Proposta di legge regionale, n. 5121.
Proposta di legge regionale per la tutela e la promozione
dell'associazionismo. 1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale
fondamentale espressione e fattore di liberta', di solidarieta', di
progresso civile ed economico. 1. E' istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle
Associazioni senza scopo di lucro aventi le finalita' di cui all'art.
1. 1. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1., e con particolare
riferimento alle materie delegate, gli enti locali favoriscono le
attivita' delle associazioni anche tramite: 1. Per il proseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad
iniziative, sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalita'
socio culturali nelle materie delegate, gli enti locali stipulano
apposite convenzioni con una o piu' associazioni iscritte agli albi
regionali e provinciali. 1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti
regionali di specifici piani e progetti di attivita' presentati da
associazioni iscritte all'albo regionale, sono disciplinati dalle
leggi regionali di settore. 1. E' istituita una consulta regionale dell'associazionismo con
finalita' di proposta e consultazione obbligatoria sugli atti
regionali di interesse dell'associazionismo. 1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi
e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di
formazione degli operatori da impiegare per le attivita' delle
associazioni ai sensi dei precedenti articoli. 1. In attuazione di quanto stabilito nell'art. 8 dello Statuto, la
Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque
altra associazione che ne faccia richiesta, l'informazione
sull'attivita' regionale relativa ai settori nei quali opera
l'associazionismo. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno
finanziario 1991 la spesa di L. .....
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(Finalita')
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza
in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di
innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza
scopo di lucro ed aventi finalita' sociali, culturali, scientifiche,
educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e
di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti Locali nella
diffusione e valorizzazione delle realta' associative di ogni
ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla
vita democratica.
(Albo delle Associazioni)
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che
operano per una o piu' delle finalita' suddette da almeno un triennio
e che hanno la loro sede legale nel territorio della provincia.
Possono altresi' richiedere la iscrizione all'albo le associazioni a
carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro
sezione, attivita' nell'ambito della provincia.
3. Possono essere iscritte all'albo le associazioni che, per
previsione statutaria, dispongono di organismi democraticamente
eletti.
4. Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione
provinciale dal legale rappresentante unitamente a copia dell'atto
costitutivo e dello statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono
cariche sociali, all'indicazione della consistenza associativa, delle
eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti.
5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti e'
unita una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e la
dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici.
L'Amministrazione provinciale accertati i requisiti, delibera
l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione al
Comune territorialmente competente.
6. E' istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a
carattere regionale o nazionale con rappresentanza nel territorio
regionale, che abbiano in Piemonte un numero di soci non inferiore a
diecimila o una presenza in almeno quattro provincie, a condizione, in
quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite
da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo,
attivita' continuativa.
7. La domanda di iscrizione e' presentata all'Amministrazione
regionale corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti.
Successivamente all'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1., 2.,
3., il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto
l'iscrizione all'albo.
8. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto e'
comunicata entro tre mesi all'amministrazione competente.
9. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la
cancellazione dall'albo.
10. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla
Giunta regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
11. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di
tali elenchi nonche' dell'elenco regionale di cui al sesto comma del
presente articolo.
(Iniziativa degli enti locali)
a) l'assistenza tecnica e progettuale;
b) la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di
determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stabilite
secondo le procedure di cui al successivo art. 4.;
c) la messa a disposizione, di spazi, impianti o attrezzature
pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli soci associati, con
criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione
interessata;
d) la priorita' nella concessione in uso di impianti e strutture
pubbliche non direttamente utilizzate dagli enti locali;
e) finanziamenti per la stampa asociativa;
f) finanziamenti per l'attivita' istituzionale delle associazioni;
g) finanziamenti per l'ammodernamento degli impianti e delle
strutture;
h) l'accesso al credito agevolato per gli investimenti;
i) la partecipazione alla gestione dei servizi, tramite societa'
miste, come previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 22, allo
scopo di tutelare gli interessi non profit. che detti servizi devono
garantire;
l) possibilita' di distacco di personale regionale a termine per la
gestione di progetti in convenzione.
(Convenzioni)
2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni:
a) la presentazione di un progetto all'ente locale da parte della
associazione;
b) l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la
realizzazione del progetto;
c) la determinazione delle modalita' per l'eventuale utilizzazione di
strutture pubbliche;
d) la previsione di forme di verifica all'adempimento degli
interventi e dei risultati finali;
e) la documentazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente;
f) l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per
l'iniziativa.
(Progetti di rilievo regionale)
2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove
la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni
associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso.
Tali convenzioni sono stipulate con l'osservanza delle condizioni
previste al precedente art. 4 comma 2.
(Consulta regionale dell'associazionismo)
2. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
Regionale ed e' composta:
a) dall'Assessore Regionale competente per materia o da un suo
delegato;
b) da cinque esperti scelti tra le organizzazioni iscritte all'albo
regionale;
c) da cinque esperti nominati dal Consiglio Regionale.
3. La consulta regionale dell'associazionismo, nella prima seduta,
elegge nel proprio seno un Presidente con maggioranza qualificata dei
due terzi, ove non si raggiungesse la maggioranza qualificata nelle
prime due votazioni, si procedera' all'elezione del Presidente a
maggioranza semplice. Il Presidente e' coadiuvato da un vicepresidente
che lo sostituisce in caso di assenza o da un ufficio di Presidenza
composto di due membri eletti dalla consulta.
4. La consulta una volta insediata si dotera' di un regolamento.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. Essa e' convocata
obbligatoriamente dal Presidente quando almeno un quinto dei membri ne
facciano unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare.
6. Alla consulta regionale dell'associazionismo, la Giunta regionale
chiede il parere sulle proposte di legge, programmi e direttive che
interessino i campi d'intervento dell'associazionismo.
7. Ai componenti la consulta viene corrisposto il trattamento
economico previsto dalle vigenti leggi per i componenti di organi
collegiali regionali, in quanto applicabili.
8. I compiti di Segreteria sono svolti da personale designato dalla
Giunta regionale.
9. I membri della consulta durano in carica cinque anni.
10. La consulta ha accesso all'albo regionale nonche' agli albi
provinciali.
(Formazione e aggiornamento professionale)
2. La realizzazione degli interventi programmati puo' essere affidata
alle stesse associazioni o ad enti di loro emanazione.
(Diritto all'informazione)
2. In accordo con la consulta regionale sull'associazionismo e con
gli Enti Locali, la regione promuove iniziative di studio e di ricerca
sui temi della realta' associativa, favorendo la piu' larga diffusione
delle conoscenze e dei dati informativi.
(Disposizioni Finanziarie)
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa
fronte mediante una riduzione del pari ammontare della spesa di L.
.... in termini di competenze e di cassa del cap. ... dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante
l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario medesimo, di apposito capitolo denominato "Tutela e
Promozione dell'Associazionismo con lo stanziamento di competenza e di
cassa di L. ...".