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Seppiana, Trasquera,
Trontano, Varzo, Viganella, Villadossola, Vogogna.
18) i Comuni della Valle Anzasca:
Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera,
Vanzone con San Carlo.
19) i Comuni della Val Strona e del Cusio-Mottarone:
Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara,
Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino
Visconti, Massiola, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto,
Valstrona.
20) i Comuni della Val Grande:
Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San
Bernardino Verbano, Vignone.
21) i Comuni dell'Alto Verbano:
Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
22) i Comuni della Valle Cannobina:
Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
e) nella provincia di Torino
23) i Comuni della Valle Pellice:
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora',
Torre Pellice, Villar Pellice.
24) i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca:
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca,
Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S.
Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
25) i Comuni del Pinerolese Pedemontano:
Bricherasio, Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val
Lemina, S. Secondo di Pinerolo.
26) i Comuni della Val Sangone:
Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.
27) i Comuni della Bassa Valle di Susa e della Val Cenischia:
Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio,
Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero,
S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
28) i Comuni dell'Alta Valle di Susa:
Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione,
Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
29) i Comuni della Val Ceronda e Casternone:
Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella.
30) i Comuni delle Valli di Lanzo:
Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto,
Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie,
Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'.
31) i Comuni dell'Alto Canavese:
Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano,
Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga.
32) i Comuni delle Valli Orco e Soana:
Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont
Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.
33) i Comuni della Valle Sacra:
Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano,
Colleretto Castelnuovo.
34) i Comuni della Val Chiusella:
Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio,
Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
35) i Comuni della Dora Baltea Canavesana:
Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone,
Tavagnasco.
f) nella provincia di Vercelli
36) i Comuni della Valsesia:
Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno,
Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila,
Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia,
Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
37) i Comuni della Valle Sessera:
Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula,
Postua, Pray Biellese, Sostegno.
38) i Comuni della Valle di Mosso:
Bioglio, Callabiana, Camandona, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria,
Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero,
Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio.
39) i Comuni della Valle del Cervo:
Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo,
Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, S. Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno.
40) i Comuni della Valle dell'Elvo:
Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone,
Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.
(Costituzione della Comunita' Montana)
(Fasce territoriali)
(Variazioni territoriali della Comunita' Montana)
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al
comma 1. dell'art. 2 della presente legge, istituiscono nuovi Comuni o
modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi
dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono altresi' circa
le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunita'
Montane.
3. L'aggregazione, fusione o scissione di una o piu' Comunita' Montane e'
normata con legge regionale.
(Finalita' e funzioni della Comunita' Montana)
2. La Comunita' Montana svolge le funzioni ad essa attribuite dalla legge
nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e
Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
normativa della Comunita' Economica Europea e dalla legge nazionale e
regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'art. 30 della presente
legge, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni
sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
c) realizza le proprie finalita' istituzionali attraverso programmi
operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico;
d) concorre alla formazione del "Piano territoriale Provinciale e
Metropolitano" della Provincia, anche attraverso le indicazioni
urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo
socio-economico;
e) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nella zona
omogenea;
f) puo' trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente legge, in
Unione di Comuni, senza che vengano meno le finalita' perseguite e le
funzioni esercitate in quanto Comunita' Montana.
(Attribuzioni)
2. Con gli atti regionali di attuazione delle normative della Comunita'
Economica Europea o nazionali vengono individuati gli interventi speciali
per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal comma 1. dell'art.
29 della Legge 8 giungo 1990 n. 142.
3. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui al comma
precedente, e' normalmente di competenza delle Comunita' Montane, alle
quali sono affidate le relative attribuzioni amministrative.
(Statuto)
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le
norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare
determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento dei proprii uffici e
dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre le forme: della
collaborazione fra la Comunita' Montana, i Comuni e gli altri Enti operanti
sul territorio; della partecipazione popolare; dell'accesso dei cittadini
alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'Ente.
(Approvazione)
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' Montana valuta le
relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta
in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la
votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni
dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimita' del Comitato
regionale di controllo, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
(Regolamenti)
(Organi della Comunita' Montana)
a) il Consiglio
b) la Giunta
c) il Presidente
(Costituzione del Consiglio della Comunita' Montana)
2. Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza
del Consiglio comunale, che li elegge nel proprio seno con unica
deliberazione a maggioranza dei consiglieri presenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della legge
8.6.90 n. 142.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti
del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo
Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio e' disposta dal
Presidente uscente entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di
nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono
essere trasmesse alla Comunita' Montana entro dieci giorni dalla loro
efficacia.
5. La seduta di cui al comma precedente e' presieduta dal consigliere piu'
anziano di eta'.
6. Il Regolamento per il funzionamento dei Consiglio stabilisce norme per
la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e per
la nomina di capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei
consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti
dalla presente legge.
(Competenze del Consiglio)
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali
operativi, i programmi di settore;
c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate
dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie
dei Comuni o ad esse delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consutivi;
h) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
i) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale,
le piante organiche e le relative variazioni;
l) le convenzioni con gli altri Enti Locali, la costituzione e la
modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
m) l'istituzione, i compiti di aziende speciali, l'assunzione e la
concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunita' Montana
a societa' di capitali;
n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni
e servizi di carattere continuativo;
o) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
p) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti
espressamente in atti di competenza del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del
Segretario o di altri funzionari;
q) la nomina, la designazione e la revoca di proprii rappresentanti presso
Enti, aziende ed istituzioni.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo
non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della
Comunita' Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da
sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da
tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
(Durata in carica)
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito
del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la
Comunita' Montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunita' Montana rappresentanti i
Comuni non interessati dalla tornata elettorale restano in carica sino alla
scadenza del loro mandato e comunque sino alla loro surrogazione da parte
del nuovo Consiglio comunale.
4. Dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi
elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la
Comunita' Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di
cui al precedente comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
(Incompatibilita', convalida, cessazione e sostituzione dei)
2. Lo Statuto puo' prevedere norme sulla cessazione dalla carica di
Consigliere e sui modi di sostituzione, nonche' sulla convalida, da parte
del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.
(Costituzione della Giunta della Comunita' Montana)
(Elezione)
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunita'
Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di
Vicepresidente e di componenti della Giunta. Il documento e' illustrato dal
candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Nel caso non si raggiunga la
maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni
da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla
convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la
maggioranza richiesta, il Consiglio e' sciolto secondo le procedure
previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura
si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di
dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni
decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o
piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente
successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle
dimissioni.
4. Lo Statuto puo' prevedere l'elezione a componente della Giunta di
cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunita' Montana, in
possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di
Consigliere comunale.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal
Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa seduta il
Consiglio su proposta del Presidente.
(Attribuzioni della Giunta)
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed
a maggioranza di voti.
(Il Presidente)
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo
Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresi' all'espletamento di tutte
le funzioni attribuite e delegate alla Comunita' montana.
(Segretario della Comunita' montana)
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
degli uffici, coordinandone l'attivita'; cura l'attuazione dei
provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni,
provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta
e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il Regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo
svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
4. Le Comunita' Montane che abbiano vacante il posto in organico di
segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono nel
primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo caso
all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in
ordine alla responsabilita' del Segretario degli Enti Locali e dei
dirigenti dei servizi si applica al Segretario ed ai dirigenti dei servizi
della Comunita' Montana.
(Personale)
(Personale tecnico forestale)
(Ufficio di Statistica)
(Formazione, adozione ed approvazione del piano)
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata
quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere
apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunita' Montana predispone il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti
urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della
pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni
derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunita' Montana adotta il piano e lo trasmette,
corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con
deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso
tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla
Comunita' Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di
giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di
90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di
richiesta di chiarimenti.
5. La procedura di cui al precedente comma 4. si applica anche per le
variazioni e gli aggiornamenti del piano.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a
consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al
precedente comma 1.
3. Al piano si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello
stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa
della Comunita' Economica Europea, statale e regionale affidati alla
competenza della Comunita' Montana nell'ambito della sua validita'
temporale.
4. L'individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli
interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico
costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4. dell'art. 29
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali concorrono in misura vincolante
alla formazione del Piano Territoriale Provinciale o del Piano
Territoriale Metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i
propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6. dell'art. 15 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.
(Programmi annuali operativi)
2. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Regione ed alla
Provincia; la Provincia ne riscontra la compatibilita' con il piano
pluriennale di sviluppo socio-economico.
3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunita' Montana
ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul
territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui
all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Progetti speciali integrati)
2. Alla realizzazione dei "progetti speciali integrati" possono concorrere
altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della
zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti speciali
integrati", qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono
regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con
Decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. L'ammissibilita' e priorita' dei progetti speciali integrati al
finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono
determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione
tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'art. 4
della presente legge.
d) delle direttive annuali emanate dalla Giunta regionale su proposta del
Comitato di cui all'art. 35 della presente legge.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
con uno stanziamento da iscriversi, a partire dall'esercizio 1992, in
apposito capitolo di spesa del bilancio regionale per un importo definito
con legge di bilancio.
(Convenzione)
2. La Convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti
alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunita' Montana ed il Comune
interessato.
(Gestione da parte della Comunita' Montana di funzioni
proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata.)
2. I Comuni di cui al precedente comma 1. organizzano altresi', a livello
di Comunita' Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi
delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione
del comma 2. dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce
le procedure d'attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi
1. e 2., i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno
schema tipo, definito dalla Comunita' Montana d'intesa con i Comuni
interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti
finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la
Comunita' Montana.
5. I Comuni di cui al comma 1. classificati parzialmente montani possono
disporre che la delega alla Comunita' Montana di funzioni proprie o
delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si
estenda, ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla
parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti
di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato
art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita
convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree
intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea
montana, la Comunita' Montana puo' essere delegata da tutti o parte dei
propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, costituiti ai sensi
dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di
partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il
Presidente della Comunita' Montana, o suo delegato, fara' parte
dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della
Comunita' Montana.
7. La Comunita' Montana non puo' partecipare a Consorzi qualora dei
medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
(Comunita' Montana Unione di Comuni)
2. Tale costituzione puo avvenire su proposta del Consiglio della
Comunita' Montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati; l'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati
con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli Organi dell'Unione sono gli Organi della Comunita' Montana, anche
quando il potere di iniziativa e' autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 26 della
Legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o piu' Comuni
facenti parte di una Comunita' Montana, la rappresentanza in seno alla
stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti
l'Unione, salvo diversa espressa volonta' dei Comuni interessati.
(Aziende specialiIstituzioni e consorzi)
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 23 e 25
della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Revisore dei conti)
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori Commercialisti;
c) tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni non e' revocabile salvo
inadempienza ed e' rieleggibile una sola volta. Il Revisore ha diritto di
accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4) Il Revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e dai
Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo ed
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria
della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo.
In tale relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a
conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della
gestione.
(Controllo sugli Organi e sugli atti della Comunita' Montana)
(Comitato di coordinamento regionale)
2. Direttive annuali per il coordinamento della politica regionale per la
montagna sono emanate dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato di
cui al precedente comma 1.
3. La Segreteria del Comitato e' affidata ad un funzionario regionale
della seconda qualifica dirigenziale.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane)
(Estinzione)
a) Valle Antrona
b) Valle Ossola
c) Valle Strona
d) Cusio e Mottarone
e) Prealpi Biellesi
f) Alta Valle del Cervo
g) Bassa Valle del Cervo
h) Alta Valle dell'Elvo
i) Bassa Valle dell'Elvo
(Variazioni nella costituzione della Comunita' Montana)
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunita' Montana e'
convocata dal Presidente ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge. In tale seduta il Consiglio provvede alla
elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta, secondo le
procedure di cui all'art. 17 della presente legge.
(Costituzione di nuove Comunita' Montane)
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunita' Montane
e' convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva delle nuove Comunita'
Montane.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni designati a
rappresentarli nei Consigli delle Comunita' Montane estinte.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere piu' anziano
di eta', il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta
con le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.
(Regolazione dei rapporti)
(Abrogazioni)
a) la legge regionale 11 agosto 1973, n. 17
b) la legge regionale 30 marzo 1974, n. 9
c) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 30
d) la legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9
e) la legge regionale 7 luglio 1976, n. 35
f) la legge regionale 27 ottobre 1976, n. 53
g) la legge regionale 15 novembre 1976, n. 56
h) la legge regionale 4 luglio 1977, n. 34
i) la legge regionale 9 aprile 1990, n. 23, nonche':
l) l'art. 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43
m) gli artt. 16, limitatamente al comma 4., e 89 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni
n) gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50.
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la
presente legge.