Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5133.

Ordinamento delle Comunita' montane.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Titolo I - Finalita' - Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, nella Regione Piemonte, in attuazione degli art. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione, anche attraverso l'ordinamento delle Comunita' Montane, la valorizzazione dei terreni montani, il coerente utilizzo delle risorse naturali, culturali ed ambientali della montagna, la tutela e l'equilibrato sviluppo delle comunita' locali.

Art. 2.
(Delimitazione delle zone omogenee montane)

1. I territori montani della regione sono quelli classificati tali, ai sensi della legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I territori di cui al comma precedente, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui al comma 2. dell'art. 28 della Legge 8 maggio 1990, n. 142, sono ripartiti, in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee:
a)nella provincia di Alessandria 1) i Comuni delle Valli Curone-Grue-Ossona:
Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzolgroppo, San Sebastiano Curone.
2) i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti:
Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera.
3) i Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese:
Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.
4) i Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro:
Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
b) nella provincia di Asti 5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
c) nella provincia di Cuneo 6) i Comuni delle Valli Po-Bronda e Infernotto:
Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di: Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello.
7) i Comuni della Valle Varaita:
Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di: Costigliole Saluzzo, Verzuolo.
8) i Comuni della Valle Maira:
Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
9) i Comuni della Valle Grana:
Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio.
10) i Comuni della Valle Stura:
Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo.
11) i Comuni delle Valli Gesso-Vermenagna-Pesio:
Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di: Boves, Peveragno.
12) i Comuni delle Valli Monregalesi:
Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi'.
13) i Comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta:
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.
14) i Comuni dell'Alta Langa Montana:
Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ciglie', Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
d) nella provincia di Novara:
15) i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:
Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia.
16) i Comuni della Valle Vigezzo:
Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
17) i Comuni della Valle Antrona e della Valle Ossola:
Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Seppiana, Trasquera, Trontano, Varzo, Viganella, Villadossola, Vogogna.
18) i Comuni della Valle Anzasca:
Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo.
19) i Comuni della Val Strona e del Cusio-Mottarone:
Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona.
20) i Comuni della Val Grande:
Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.
21) i Comuni dell'Alto Verbano:
Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
22) i Comuni della Valle Cannobina:
Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
e) nella provincia di Torino 23) i Comuni della Valle Pellice:
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice.
24) i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca:
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
25) i Comuni del Pinerolese Pedemontano:
Bricherasio, Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo.
26) i Comuni della Val Sangone:
Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.
27) i Comuni della Bassa Valle di Susa e della Val Cenischia:
Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
28) i Comuni dell'Alta Valle di Susa:
Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
29) i Comuni della Val Ceronda e Casternone:
Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella.
30) i Comuni delle Valli di Lanzo:
Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'.
31) i Comuni dell'Alto Canavese:
Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga.
32) i Comuni delle Valli Orco e Soana:
Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.
33) i Comuni della Valle Sacra:
Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo.
34) i Comuni della Val Chiusella:
Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
35) i Comuni della Dora Baltea Canavesana:
Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.
f) nella provincia di Vercelli 36) i Comuni della Valsesia:
Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
37) i Comuni della Valle Sessera:
Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Curino, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno.
38) i Comuni della Valle di Mosso:
Bioglio, Callabiana, Camandona, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio.
39) i Comuni della Valle del Cervo:
Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, S. Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno.
40) i Comuni della Valle dell'Elvo:
Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.

Art. 3.
(Costituzione della Comunita' Montana)

1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunita' Montana, Ente Locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

Art. 4.
(Fasce territoriali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, saranno individuate fasce territoriali, ai sensi del comma 4. dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle Comunita' Montane ove tale individuazione si renda necessaria per una piu' precisa indicazione delle omogeneita' socio-economiche ed al fine della possibile graduazione degli interventi.

Art. 5.
(Variazioni territoriali della Comunita' Montana)

1. Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'art. 2 della presente legge, sono disposte con legge regionale, sentite le Comunita' ed i Comuni interessati.
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al comma 1. dell'art. 2 della presente legge, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunita' Montane.
3. L'aggregazione, fusione o scissione di una o piu' Comunita' Montane e' normata con legge regionale.

Art. 6.
(Finalita' e funzioni della Comunita' Montana)

1. La Comunita' Montana, attraverso l'attuazione di piani pluriennali e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con gli altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualita' della vita. La Comunita' Montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale; tutela e valorizza la cultura locale e favorisce la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.
2. La Comunita' Montana svolge le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Comunita' Economica Europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'art. 30 della presente legge, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
c) realizza le proprie finalita' istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d) concorre alla formazione del "Piano territoriale Provinciale e Metropolitano" della Provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
e) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nella zona omogenea;
f) puo' trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente legge, in Unione di Comuni, senza che vengano meno le finalita' perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunita' Montana.

Art. 7.
(Attribuzioni)

1. In applicazione dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nell'organizzare, attraverso gli Enti Locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunita' Montane, adeguando la scelta alla peculiarita' del territorio montano.
2. Con gli atti regionali di attuazione delle normative della Comunita' Economica Europea o nazionali vengono individuati gli interventi speciali per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal comma 1. dell'art. 29 della Legge 8 giungo 1990 n. 142.
3. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui al comma precedente, e' normalmente di competenza delle Comunita' Montane, alle quali sono affidate le relative attribuzioni amministrative.

Art. 8.
(Statuto)

1. La Comunita' Montana adotta il proprio Statuto ai sensi del comma 2. dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento dei proprii uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre le forme: della collaborazione fra la Comunita' Montana, i Comuni e gli altri Enti operanti sul territorio; della partecipazione popolare; dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'Ente.

Art. 9.
(Approvazione)

1. Lo Statuto e' approvato dal Consiglio della Comunita' Montana entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' Montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimita' del Comitato regionale di controllo, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 10.
(Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunita' Montana adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Titolo II - Organi della Comunita' Montana

Art. 11.
(Organi della Comunita' Montana)

1. Sono Organi della Comunita' Montana:
a) il Consiglio b) la Giunta c) il Presidente

Art. 12.
(Costituzione del Consiglio della Comunita' Montana)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito dai rappresentanti dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.
2. Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti, di cui uno della minoranza del Consiglio comunale, che li elegge nel proprio seno con unica deliberazione a maggioranza dei consiglieri presenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera n) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8.6.90 n. 142.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio e' disposta dal Presidente uscente entro 30 giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunita' Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La seduta di cui al comma precedente e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'.
6. Il Regolamento per il funzionamento dei Consiglio stabilisce norme per la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ai gruppi consiliari e per la nomina di capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 13.
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio e' l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunita' Montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad esse delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consutivi;
h) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
i) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
l) le convenzioni con gli altri Enti Locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
m) l'istituzione, i compiti di aziende speciali, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunita' Montana a societa' di capitali;
n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
o) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
p) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti di competenza del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario o di altri funzionari;
q) la nomina, la designazione e la revoca di proprii rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunita' Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Art. 14.
(Durata in carica)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 8.6.90 n. 142, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunita' Montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunita' Montana rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale.
4. Dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunita' Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 15.
(Incompatibilita', convalida, cessazione e sostituzione dei)

Consiglieri 1. Si applicano ai Consiglieri della Comunita' Montana le norme della Legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili.
2. Lo Statuto puo' prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere e sui modi di sostituzione, nonche' sulla convalida, da parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.

Art. 16.
(Costituzione della Giunta della Comunita' Montana)

1. La Giunta e' costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a tre per le Comunita' Montane costituite da non piu' di otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunita' Montane costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a 7 per le Comunita' Montane costituite da oltre quattordici Comuni.

Art. 17.
(Elezione)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con unica votazione, la Giunta, il Presidente ed il Vicepresidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunita' Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di componenti della Giunta. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio e' sciolto secondo le procedure previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
4. Lo Statuto puo' prevedere l'elezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunita' Montana, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale.

Art. 18.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)

1. Il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Si applicano le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 19.
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 20.
(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonche' all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresi' all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate alla Comunita' montana.

Titolo III - Uffici e personale.

Art. 21.
(Segretario della Comunita' montana)

1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in ordine alla organizzazione degli uffici e del personale, la Comunita' Montana ha un Segretario titolare dipendente di ruolo.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attivita'; cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il Regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Le Comunita' Montane che abbiano vacante il posto in organico di segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono nel primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo caso all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in ordine alla responsabilita' del Segretario degli Enti Locali e dei dirigenti dei servizi si applica al Segretario ed ai dirigenti dei servizi della Comunita' Montana.

Art. 22.
(Personale)

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalla Comunita' Montana viene determinato a norma dell'art. 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142. E' escluso il personale impiegato dalla Comunita' Montana, cui si applicano norme diverse, previste da accordi contrattuali di diritto privato a base nazionale stipulati e sottoscritti dall' U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani) per conto delle Comunita' Montane, di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

Art. 23.
(Personale tecnico forestale)

1. Il finanziamento regionale complessivo annuale di lire 1.300 milioni in favore delle Comunita' Montane, quale contributo nelle spese di funzionamento di cui alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 50, deve intendersi, a partire dall'esercizio finaziario 1993, ripartito in parti uguali fra le Comunita' Montane della regione alla condizione che le stesse si dotino, in assenza di idonee preesistenti strutture, di un laureato in scienze forestali quale dipendente di ruolo, anche al fine di consentire una adeguata politica regionale forestale.

Art. 24.
(Ufficio di Statistica)

1. Lo Statuto della Comunita' Montana, nello stabilire l'ordinamento degli uffici, prevede l'istituzione di un Ufficio di Statistica, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Titolo IV - Piano pluriennale di sviluppo - Programmi annuali operativi - Progetti speciali integrati

Art. 25.
(Formazione, adozione ed approvazione del piano)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita' Montana predispone ed adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunita' Montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunita' Montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato, salvo che pervengano alla Comunita' Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizione. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti.
5. La procedura di cui al precedente comma 4. si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 26.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunita' Montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonche' di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunita' Montana ed e' redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneita', dalla Giunta Regionale.
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.
3. Al piano si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Comunita' Economica Europea, statale e regionale affidati alla competenza della Comunita' Montana nell'ambito della sua validita' temporale.
4. L'individuazione e la localizzazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4. dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali concorrono in misura vincolante alla formazione del Piano Territoriale Provinciale o del Piano Territoriale Metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6. dell'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.

Art. 27.
(Programmi annuali operativi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione "previsionale e programmatica" allegata al bilancio di previsione della Comunita' Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Regione ed alla Provincia; la Provincia ne riscontra la compatibilita' con il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunita' Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 28.
(Progetti speciali integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare "progetti speciali integrati" presentati dalla Comunita' Montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonche' la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. Alla realizzazione dei "progetti speciali integrati" possono concorrere altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di "progetti speciali integrati", qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. L'ammissibilita' e priorita' dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'art. 4 della presente legge.
d) delle direttive annuali emanate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 35 della presente legge.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con uno stanziamento da iscriversi, a partire dall'esercizio 1992, in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale per un importo definito con legge di bilancio.

Titolo V Rapporti istituzionali - Controlli

Art. 29.
(Convenzione)

1. La Regione promuove e partecipa a rapporti convenzionali tra la Comunita' Montana ed il Comune escluso dalla medesima in attuazione dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 per la realizzazione, da parte della Comunita' Montana, di interventi speciali per la montagna, in forza di normative della Comunita' Economica Europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. La Convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunita' Montana ed il Comune interessato.

Art. 30.
(Gestione da parte della Comunita' Montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata.)

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunita' Montana.
2. I Comuni di cui al precedente comma 1. organizzano altresi', a livello di Comunita' Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2. dell'art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure d'attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1. e 2., i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunita' Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunita' Montana.
5. I Comuni di cui al comma 1. classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunita' Montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunita' Montana puo' essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunita' Montana, o suo delegato, fara' parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunita' Montana.
7. La Comunita' Montana non puo' partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.

Art. 31.
(Comunita' Montana Unione di Comuni)

1. In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunita' Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Tale costituzione puo avvenire su proposta del Consiglio della Comunita' Montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; l'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli Organi dell'Unione sono gli Organi della Comunita' Montana, anche quando il potere di iniziativa e' autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o piu' Comuni facenti parte di una Comunita' Montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'Unione, salvo diversa espressa volonta' dei Comuni interessati.

Art. 32.
(Aziende specialiIstituzioni e consorzi)

1. La Comunita' Montana puo' costituire, per l'esercizio di servizi o per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33.
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori Commercialisti;
c) tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni non e' revocabile salvo inadempienza ed e' rieleggibile una sola volta. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4) Il Revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e dai Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

Art. 34.
(Controllo sugli Organi e sugli atti della Comunita' Montana)

1. Ai sensi dell'art. 49 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, alla Comunita' Montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.

Titolo VI - Coordinamento regionale

Art. 35.
(Comitato di coordinamento regionale)

1. Presso la Presidenza della Giunta Regionale, con Decreto del Presidente della Giunta, e' costituito un Comitato di Assessori cui e' demandato il coordinamento della politica regionale per la montagna. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore espressamente delegato.
2. Direttive annuali per il coordinamento della politica regionale per la montagna sono emanate dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui al precedente comma 1.
3. La Segreteria del Comitato e' affidata ad un funzionario regionale della seconda qualifica dirigenziale.

Art. 36.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane)

1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane quale Organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionali. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunita' Montane e la Giunta esecutiva della Delegazione Regionale dell' U.N.C.E.M. 2. La Conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore espressamente delegato e puo' essere convocata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Titolo VII - Norme finali e transitorie

Art. 37.
(Estinzione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono estinte le seguenti Comunita' Montane costituite con legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modifiche:
a) Valle Antrona b) Valle Ossola c) Valle Strona d) Cusio e Mottarone e) Prealpi Biellesi f) Alta Valle del Cervo g) Bassa Valle del Cervo h) Alta Valle dell'Elvo i) Bassa Valle dell'Elvo

Art. 38.
(Variazioni nella costituzione della Comunita' Montana)

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunita' Montana con l'inserimento e/o l'esclusione di uno o piu' Comuni, il Consiglio della Comunita' si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunita', designati ai sensi dell'art. 12 della presente legge, e/o con la esclusione dei rappresentanti del o dei Comuni esclusi dalla Comunita'.
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunita' Montana e' convocata dal Presidente ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta, secondo le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 39.
(Costituzione di nuove Comunita' Montane)

1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' Montane che comporti l'estinzione di Comunita' Montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunita' estinte che assume i poteri degli Organi delle stesse sino all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunita' ed all'elezione dei nuovi Organi.
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunita' Montane e' convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva delle nuove Comunita' Montane.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunita' Montane estinte.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta', il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta con le procedure di cui all'art. 17 della presente legge.

Art. 40.
(Regolazione dei rapporti)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, regola i rapporti finanziari, amministrativi e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale in conseguenza del riordino delle Comunita' Montane, ai sensi del comma 2. dell'art. 61 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 od a successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

Art. 41.
(Abrogazioni)

1.Sono abrogate:
a) la legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 b) la legge regionale 30 marzo 1974, n. 9 c) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 30 d) la legge regionale 17 febbraio 1975, n. 9 e) la legge regionale 7 luglio 1976, n. 35 f) la legge regionale 27 ottobre 1976, n. 53 g) la legge regionale 15 novembre 1976, n. 56 h) la legge regionale 4 luglio 1977, n. 34 i) la legge regionale 9 aprile 1990, n. 23, nonche':
l) l'art. 25 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 m) gli artt. 16, limitatamente al comma 4., e 89 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni n) gli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50.
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.