Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5098.

Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e' cosi' sostituito:
"2. La deliberazione programmatica e' immediatamente inviata alla Provincia, alla Comunita' montana, ed alle organizzazioni sociali ed economiche pi. rappresentative presenti nel territorio comunale. Chiunque puo' presentare osservazioni e proposte con le modalita' e i tempi indicati nella deliberazione stessa."

Art. 2.

1. I commi dal 9 al 14 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il Piano Regolatore Generale e' inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.
10. Il Piano Regolatore Generale . approvato con deliberazione della Giunta regionale. Le determinazioni regionali sono assunte entro 180 giorni dalla ricezione del Piano, sulla base dell'esame operato dal competente Assessorato e, ove del caso, del parere espresso dalla Commissione Tecnica Urbanistica.
11. Con l'atto di approvazione la Giunta regionale pu. apportare d'ufficio al Piano Regolatore Generale modifiche riguardanti correzioni di errori, chiarimenti su singole prescrizioni e adeguamenti a norme di legge.
12. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, acquisito ove del caso il parere della Commissione Tecnica Urbanistica, pu. richiedere al Comune modifiche che non mutino le caratteristiche quantitative e strutturali del Piano e i suoi criteri di impostazione, ed in particolare, nel rispetto di tali caratteristiche e criteri, che riguardano:
a) l'adeguamento alle disposizioni dei Piani sovracomunali e delle loro varianti;
b) la razionale organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato o della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio, degli edifici e degli insediamenti di particolare interesse ambientale, storico, monumentale, archeologico e architettonico;
d) l'osservanza degli standards.
13. Le richieste di modifica di cui al precedente comma sono comunicate, con atto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, al Comune che, entro trenta giorni, assume le proprie determinazioni con deliberazione del consiglio comunale, da trasmettersi alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'apposizione del visto di esecutivita'. Il ricevimento delle richieste di modifica vincola il comune alla immediata salvaguardia delle osservazioni formulate dalla Regione.
14. Ove il termine per l'assunzione della delibera comunale anzidetta decorra inutilmente, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta regionale." Nel comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole "su parere del Comitato Urbanistico regionale" sono sostituite dalle parole "su parere della Commissione Tecnica Urbanistica".
2. Nello stesso comma 15 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole "sono comunicate dalla Giunta regionale al Comune" sono sostituite dalle parole "sono comunicate dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, al Comune".
3. L'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, "Il Piano . trasmesso alla Giunta regionale che lo approva sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale." . sostituito come segue: "Il Piano . trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione." 4. Nel comma 19 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, le parole "sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale" sono sostituite dalle parole "sentito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica".

Art. 3.

1. Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal seguente:
"1. Il Piano Regolatore Generale . sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e, comunque, in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive varianti parziali o generali.
2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.
3. Le revisioni del Piano Regolatore Generale sono formate, adottate e approvate con la procedura di cui ai commi 4., 6. e seguenti del precedente articolo 15.
4. Le varianti dei Piani Regolatori Generali occorrenti per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica seguono nella formazione, adozione ed approvazione le stesse procedure del piano particolareggiato, di cui all'articolo 40, e sono adottate e approvate con atti contestuali.
5. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunit. montana; dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunit. montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere . trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi; nel caso in cui il parere stesso non sia stato espresso nel termine sovrastabilito, la variante . comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni in assenza del parere.
6. Non costituiscono variante del Piano Regolatore Generale:
a) le correzioni di errori materiali, nonch. gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento;
b) gli adeguamenti di limitata entit. della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
c) gli adeguamenti di limitata entita' dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
e) le determinazioni di assoggettare porzioni di territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, e le delimitazioni delle stesse;
f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilit., non comportino consistenti variazioni nel rapporto tra capacit.
insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi.
7. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al precedente comma sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo di legittimita'; la deliberazione medesima . trasmessa immediatamente alla Regione, cui e' data facolta' di annullarla, con delibera motivata della Giunta regionale da assumersi nel termine perentorio di sessanta giorni."

Art. 4.

1. Gli ultimi due commi dell'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"La dotazione minima di aree di cui al numero 3) che precede dovr. essere destinata a parcheggio pubblico in misura non inferiore al cinquanta per cento.
In tutti i casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) del presente articolo, negli interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento, la superficie da destinare a parcheggio potra' essere utilmente reperita anche nel sottosuolo e in apposite attrezzature multipiano.
Ai fini degli standards di cui al presente articolo, sono computabili, oltre alle superfici delle quali . prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali . previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni definite dai Piani Regolatori Generali o dai loro strumenti di attuazione." 2. Dopo il 2. comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . aggiunto il seguente comma:
"3. Le dotazioni di standards urbanistici prescritte dal presente articolo possono essere parzialmente soddisfatte anche attraverso ad aree appartenenti a Comuni contermini, in presenza di accordi di programma che assicurino le dotazioni medesime, formati a tal fine ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'accordo pu. essere promosso dal sindaco di ciascuno dei Comuni interessati, mediante la convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142. La conferenza formula la proposta di accordo, che deve ottenere il consenso unanime dei Comuni interessati, deciso dai rispettivi consigli comunali anche quando l'accordo non comporti variante agli strumenti urbanistici dei singoli Comuni. La deliberazione consiliare anzidetta produce gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. L'accordo non . revocabile se non con l'integrazione degli standards fino a raggiungere in ciascun Comune le dotazioni prescritte."

Art. 5.

1. L'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . soppresso e sostituito dal seguente:
"Articolo 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) 1. I Comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi dei programmi pluriennali di attuazione, di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. I Piani Territoriali individuano i Comuni aventi popolazione pari o inferiore a diecimila abitanti ai quali, per ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale, . fatto obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione, nel termine fissato degli stessi Piani Territoriali.
3. I Comuni non obbligati possono comunque dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le norme della presente legge."

Art. 6.

1. Al quinto comma dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, dopo le parole "dell'articolo 13", sono aggiunte le parole "e al settimo comma dell'articolo 33".

Art. 7.

1. Al 7. comma dell'articolo 40 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: ", sentito il parere del Comitato Urbanistico regionale";
alla fine del 7. comma . aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati."

Art. 8.

1. L'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal seguente:
"Articolo 76 - Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.) 1. E' istituita la Commissione Tecnica Urbanistica. 2. La Commissione . costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino al termine della legislatura ed ha sede nel capoluogo della Regione; essa esercita peraltro, anche dopo la scadenza, le funzioni che le sono attribuite dalla presente legge, fino al suo rinnovo.
3. La Commissione Tecnica Urbanistica . composta da:
a) l'Assessore regionale all'urbanistica, che la presiede;
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro nominativi;
c) tre esperti designati rispettivamente dalla Sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.) , dalla Sezione regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (U.R.P.P.) , dalla Delegazione regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.); d) sei esperti designati rispettivamente dalle Organizzazioni Sindacali regionali, dagli Organismi regionali rappresentativi degli imprenditori, dagli Ordini degli Architetti e Ingegneri, dagli Atenei Piemontesi, dalle Associazioni regionali degli Agricoltori e dei Commercianti.
4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della met. dei membri di cui al comma 3 del presente articolo; i pareri sono espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'articolo 9, 2.
comma, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1.
5. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del 3. comma sono scelti fra esperti qualificati con specifica e provata competenza nelle discipline della pianificazione territoriale ed urbanistica maturata in non meno di 10 anni, non possono essere rinnovati e sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e al voto degli atti alla cui redazione hanno partecipato.
6. I singoli atti sono sottoposti all'esame della Commissione su relazione di un funzionario dirigente dell'Assessorato alla gestione urbanistica, designato dall'Assessore.
7. Alle sedute sono invitati, con facolt. di essere coadiuvati da esperti, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli atti posti all'ordine del giorno.
8. Il Presidente della Commissione pu. invitare, senza diritto di voto, alle adunanze studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonche' dirigenti regionali dei settori interessati; possono inoltre assistere alle sedute i Consiglieri regionali.
9. I pareri della Commissione sono espressi in assenza dei soggetti indicati nel comma 7 del presente articolo. 10. La nomina dei membri della Commissione Tecnica Urbanistica di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 del presente articolo pu. essere revocata con decreto del Presidente della Giunta regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione.
11. Alle spese di funzionamento della Commissione Tecnica Urbanistica si provvede con apposito stanziamento."

Art. 9.

1. L'articolo 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal seguente:
"Articolo 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica 1. La Commissione Tecnica Urbanistica . organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:
a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ed altri atti regionali, sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della Commissione;
b) Piani Regolatori Generali formati e adottati ai sensi del titolo III della presente legge;
c) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali dei Comuni aventi popolazione residente superiore a diecimila abitanti, nonch. degli strumenti urbanistici generali intercomunali quando la popolazione residente complessiva dei Comuni interessati superi i ventimila abitanti;
d) revisioni e varianti degli strumenti urbanistici generali delle quali l'esame regionale abbia richiesto la rielaborazione di cui al penultimo comma del precedente articolo 15;
e) strumenti urbanistici sui quali la Giunta regionale o l'Assessore alla gestione urbanistica intendano comunque acquisire il parere della Commissione;
f) strumenti urbanistici generali o esecutivi e Piani regolatori generali intercomunali, per i quali, rispettivamente, il Comune, o la Comunita' montana o il Consorzio, abbiano richiesto alla Regione, con la deliberazione di adozione, l'espressione del parere della Commissione Tecnica Urbanistica."

Art. 10.

1. All'articolo 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: nel titolo le parole "del Comitato Urbanistico regionale" sono sostituite con le parole "della Commissione Tecnica Urbanistica"; al primo comma le parole "Il Comitato Urbanistico regionale" sono sostituite dalle parole "La Commissione Tecnica Urbanistica", e le parole "Presidente del Comitato" dalle parole "Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica";.
2. Al secondo comma le parole "del Comitato" sono sostituite dalle parole "della Commissione Tecnica Urbanistica".
Al terzo comma le parole "dal Presidente del Comitato" sono sostituite dalle parole "dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica".
3. Al quarto comma le parole "Il Comitato" sono sostituite dalle parole "La Commissione Tecnica Urbanistica", e le parole "ai sensi del quinto comma dell'articolo 17." sono sostituite dalle parole: " ai sensi del quarto comma dell'articolo 17."

Art. 11.

1. All'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, il titolo . sostituito dal seguente:
"Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica".
2. Allo stesso articolo il primo comma . soppresso, ed al secondo comma le parole: "da parte della Giunta regionale del parere del Comitato Urbanistico regionale" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "del parere della Commissione Tecnica Urbanistica".

Art. 12.

1. All'articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56, e successive modificazioni, i commi 4., 5., 6. e 7. sono soppressi; il titolo ed i primi 3 commi sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Articolo 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del titolo III.
Limitazioni all'attivit. costruttiva per i comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del titolo III.
1. I comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvato precedentemente al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare il programma pluriennale di attuazione.
Dopo la scadenza o la revoca del programma eventualmente in corso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie .
assoggettato esclusivamente al regime del successivo articolo 85.
2. I comuni dotati di Programma di Fabbricazione approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non possono pi. adottare varianti. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie solo per interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 13, sempre che non siano in contrasto con il Programma di Fabbricazione vigente. Le stesse limitazioni si applicano dopo la scadenza delle misure di salvaguardia del Piano Regolatore.
3. I comuni dotati di Piano Regolatore approvato in data posteriore all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ivi inclusi quelli approvati con le procedure di cui all'articolo 90, possono adottare varianti al Piano Regolatore vigente che riguardino progetti strategici agenti sui sistemi delle attrezzature urbane, delle infrastrutture e che richiedono accelerata attuazione, solo nel caso in cui abbiano adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale a norma del 3.
comma dell'articolo 15 della presente legge, e a condizione che dette varianti siano conformi al progetto preliminare. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano trasmesso alla Regione il Piano Regolatore, possono rilasciare concessioni o autorizzazioni solo per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 13, e per gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche."

Art. 13.

1. Il comma 5. dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . cos. sostituito:
"5. Dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del titolo III della presente legge, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13, nonch. alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, 1. comma, lettera b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato".

Art. 14.

1. Il titolo dell'articolo 86 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . sostituito dal seguente:
"Articolo 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti".
2. Il comma 1 dell'articolo 86 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, . abrogato.

Art. 15.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Legge regionale 6 marzo 1986, n. 13, . abrogata.
2. I Comuni nei quali a norma della presente legge, . venuto meno l'obbligo di dotarsi di programma pluriennale di attuazione hanno facolta' di deliberare l'inefficacia del programma di cui sono dotati, con provvedimento del Consiglio Comunale da tramettere alla Regione non appena esecutivo.
3. La Commissione Tecnica Urbanistica e' altresi' competente ad esprimere tutti i pareri attribuiti da altre leggi regionali di settore alla competenza del soppresso Comitato Urbanistico regionale.