Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5113.

Partecipazione della Regione Piemonte all'Agenzia per l'Innovazione S.p.A.

Art. 1, 2, 3, 4
All.

Art. 1.

1. La Regione Piemonte, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo e per l'attuazione degli stessi, partecipa, unitamente ad altri enti pubblici, enti locali, istituti di credito e societa' private, alla costituzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale e dall'art. 2329 e seguenti del Codice Civile, di una Societa' per Azioni, denominata "Agenzia per l'Innovazione S.p.A.", il cui scopo sociale consiste nell'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica, nell'ambito delle materie di competenza della Regione definite dalla legislazione nazionale.

Art. 2.

1. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della costituenda Societa' per un importo di tre miliardi di lire.
2. La Giunta regionale e' autorizzata a cedere parte delle proprie quote di partecipazione ad altri soggetti, conservando alla Regione una partecipazione che, unitamente alle quote degli altri enti pubblici, assicuri alla componente pubblica la maggioranza del capitale sociale.
3. Nei casi di aumento del capitale sociale, la Regione Piemonte esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere, unitamente alle eventuali quote di altri enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale.

Art. 3.

1. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda societa', la cui nomina e' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, sono nominati dalla Giunta regionale.
2. In relazione alle funzioni di indirizzo che competono alla Regione, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto regionale, i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono tenuti, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10.
3. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costruzione dell'Agenzia per l'Innovazione S.p.A., secondo le norme che precedono.
4. Sulla base delle determinazioni di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad intervenire nella stipulazione del contratto di Societa'.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di L. 3.000.000.000.
2. All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e con l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di un apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della societa' "Agenzia per l'Innovazione" per l'attivazione di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica" recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000.000.000.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

Allegato

1. La societa' per azioni, costituita con atto del Notaio ..., numero di repertorio ... si denomina "Agenzia per l'Innovazione S.p.A.".
2. La societa' ha sede in Torino, Piazza Castello 165, presso la Regione Piemonte.
3. Il Consiglio di amministrazione puo', con propria deliberazione, istituire e sopprimere uffici e recapiti distaccati sia in Italia che all'estero.
4. Essa avra' durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga. Art. 2. - Oggetto sociale 1. La societa', che agisce con criteri di economicita', ha lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica per il Piemonte, raccordando, in tale ambito, gli interventi pubblici e privati.
2. Costituiscono l'oggetto sociale la realizzazione di studi e progetti e lo svolgimento di attivita' promozionali finalizzate alla creazione di nuove opportunita' imprenditoriali, all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche di produzione, di servizio e di ricerca; alla creazione di poli tecnologici; all'orientamento degli investimenti pubblici verso progetti innovativi nei settori dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente, dell'energia e della sanita' o comunque connessi con il governo del territorio.
3. La societa' potra', inoltre, fornire direttamente ad imprese o Enti pubblici o privati servizi connessi allo scopo sociale. Art. 3. - Attivita' strumentali 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolato precedente, la societa' puo' realizzare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, strettamente necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni - nei limiti del 5% o del 10% del capitale della partecipata, a seconda che sia quotata o non quotata - in societa' aventi per oggetto attivita' strettamente connesse all'oggetto sociale. Art. 4. - Capitale sociale 1. Il capitale sociale e' di Lire ... ed e' diviso in numero ... azioni ordinarie da nominali lire 100.000 (centomila) cadauna.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono uguali diritti.
3. Nel corso di aumenti del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria puo' riservare la sottoscrizione a nuovi soci, eventualmente determinando un sovrapprezzo delle azion di nuova emissione.
4. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la societa', e' quello risultante dal libro dei soci, tenuto dal Consiglio di amministrazione, a norma delle leggi vigenti. Art. 5. - Diritto di prelazione 1. Il socio che intende alienare in tutto od in parte le proprie azioni deve darne notizia, con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, precisando il prezzo di cessione, le generalita' dell'acquirente ed ogni altra modalita' della vendita, al Consiglio di amministrazione, il quale, sempre a mezzo raccomandata A.R., o telegramma o telefax, ne dara' a sua volta comunicazione entro dieci giorni, agli altri soci.
2. Questi ultimi, a parita' di condizioni di offerte del terzo di buona fede, hanno diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione al numero delle azioni rispettivamente possedute; la prelazione puo' essere esercitata per la totalita' anche da un solo socio, qualora gli altri rinuncino alla prelazione stessa.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ciascuno dei soci interessati deve comunicare con lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax, al Consiglio di amministrazione l'intendimento di esercitare il diritto di prelazione per la quota di rispettiva spettanza, precisando altresi' se ed in che misura sia disposto ad acquistare anche la parte eventualmente rinunziata dagli altri soci; la mancata risposta entro il detto termine equivale a rinunzia al diritto di prelazione.
4. Sara' cura del Consiglio di amministrazione comunicare, entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma precedente al venditore il nominativo o i nominativi dei soci disponibili all'acquisto.
5. Il trasferimento delle azioni, con effetto nei confronti della societa', dovra' avere luogo entro i successivi trenta giorni a favore del socio o dei soci esercenti la prelazione.
6. Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopraindicati, il socio che intende cedere le proprie azioni e' libero di alienarle a terzi estranei. Analoga procedura dovra' essere adottata nel caso di cessione di diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione.
7. La prelazione non opera nel caso di cessione delle azioni e dei diritti di opzione in favore di un altro socio, ma resta fermo l'obbligo delle comunicazioni previste nel primo comma. Art. 6. - Organi sociali 1. Sono organi della societa':
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale. Art. 7. - Assemblea 1. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione nella sede della societa', od altrove, purche' in Italia.
2. L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio della societa', ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Contestualmente all'approvazione del bilancio, l'Assemblea determina i compensi a favore del Presidente del Consiglio di amministrazione, degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, per l'intera durata dell'incarico. Art. 8. - Riunioni dell'assemblea 1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare: nello stesso avviso puo' essere fissata, per un giorno successivo, la data della seconda convocazione.
3. Sono valide le assemblee totalitarie a norma di legge.
4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con le maggioranze stabilite dal codice civile.
5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale. Art. 9. - Presidenza dell'assemblea 1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione od a chi ne fa le veci.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente, l'Assemblea viene presieduta dal Consigliere d'amministrazione piu' anziano di eta'. Art. 10. - Verbale dell'assemblea 1. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilita' di chi presiede la riunione ed a cura di un segretario, designato dall'Assemblea stessa fra gli intervenuti, salvo nei casi in cui, ad istanza del Presidente o dell'Assemblea, o per legge, venga redatto da notaio. Art. 11. - Composizione del Consiglio di amministrazione 1. La societa' e' amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.
2. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.
3. Ai sensi dell'art. 2458 C.C., e' riservata alla nomina diretta della Regione la rappresentanza della stessa nel Consiglio di amministrazione, in ragione della quota di partecipazione. Gli altri membri sono nominati dall'Assemblea, su proposta degli altri azionisti. Art. 12. - Competenze del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri deliberativi in relazione agli atti ed affari ordinari e straordinari compresi nell'oggetto sociale.
2. Il Consiglio esercita tutte le proprie prerogative anche nell'eventuale periodo di "prorogatio" dei poteri, ai sensi dell'art. 2385, II c., del Codice Civile. Art. 13. - Rimborsi spese e gettoni di presenza 1. Per le sedute del Consiglio di Amministrazione, spetta ai componenti il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'Assemblea puo', altresi', deliberare l'erogazione di un gettone di presenza per ogni seduta. Art. 14. - Comitato tecnico-scientifico 1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Comitato tecnico- scientifico, costituito da esperti in discipline afferenti ai settori in cui opera la societa'.
2. Il Comitato tecnico- scientifico coadiuva l'azione degli Organi sociali ed, a tale fine, formula pareri e fornisce ogni altro supporto culturale utile all'azione sociale, su temi proposti dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dall'Amministratore delegato. Art. 15. - Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' eletto dal Consiglio stesso, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.
2. Compete al Presidente la rappresentanza della societa' di fronte a terzi ed in giudizio, con l'uso della firma sociale. Art. 16. - Amministratore delegato 1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Amministratore delegato, determinandone i poteri.
2. Compete all'Amministratore delegato, nei limiti della delega, la rappresentanza della societa' di fronte a terzi ed in giudizio, con l'uso della firma sociale. Art. 17. - Sedute del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, purche' in Italia, su convocazioni del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. La convocazione avviene mediante avviso spedito a ciascun Amministratore ed al Collegio sindacale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
3. In caso di urgenza, la convocazione puo' avvenire mediante telegramma, con ventiquattro ore di preavviso.
4. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. La riunione e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, dal Consigliere piu' anziano di eta'.
6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.
7. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare mediante verbale, redatto sull'apposito libro, sotto la responsabilita' di chi presiede la riunione ed a cura di un Segretario, nominato dal Consiglio anche fra persone estranee alla societa'. Art. 18. - Collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Ai sensi dell'articolo 2458 C.C., la Regione Piemonte nomina un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente. Gli altri membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea.
3. La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo nominato dalla Regione Piemonte, compatibilmente con il disposto dell'art. 2398 C.C.
4. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Art. 19. - Esercizio sociale e destinazione degli utili 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:
a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) sara' assegnata alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo sara' ripartito tra gli azionisti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
3. Il pagamento dei dividendi e' effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Art. 20. - Scioglimento e liquidazione 1. In caso di scioglimento della societa', l'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. Art. 21. - Clausola compromissoria 1. Ogni contestazione o controversia, che in dipendenza dei rapporti sociale potesse insorgere tra i Soci e la societa', verra' deferita ad un Collegio di arbitri irrituali il quale la risolvera' in via definitiva, senza formalita' di procedura non essenziale al rispetto del contradditorio e secondo equita', entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Il Collegio arbitrale e' composto sempre da un numero dispari di membri, cosi' nominati: uno da ciascuna delle parti in causa ed uno con funzioni di Presidente - ovvero due (tra cui uno con funzioni di presidente) quando cio' si renda necessario per raggiungere il numero dispari - dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero, in caso di loro disaccordo e su istanza della parte piu' diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino, il quale provvedera' pure, alla nomina degli arbitri di parte, quando la parte interessata non vi abbia provveduto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. La decisione degli arbitri, che potra' essere adottata anche solo a maggioranza, vale quale accordo transattivo fra le parti e le impegna di conseguenza. Art. 22. - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.