Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5103.

Norme in materia di pianificazione del territorio.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge definisce gli strumenti della pianificazione del territorio nonche' le modalita' per la formazione, approvazione ed efficacia degli stessi, anche agli effetti derivanti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Regione esercita, direttamente ed attraverso l'azione degli Enti delegati, le proprie funzioni in materia di pianificazione territoriale disciplinando gli interventi sul territorio e promuovendone nel contempo la massima salvaguardia, la tutela e la valorizzazione ambientale.
3. Nella sua iniziativa la Regione persegue specificatamente le seguenti finalita':
a) l'ordinato svolgersi delle azioni dell'uomo sul territorio;
b) l'affermarsi della priorita' dell'interesse pubblico generale;
c) la piu' vasta partecipazione al processo conoscitivo, decisionale e gestionale delle trasformazioni del territorio;
d) la crescita della sensibilita' e della cultura della salvaguardia ambientale e territoriale;
e) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e della natura nel loro insieme e nella specificita' dei beni culturali e ambientali;
f) la tutela delle aree di particolare pregio paesistico e di quelle ambientalmente sensibili.
4. La Regione conseguentemente promuove:
a) la conoscenza dell'ambiente, del territorio e degli insediamenti sotto l'aspetto fisico, storico, sociale ed economico e la conseguente realizzazione di un adeguato sistema informativo e cartografico;
b) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio;
c) la sistematica verifica di compatibilita' territoriale ed ambientale e l'assestamento dei piani e dei programmi pubblici ai vari livelli, per una coerente pianificazione e per l'integrazione tra gli indirizzi generali regionali e le iniziative e le decisioni locali e settoriali.

Art. 2.
(Soggetti e strumenti della pianificazione del territorio)

1. La pianificazione del territorio si realizza:
a) a livello regionale, attraverso il Piano territoriale regionale formato dalla Regione; b) a livello provinciale e di area metropolitana, attraverso i Piani territoriali provinciali formati dalle Province ed il Piano territoriale metropolitano formato dalla Citta' metropolitana;
c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali, nonche' per l'attuazione di progetti o politiche complesse, attraverso i Piani di area e i Piani paesistici formati dai soggetti indicati dall'articolo 8.
2. Il Piano territoriale regionale considera nella sua integralita' il territorio regionale e ne esplicita ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio della Regione. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano criteri per la disciplina delle trasformazioni, sviluppando, integrando e specificando gli indirizzi di pianificazione del Piano territoriale regionale. I Piani di area considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa. I Piani paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico.

Art. 3.
(Il processo di pianificazione del territorio.)

1. Il processo di pianificazione del territorio e' realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani di ogni livello gia' esistenti riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, comma 1, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. A tal fine la Regione forma il Piano territoriale regionale e promuove:
a) la formazione dei Piani territoriali provinciali, del Piano territoriale metropolitano, nonche' dei Piani di area;
b) la formazione dei Piani paesistici;
c) l'individuazione e la tutela delle aree di particolare sensibilita' ambientale e di rilevante pregio paesistico.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.
4. Il Piano territoriale regionale, i Piani territoriali provinciali, il Piano territoriale metropolitano ed i Piani di area, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, l'esistenza della condizione su richiamata e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente dalla Giunta regionale in sede di adozione del Piano territoriale regionale e dei Piani formati dalla Regione, e per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Citta' metropolitana in sede di proposta al Consiglio regionale, per l'approvazione.
5. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici, per la redazione dei piani settoriali e per l'attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio regionale.
6. Per quanto attiene ai Piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.
7. Nel rispetto delle singole competenze il Piano territoriale regionale, i Piani territoriali provinciali ed il Piano territoriale metropolitano costituiscono momenti di riferimento e di coordinamento per la predisposizione dei Piani di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 4.
(Contenuti del Piano territoriale regionale, del)

Piano territoriale provinciale e del Piano territoriale metropolitano 1. Il Piano territoriale regionale esplicita ed integra gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, assumendo come riferimento il Piano regionale di Sviluppo ed i suoi aggiornamenti, e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonche' delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio regionale.
2. Con cartografia in scala appropriata, il Piano stesso:
a) configura le linee generali dell'assetto del territorio;
b) indica di massima le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina;
c) descrive le aree gia' istituite a Parco od altre Aree Protette e quelle previste nel relativo piano di settore;
d) individua le aree gia' sottoposte e quelle da sottoporre alla formazione di Piani paesistici;
e) individua le aree da sottoporre alla formazione di Piani di area e ne individua i soggetti attuatori.
3. Il Piano territoriale regionale, inoltre:
a) individua e disciplina, ai fini della tutela dei beni ambientali e paesistici, le porzioni di territorio assoggettate a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431;
b) indica i criteri di formazione dei piani ed individua i vincoli relativi alle aree e alle materie di cui alle precedenti lettere c), d), ed e) del comma 1, e comunque i termini di tempo da rispettare nella pianificazione del territorio a livello provinciale o di area metropolitana sulla base dei criteri generali di individuazione e di salvaguardia;
c) puo' altresi' indicare categorie di beni o porzioni di territorio che i Piani territoriali provinciali od il Piano territoriale metropolitano dovranno assoggettare a vincolo, nonche' criteri per l'applicazione delle misure di salvaguardia nelle more della formazione dei Piani territoriali, provinciali o metropolitano, stessi;
d) puo' fornire indicazioni per il coordinamento dei programmi relativi ai piu' rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
e) individua i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale, e' fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione.
4. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano sviluppano, specificano ed integrano gli indirizzi dettati dal Piano territoriale regionale; configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integralita' considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attivita' e degli insediamenti.
5. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano:
a) definiscono gli interventi e gli eventuali vincoli, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che gli stessi possono complessivamente determinare;
b) forniscono indicazioni territoriali e normative da attuare, precisare ed introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e dei programmi di settore;
c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi relativi ai piu' rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano, ferme restando le competenze statali e comunali ed in attuazione della legislazione e degli indirizzi di pianificazione territoriale della Regione, considerano il territorio nella sua globalita' ed integralita' e ne definiscono le diverse destinazioni, individuando:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, stabilendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) le aree da sottoporre a speciale disciplina per effetto di una loro particolare sensibilita' ambientale;
c) i sistemi delle reti infrastrutturali, dei poli gravitazionali e delle loro aree di influenza, dei servizi delle aree e degli impianti produttivi, delle aree di interesse turistico, delle aree e degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti, nonche' ogni altro impianto o attrezzatura di interesse o di rilevanza regionale o provinciale;
d) le dotazioni degli spazi per i servizi sociali di interesse generale;
e) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni aventi speciale rilevanza culturale per ragioni storiche, artistiche, etnografiche, archeologiche o comunque testimoniali.
7. Inoltre, il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano:
a) recepiscono le delimitazioni e le prescrizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2;
b) possono integrare gli elenchi dei Comuni, obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, di cui alla lettera e) del comma 3;
c) definiscono i criteri e gli indirizzi che devono essere osservati nella formazione dei piani di livello comunale e di settore precisando quali siano le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti dei privati nonche' nella realizzazione degli interventi settoriali.

Art. 5.
(Elaborati del Piano territoriale regionale, del)

Piano territoriale provinciale e del Piano territoriale metropolitano 1. Il Piano territoriale regionale e' costituito dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte adottate;
b) le tavole, che individuano alla scala piu' appropriata, comunque, non inferiore a 1:100.000, le politiche di piano secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4;
c) le norme di attuazione, contenenti anche gli indirizzi di pianificazione per la predisposizione dei Piani territoriali provinciali, del Piano territoriale metropolitano e dei Piani di area, nonche' l'eventuale specificazione delle norme immediatamente prevalenti e vincolanti;
d) gli allegati ritenuti necessari per definire lo stato di fatto.
2. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione dello stato ambientale e della situazione socio-economica e territoriale e dei criteri e delle scelte proposte con riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 4, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano;
b) le tavole, che definiscono alla scala piu' appropriata, comunque, non inferiore a 1:50.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al comma 6 dell'articolo 4; qualora siano presenti nel Piano prescrizioni immediatamente prevalenti, le tavole devono avere scala non inferiore a 1:10.000;
c) le norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani di livello comunale alle prescrizioni dichiarate cogenti, nonche' la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
d) l'analisi di compatibilita' ambientale, che, per il controllo degli effetti conseguenti alle trasformazioni dell'uso del suolo, contiene:
aa) la descrizione e la documentazione delle condizioni iniziali dell'ambiente;
bb) la descrizione delle scelte proposte, delle modalita' di attuazione e delle motivazioni delle scelte compiute;
cc) la descrizione delle modifiche qualitative e quantitative indotte dalle scelte;
dd) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per compensare, ridurre o eliminare gli impatti a valenza negativa;
e) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro e' necessario per definire lo stato di fatto.

Art. 6.
(Contenuti dei Piani di area e dei Piani paesistici)

1. Il Piano di area e' strumento di specificazione o di attuazione del Piano territoriale regionale, del Piano territoriale provinciale e del Piano territoriale metropolitano; puo' essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, dello stesso e riguarda politiche o aree ad alta complessita'.
2. Il Piano di area e' formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano territoriale regionale o dal Piano territoriale provinciale o del Piano territoriale metropolitano salvo nei casi di particolare e riconosciuta urgenza che sono definiti, in ogni caso, con atto deliberativo, dal Consiglio regionale che individua l'ambito territoriale, gli obiettivi programmatici, i tempi di formazione ed i soggetti che lo realizzano.
3. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, anche per il tramite dei soggetti individuati dall'articolo 8 ed esercitando la potesta' trasferita dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, redige Piani paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, all'interno delle seguenti aree:
a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 integrati come previsto dall'articolo 10 della presente legge;
b) nelle aree e localita' comprese nelle categorie di cui all'articolo 82, comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 cosi' come integrato e modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) nelle aree individuate dal Piano territoriale regionale, dai Piani territoriali provinciali e dal Piano territoriale metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.
4. I Piani di area, tenendo in considerazione le prescrizioni degli altri Piani territoriali e dei Piani Regolatori vigenti, contengono:
a) le previsioni e le prescrizioni normative proprie del Piano stesso;
b) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
c) l'individuazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione, della Provincia, della Citta' metropolitana e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;
d) l'indicazione dei soggetti, delle modalita' e degli strumenti per la realizzazione nonche' la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
5. I Piani di area valutano la compatibilita' ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operativita' diretta e di influenza indiretta.
6. Il Piano paesistico individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle localita' oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse presenti, nonche' i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione dei beni naturali e culturali presenti nel territorio, anche attraverso:
a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio interessato;
b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle localita' oggetto del piano, sotto il profilo naturale ed antropico;
c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno ambientale, definendo i vincoli che si rendono necessari, stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi delle trasformazioni ammissibili;
d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.

Art. 7.
(Elaborati dei Piani di area e dei Piani paesistici)

1. I Piani di area sono costituito dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione delle finalita', dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto e agli altri Piani vigenti nell'area;
b) le tavole, che definiscono i vari elementi dello stato di fatto e le scelte progettuali, in scala non inferiore a 1:25.000; per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente, e vincolante anche nei confronti dei privati, le tavole devono avere scala non inferiore a 1:10.000 e non inferiore a 1:2.000 o catastale nel solo caso delle opere progettualmente definite;
c) l'analisi di compatibilita' ambientale, per la valutazione delle scelte proposte;
d) il programma di fattibilita' contenente l'indicazione dei soggetti, delle modalita' sulle risorse dei tempi e degli strumenti per la realizzazione del Piano;
e) le norme di attuazione;
f) l'elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza diretta ed indiretta;
g) gli allegati tecnici e statistici atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici.
2. I Piani paesistici sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri di valutazione e delle scelte normative assunte, nonche' i riferimenti con gli altri Piani vigenti nell'area;
b) le tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle localita' al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali;
c) le tavole di piano, in scala non inferiore a 1:10.000; per le parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1:2.000 o catastale;
d) le norme di attuazione, che contentono i criteri, gli indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei Piano Regolatori Generali, comunali o intercomunali, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati, con indicazioni di dettagli rispetto alle caratteristiche degli interventi ammessi.

Art. 8.
(Formazione e approvazione dei Piani territoriali)

1. La Giunta regionale formula con propria deliberazione, e trasmette alle Province ed alla Citta' metropolitana, la proposta di Piano territoriale regionale; entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta predetta, le Province e la Citta' metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Citta' metropolitana, la proposta di Piano e' pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi sessanta giorni motivate osservazioni e proposte; decorsi i termini predetti, la Giunta regionale, esaminati i pareri, le osservazioni e le proposte, ed assunte le determinazioni al riguardo procede, con provvedimento motivato, all'adozione del Piano; acquisisce, quindi, il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro sessanta giorni dalla richiesta, e sottopone il Piano con il parere predetto, al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Giunta provinciale o la Giunta metropolitana formula, in concorso con i Comuni secondo le norme dell'articolo 12, la proposta di Piano territoriale provinciale o di Piano territoriale metropolitano che viene trasmesso alle Comunita' Montane ed ai Comuni interessati i quali, entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta proposta, esprimono con deliberazione consiliare e trasmettono alla Provincia od alla Citta' metropolitana il loro parere; contestualmente alla trasmissione la proposta di Piano e' pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi sessanta giorni motivate osservazioni e proposte; decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta metropolitana, esaminati i pareri, le osservazioni e le proposte ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio provinciale o al Consiglio metropolitano per l'adozione; il Piano adottato e' inviato - corredato dai pareri espressi dagli Enti locali - alla Giunta regionale che, accertata la conformita' con il Piano territoriale regionale ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali espresso in seduta congiunta e rassegnato entro sessanta giorni dalla richiesta, sottopone, con provvedimento motivato, il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. I Piani di area ed i Piani paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana a seconda del Piano territoriale approvato che li determina o, nel solo caso dei Piani di area, dal soggetto individuato dal Consiglio regionale nei casi di particolare e riconosciuta urgenza di cui al comma 2, dell'articolo 6.
4. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Piano di area o il Piano paesistico successivamente ai pareri, espressi dai rispettivi organi consiliari, delle Province, della Citta' metropolitana, dei Comuni e delle Comunita' Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale puo', in ogni caso, procedere all'adozione.
5. La Giunta provinciale o la Giunta metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Piano di area o il Piano paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunita' Montane interessate, lo invia al Consiglio provinciale o al Consiglio metropolitano per l'adozione. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana, trascorso tale termine, il Consiglio provinciale o il Consiglio metropolitano puo', in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato e' inviato alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai successivi commi.
6. La Giunta regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 4 e 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque puo' far pervenire alla Giunta regionale le proprie motivate osservazioni.
7. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi e, per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Citta' metropolitana, attiva una collaborazione con l'Ente proponente per la redazione degli elaborati definitivi.
8. Acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Piano di area o il Piano paesistico e' trasmesso dalla Giunta con il parere predetto, al Consiglio regionale per l'approvazione.
9. I Piani territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione e mediante gli interventi pubblici e privati.
10. La Giunta regionale, le Giunte provinciali e la Giunta metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, periodiche relazioni sullo stato di attuazione del processo di pianificazione.

Art. 9.
(Efficacia dei Piani territoriali)

1. I Piani territoriali di cui alla presente legge entrano in vigore con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
2. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I Piani territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonche' disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.
4. I Piani di area e i Piani paesistici ove contengano gli elaborati di cui all'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, hanno l'efficacia dei piani particolareggiati; ove contengano altresi' i progetti delle opere ed infrastrutture in essi previste, la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza delle stesse opere ed infrastrutture.
5. Nelle aree normate dai Piani paesistici, a partire dalla data della loro adozione, e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai piani stessi come immediatamente prevalenti.
6. I Piani di area ed i Piani paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano territoriale regionale e ai relativi Piani territoriali provinciali o Piano territoriale metropolitano.
7. Successivamente all'approvazione del Piano territoriale regionale, ove le Province o la Citta' metropolitana non provvedano alla formazione e all'adozione del Piano territoriale provinciale o del Piano territoriale metropolitano o dei Piani di area o dei Piani paesistici di loro competenza od a loro affidati, la Regione, previa diffida rimasta inadempiuta, compie in luogo della Provincia o della Citta' metropolitana gli atti richiesti per la formazione e l'adozione degli strumenti predetti; in tal caso, la Giunta regionale si sostituisce alla Giunta e al Consiglio provinciale o alla Giunta e al Consiglio metropolitano.

Art. 10.
(Provvedimenti a tutela dell'ambiente e del paesaggio)

1. Gli elenchi delle cose e delle localita' di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle Comunita' Montane, delle Province e della Citta' metropolitana.
2. Per le cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese nell'elenco integrativo di cui al comma 1, il Sindaco, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta deliberazione, provvede alla relativa notificazione ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.
3. Per le localita' di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco e' pubblicato all'albo dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.
4. Dalla data dell'avvenuta notificazione di cui al comma 2 o della pubblicazione di cui al comma 3, si applica il disposto dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
5. La Regione, oltre a provvedere alla redazione dei Piani paesistici, quando sussistano esigenze di tutela di particolare rilievo o si renda necessario per l'attuazione del Piano territoriale regionale o dei Piani territoriali provinciali o del Piano territoriale metropolitano o dei Piani di area, adotta in via cautelare provvedimenti di sospensione o di inibizione di opere e di attivita', nell'esercizio delle funzioni delegate con l'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 8 agosto 1985, n. 431.
6. I provvedimenti cautelari di cui al comma 5 sono assunti dalla Giunta regionale, anche su motivata proposta presentata da Comuni, Comunita' Montane, Province e Citta' metropolitana, con deliberazione che deve contenere le motivazioni, l'identificazione anche cartografica dei beni e delle porzioni di territorio da tutelare, la specificazione della natura e dei criteri della tutela e la prescrizione dei relativi adempimenti comunali.
7. I provvedimenti cautelativi di inibizione e sospensione hanno efficacia fino all'assunzione delle determinazioni in esito all'istruttoria per l'inclusione del bene negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, oppure fino all'adozione del relativo Piano paesistico, oppure fino all'adozione del Piano Regolatore Generale che assuma al riguardo idonei provvedimenti definitivi per la tutela del bene; perdono, comunque, la loro efficacia decorsi trentasei mesi dalla data della notificazione.

Art. 11.
(Varianti ai Piani territoriali)

1. I Piani territoriali, di cui alla presente legge, sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure rispettivamente previste dall'articolo 8, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'.
2. Essi possono altresi' essere variati in conseguenza dell'approvazione dei piani e dei programmi di settore o di loro modificazione, nonche' dei progetti di rilievo regionale o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.
3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Piani territoriali provinciali e nel Piano territoriale metropolitano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni, in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.
4. Le norme e le prescrizioni delle varianti, degli aggiornamenti e delle integrazioni di cui al presente articolo, dichiarate prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente, hanno immediata applicazione ed efficacia.

Art. 12.
(Concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane alla formazione dei Piani territoriali di competenza provinciale e metropolitana)

1. La Provincia e la Citta' metropolitana, rispetto alle finalita' della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano territoriale provinciale, del Piano territoriale metropolitano, dei Piani di area e dei Piani paesistici di loro competenza od a loro affidati.
2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, la Provincia e la Citta' metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:
a) attivano periodiche assemblee dei Sindaci, eventualmente articolate secondo le Aree programma di cui alla legge 16 marzo 1989 n. 16 cosi' come modificata dalla D.C.R. del 20 marzo 1990 n. 1280-4355; attivano altresi' analoghe iniziative con i Presidenti delle Comunita' Montane;
b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, al fine di realizzare una mosaicatura di sintesi degli stessi;
c) incentivano la predisposizione di elaborati finalizzati al riconoscimento delle situazioni in atto, degli obiettivi individuati e dei progetti ritenuti necessari al raggiungimento degli stessi;
d) eventualmente integrano i propri tecnici, funzionari o professionisti, incaricati per la realizzazione del piano con esperti di fiducia delle amministrazioni comunali.
3. La Giunta provinciale e la Giunta metropolitana, nel predisporre le proposte di Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.
4. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane i Consigli provinciali ed il Consiglio metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani territoriali.
5. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo rende nulli tutti gli atti relativi all'adozione ed all'eventuale approvazione dei relativi Piani territoriali.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie ed attuative)

1. Il primo Piano territoriale regionale e' redatto entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Prima dell'approvazione del primo Piano territoriale regionale le Province e la Citta' metropolitana possono avviare la formazione dei Piani territoriali provinciali e del Piano territoriale metropolitano sulla base di specifici indirizzi regionali di pianificazione territoriale; l'approvazione definitiva di tali strumenti deve, in ogni caso, essere successiva all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano territoriale regionale.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2 sono predisposti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il procedimento di formazione ed approvazione dei Progetti territoriali Operativi redatti ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui non sia concluso l'iter alla data di entrata in vigore della presente legge, resta regolato dalle previgenti norme della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il comma 1 dell'articolo 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato ed e' sostituito dal seguente comma:
"La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a) il Piano territoriale regionale;
b) i Piani territoriali provinciali ed il Piano territoriale metropolitano;
c) i Piani di area;
d) i Piani paesistici;
e) i Piani di area dei Parchi e delle altre aree protette".
6. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano territoriale metropolitano e quelle relative alle attribuzioni della Citta' metropolitana, si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e, rispettivamente, dalla istituzione dell'autorita'ella Citta' metropolitana.

Art. 14.
(Abrogazione di norme)

1. Per effetto della presente legge, e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate le seguenti norme:
a) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni gli articoli 4 (limitatamente al punto d) del comma 1), 11, 12, 13, 14 e 15;
b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni gli articoli 2 (limitatamente al punto a) del comma 1), 3 (limitatamente al punto a) del comma 1), 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 9, 10 e 80; fatto salvo quanto prescritto dalla norma transitoria di cui al comma 4 dell'articolo 13;
c) della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16 gli articoli 6 e 13 (limitatamente al punto b) del comma 3 ed ai commi 5 e 6);
d) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 gli articoli 2 (limitatamente ai punti c), d) e g) del comma 1), 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Sono altresi' abrogate le prescrizioni contenute in precedenti leggi regionali ed in contrasto con la presente.