Disegno di legge regionale, n. 5098.
Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56. 1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e' cosi'
sostituito: 1. I commi dal 9 al 14 dell'articolo 15 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti: 1. Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal
seguente: 1. Gli ultimi due commi dell'articolo 21 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti: 1. L'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e
successive modificazioni, . soppresso e sostituito dal seguente: 1. Al quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, dopo le parole
"dell'articolo 13", sono aggiunte le parole "e al settimo comma
dell'articolo 33". 1. Al 7. comma dell'articolo 40 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: ", sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale"; 1. L'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e
successive modificazioni, . sostituito dal seguente: 1. L'articolo 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e
successive modificazioni, . sostituito dal seguente: 1. All'articolo 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 1. All'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56,
e successive modificazioni, il titolo . sostituito dal seguente: 1. All'articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 1. Il comma 5. dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, . cos. sostituito: 1. Il titolo dell'articolo 86 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal
seguente: 1. La Legge regionale 6 marzo 1986, n. 13, . abrogata.
"2. La deliberazione programmatica e' immediatamente inviata
alla Provincia, alla Comunita' montana, ed alle organizzazioni
sociali ed economiche pi. rappresentative presenti nel territorio
comunale. Chiunque puo' presentare osservazioni e proposte con le
modalita' e i tempi indicati nella deliberazione stessa."
"9. Il Piano Regolatore Generale e' inviato alla Giunta
regionale per l'approvazione.
10. Il Piano Regolatore Generale . approvato con deliberazione
della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte
entro 180 giorni dalla ricezione del Piano, sulla base dell'esame
operato dal competente Assessorato e, ove del caso, del parere
espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.
11. Con l'atto di approvazione la Giunta regionale pu. apportare
d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti
correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e
adeguamenti a norme di legge.
12. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, il Presidente della
Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso
il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, pu. richiedere
al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche
quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di
impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali
caratteristiche e criteri, che riguardano:
a) l'adeguamento alle disposizioni dei Piani sovracomunali e
delle loro varianti;
b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e
degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai
fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, degli edifici e
degli insediamenti di particolare interesse ambientale, storico,
monumentale, archeologico e architettonico;
d) l'osservanza degli standards.
13. Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono
comunicate, con atto del Presidente della Giunta regionale o
dell'Assessore delegato, al Comune che, entro trenta giorni,
assume le proprie determinazioni con deliberazione del consiglio
comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro quindici
giorni dall'apposizione del visto di esecutivita'. Il ricevimento
delle richieste di modifica vincola il comune alla immediata
salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.
14. Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale
anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte
d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta regionale."
Nel comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole "su parere del
Comitato Urbanistico regionale" sono sostituite dalle parole "su
parere della Commissione Tecnica Urbanistica".
2. Nello stesso comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale
5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole
"sono comunicate dalla Giunta regionale al Comune" sono
sostituite dalle parole "sono comunicate dal Presidente della
Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune".
3. L'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 15 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, "Il
Piano . trasmesso alla Giunta regionale che lo approva sentito il
parere del Comitato Urbanistico regionale." . sostituito come
segue: "Il Piano . trasmesso alla Giunta regionale per
l'approvazione."
4. Nel comma 19 dell'articolo 15 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole
"sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale" sono
sostituite dalle parole "sentito il parere della Commissione
Tecnica Urbanistica".
"1. Il Piano Regolatore Generale . sottoposto a revisione
periodica ogni dieci anni e, comunque, in occasione della
revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia
fino all'approvazione delle successive varianti parziali o
generali.
2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non
sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la
preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. Le revisioni del Piano Regolatore Generale sono formate,
adottate e approvate con la procedura di cui ai commi 4., 6. e
seguenti del precedente articolo 15.
4. Le varianti dei Piani Regolatori Generali occorrenti per la
formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica seguono nella formazione, adozione ed approvazione le
stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'articolo
40, e sono adottate e approvate con atti contestuali.
5. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove
riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate,
adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione
al consorzio o alla Comunit. montana; dopo l'adozione, il Comune
trasmette la variante al consorzio o alla Comunit. montana che
esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di
sessanta giorni; il parere . trasmesso dal Comune interessato
alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli
adempimenti successivi; nel caso in cui il parere stesso non sia
stato espresso nel termine sovrastabilito, la variante . comunque
trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie
determinazioni in assenza del parere.
6. Non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale:
a) le correzioni di errori materiali, nonch. gli atti che
eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento;
b) gli adeguamenti di limitata entit. della localizzazione delle
aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere
destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse
generale;
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree
sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo
specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove
consentito dalla legge;
e) le determinazioni di assoggettare porzioni di territorio alla
formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di
intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non
conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non
riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore
Generale abbia espressamente escluso tale possibilit., non
comportino consistenti variazioni nel rapporto tra capacit.
insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.
7. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al
precedente comma sono assunte dal Comune con deliberazione
consiliare soggetta al solo controllo di legittimita'; la
deliberazione medesima . trasmessa immediatamente alla Regione,
cui e' data facolta' di annullarla, con delibera motivata della
Giunta regionale da assumersi nel termine perentorio di sessanta
giorni."
"La dotazione minima di aree di cui al numero 3) che precede
dovr. essere destinata a parcheggio pubblico in misura non
inferiore al cinquanta per cento.
In tutti i casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) del presente
articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di
ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da
destinare a parcheggio potra' essere utilmente reperita anche nel
sottosuolo e in apposite attrezzature multipiano.
Ai fini degli standards di cui al presente articolo, sono
computabili, oltre alle superfici delle quali . prevista
l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche
quelle private per le quali . previsto l'assoggettamento ad uso
pubblico, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori
Generali o dai loro strumenti di attuazione."
2. Dopo il 2. comma dell'articolo 22 della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . aggiunto il
seguente comma:
"3. Le dotazioni di standards urbanistici prescritte dal
presente articolo possono essere parzialmente soddisfatte anche
attraverso ad aree appartenenti a Comuni contermini, in presenza
di accordi di programma che assicurino le dotazioni medesime,
formati a tal fine ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. L'accordo pu. essere promosso dal sindaco di
ciascuno dei Comuni interessati, mediante la convocazione della
conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990 n. 142. La conferenza formula la proposta di accordo,
che deve ottenere il consenso unanime dei Comuni interessati,
deciso dai rispettivi consigli comunali anche quando l'accordo
non comporti variante agli strumenti urbanistici dei singoli
Comuni. La deliberazione consiliare anzidetta produce gli effetti
di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. L'accordo non . revocabile se non con l'integrazione degli
standards fino a raggiungere in ciascun Comune le dotazioni
prescritte."
"Articolo 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale
di attuazione (P.P.A.)
1. I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti
sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali
di attuazione, di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio
1977, n. 10.
2. I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione
pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per ragioni di
carattere ambientale, turistico ed industriale, . fatto obbligo
di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine
fissato degli stessi Piani Territoriali.
3. I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma
pluriennale di attuazione secondo le norme della presente
legge."
alla fine del 7. comma . aggiunto il seguente periodo: "Qualora
la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine
perentorio indicato nel presente comma, il piano
particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono
approvati."
"Articolo 76 - Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.)
1. E' istituita la Commissione Tecnica Urbanistica.
2. La Commissione . costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della
legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita
peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono
attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
3. La Commissione Tecnica Urbanistica . composta da:
a) l'Assessore regionale all'urbanistica, che la presiede;
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto
limitato a quattro nominativi;
c) tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale
della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.) ,
dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane
(U.R.P.P.) , dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale
dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);
d) sei esperti designati rispettivamente dalle Organizzazioni
Sindacali regionali, dagli Organismi regionali rappresentativi
degli imprenditori, dagli Ordini degli Architetti e Ingegneri,
dagli Atenei Piemontesi, dalle Associazioni regionali degli
Agricoltori e dei Commercianti.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza
della met. dei membri di cui al comma 3 del presente articolo; i
pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'articolo 9, 2.
comma, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1.
5. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del 3. comma
sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata
competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed
urbanistica maturata in non meno di 10 anni, non possono essere
rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame,
alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno
partecipato.
6. I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su
relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato alla
gestione urbanistica, designato dall'Assessore.
7. Alle sedute sono invitati, con facolt. di essere coadiuvati
da esperti, i rappresentanti degli Enti locali e delle
Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli atti
posti all'ordine del giorno.
8. Il Presidente della Commissione pu. invitare, senza diritto
di voto, alle adunanze studiosi e tecnici particolarmente esperti
in speciali problemi, nonche' dirigenti regionali dei settori
interessati; possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri
regionali.
9. I pareri della Commissione sono espressi in assenza dei
soggetti indicati nel comma 7 del presente articolo.
10. La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 del presente articolo
pu. essere revocata con decreto del Presidente della Giunta
regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata
degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione.
11. Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica
Urbanistica si provvede con apposito stanziamento."
"Articolo 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica
1. La Commissione Tecnica Urbanistica . organo consultivo della
Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della
Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta regionale
intenda acquisire il parere della Commissione;
b) Piani Regolatori Generali formati e adottati ai sensi del
titolo III della presente legge;
c) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali dei
Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila
abitanti, nonch. degli strumenti urbanistici generali
intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei
Comuni interessati superi i ventimila abitanti;
d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali
delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione
di cui al penultimo comma del precedente articolo 15;
e) strumenti urbanistici sui quali la Giunta regionale o
l'Assessore alla gestione urbanistica intendano comunque
acquisire il parere della Commissione;
f) strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani regolatori
generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune,
o la Comunita' montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla
Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del
parere della Commissione Tecnica Urbanistica."
56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche: nel titolo le parole "del Comitato Urbanistico
regionale" sono sostituite con le parole "della Commissione
Tecnica Urbanistica"; al primo comma le parole "Il Comitato
Urbanistico regionale" sono sostituite dalle parole "La
Commissione Tecnica Urbanistica", e le parole "Presidente del
Comitato" dalle parole "Presidente della Commissione Tecnica
Urbanistica";.
2. Al secondo comma le parole "del Comitato" sono sostituite
dalle parole "della Commissione Tecnica Urbanistica".
Al terzo comma le parole "dal Presidente del Comitato" sono
sostituite dalle parole "dal Presidente della Commissione Tecnica
Urbanistica".
3. Al quarto comma le parole "Il Comitato" sono sostituite dalle
parole "La Commissione Tecnica Urbanistica", e le parole "ai
sensi del quinto comma dell'articolo 17." sono sostituite dalle
parole: " ai sensi del quarto comma dell'articolo 17."
"Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica".
2. Allo stesso articolo il primo comma . soppresso, ed al
secondo comma le parole: "da parte della Giunta regionale del
parere del Comitato Urbanistico regionale" sono soppresse e
sostituite dalle seguenti: "del parere della Commissione Tecnica
Urbanistica".
56, e successive modificazioni, i commi 4., 5., 6. e 7. sono
soppressi; il titolo ed i primi 3 commi sono soppressi e
sostituiti dai seguenti:
"Articolo 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei comuni
non dotati di Piano Regolatore ai sensi del titolo III.
Limitazioni all'attivit. costruttiva per i comuni privi di
strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del titolo III.
1. I comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma
di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968
n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge
non possono approvare il programma pluriennale di attuazione.
Dopo la scadenza o la revoca del programma eventualmente in corso
il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie .
assoggettato esclusivamente al regime del successivo articolo 85.
2. I comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in
data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono
pi. adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il
Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni
edilizie solo per interventi di cui alle lettere a) b) c) d)
dell'articolo 13, sempre che non siano in contrasto con il
Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si
applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano
Regolatore.
3. I comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data
posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,
ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'articolo
90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente che
riguardino progetti strategici agenti sui sistemi delle
attrezzature urbane, delle infrastrutture e che richiedono
accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il
progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma del 3.
comma dell'articolo 15 della presente legge, e a condizione che
dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo tre
anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non
abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono
rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi
di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 13, e per
gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche."
"5. Dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori
Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del
titolo III della presente legge, sono consentiti gli interventi
di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonch. alla
lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di
urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle
comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, 1. comma, lettera
b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle
previsioni dello strumento urbanistico generale adottato".
"Articolo 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti".
2. Il comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56, e successive modificazioni, . abrogato.
(Disposizioni transitorie e finali)
2. I Comuni nei quali a norma della presente legge, . venuto
meno l'obbligo di dotarsi di programma pluriennale di attuazione
hanno facolta' di deliberare l'inefficacia del programma di cui
sono dotati, con provvedimento del Consiglio Comunale da
tramettere alla Regione non appena esecutivo.
3. La Commissione Tecnica Urbanistica e' altresi' competente ad
esprimere tutti i pareri attribuiti da altre leggi regionali di
settore alla competenza del soppresso Comitato Urbanistico
regionale.