Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5094.

Provvedimenti urgenti in materia di assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore di soggetti sfrattati.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Norma transitoria concernente la disciplina delle riserve degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)

1. Qualora non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei quali siano in corso provvedimenti esecutivi di sfratto, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 10 dicembre 1984, n.64, possono richiedere di riservare, a favore dei nuclei suddetti, una quota percentuale anche in misura eccedente il 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della citata L.R. 10 dicembre 1984, n. 64, che verranno assegnati nel corso dell'anno nell'ambito territoriale di competenza.
2. La proposta di riserva alloggi, assunta con provvedimento motivato dalla Giunta municipale, e' trasmessa alla Giunta regionale per l'autorizzazione di competenza. I Comuni autorizzati debbono, annualmente, comunicare alla Giunta regionale le assegnazioni effettuate.
3. Sono altresi' assimilati alle condizioni dei nuclei familiari di cui al I comma, i soggetti indicati all'art. 11, I comma, punto 6), lettere a) e b) della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i provvedimenti esecutivi di sfratto causati da morosita' del conduttore o da gravi inadempienze contrattuali.
5. La deroga di cui al I comma ha efficacia per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Requisiti per l'assegnazione)

1. Per le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi della presente legge devono sussistere i requisiti prescritti per i nuclei familiari dall'art. 2 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64. L'accertamento dei requisiti e' effettuato dalla Commissione di cui all'art. 10 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64.

Art. 3.
(Assegnazione degli alloggi riservati)

1. Il Comune provvede ad assegnare gli alloggi riservati entro due mesi dalla effettiva disponibilita' degli stessi. Decorso tale termine gli alloggi sono assegnati con le modalita' previste dalla L.R. 10 dicembre 1984, n. 64.

Art. 4.
(Sanatoria)

1. Sono fatte salve le assegnazioni di alloggi riservati effettuate dai Comuni in misura eccedente l'aliquota del 25% di cui all'art. 15 della L.R. 10 dicembre 1984, n. 64, qualora le assegnazioni stesse siano state effettuate in favore di nuclei familiari di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.
(Assegnazione degli alloggi non riservati)

1. Gli alloggi non riservati ai sensi della presente legge sono assegnati con le modalita' previste dalla L.R. 10 dicembre 1984, n. 64.

Art. 6.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello Statuto regionale.