Disegno di legge regionale, n. 5095.
Promozione, coordinamento e controllo in materia edilizia residenziale
pubblica. Allegato Art. 2 - Competenze istituzionali
TITOLO II - ENTI ED ORGANI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 3 - Enti attuatori e gestori dell'edilizia sovvenzionata: le
Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ), i Comuni e i loro Consorzi
Art. 4 - Istituzione dell'Ente Regionale per la Casa ( E.R.C. )
Art. 5 - Competenze delle A.T.C.
Art. 6 - Competenze dell' E.R.C.
Art. 7 - Dotazione finanziaria dell' E.R.C.
Art. 8 - Statuto
Art. 9 - Organi delle A.T.C. e dell' E.R.C.
Art. 10 - Consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica
TITOLO III - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI
Art. 11 - Direttore generale
Art. 12 - Responsabilita' del Direttore generale
Art. 13 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 14 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
TITOLO IV - NORME DI GESTIONE DEGLI ENTI
Art. 15 - Bilancio di previsione e conto consuntivo
Art. 16 - Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso
dall'abitazione
Art. 17 - Utilizzo dei rientri della gestione speciale
Art. 18 - Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione
Art. 19 - Fondo Sociale
TITOLO V - ESERCIZIO DEI POTERI DI VIGILANZA
Art. 20 - Controllo sugli atti
Art. 21 - Commissione tecnico-consultiva
Art. 22 - Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi
Art. 23 - Potere sostitutivo della Regione
Art. 24 - Scioglimento degli Organi di Amministrazione
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norma transitoria
Art. 26 - Disposizioni in materia di responsabilita' Titolo I. - Norme generali 1. In attuazione delle norme contenute negli articoli 13 e 93 del
D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 ed in conformita' con i principi stabiliti
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la Regione esercita la propria azione
legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di
indirizzo e di coordinamento, finalizzata alla promozione del settore
dell'edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai sensi
delle leggi regionali 18 dicembre 1979, n.76 e 19 febbraio 1982, n.6,
nonche' di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante
altresi' il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 1. Il Consiglio regionale determina le politiche, gli indirizzi ed i
programmi del settore, in coerenza con i contenuti della programmazione
economica e sociale, della pianificazione territoriale ed urbanistica e
tenuto conto del rapporto predisposto dalla Giunta regionale ai sensi
del successivo 3. comma. Titolo II. - Enti ed organi dell'edilizia residenziale pubblica Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ), i Comuni e i loro Consorzi.
1. Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari assumono la denominazione
di Agenzie Territoriali per la Casa ( A.T.C. ) ed esercitano le funzioni
attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari dalla vigente
legislazione, integrata dai disposti della presente legge. 1. Il Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case
Popolari della Regione Piemonte, istituito ai sensi dell'art. 7 del
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e' sciolto. 1. Le A.T.C. provvedono alla amministrazione e gestione del proprio
patrimonio e di quello ad esse affidato da altri Enti pubblici. 1. L' E.R.C. svolge funzioni strumentali all'attivita' regionale,
esercitando nel contempo, sulla base delle direttive impartite dalla
Giunta regionale, azioni di promozione e consulenza nei confronti degli
Enti e dei soggetti attuatori e gestori di edilizia residenziale
pubblica. 1. L' E.R.C. provvede al perseguimento dei propri fini mediante: 1. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro il
termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
sono approvati gli statuti tipo delle A.T.C. e dell' E.R.C. . 1. Sono organi delle A.T.C. e dell' E.R.C. : il Presidente, il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale. 1. E' istituita la Consulta regionale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica quale organo di consultazione della Giunta regionale e di
partecipazione dei soggetti interessati agli interventi nel settore
dell' Edilizia Residenziale Pubblica. Titolo III. - Struttura e organizzazione degli Enti 1. Il Direttore generale dell' A.T.C. e dell' E.R.C. e' nominato dalla
Giunta regionale ed e' scelto, di norma, fra i dirigenti di 2. qualifica
del comparto degli Enti locali. 1. Il Direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
Presidente dell'Ente da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', cura
l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. 1. Le A.T.C. e l' E.R.C. disciplinano, con appositi regolamenti da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, la dotazione
organica del personale e, in conformita' allo statuto, l'organizzazione
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di
professionalita' e responsabilita'. Il regolamento disciplina
l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionali per
l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce
le modalita' della funzione di coordinamento tra il Direttore generale
dell'ente e gli stessi. 1. Le strutture operative delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono informate
ai principi generali della legislazione statale e regionale in materia
di organizzazione degli uffici. Titolo IV. - Norme di gestione degli Enti 1. Le A.T.C. e l' E.R.C. approvano, entro il 20 novembre di ciascun
anno, il bilancio di previsione dell'anno successivo ed entro il 30
maggio il conto consuntivo dell'anno precedente. 1. Entro il 20 novembre di ciascun anno, in sede di approvazione del
bilancio di previsione, le A.T.C. determinano il canone di locazione
degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione, ivi
compresi i posti auto in autorimesse collettive, sulla base dei valori
correnti di mercato. 1. La Regione, in sede di programmazione delle risorse destinate
all'edilizia residenziale sovvenzionata, tiene conto anche delle
proposte di utilizzo dei rientri finanziari derivanti dalla gestione
speciale, formulate dagli enti gestori, annualmente e su base regionale,
al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 4,
della legge 8/8/1977, n. 513. 1. Qualora il conto consuntivo delle A.T.C. e dell' E.R.C. ha come
risultato un disavanzo, il C.d.A., con la medesima deliberazione di
approvazione del rendiconto finanziario, deve proporre alla Giunta
regionale un piano di risanamento, anche pluriennale, finalizzato
all'assorbimento del disavanzo stesso. 1. L'attribuzione del fondo sociale, previsto dell'art. 19 della legge
regionale 26 luglio 1984, n. 33, e' effettuata dai Comuni a favore degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
aventi titolo. Titolo V. - Esercizio dei poteri di vigilanza 1. Il controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio di
Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. e' attribuito al Comitato
regionale di Controllo competente per territorio, nei limiti delle
illegittimita' denunciate da almeno due dei Consiglieri di
Amministrazione che ne facciano richiesta scritta e motivata, con
l'indicazione delle norme violate. 1. La legge regionale 16 dicembre 1987 n. 65 e' abrogata. 1. Compete alla Giunta regionale, avvalendosi dell' E.R.C. , la
vigilanza sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati. 1. Qualora le A.T.C. e l' E.R.C. non adottino atti o provvedimenti
obbligatori per legge, regolamenti o comunque necessari al regolare
funzionamento degli enti, ovvero ne ritardino l'adozione, la Giunta
regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il
quale adotta direttamente tali atti o provvedimenti. 1. In caso di accertate violazioni di legge, di Statuto di regolamento,
nonche' di gravi irregolarita' nella gestione, la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, dispone lo scioglimento
degli organi di amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. . Titolo VI. - Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione della norma contenuta nel comma 4 del
precedente articolo 9, le nomine del Presidente e del Vice Presidente
dell' A.T.C. da parte della Giunta regionale sono fatte sulla base
delle designazioni gia' avvenute anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge da parte delle Amministrazioni Provinciali, a norma
degli articoli 32 lett. n) e 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per
la ricostituzione dei Consigli di Amministrazione degli I.A.C.P.. 1. Per gli amministratori e il personale delle A.T.C. e dell' E.R.C.
si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.
All. , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
(Finalita')
(Competenze istituzionali)
2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al precedente comma, la
Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i
poteri di vigilanza e controllo sugli Enti e soggetti attuatori e
gestori di edilizia residenziale pubblica.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, annualmente ed
in coerenza con i tempi della programmazione, un rapporto sullo stato
d'attuazione degli interventi e sulla gestione degli Enti e dei soggetti
operanti nel settore.
(Enti attuatori e gestori dell'edilizia sovvenzionata: le)
2. Le A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici,
ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle
rispettive Provincie o delle aree diversamente individuate con
deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto anche dei principi
fondamentali contenuti nella legge 8/6/1990, n. 142. Le A.T.C. sono
dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e
contabile.
3. Le A.T.C. subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli
Istituti Autonomi per le Case Popolari.
4. Oltre agli Enti indicati al 2. comma, sono Enti attuatori degli
interventi di edilizia sovvenzionata e gestori dei relativi patrimoni,
entro i limiti stabiliti dalla vigente legislazione, i Comuni ed i loro
Consorzi, i quali possono delegare tali funzioni alle A.T.C.
competenti per territorio.
(Istituzione dell'Ente Regionale per la Casa E.R.C.)
2. E' istituito l'Ente Regionale per la Casa ( E.R.C. ).
3. L' E.R.C. e' un ente pubblico regionale, non economico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, di
cui la Regione si avvale per il perseguimento delle finalita' indicate
al precedente articolo 1.
4. L' E.R.C. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di natura
sostanziale e patrimoniale, del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per
le Case Popolari della Regione Piemonte.
(Competenze delle A.T.C.)
2. Le A.T.C. provvedono inoltre ad attuare interventi finalizzati
all'incremento, al recupero e alla conservazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi, tramite:
a) l'impiego delle risorse dello Stato e della Regione nonche' mediante
l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri Enti
ed Istituzioni;
b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri
soggetti pubblici e privati;
c) la partecipazione a Consorzi o societa' miste, per la formazione,
attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati.
3. Le A.T.C. , infine, espletano tutti i compiti che possono essere ad
esse affidati dagli Enti locali in materia di progettazione urbanistica
esecutiva, nonche' di progettazione, direzione ed esecuzione di opere
pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del
complesso dei beni di proprieta' pubblica al servizio della residenza.
(Competenze dell' E.R.C.)
2. A tal fine provvede a:
a) attivare e gestire il sistema informativo regionale dell'edilizia
residenziale pubblica;
b) predisporre un rendiconto annuale su:
1) stato di attuazione dei programmi finanziati;
2) gestione amministrativo-finanziaria delle A.T.C. e delle
cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
c) formare e aggiornare, ogni due anni, l'anagrafe regionale del
patrimonio e dei beneficiari di alloggi comunque fruenti di contributo
pubblico;
d) fornire periodicamente dati ed analisi della dimensione,
caratteristiche e distribuzione territoriale della domanda di
abitazione, nonche' dell'offerta di aree per la nuova edificazione, di
immobili o parti di tessuto urbano destinati ad interventi di recupero e
di riqualificazione, sulla scorta anche dei dati forniti dalle A.T.C. .
3. In relazione all'entite' delle risorse che si rendono disponibili,
l' E.R.C. , a supporto dell'attivita' degli Enti e dei soggetti
attuatori e gestori di edilizia residenziale pubblica, puo' inoltre:
a) coordinare gli interventi sperimentali ai fini della diffusione e
generalizzazione dei loro esiti;
b) svolgere attivita' di studio, ricerca e documentazione sulle
problematiche tecniche, economiche, amministrative e sociali di settore;
c) predisporre documenti tecnici, amministrativi e regolamentari, ai
fini anche della unificazione dei comportamenti;
d) istituire e gestire servizi di interesse comune;
e) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei quadri
tecnici ed amministrativi.
4. La Giunta regionale puo' affidare all' E.R.C. ogni altro incarico
ritenuto opportuno per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali.
(Dotazione finanziaria dell' E.R.C.)
a) contributo ordinario degli Enti di cui all'art. 3, commisurato al
patrimonio gestito, definito annualmente dalla Giunta regionale in sede
di determinazione delle quote b) e c) del canone di locazione di cui al
D.P.R. 30/12/1972, n. 1035;
b) contributo sui programmi costruttivi finanziati dallo Stato e dalla
Regione, determinato in sede di attuazione delle risorse agli Enti e
soggetti attuatori;
c) corrispettivi e rimborsi previsti dalle convenzioni stipulate con la
Regione o con altri Enti e soggetti pubblici o privati, per lo
svolgimento di studi, ricerche o attivita' e servizi delegati.
(Statuto)
2. Gli Enti di cui al 1. comma approvano lo statuto nel termine di 15
giorni dal primo insediamento dei rispettivi Consigli di
Amministrazione.
(Organi delle A.T.C. e dell' E.R.C.)
2.Gli organi di cui al precedente comma durano in carica per lo stesso
periodo del Consiglio regionale, e per la nomina sono soggetti alla
legge regionale 18 febbraio 1985, n.10, modificata con legge regionale
22/7/1986, n.30.
3.Il Consiglio di Amministrazione delle A.T.C. e' composto da:
a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale competente per
territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;
b) quattro membri eletti dal Consiglio regionale, dei quali uno in
rappresentanza delle minoranze.
4. La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente delle
A.T.C. tra i componenti eletti dal Consiglio Provinciale, indicati
nella lettera a) del precedente comma 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione dell' E.R.C. e' composto da cinque
membri eletti dal Consiglio regionale, dei quali uno in rappresentanza
delle minoranze.
6. La Giunta regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente
dell' E.R.C. tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. I Consiglieri delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono scelti tra
soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale
pubblica e con rilevanti esperienze nell'amministrazione di aziende
pubbliche e private.
8. Il Collegio Sindacale delle A.T.C. e dell' E.R.C. e' nominato
dalla Giunta regionale ed e' composto da due Sindaci, di cui uno con
funzioni di Presidente, scelti fra i professionisti iscritti all'albo
dei Revisori dei Conti, nonche' un Sindaco designato dal Ministero del
Tesoro.
(Consulta regionale per l'edilizia residenziale pubblica)
2. La Consulta, nominata dalla Giunta regionale, e' presieduta
dall'Assessore competente ed e' composta da:
a) Presidenti delle A.T.C. e dell' E.R.C. ;
b) Presidente o suo delegato della Sezione regionale dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) quattro rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative
edilizie;
f) un rappresentante dell'organizzazione degli imprenditori edili.
3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dagli uffici
dell' E.R.C. .
4. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato dal regolamento
approvato dalla Consulta stessa entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
(Direttore generale)
2. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale, come
sopra nominato, e' disciplinato dalle norme regionali di recepimento
dell'accordo nazionale di comparto.
3. La Giunta regionale puo' altresi', eccezionalmente e con
provvedimento motivato, scegliere il Direttore generale tra esperti del
settore privato. In tal caso il rapporto di lavoro e' regolato mediante
contratto di diritto privato.
(Responsabilita' del Direttore generale)
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di
Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. deve essere richiesto il
parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile,
rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del
responsabile di ragioneria, nonche' del Direttore generale sotto il
profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere e' espresso dal Direttore generale, in relazione alle
sue competenze.
4. I soggetti di cui comma 2 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.
5. Il Direttore generale e' responsabile degli atti e delle procedure
attuative delle deliberazioni di cui al comma 2, unitamente al
funzionario preposto.
(Organizzazione degli uffici e del personale)
2. Spetta al Direttore generale l'indicazione al Consiglio di
Amministrazione dei dirigenti a cui affidare gli incarichi di direzione
degli uffici e dei servizi.
3. I regolamenti possono prevedere il ruolo di Vice-Direttore generale.
Tale ruolo e' svolto da un dirigente o, se mancante, da altro funzionario
apicale ed e' individuato ai sensi del precedente comma 2.
4. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo
i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
competono al Consiglio di Amministrazione mentre la gestione
amministrativa e' attribuita ai dirigenti.
5. Spettano altresi' ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione
di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e
lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la
responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione
dei contratti.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza
della gestione.
7. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il
regolamento puo' prevedere, su proposta del Direttore Generale,
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
2. Al personale si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico
ed economico, nonche' previdenziale dei dipendenti regionali, fatto salvo
quanto disposto al 3. comma del precedente articolo 11.
3. Per la ricongiunzione presso la Cassa di Previdenza dei Dipendenti
degli Enti Locali dei periodi assicurativi del personale iscritto
all'INPS, gia' dipendente del disciolto Consorzio fra gli Istituti
Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte, si applicano le
disposizioni della legge 7/2/1979, n. 29.
4. Entro 6 mesi dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione
dell' E.R.C. delibera la pianta ed il regolamento organico del
personale.
5. In via transitoria, il personale di ruolo presso il Consorzio fra
gli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Piemonte
all'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere i compiti
correlati alle rispettive qualifiche funzionali.
(Bilancio di previsione e conto consuntivo)
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti in
conformita' ai principi della legislazione statale e regionale in
materia e sulla base dello schema di bilancio-tipo approvato con Decreto
Interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440.
3. Le A.T.C. , contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo, approvano l'ammontare delle spese di
amministrazione e di manutenzione per vano gestito, come definite alle
lettere b) e c) dell'articolo 19, D.P.R. 30.12.1972, n. 1035.
4. In sede di approvazione del bilancio di previsione, le A.T.C.
propongono alla Giunta regionale l'utilizzo delle risorse di cui al
successivo articolo 17. Con l'approvazione del conto consuntivo, le
A.T.C. approvano altresi' la gestione speciale di cui all'articolo 10,
D.P.R. 30.12.1972, n. 1036 e articolo 25, legge 8.8.1977, n. 513.
5. Le norme di cui al precedente comma 3 si applicano anche ai Comuni o
loro Consorzi gestori di edilizia residenziale sovvenzionata.
(Canone di locazione di locali adibiti ad uso diverso
dall'abitazione)
(Utilizzo dei rientri della gestione speciale)
(Ripianamento dei disavanzi finanziari di gestione)
2. Le A.T.C. , nell'ambito del piano di risanamento, possono proporre
alla Regione l'utilizzo dei rientri finanziari previsti dal 3. comma,
articolo 25, lettera d), legge 8/8/1977, n. 513.
(Fondo sociale)
2. La gestione del fondo sociale di cui al precedente comma e' affidata
alle A.T.C. che, entro il 30 giugno di ciascun anno, sottopongono
all'approvazione della Giunta regionale la rendicontazione delle
erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente.
(Controllo sugli atti.)
2. Oltre agli atti indicati nel primo comma del presente articolo sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che i
Consigli di Amministrazione delle A.T.C. e dell' E.R.C. intendono,
di propria iniziativa, sottoporre al Comitato.
3. Il controllo di merito sugli atti e' attribuito alla Giunta regionale
che, per quanto riguarda gli atti delle A.T.C. , lo esercita
avvalendosi anche dell' E.R.C. .
4. Sono sottoposti a controllo di merito i seguenti atti di competenza
del Consiglio di Amministrazione:
a) lo statuto, regolamenti ed ordinamento degli uffici e del personale;
b) il programma di attivita' e di spesa, annuale e pluriennale, il
bilancio di previsione e il conto consuntivo.
5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposito regolamento attuativo, la Giunta regionale provvede
a stabilire le procedure, le modalita' e i tempi per l'esecuzione dei
controlli previsti dai precedenti commi.
6. Le funzioni di controllo generale e particolarmente la sorveglianza
delle operazioni finanziarie, nonche' la revisione del bilancio e del
conto consuntivo delle A.T.C. e dell' E.R.C. sono attribuite al
Collegio Sindacale, il quale e' tenuto, inoltre, a vigilare
sull'osservanza dello statuto degli enti e delle disposizioni
regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria.
7. Il Collegio Sindacale e' tenuto ad attestare la rispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione.
(Commissione tecnicoconsultiva)
2. Presso ogni A.T.C. e' costuita una Commissione tecnico-consultiva,
composta da:
a) il Direttore generale dell' A.T.C. o, in caso di suo impedimento,
il Vice-Direttore generale che la presiede;
b) il Direttore tecnico dell' A.T.C. ;
c) un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore delegato all'edilizia residenziale pubblica;
d) due esperti nelle materie tecniche e giuridiche riguardanti le
OO.PP, designati dalla Giunta regionale.
e) il Responsabile del Servizio regionale OO.PP. e Difesa del Suolo
competente per Provincia.
3. La Commissione di cui al precedente comma e' integrata da un tecnico
designato dal legale rappresentante del Comune sede del programma di
intervento.
4. Le funzioni istruttorie e di segreteria sono svolte dagli uffici
dell' A.T.C. .
5. Alla Commissione sono attribuite le funzioni consultive di cui alle
Commissioni Tecniche previste dall'articolo 63 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. La Commissione esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente realizzati dai Comuni in edilizia
sovvenzionata;
b) congruita' economica dei programmi d'intervento ammessi a
finanziamento in edilizia sovvenzionata con provvedimento regionale,
esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici,
nonche' sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di
costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo
ammissibili.
6. Sono sottoposti altresi' al parere della Commissione di cui al
presente articolo tutti gli atti di gestione concernenti l'esecuzione
delle opere.
7. La Commissione e' costituita, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell' A.T.C. competente, entro quindici giorni dalla
data di esecutivita' del provvedimento della Giunta regionale di nomina
dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
8. Ai componenti della Commissione, di cui al comma 2, lettere c), d)
ed e), e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute e per le spese
accessorie, il compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell' A.T.C. , in conformita' con quanto stabilito nello statuto.
9. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura
regionale.
10. In via transitoria, fino alla costituzione della Commissione di cui
al presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite
presso la Giunta regionale ai sensi della legge regionale 16 dicembre
1987, n. 65.
(Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi)
2. A tal fine possono essere disposti controlli e verifiche.
3. Spetta alla Giunta regionale autorizzare eventuali superamenti dei
massimali di costo determinati sulla base dei relativi decreti
ministeriali, nonche' deliberare in merito ad eventuali integrazioni di
finanziamento richieste dagli enti attuatori.
4. La nomina dei collaudatori degli interventi di edilizia
sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato
di collaudo, e' effettuato dall'Assessore regionale all'edilizia
residenziale pubblica.
(Potere sostitutivo della Regione)
(Scioglimento degli Organi di amministrazione)
2. Con la delibera di scioglimento viene nominato, per la provvisoria
gestione dell'ente, un commissario straordinario scelto fra i dirigenti
regionali di 2. qualifica dirigenziale.
3. Entro i successivi 180 giorni il Consiglio e la Giunta regionale,
nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ente.
(Norma transitoria)
2. L' insediamento dei Consigli di Amministrazione delle A.T.C. e
dell' E.R.C. avviene contestualmente all'approvazione, da parte del
Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, dello
statuto - tipo degli enti medesimi. Fino a tale momento gli
amministratori degli I.A.C.P. e del C.R.I.A.C.P. continuano ad
assolvere ai propri compiti di ordinaria amministrazione, nel rispetto
dei propri Statuti.
(Disposizioni in materia di responsabilita')
2. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli
Amministratori e dei dipendenti delle A.T.C. e dell' E.R.C. e'
personale e non si estende agli eredi.