Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 5121.

Proposta di legge regionale per la tutela e la promozione dell'associazionismo.

Presentata da FOCO ANDREA, GISSARA MARGHERITA, GROSSO CARLO FEDERICO, LEO GIAMPIERO, MONTABONE RENATO, SPAGNUOLO CARLA, STAGLIANO' GREGORIO IGOR.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di liberta', di solidarieta', di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalita' sociali, culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce inoltre il ruolo degli Enti Locali nella diffusione e valorizzazione delle realta' associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica.

Art. 2.
(Albo delle Associazioni)

1. E' istituito presso ogni Amministrazione provinciale l'albo delle Associazioni senza scopo di lucro aventi le finalita' di cui all'art. 1.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le associazioni che operano per una o piu' delle finalita' suddette da almeno un triennio e che hanno la loro sede legale nel territorio della provincia. Possono altresi' richiedere la iscrizione all'albo le associazioni a carattere nazionale o regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attivita' nell'ambito della provincia.
3. Possono essere iscritte all'albo le associazioni che, per previsione statutaria, dispongono di organismi democraticamente eletti.
4. Le domande di iscrizione sono presentate all'Amministrazione provinciale dal legale rappresentante unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'elenco dei soggetti che ricoprono cariche sociali, all'indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre organizzazioni e di quelle aderenti.
5. Alla documentazione concernente i dati ed i requisiti richiesti e' unita una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e la dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici. L'Amministrazione provinciale accertati i requisiti, delibera l'iscrizione all'albo delle associazioni, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.
6. E' istituito inoltre un albo regionale delle associazioni a carattere regionale o nazionale con rappresentanza nel territorio regionale, che abbiano in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila o una presenza in almeno quattro provincie, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attivita' continuativa.
7. La domanda di iscrizione e' presentata all'Amministrazione regionale corredata dalla documentazione prevista ai commi precedenti. Successivamente all'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1., 2., 3., il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo.
8. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto e' comunicata entro tre mesi all'amministrazione competente.
9. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.
10. Entro il 30 gennaio di ciascun anno ogni Provincia comunica alla Giunta regionale l'elenco delle associazioni iscritte all'albo.
11. La Giunta provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di tali elenchi nonche' dell'elenco regionale di cui al sesto comma del presente articolo.

Art. 3.
(Iniziativa degli enti locali)

1. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1., e con particolare riferimento alle materie delegate, gli enti locali favoriscono le attivita' delle associazioni anche tramite:
a) l'assistenza tecnica e progettuale;
b) la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante convenzioni stabilite secondo le procedure di cui al successivo art. 4.;
c) la messa a disposizione, di spazi, impianti o attrezzature pubbliche per iniziative rivolte anche ai soli soci associati, con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata;
d) la priorita' nella concessione in uso di impianti e strutture pubbliche non direttamente utilizzate dagli enti locali;
e) finanziamenti per la stampa asociativa;
f) finanziamenti per l'attivita' istituzionale delle associazioni;
g) finanziamenti per l'ammodernamento degli impianti e delle strutture;
h) l'accesso al credito agevolato per gli investimenti;
i) la partecipazione alla gestione dei servizi, tramite societa' miste, come previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 22, allo scopo di tutelare gli interessi non profit. che detti servizi devono garantire;
l) possibilita' di distacco di personale regionale a termine per la gestione di progetti in convenzione.

Art. 4.
(Convenzioni)

1. Per il proseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative, sperimentazioni volte ad integrare servizi e finalita' socio culturali nelle materie delegate, gli enti locali stipulano apposite convenzioni con una o piu' associazioni iscritte agli albi regionali e provinciali.
2. Sono requisiti per la stipula di dette convenzioni:
a) la presentazione di un progetto all'ente locale da parte della associazione;
b) l'indicazione delle risorse e dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
c) la determinazione delle modalita' per l'eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
d) la previsione di forme di verifica all'adempimento degli interventi e dei risultati finali;
e) la documentazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente;
f) l'indicazione di eventuali altri contributi pubblici richiesti per l'iniziativa.

Art. 5.
(Progetti di rilievo regionale)

1. Le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti regionali di specifici piani e progetti di attivita' presentati da associazioni iscritte all'albo regionale, sono disciplinati dalle leggi regionali di settore.
2. Per progetti di rilevante interesse regionale, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con organizzazioni associative, sentiti gli enti locali e con il loro eventuale concorso. Tali convenzioni sono stipulate con l'osservanza delle condizioni previste al precedente art. 4 comma 2.

Art. 6.
(Consulta regionale dell'associazionismo)

1. E' istituita una consulta regionale dell'associazionismo con finalita' di proposta e consultazione obbligatoria sugli atti regionali di interesse dell'associazionismo.
2. La consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed e' composta:
a) dall'Assessore Regionale competente per materia o da un suo delegato;
b) da cinque esperti scelti tra le organizzazioni iscritte all'albo regionale;
c) da cinque esperti nominati dal Consiglio Regionale.
3. La consulta regionale dell'associazionismo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno un Presidente con maggioranza qualificata dei due terzi, ove non si raggiungesse la maggioranza qualificata nelle prime due votazioni, si procedera' all'elezione del Presidente a maggioranza semplice. Il Presidente e' coadiuvato da un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o da un ufficio di Presidenza composto di due membri eletti dalla consulta.
4. La consulta una volta insediata si dotera' di un regolamento.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. Essa e' convocata obbligatoriamente dal Presidente quando almeno un quinto dei membri ne facciano unitamente richiesta, specificando gli argomenti da trattare.
6. Alla consulta regionale dell'associazionismo, la Giunta regionale chiede il parere sulle proposte di legge, programmi e direttive che interessino i campi d'intervento dell'associazionismo.
7. Ai componenti la consulta viene corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti leggi per i componenti di organi collegiali regionali, in quanto applicabili.
8. I compiti di Segreteria sono svolti da personale designato dalla Giunta regionale.
9. I membri della consulta durano in carica cinque anni.
10. La consulta ha accesso all'albo regionale nonche' agli albi provinciali.

Art. 7.
(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attivita' delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.
2. La realizzazione degli interventi programmati puo' essere affidata alle stesse associazioni o ad enti di loro emanazione.

Art. 8.
(Diritto all'informazione)

1. In attuazione di quanto stabilito nell'art. 8 dello Statuto, la Regione garantisce alle associazioni iscritte agli albi, e a qualunque altra associazione che ne faccia richiesta, l'informazione sull'attivita' regionale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo.
2. In accordo con la consulta regionale sull'associazionismo e con gli Enti Locali, la regione promuove iniziative di studio e di ricerca sui temi della realta' associativa, favorendo la piu' larga diffusione delle conoscenze e dei dati informativi.

Art. 9.
(Disposizioni Finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di L. .....
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione del pari ammontare della spesa di L. .... in termini di competenze e di cassa del cap. ... dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo denominato "Tutela e Promozione dell'Associazionismo con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. ...".