Disegno di legge regionale, n. 5103.
Norme in materia di pianificazione del territorio. 1. La presente legge definisce gli strumenti della
pianificazione del territorio nonche' le modalita' per la
formazione, approvazione ed efficacia degli stessi, anche agli
effetti derivanti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. La pianificazione del territorio si realizza: 1. Il processo di pianificazione del territorio e' realizzato dai
soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive
competenze, tenendo conto dei Piani di ogni livello gia'
esistenti riguardanti l'ambito territoriale considerato o
comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate
dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, comma 1, lettera a),
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Piano territoriale provinciale e del Piano territoriale
metropolitano
1. Il Piano territoriale regionale esplicita ed integra gli
indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio
della Regione, assumendo come riferimento il Piano regionale di
Sviluppo ed i suoi aggiornamenti, e provvede al riordino organico
dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonche'
delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal
Consiglio regionale. Piano territoriale provinciale e del Piano territoriale
metropolitano
1. Il Piano territoriale regionale e' costituito dai seguenti
elaborati: 1. Il Piano di area e' strumento di specificazione o di
attuazione del Piano territoriale regionale, del Piano
territoriale provinciale e del Piano territoriale metropolitano;
puo' essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante,
dello stesso e riguarda politiche o aree ad alta complessita'. 1. I Piani di area sono costituito dai seguenti elaborati: 1. La Giunta regionale formula con propria deliberazione, e
trasmette alle Province ed alla Citta' metropolitana, la proposta
di Piano territoriale regionale; entro sessanta giorni dalla
ricezione della proposta predetta, le Province e la Citta'
metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e
trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla
trasmissione alle Province ed alla Citta' metropolitana, la
proposta di Piano e' pubblicata per estratto sul Bollettino
Ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui
chiunque puo' prendere visione degli elaborati al fine di far
pervenire nei successivi sessanta giorni motivate osservazioni e
proposte; decorsi i termini predetti, la Giunta regionale,
esaminati i pareri, le osservazioni e le proposte, ed assunte le
determinazioni al riguardo procede, con provvedimento motivato,
all'adozione del Piano; acquisisce, quindi, il parere della
Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione per la tutela
e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in
seduta congiunta e rassegnato entro sessanta giorni dalla
richiesta, e sottopone il Piano con il parere predetto, al
Consiglio regionale per l'approvazione. 1. I Piani territoriali di cui alla presente legge entrano in
vigore con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione, ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei
confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti
previsti dalla legislazione. 1. Gli elenchi delle cose e delle localita' di cui alla legge 29
giugno 1939, n. 1497, possono essere integrati con deliberazione
della Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni, delle
Comunita' Montane, delle Province e della Citta' metropolitana. 1. I Piani territoriali, di cui alla presente legge, sono
variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le
procedure rispettivamente previste dall'articolo 8, anche in base
alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione
territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi
l'opportunita'. 1. La Provincia e la Citta' metropolitana, rispetto alle
finalita' della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni
e delle Comunita' Montane interessati nell'ambito
dell'elaborazione del Piano territoriale provinciale, del Piano
territoriale metropolitano, dei Piani di area e dei Piani
paesistici di loro competenza od a loro affidati. 1. Il primo Piano territoriale regionale e' redatto entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 1. Per effetto della presente legge, e dalla data della sua
entrata in vigore, sono abrogate le seguenti norme:
(Finalita' della legge)
2. La Regione esercita, direttamente ed attraverso l'azione
degli Enti delegati, le proprie funzioni in materia di
pianificazione territoriale disciplinando gli interventi sul
territorio e promuovendone nel contempo la massima salvaguardia,
la tutela e la valorizzazione ambientale.
3. Nella sua iniziativa la Regione persegue specificatamente le
seguenti finalita':
a) l'ordinato svolgersi delle azioni dell'uomo sul territorio;
b) l'affermarsi della priorita' dell'interesse pubblico
generale;
c) la piu' vasta partecipazione al processo conoscitivo,
decisionale e gestionale delle trasformazioni del territorio;
d) la crescita della sensibilita' e della cultura della
salvaguardia ambientale e territoriale;
e) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente
e della natura nel loro insieme e nella specificita' dei beni
culturali e ambientali;
f) la tutela delle aree di particolare pregio paesistico e di
quelle ambientalmente sensibili.
4. La Regione conseguentemente promuove:
a) la conoscenza dell'ambiente, del territorio e degli
insediamenti sotto l'aspetto fisico, storico, sociale ed
economico e la conseguente realizzazione di un adeguato sistema
informativo e cartografico;
b) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di
trasformazione del territorio;
c) la sistematica verifica di compatibilita' territoriale ed
ambientale e l'assestamento dei piani e dei programmi pubblici ai
vari livelli, per una coerente pianificazione e per
l'integrazione tra gli indirizzi generali regionali e le
iniziative e le decisioni locali e settoriali.
(Soggetti e strumenti della pianificazione del
territorio)
a) a livello regionale, attraverso il Piano territoriale
regionale formato dalla Regione; b) a livello provinciale e di
area metropolitana, attraverso i Piani territoriali provinciali
formati dalle Province ed il Piano territoriale metropolitano
formato dalla Citta' metropolitana;
c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari
ambiti territoriali, nonche' per l'attuazione di progetti o
politiche complesse, attraverso i Piani di area e i Piani
paesistici formati dai soggetti indicati dall'articolo 8.
2. Il Piano territoriale regionale considera nella sua
integralita' il territorio regionale e ne esplicita ed ordina gli
indirizzi di pianificazione del territorio della Regione. Il
Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale
metropolitano considerano il territorio della provincia o
dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del
territorio e fissano criteri per la disciplina delle
trasformazioni, sviluppando, integrando e specificando gli
indirizzi di pianificazione del Piano territoriale regionale. I
Piani di area considerano particolari ambiti sub-regionali o
sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale
o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da
iniziative di politica complessa. I Piani paesistici considerano,
anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti
caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico.
(Il processo di pianificazione del territorio.)
2. A tal fine la Regione forma il Piano territoriale regionale e
promuove:
a) la formazione dei Piani territoriali provinciali, del Piano
territoriale metropolitano, nonche' dei Piani di area;
b) la formazione dei Piani paesistici;
c) l'individuazione e la tutela delle aree di particolare
sensibilita' ambientale e di rilevante pregio paesistico.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i
contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali
che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in
applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e
provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze
degli organi statali interessati.
4. Il Piano territoriale regionale, i Piani territoriali
provinciali, il Piano territoriale metropolitano ed i Piani di
area, qualora contengano una specifica ed esauriente
considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio
da tutelare e valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della
tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1
bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, l'esistenza della
condizione su richiamata e l'efficacia dei Piani ai fini
paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente dalla
Giunta regionale in sede di adozione del Piano territoriale
regionale e dei Piani formati dalla Regione, e per quanto attiene
ai Piani adottati dalle Province o dalla Citta' metropolitana in
sede di proposta al Consiglio regionale, per l'approvazione.
5. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono
quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli
strumenti urbanistici, per la redazione dei piani settoriali e
per l'attuazione degli interventi pubblici e privati sul
territorio regionale.
6. Per quanto attiene ai Piani dei parchi e delle altre aree
protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti
leggi di settore.
7. Nel rispetto delle singole competenze il Piano territoriale
regionale, i Piani territoriali provinciali ed il Piano
territoriale metropolitano costituiscono momenti di riferimento e
di coordinamento per la predisposizione dei Piani di Bacino, di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
(Contenuti del Piano territoriale regionale, del)
2. Con cartografia in scala appropriata, il Piano stesso:
a) configura le linee generali dell'assetto del territorio;
b) indica di massima le porzioni di territorio da sottoporre a
particolare disciplina;
c) descrive le aree gia' istituite a Parco od altre Aree Protette
e quelle previste nel relativo piano di settore;
d) individua le aree gia' sottoposte e quelle da sottoporre alla
formazione di Piani paesistici;
e) individua le aree da sottoporre alla formazione di Piani di
area e ne individua i soggetti attuatori.
3. Il Piano territoriale regionale, inoltre:
a) individua e disciplina, ai fini della tutela dei beni
ambientali e paesistici, le porzioni di territorio assoggettate a
specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1 bis della legge 8 agosto
1985, n. 431;
b) indica i criteri di formazione dei piani ed individua i
vincoli relativi alle aree e alle materie di cui alle precedenti
lettere c), d), ed e) del comma 1, e comunque i termini di tempo
da rispettare nella pianificazione del territorio a livello
provinciale o di area metropolitana sulla base dei criteri
generali di individuazione e di salvaguardia;
c) puo' altresi' indicare categorie di beni o porzioni di
territorio che i Piani territoriali provinciali od il Piano
territoriale metropolitano dovranno assoggettare a vincolo,
nonche' criteri per l'applicazione delle misure di salvaguardia
nelle more della formazione dei Piani territoriali, provinciali
o metropolitano, stessi;
d) puo' fornire indicazioni per il coordinamento dei programmi
relativi ai piu' rilevanti interventi territoriali delle
amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle
competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
e) individua i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a
diecimila abitanti ai quali, per ragioni di carattere ambientale,
turistico ed industriale, e' fatto obbligo di dotarsi di programmi
pluriennali di attuazione.
4. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale
metropolitano sviluppano, specificano ed integrano gli indirizzi
dettati dal Piano territoriale regionale; configurano l'assetto
del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella
sua integralita' considerano la pianificazione comunale esistente
e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del
territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto
uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale
organizzazione territoriale delle attivita' e degli insediamenti.
5. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano
territoriale provinciale ed il Piano territoriale metropolitano:
a) definiscono gli interventi e gli eventuali vincoli, valutando
gli effetti ambientali e socio-economici che gli stessi possono
complessivamente determinare;
b) forniscono indicazioni territoriali e normative da attuare,
precisare ed introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e dei piani e dei programmi di settore;
c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi
relativi ai piu' rilevanti interventi territoriali delle
amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle
competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale
metropolitano, ferme restando le competenze statali e comunali ed
in attuazione della legislazione e degli indirizzi di
pianificazione territoriale della Regione, considerano il
territorio nella sua globalita' ed integralita' e ne definiscono
le diverse destinazioni, individuando:
a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare
disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della
difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e
difesa dall'inquinamento, stabilendo, nel rispetto delle
competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b) le aree da sottoporre a speciale disciplina per effetto di
una loro particolare sensibilita' ambientale;
c) i sistemi delle reti infrastrutturali, dei poli
gravitazionali e delle loro aree di influenza, dei servizi delle
aree e degli impianti produttivi, delle aree di interesse
turistico, delle aree e degli impianti di smaltimento e
trattamento dei rifiuti, nonche' ogni altro impianto o
attrezzatura di interesse o di rilevanza regionale o provinciale;
d) le dotazioni degli spazi per i servizi sociali di interesse
generale;
e) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare
disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni
aventi speciale rilevanza culturale per ragioni storiche,
artistiche, etnografiche, archeologiche o comunque testimoniali.
7. Inoltre, il Piano territoriale provinciale ed il Piano
territoriale metropolitano:
a) recepiscono le delimitazioni e le prescrizioni di cui alle
lettere c), d) ed e) del comma 2;
b) possono integrare gli elenchi dei Comuni, obbligati a dotarsi
di programmi pluriennali di attuazione, di cui alla lettera e)
del comma 3;
c) definiscono i criteri e gli indirizzi che devono essere
osservati nella formazione dei piani di livello comunale e di
settore precisando quali siano le eventuali prescrizioni
immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello
comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti dei privati
nonche' nella realizzazione degli interventi settoriali.
(Elaborati del Piano territoriale regionale, del)
a) la relazione, che contiene l'illustrazione dei criteri e
delle scelte adottate;
b) le tavole, che individuano alla scala piu' appropriata,
comunque, non inferiore a 1:100.000, le politiche di piano
secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4;
c) le norme di attuazione, contenenti anche gli indirizzi di
pianificazione per la predisposizione dei Piani territoriali
provinciali, del Piano territoriale metropolitano e dei Piani di
area, nonche' l'eventuale specificazione delle norme
immediatamente prevalenti e vincolanti;
d) gli allegati ritenuti necessari per definire lo stato di
fatto.
2. Il Piano territoriale provinciale ed il Piano territoriale
metropolitano sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione dello stato
ambientale e della situazione socio-economica e territoriale e
dei criteri e delle scelte proposte con riferimento alla
situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 4, con la
precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi
previsti dal piano;
b) le tavole, che definiscono alla scala piu' appropriata,
comunque, non inferiore a 1:50.000, le scelte e le politiche di
piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di
cui al comma 6 dell'articolo 4; qualora siano presenti nel Piano
prescrizioni immediatamente prevalenti, le tavole devono avere
scala non inferiore a 1:10.000;
c) le norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi,
le direttive per la predisposizione e per l'adeguamento dei piani
di livello comunale alle prescrizioni dichiarate cogenti, nonche'
la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti
sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche
nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
d) l'analisi di compatibilita' ambientale, che, per il controllo
degli effetti conseguenti alle trasformazioni dell'uso del suolo,
contiene:
aa) la descrizione e la documentazione delle condizioni iniziali
dell'ambiente;
bb) la descrizione delle scelte proposte, delle modalita' di
attuazione e delle motivazioni delle scelte compiute;
cc) la descrizione delle modifiche qualitative e quantitative
indotte dalle scelte;
dd) la descrizione e la quantificazione delle misure previste
per compensare, ridurre o eliminare gli impatti a valenza
negativa;
e) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e
le rappresentazioni cartografiche soprattutto dei caratteri
fisici, storici ed ambientali del territorio, dell'uso del suolo
in generale e di quant'altro e' necessario per definire lo stato
di fatto.
(Contenuti dei Piani di area e dei Piani paesistici)
2. Il Piano di area e' formato nei casi e con riferimento alle
aree o ai progetti indicati dal Piano territoriale regionale o
dal Piano territoriale provinciale o del Piano territoriale
metropolitano salvo nei casi di particolare e riconosciuta
urgenza che sono definiti, in ogni caso, con atto deliberativo,
dal Consiglio regionale che individua l'ambito territoriale, gli
obiettivi programmatici, i tempi di formazione ed i soggetti che
lo realizzano.
3. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione
e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello
regionale, la Regione, anche per il tramite dei soggetti
individuati dall'articolo 8 ed esercitando la potesta' trasferita
dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, redige Piani
paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, all'interno delle
seguenti aree:
a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui ai nn. 3 e 4
all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 integrati come
previsto dall'articolo 10 della presente legge;
b) nelle aree e localita' comprese nelle categorie di cui
all'articolo 82, comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 cosi'
come integrato e modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) nelle aree individuate dal Piano territoriale regionale, dai
Piani territoriali provinciali e dal Piano territoriale
metropolitano come parti del territorio nelle quali la tutela e
la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali
esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina.
4. I Piani di area, tenendo in considerazione le prescrizioni
degli altri Piani territoriali e dei Piani Regolatori vigenti,
contengono:
a) le previsioni e le prescrizioni normative proprie del Piano
stesso;
b) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla
disciplina urbanistica comunale vigente, e vincolanti anche nei
confronti degli interventi settoriali e dei privati;
c) l'individuazione, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilita', delle opere e delle infrastrutture di diretta
competenza della Regione, della Provincia, della Citta'
metropolitana e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai
relativi progetti;
d) l'indicazione dei soggetti, delle modalita' e degli strumenti
per la realizzazione nonche' la disciplina per il coordinamento di
programmi pubblici e privati.
5. I Piani di area valutano la compatibilita' ambientale degli
interventi previsti e delimitano gli ambiti di operativita'
diretta e di influenza indiretta.
6. Il Piano paesistico individua, analizza e definisce le
caratteristiche strutturali delle localita' oggetto del Piano, gli
elementi naturali e culturali in esse presenti, nonche' i rapporti
tra gli elementi componenti e gli aspetti formali quali
storicamente determinati, al fine della tutela e valorizzazione
dei beni naturali e culturali presenti nel territorio, anche
attraverso:
a) la motivata delimitazione del perimetro del territorio
interessato;
b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle localita'
oggetto del piano, sotto il profilo naturale ed antropico;
c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di
danno ambientale, definendo i vincoli che si rendono necessari,
stabilendo le destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina
degli interventi delle trasformazioni ammissibili;
d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei
confronti della formazione della strumentazione urbanistica
locale e la specificazione delle prescrizioni immediatamente
prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche
nei confronti dei privati.
(Elaborati dei Piani di area e dei Piani paesistici)
a) la relazione, che contiene l'illustrazione delle finalita',
dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto e
agli altri Piani vigenti nell'area;
b) le tavole, che definiscono i vari elementi dello stato di
fatto e le scelte progettuali, in scala non inferiore a 1:25.000;
per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti
sulla disciplina urbanistica comunale vigente, e vincolante anche
nei confronti dei privati, le tavole devono avere scala non
inferiore a 1:10.000 e non inferiore a 1:2.000 o catastale nel
solo caso delle opere progettualmente definite;
c) l'analisi di compatibilita' ambientale, per la valutazione
delle scelte proposte;
d) il programma di fattibilita' contenente l'indicazione dei
soggetti, delle modalita' sulle risorse dei tempi e degli
strumenti per la realizzazione del Piano;
e) le norme di attuazione;
f) l'elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza diretta ed
indiretta;
g) gli allegati tecnici e statistici atti ad individuare lo
stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici.
2. I Piani paesistici sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) la relazione, che contiene l'illustrazione delle analisi
svolte, dei criteri di valutazione e delle scelte normative
assunte, nonche' i riferimenti con gli altri Piani vigenti
nell'area;
b) le tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi
propri delle localita' al fine di individuare i caratteri del
paesaggio e le emergenze culturali ed ambientali;
c) le tavole di piano, in scala non inferiore a 1:10.000; per le
parti contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla
disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei
confronti dei privati, le tavole devono essere in scala 1:2.000 o
catastale;
d) le norme di attuazione, che contentono i criteri, gli
indirizzi e le direttive per la predisposizione e l'adeguamento
dei Piano Regolatori Generali, comunali o intercomunali, con la
specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla
disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei
privati, con indicazioni di dettagli rispetto alle
caratteristiche degli interventi ammessi.
(Formazione e approvazione dei Piani territoriali)
2. La Giunta provinciale o la Giunta metropolitana formula, in
concorso con i Comuni secondo le norme dell'articolo 12, la
proposta di Piano territoriale provinciale o di Piano
territoriale metropolitano che viene trasmesso alle Comunita'
Montane ed ai Comuni interessati i quali, entro sessanta giorni
dalla ricezione della predetta proposta, esprimono con
deliberazione consiliare e trasmettono alla Provincia od alla
Citta' metropolitana il loro parere; contestualmente alla
trasmissione la proposta di Piano e' pubblicata per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione
delle sedi in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati
al fine di far pervenire nei successivi sessanta giorni motivate
osservazioni e proposte; decorsi i termini predetti, la Giunta
Provinciale o la Giunta metropolitana, esaminati i pareri, le
osservazioni e le proposte ed assunte le determinazioni al
riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati
definitivi e li invia al Consiglio provinciale o al Consiglio
metropolitano per l'adozione; il Piano adottato e' inviato -
corredato dai pareri espressi dagli Enti locali - alla Giunta
regionale che, accertata la conformita' con il Piano territoriale
regionale ed acquisito il parere della Commissione Tecnica
Urbanistica e della Commissione per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali espresso in seduta congiunta e
rassegnato entro sessanta giorni dalla richiesta, sottopone, con
provvedimento motivato, il Piano al Consiglio regionale per
l'approvazione.
3. I Piani di area ed i Piani paesistici sono formati
rispettivamente dalla Giunta regionale o dalla Giunta provinciale
o dalla Giunta metropolitana a seconda del Piano territoriale
approvato che li determina o, nel solo caso dei Piani di area,
dal soggetto individuato dal Consiglio regionale nei casi di
particolare e riconosciuta urgenza di cui al comma 2,
dell'articolo 6.
4. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta
il Piano di area o il Piano paesistico successivamente ai pareri,
espressi dai rispettivi organi consiliari, delle Province, della
Citta' metropolitana, dei Comuni e delle Comunita' Montane
interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal
ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale;
trascorso tale termine, la Giunta regionale puo', in ogni caso,
procedere all'adozione.
5. La Giunta provinciale o la Giunta metropolitana predispone,
nei casi di propria competenza, il Piano di area o il Piano
paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunita'
Montane interessate, lo invia al Consiglio provinciale o al
Consiglio metropolitano per l'adozione. I pareri sono espressi
entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata
dalla Giunta provinciale o dalla Giunta metropolitana, trascorso
tale termine, il Consiglio provinciale o il Consiglio
metropolitano puo', in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano
adottato e' inviato alla Giunta regionale per gli adempimenti di
cui ai successivi commi.
6. La Giunta regionale da' notizia dell'adozione dei Piani di
cui ai commi 4 e 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con
l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione
degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale chiunque puo' far pervenire alla Giunta
regionale le proprie motivate osservazioni.
7. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute,
procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati alla
predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati
definitivi e, per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province
o dalla Citta' metropolitana, attiva una collaborazione con
l'Ente proponente per la redazione degli elaborati definitivi.
8. Acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e
della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato
nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il Piano di area
o il Piano paesistico e' trasmesso dalla Giunta con il parere
predetto, al Consiglio regionale per l'approvazione.
9. I Piani territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei
Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di
settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o
metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o
della Regione e mediante gli interventi pubblici e privati.
10. La Giunta regionale, le Giunte provinciali e la Giunta
metropolitana attivano iniziative per favorire la diffusa
conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale,
promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di
pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine,
periodiche relazioni sullo stato di attuazione del processo di
pianificazione.
(Efficacia dei Piani territoriali)
2. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli
strumenti urbanistici generali di livello comunale, o
l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le
disposizioni del titolo III della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I Piani territoriali possono contenere disposizioni cogenti
per i Piani Regolatori Generali, nonche' disposizioni
immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale
vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi
settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e
disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a
pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del
Piano.
4. I Piani di area e i Piani paesistici ove contengano gli
elaborati di cui all'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, hanno
l'efficacia dei piani particolareggiati; ove contengano altresi' i
progetti delle opere ed infrastrutture in essi previste, la loro
approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza delle stesse opere ed infrastrutture.
5. Nelle aree normate dai Piani paesistici, a partire dalla data
della loro adozione, e' fatto divieto di rilasciare ogni
concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto
con le prescrizioni individuate dai piani stessi come
immediatamente prevalenti.
6. I Piani di area ed i Piani paesistici approvati
costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano
territoriale regionale e ai relativi Piani territoriali
provinciali o Piano territoriale metropolitano.
7. Successivamente all'approvazione del Piano territoriale
regionale, ove le Province o la Citta' metropolitana non
provvedano alla formazione e all'adozione del Piano territoriale
provinciale o del Piano territoriale metropolitano o dei Piani di
area o dei Piani paesistici di loro competenza od a loro
affidati, la Regione, previa diffida rimasta inadempiuta, compie
in luogo della Provincia o della Citta' metropolitana gli atti
richiesti per la formazione e l'adozione degli strumenti
predetti; in tal caso, la Giunta regionale si sostituisce alla
Giunta e al Consiglio provinciale o alla Giunta e al Consiglio
metropolitano.
(Provvedimenti a tutela dell'ambiente e del
paesaggio)
2. Per le cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, comprese nell'elenco integrativo
di cui al comma 1, il Sindaco, entro trenta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avvenuta deliberazione, provvede alla relativa notificazione
ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo
degli immobili.
3. Per le localita' di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco e' pubblicato
all'albo dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.
4. Dalla data dell'avvenuta notificazione di cui al comma 2 o
della pubblicazione di cui al comma 3, si applica il disposto
dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
5. La Regione, oltre a provvedere alla redazione dei Piani
paesistici, quando sussistano esigenze di tutela di particolare
rilievo o si renda necessario per l'attuazione del Piano
territoriale regionale o dei Piani territoriali provinciali o del
Piano territoriale metropolitano o dei Piani di area, adotta in
via cautelare provvedimenti di sospensione o di inibizione di
opere e di attivita', nell'esercizio delle funzioni delegate con
l'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 8
agosto 1985, n. 431.
6. I provvedimenti cautelari di cui al comma 5 sono assunti
dalla Giunta regionale, anche su motivata proposta presentata da
Comuni, Comunita' Montane, Province e Citta' metropolitana, con
deliberazione che deve contenere le motivazioni,
l'identificazione anche cartografica dei beni e delle porzioni di
territorio da tutelare, la specificazione della natura e dei
criteri della tutela e la prescrizione dei relativi adempimenti
comunali.
7. I provvedimenti cautelativi di inibizione e sospensione hanno
efficacia fino all'assunzione delle determinazioni in esito
all'istruttoria per l'inclusione del bene negli elenchi previsti
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, oppure fino all'adozione del
relativo Piano paesistico, oppure fino all'adozione del Piano
Regolatore Generale che assuma al riguardo idonei provvedimenti
definitivi per la tutela del bene; perdono, comunque, la loro
efficacia decorsi trentasei mesi dalla data della notificazione.
(Varianti ai Piani territoriali)
2. Essi possono altresi' essere variati in conseguenza
dell'approvazione dei piani e dei programmi di settore o di loro
modificazione, nonche' dei progetti di rilievo regionale o
attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione, in
quanto incidenti sull'assetto del territorio.
3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano
territoriale regionale, nei Piani territoriali provinciali e nel
Piano territoriale metropolitano devono essere adeguate almeno
ogni dieci anni, in relazione al variare delle situazioni sociali
ed economiche.
4. Le norme e le prescrizioni delle varianti, degli
aggiornamenti e delle integrazioni di cui al presente articolo,
dichiarate prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale
vigente, hanno immediata applicazione ed efficacia.
(Concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane
alla formazione dei Piani territoriali di competenza provinciale
e metropolitana)
2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1,
la Provincia e la Citta' metropolitana, in sede di elaborazione
dei Piani:
a) attivano periodiche assemblee dei Sindaci, eventualmente
articolate secondo le Aree programma di cui alla legge 16 marzo
1989 n. 16 cosi' come modificata dalla D.C.R. del 20 marzo 1990 n.
1280-4355; attivano altresi' analoghe iniziative con i Presidenti
delle Comunita' Montane;
b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed
intercomunali esistenti, o in itinere, al fine di realizzare una
mosaicatura di sintesi degli stessi;
c) incentivano la predisposizione di elaborati finalizzati al
riconoscimento delle situazioni in atto, degli obiettivi
individuati e dei progetti ritenuti necessari al raggiungimento
degli stessi;
d) eventualmente integrano i propri tecnici, funzionari o
professionisti, incaricati per la realizzazione del piano con
esperti di fiducia delle amministrazioni comunali.
3. La Giunta provinciale e la Giunta metropolitana, nel
predisporre le proposte di Piano, tengono conto delle risultanze
emerse dalle azioni di cui al comma 2.
4. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunita' Montane i
Consigli provinciali ed il Consiglio metropolitano devono dare
riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani
territoriali.
5. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo rende nulli tutti gli atti relativi
all'adozione ed all'eventuale approvazione dei relativi Piani
territoriali.
(Disposizioni transitorie ed attuative)
2. Prima dell'approvazione del primo Piano territoriale
regionale le Province e la Citta' metropolitana possono avviare
la formazione dei Piani territoriali provinciali e del Piano
territoriale metropolitano sulla base di specifici indirizzi
regionali di pianificazione territoriale; l'approvazione
definitiva di tali strumenti deve, in ogni caso, essere
successiva all'approvazione, da parte del Consiglio regionale,
del Piano territoriale regionale.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2 sono predisposti dalla Giunta
regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge ed inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Il procedimento di formazione ed approvazione dei Progetti
territoriali Operativi redatti ai sensi della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni,
di cui non sia concluso l'iter alla data di entrata in vigore
della presente legge, resta regolato dalle previgenti norme della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Il comma 1 dell'articolo 77 bis della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e'
abrogato ed e' sostituito dal seguente comma:
"La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione regionale
per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente
della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico
parere obbligatorio, non vincolante, su:
a) il Piano territoriale regionale;
b) i Piani territoriali provinciali ed il Piano territoriale
metropolitano;
c) i Piani di area;
d) i Piani paesistici;
e) i Piani di area dei Parchi e delle altre aree protette".
6. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge,
concernenti il Piano territoriale metropolitano e quelle relative
alle attribuzioni della Citta' metropolitana, si applicano a far
tempo dalla individuazione dell'area e, rispettivamente, dalla
istituzione dell'autorita'ella Citta' metropolitana.
(Abrogazione di norme)
a) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e successive
modifiche ed integrazioni gli articoli 4 (limitatamente al punto
d) del comma 1), 11, 12, 13, 14 e 15;
b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni gli articoli 2 (limitatamente al punto
a) del comma 1), 3 (limitatamente al punto a) del comma 1), 4, 5,
6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 9, 10 e
80; fatto salvo quanto prescritto dalla norma transitoria di cui
al comma 4 dell'articolo 13;
c) della legge regionale 16 marzo 1989, n. 16 gli articoli 6 e
13 (limitatamente al punto b) del comma 3 ed ai commi 5 e 6);
d) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 gli articoli 2
(limitatamente ai punti c), d) e g) del comma 1), 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Sono altresi' abrogate le prescrizioni contenute in
precedenti leggi regionali ed in contrasto con la presente.