Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5095.

Promozione, coordinamento e controllo in materia edilizia residenziale pubblica.

Art.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Allegato

Art. 2 - Competenze istituzionali TITOLO II - ENTI ED ORGANI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 3 - Enti attuatori e gestori dell'edilizia sovvenzionata: le Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ), i Comuni e i loro Consorzi Art. 4 - Istituzione dell'Ente Regionale per la Casa ( E.R.C. ) Art. 5 - Competenze delle A.T.C. Art. 6 - Competenze dell' E.R.C. Art. 7 - Dotazione finanziaria dell' E.R.C. Art. 8 - Statuto Art. 9 - Organi delle A.T.C. e dell' E.R.C. Art. 10 - Consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica TITOLO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI Art. 11 - Direttore generale Art. 12 - Responsabilita' del Direttore generale Art. 13 - Organizzazione degli uffici e del personale Art. 14 - Stato giuridico e trattamento economico del personale TITOLO IV - NORME DI GESTIONE DEGLI ENTI Art. 15 - Bilancio di previsione e conto consuntivo Art. 16 - Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione Art. 17 - Utilizzo dei rientri della gestione speciale Art. 18 - Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione Art. 19 - Fondo Sociale TITOLO V - ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA Art. 20 - Controllo sugli atti Art. 21 - Commissione tecnico-consultiva Art. 22 - Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi Art. 23 - Potere sostitutivo della Regione Art. 24 - Scioglimento degli Organi di Amministrazione TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 25 - Norma transitoria Art. 26 - Disposizioni in materia di responsabilita'

Titolo I. - Norme generali

Art. 1.
(Finalita')

1. In attuazione delle norme contenute negli articoli 13 e 93 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 ed in conformita' con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, finalizzata alla promozione del settore dell'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai sensi delle leggi regionali 18 dicembre 1979, n.76 e 19 febbraio 1982, n.6, nonche' di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante altresi' il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Art. 2.
(Competenze istituzionali)

1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i programmi del settore, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale, della pianificazione territoriale ed urbanistica e tenuto conto del rapporto predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del successivo 3. comma.
2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al precedente comma, la Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli Enti e soggetti attuatori e gestori di edilizia residenziale pubblica.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, annualmente ed in coerenza con i tempi della programmazione, un rapporto sullo stato d'attuazione degli interventi e sulla gestione degli Enti e dei soggetti operanti nel settore.

Titolo II. - Enti ed organi dell'edilizia residenziale pubblica

Art. 3.
(Enti attuatori e gestori dell'edilizia sovvenzionata: le)

Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ), i Comuni e i loro Consorzi. 1. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari assumono la denominazione di Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ) ed esercitano le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari dalla vigente legislazione, integrata dai disposti della presente legge.
2. Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive Provincie o delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto anche dei principi fondamentali contenuti nella legge 8/6/1990, n. 142. Le A.T.C. sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
3. Le A.T.C. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
4. Oltre agli Enti indicati al 2. comma, sono Enti attuatori degli interventi di edilizia sovvenzionata e gestori dei relativi patrimoni, entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione, i Comuni ed i loro Consorzi, i quali possono delegare tali funzioni alle A.T.C. competenti per territorio.

Art. 4.
(Istituzione dell'Ente Regionale per la Casa E.R.C.)

1. Il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e' sciolto.
2. E' istituito l'Ente Regionale per la Casa ( E.R.C. ).
3. L' E.R.C. e' un ente pubblico regionale, non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, di cui la Regione si avvale per il perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 1.
4. L' E.R.C. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di natura sostanziale e patrimoniale, del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte.

Art. 5.
(Competenze delle A.T.C.)

1. Le A.T.C. provvedono alla amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri Enti pubblici.
2. Le A.T.C. provvedono inoltre ad attuare interventi finalizzati all'incremento, al recupero e alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi, tramite: a) l'impiego delle risorse dello Stato e della Regione nonche' mediante l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri Enti ed Istituzioni;
b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;
c) la partecipazione a Consorzi o societa' miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati.
3. Le A.T.C. , infine, espletano tutti i compiti che possono essere ad esse affidati dagli Enti locali in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonche' di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprieta' pubblica al servizio della residenza.

Art. 6.
(Competenze dell' E.R.C.)

1. L' E.R.C. svolge funzioni strumentali all'attivita' regionale, esercitando nel contempo, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, azioni di promozione e consulenza nei confronti degli Enti e dei soggetti attuatori e gestori di edilizia residenziale pubblica.
2. A tal fine provvede a:
a) attivare e gestire il sistema informativo regionale dell'edilizia residenziale pubblica;
b) predisporre un rendiconto annuale su:
1) stato di attuazione dei programmi finanziati;
2) gestione amministrativo-finanziaria delle A.T.C. e delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
c) formare e aggiornare, ogni due anni, l'anagrafe regionale del patrimonio e dei beneficiari di alloggi comunque fruenti di contributo pubblico;
d) fornire periodicamente dati ed analisi della dimensione, caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda di abitazione, nonche' dell'offerta di aree per la nuova edificazione, di immobili o parti di tessuto urbano destinati ad interventi di recupero e di riqualificazione, sulla scorta anche dei dati forniti dalle A.T.C. .
3. In relazione all'entite' delle risorse che si rendono disponibili, l' E.R.C. , a supporto dell'attivita' degli Enti e dei soggetti attuatori e gestori di edilizia residenziale pubblica, puo' inoltre:
a) coordinare gli interventi sperimentali ai fini della diffusione e generalizzazione dei loro esiti;
b) svolgere attivita' di studio, ricerca e documentazione sulle problematiche tecniche, economiche, amministrative e sociali di settore;
c) predisporre documenti tecnici, amministrativi e regolamentari, ai fini anche della unificazione dei comportamenti;
d) istituire e gestire servizi di interesse comune;
e) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei quadri tecnici ed amministrativi.
4. La Giunta regionale puo' affidare all' E.R.C. ogni altro incarico ritenuto opportuno per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali.

Art. 7.
(Dotazione finanziaria dell' E.R.C.)

1. L' E.R.C. provvede al perseguimento dei propri fini mediante:
a) contributo ordinario degli Enti di cui all'art. 3, commisurato al patrimonio gestito, definito annualmente dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle quote b) e c) del canone di locazione di cui al D.P.R. 30/12/1972, n. 1035;
b) contributo sui programmi costruttivi finanziati dallo Stato e dalla Regione, determinato in sede di attuazione delle risorse agli Enti e soggetti attuatori;
c) corrispettivi e rimborsi previsti dalle convenzioni stipulate con la Regione o con altri Enti e soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di studi, ricerche o attivita' e servizi delegati.

Art. 8.
(Statuto)

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli statuti tipo delle A.T.C. e dell' E.R.C. .
2. Gli Enti di cui al 1. comma approvano lo statuto nel termine di 15 giorni dal primo insediamento dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Art. 9.
(Organi delle A.T.C. e dell' E.R.C.)

1. Sono organi delle A.T.C. e dell' E.R.C. : il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.
2.Gli organi di cui al precedente comma durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale, e per la nomina sono soggetti alla legge regionale 18 febbraio 1985, n.10, modificata con legge regionale 22/7/1986, n.30.
3.Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. e' composto da: a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale competente per territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
b) quattro membri eletti dal Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze.
4. La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente delle A.T.C. tra i componenti eletti dal Consiglio Provinciale, indicati nella lettera a) del precedente comma 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione dell' E.R.C. e' composto da cinque membri eletti dal Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze.
6. La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente dell' E.R.C. tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. I Consiglieri delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze nell'amministrazione di aziende pubbliche e private.
8. Il Collegio Sindacale delle A.T.C. e dell' E.R.C. e' nominato dalla Giunta regionale ed e' composto da due Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti fra i professionisti iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, nonche' un Sindaco designato dal Ministero del Tesoro.

Art. 10.
(Consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica)

1. E' istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica quale organo di consultazione della Giunta regionale e di partecipazione dei soggetti interessati agli interventi nel settore dell' Edilizia Residenziale Pubblica.
2. La Consulta, nominata dalla Giunta regionale, e' presieduta dall'Assessore competente ed e' composta da:
a) Presidenti delle A.T.C. e dell' E.R.C. ;
b) Presidente o suo delegato della Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) quattro rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative edilizie;
f) un rappresentante dell'organizzazione degli imprenditori edili.
3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dagli uffici dell' E.R.C. .
4. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato dal regolamento approvato dalla Consulta stessa entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Titolo III. - Struttura e organizzazione degli Enti

Art. 11.
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale dell' A.T.C. e dell' E.R.C. e' nominato dalla Giunta regionale ed e' scelto, di norma, fra i dirigenti di 2. qualifica del comparto degli Enti locali.
2. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale, come sopra nominato, e' disciplinato dalle norme regionali di recepimento dell'accordo nazionale di comparto.
3. La Giunta regionale puo' altresi', eccezionalmente e con provvedimento motivato, scegliere il Direttore generale tra esperti del settore privato. In tal caso il rapporto di lavoro e' regolato mediante contratto di diritto privato.

Art. 12.
(Responsabilita' del Direttore generale)

1. Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente dell'Ente da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonche' del Direttore generale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal Direttore generale, in relazione alle sue competenze.
4. I soggetti di cui comma 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
5. Il Direttore generale e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 2, unitamente al funzionario preposto.

Art. 13.
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Le A.T.C. e l' E.R.C. disciplinano, con appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la dotazione organica del personale e, in conformita' allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalita' della funzione di coordinamento tra il Direttore generale dell'ente e gli stessi.
2. Spetta al Direttore generale l'indicazione al Consiglio di Amministrazione dei dirigenti a cui affidare gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
3. I regolamenti possono prevedere il ruolo di Vice-Direttore generale. Tale ruolo e' svolto da un dirigente o, se mancante, da altro funzionario apicale ed e' individuato ai sensi del precedente comma 2.
4. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo competono al Consiglio di Amministrazione mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti.
5. Spettano altresi' ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento puo' prevedere, su proposta del Direttore Generale, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

Art. 14.
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Le strutture operative delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono informate ai principi generali della legislazione statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici.
2. Al personale si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonche' previdenziale dei dipendenti regionali, fatto salvo quanto disposto al 3. comma del precedente articolo 11.
3. Per la ricongiunzione presso la Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali dei periodi assicurativi del personale iscritto all'INPS, gia' dipendente del disciolto Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte, si applicano le disposizioni della legge 7/2/1979, n. 29.
4. Entro 6 mesi dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell' E.R.C. delibera la pianta ed il regolamento organico del personale.
5. In via transitoria, il personale di ruolo presso il Consorzio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere i compiti correlati alle rispettive qualifiche funzionali.

Titolo IV. - Norme di gestione degli Enti

Art. 15.
(Bilancio di previsione e conto consuntivo)

1. Le A.T.C. e l' E.R.C. approvano, entro il 20 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione dell'anno successivo ed entro il 30 maggio il conto consuntivo dell'anno precedente.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti in conformita' ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sulla base dello schema di bilancio-tipo approvato con Decreto Interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440.
3. Le A.T.C. , contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, approvano l'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione per vano gestito, come definite alle lettere b) e c) dell'articolo 19, D.P.R. 30.12.1972, n. 1035.
4. In sede di approvazione del bilancio di previsione, le A.T.C. propongono alla Giunta regionale l'utilizzo delle risorse di cui al successivo articolo 17. Con l'approvazione del conto consuntivo, le A.T.C. approvano altresi' la gestione speciale di cui all'articolo 10, D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 e articolo 25, legge 8.8.1977, n. 513. 5. Le norme di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai Comuni o loro Consorzi gestori di edilizia residenziale sovvenzionata.

Art. 16.
(Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione)

1. Entro il 20 novembre di ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le A.T.C. determinano il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione, ivi compresi i posti auto in autorimesse collettive, sulla base dei valori correnti di mercato.

Art. 17.
(Utilizzo dei rientri della gestione speciale)

1. La Regione, in sede di programmazione delle risorse destinate all'edilizia residenziale sovvenzionata, tiene conto anche delle proposte di utilizzo dei rientri finanziari derivanti dalla gestione speciale, formulate dagli enti gestori, annualmente e su base regionale, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 8/8/1977, n. 513.

Art. 18.
(Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione)

1. Qualora il conto consuntivo delle A.T.C. e dell' E.R.C. ha come risultato un disavanzo, il C.d.A., con la medesima deliberazione di approvazione del rendiconto finanziario, deve proporre alla Giunta regionale un piano di risanamento, anche pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo stesso.
2. Le A.T.C. , nell'ambito del piano di risanamento, possono proporre alla Regione l'utilizzo dei rientri finanziari previsti dal 3. comma, articolo 25, lettera d), legge 8/8/1977, n. 513.

Art. 19.
(Fondo sociale)

1. L'attribuzione del fondo sociale, previsto dell'art. 19 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, e' effettuata dai Comuni a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata aventi titolo.
2. La gestione del fondo sociale di cui al precedente comma e' affidata alle A.T.C. che, entro il 30 giugno di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente.

Titolo V. - Esercizio dei poteri di vigilanza

Art. 20.
(Controllo sugli atti.)

1. Il controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. e' attribuito al Comitato regionale di Controllo competente per territorio, nei limiti delle illegittimita' denunciate da almeno due dei Consiglieri di Amministrazione che ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate.
2. Oltre agli atti indicati nel primo comma del presente articolo sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che i Consigli di Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato.
3. Il controllo di merito sugli atti e' attribuito alla Giunta regionale che, per quanto riguarda gli atti delle A.T.C. , lo esercita avvalendosi anche dell' E.R.C. .
4. Sono sottoposti a controllo di merito i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) lo statuto, regolamenti ed ordinamento degli uffici e del personale;
b) il programma di attivita' e di spesa, annuale e pluriennale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento attuativo, la Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalita' e i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti dai precedenti commi.
6. Le funzioni di controllo generale e particolarmente la sorveglianza delle operazioni finanziarie, nonche' la revisione del bilancio e del conto consuntivo delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono attribuite al Collegio Sindacale, il quale e' tenuto, inoltre, a vigilare sull'osservanza dello statuto degli enti e delle disposizioni regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
7. Il Collegio Sindacale e' tenuto ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Art. 21.
(Commissione tecnicoconsultiva)

1. La legge regionale 16 dicembre 1987 n. 65 e' abrogata.
2. Presso ogni A.T.C. e' costuita una Commissione tecnico-consultiva, composta da:
a) il Direttore generale dell' A.T.C. o, in caso di suo impedimento, il Vice-Direttore generale che la presiede;
b) il Direttore tecnico dell' A.T.C. ;
c) un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato all'edilizia residenziale pubblica;
d) due esperti nelle materie tecniche e giuridiche riguardanti le OO.PP, designati dalla Giunta regionale.
e) il Responsabile del Servizio regionale OO.PP. e Difesa del Suolo competente per Provincia.
3. La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un tecnico designato dal legale rappresentante del Comune sede del programma di intervento.
4. Le funzioni istruttorie e di segreteria sono svolte dagli uffici dell' A.T.C. .
5. Alla Commissione sono attribuite le funzioni consultive di cui alle Commissioni Tecniche previste dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La Commissione esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati dai Comuni in edilizia sovvenzionata;
b) congruita' economica dei programmi d'intervento ammessi a finanziamento in edilizia sovvenzionata con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonche' sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili.
6. Sono sottoposti altresi' al parere della Commissione di cui al presente articolo tutti gli atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.
7. La Commissione e' costituita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' A.T.C. competente, entro quindici giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento della Giunta regionale di nomina dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
8. Ai componenti della Commissione, di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute e per le spese accessorie, il compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell' A.T.C. , in conformita' con quanto stabilito nello statuto.
9. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.
10. In via transitoria, fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso la Giunta regionale ai sensi della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.

Art. 22.
(Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi)

1. Compete alla Giunta regionale, avvalendosi dell' E.R.C. , la vigilanza sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati.
2. A tal fine possono essere disposti controlli e verifiche.
3. Spetta alla Giunta regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo determinati sulla base dei relativi decreti ministeriali, nonche' deliberare in merito ad eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori.
4. La nomina dei collaudatori degli interventi di edilizia sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, e' effettuato dall'Assessore regionale all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 23.
(Potere sostitutivo della Regione)

1. Qualora le A.T.C. e l' E.R.C. non adottino atti o provvedimenti obbligatori per legge, regolamenti o comunque necessari al regolare funzionamento degli enti, ovvero ne ritardino l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale adotta direttamente tali atti o provvedimenti.

Art. 24.
(Scioglimento degli Organi di amministrazione)

1. In caso di accertate violazioni di legge, di Statuto di regolamento, nonche' di gravi irregolarita' nella gestione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. .
2. Con la delibera di scioglimento viene nominato, per la provvisoria gestione dell'ente, un commissario straordinario scelto fra i dirigenti regionali di 2. qualifica dirigenziale.
3. Entro i successivi 180 giorni il Consiglio e la Giunta regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.

Titolo VI. - Norme transitorie e finali

Art. 25.
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della norma contenuta nel comma 4 del precedente articolo 9, le nomine del Presidente e del Vice Presidente dell' A.T.C. da parte della Giunta regionale sono fatte sulla base delle designazioni gia' avvenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da parte delle Amministrazioni Provinciali, a norma degli articoli 32 lett. n) e 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la ricostituzione dei Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P..
2. L' insediamento dei Consigli di Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. avviene contestualmente all'approvazione, da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, dello statuto - tipo degli enti medesimi. Fino a tale momento gli amministratori degli I.A.C.P. e del C.R.I.A.C.P. continuano ad assolvere ai propri compiti di ordinaria amministrazione, nel rispetto dei propri Statuti.

Art. 26.
(Disposizioni in materia di responsabilita')

1. Per gli amministratori e il personale delle A.T.C. e dell' E.R.C. si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato.
2. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti delle A.T.C. e dell' E.R.C. e' personale e non si estende agli eredi.