Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5087.

Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle del Ticino.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Art. 1.
(Finalita')

1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del parco naturale della Valle del Ticino, istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 53.

Art. 2.
(Circolazione con mezzi motorizzati)

1. Su tutto il territorio del parco . fatto divieto di compiere percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate.
2. La fruizione motorizzata . regolamentata dal parco su tutte le strade pubbliche e private, d'intesa con il Comune interessato.
3. Sulle strade interne del parco il limite massimo di velocita' .
fissato in 40 Km/h, con esclusione delle strade statali, comunali e provinciali.
4. Sono esclusi dall'obbligo di osservanza dei limiti di velocita' i mezzi in attivita' di pronto soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio e di vigilanza.
5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma 1 i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni di opere idrauliche e forestali nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonche' i veicoli utilizzati per motivi di servizio e per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.
6. L'Ente parco pu. autorizzare percorsi fuori strada per specificate e comprovate necessit.. L'autorizzazione . rilasciata su domanda dell'interessato, ha carattere temporaneo ed . rapportata alla specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile l'apposito contrassegno.
7. In tutta l'area del parco sono vietate le manifestazioni agonistiche di carattere motoristico.
8. Su tutte le strade libere all'accesso . vietato porre ostacoli, anche temporanei, al transito.
9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 3.
(Abbandono piccoli rifiuti)

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente . raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 4.
(Accensione di fuochi)

1. L'accensione di fuochi . vietata in qualsiasi periodo dell'anno.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate dall'Ente parco . ammesso l'uso di fornelli da campo e barbecue.
3. Limitatamente alle aree di fruizione balneare, laddove non esistano nei dintorni apposite aree debitamente autorizzate, .
consentito comunque l'uso di barbecue a carbonella, purche' allestiti in modo tale da non costituire pericolo. Al termine delle operazioni detti focolai debbono essere spenti i modo accurato e certo.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 5.
(Abbruciamenti)

1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali .
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
2. Durante l'abbruciamento . fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 6.
(Raccolta flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
2. Sono fatte salve le norali operazioni connesse alle attivit.
agricole e selvicolturali.
3. Per la raccolta e la detenzione delle piante officinali sponanee si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, cos. come sostituito dall'articolo 3 della legge 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 2O.OOO pi. L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

Art. 7.
(Raccolta di funghi)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, . disciplinato in base all'articolo 20 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
2. La violazioni alle norme previste al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di L. 10.000 pi. L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantit. consentita, cos. come previsto all'articolo 30, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, cos. come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

Art. 8.
(Raccolta prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, con l'eccezione della raccolta dei funghi regolata dal precedente articolo 7, sono sempre vietati.
2. E' consentita la raccolta di muschi e di fragole nei modi e con i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 9.
(Raccolta di insetti)

1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessit., di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonch. l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale.
3. E' consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione dell'Ente parco, raccogliere a fini collezionistici tre esemplari al giorno per specie.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3 comportano la sanzione amministrativa di L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare eccedente il numero consentito.

Art. 10.
(Raccolta di anfibi)

1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione di qualsiasi specie di anfibi nonche' delle loro uova sono sempre vietate.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivit.
agricole e selvicolturali, nonch. l'applicazione delle norme di polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Dal 1. luglio al 30 novembre di ogni anno . consentita la raccolta di rane previo rilascio di autorizzazione dell'Ente parco. Tale autorizzazione deve prevedere il numero massimo di esemplari di cui .
consentita la raccolta.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3 comportano la sanzione amministrativa di L. 25.000 per ogni esemplare eccedente la quantit.
autorizzata.

Art. 11.
(Introduzione di cani)

1. L'introduzione di cani . consentita esclusivamente nelle aree attrezzate e sui tracciati viari principali.
2. E' obbligatorio l'uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della museruola per i cani da difesa.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente i cani adibiti alla guardia delle greggi, ovvero i cani utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali, nonch. quelli utilizzati per operazioni di soccorso, fatto salvo l'obbligo dell'operatore agricolo-forestale o del pastore di mantenere un costante controllo dell'animale.
4. La presenza di cani da guardia delle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
5. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente parco la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del parco stesso.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 12.
(Utilizzo di cavalli)

1. La presenza e/o l'utilizzo di cavalli . consentita esclusivamente lungo le strade di accesso, entro appositi recinti aziendali nonch.
lungo specifici itinerari e aree appositamente predisposte ed autorizzate.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 13.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. E' vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a scoppio.
2. E' consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonch.
giradischi, mangianastri e simili, con esclusione delle aree di riserva naturale speciale e orientata.
3. L'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.
4. Dai divieti di cui ai comma precedenti sono esclusi le apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di vigilanza e di soccorso e quelli turistico-ricreativi connessi alle attivita' commerciali presenti nel parco.
5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 14.
(Attivita' fotografica)

1. L'attivita' fotografica . consentita liberamente con esclusione delle aree di riserva naturale speciale, aree nelle quali tale attivita' puo' essere esercitata previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione del parco.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 15.
(Esercizio della pesca)

1. L'esercizio della pesca . consentito con esclusione delle zone di protezione e riproduzione, zone individuate con apposita segnaletica.
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

Art. 16.
(Pascolo degli animali)

1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie . vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente parco.
2. E' consentito il pascolo nei terreni di propriet. privata, purch.
venga garantita l'adeguata cura e protezione per l'ambiente circostante.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 4.000 a L 40.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 17.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)

1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo' avvenire unicamente in ore diurne su strade comunali o vicinali ed i conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possono derivare danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade.
2. Coloro che transitano con animali, mandrie e greggi, devono garantire il libero transito degli utenti delle strade e provveder affinche' gli animali pericolosi siano condotti alla cavezza o con altri mezzi idonei.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 18.
(Campeggio)

1. Su tutto il territorio del parco . vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori di aree appositamente attrezzate.
2. L'Ente parco puo' rilasciare autorizzazione in deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione a specifiche esigenze e particolari finalita'.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti i proprietari dei fondi.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 19.
(Navigazione)

1. E' consentita la navigazione di natanti a motore esclusivamente nelle acque primarie del fiume Ticino e con motori di potenza massima pari a 20 HP.
2. E' fatto divieto di percorrere con qualsiasi tipo di natante canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del fiume indicati da apposita segnaletica.
3. La navigazione . vietata, fatta salva quella finalizzata all'esercizio della pesca professionale, prima dell'alba e dopo il tramonto.
4. E' vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.
5. La velocit. di navigazione deve essere ridotta in prossimit. di sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene, porticcioli. Dallo sbarrmento della Miorina e fino al confine superiore del parco la velocit. massima consentita alle imbarcazioni .
fissata in 15 chilometri orari.
6. La pratica e l'uso di modellini navali con motore sono consentiti esclusivamente su apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione del parco.
7. Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 20.
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)

1. E' vietato provvedere al lavaggio di automezzi utilizzando l'acqua del fiume Ticino, di lanche, rogge, canali, fontanili e risorgive, nonch. scaricare in essi le acque di lavaggio.
2. E' altresi' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

Art. 21.
(Accesso alle aree private ed alle riserve naturali)

1. E' sempre vietato l'accesso o il passaggio in fondi privati in attualita' di coltivazione, in fondi chiusi e recintati, nelle aie e nei cortili di cascinali e mulini abitati.
2. L'accesso alle riserve naturali speciali ed orientate . sempre subordinato ad autorizzazione dell'Ente parco e pu. svolgersi solo con accompagnamento di guida.
3. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al comma precedente i proprietari dei terreni e gli aventi titolo, nonche' la forza pubblica, gli addetti alla vigilanza, allo spegnimento incendi e agli accertamenti forestali.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.

Art. 22.
(Danneggiamenti)

1. Il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili presenti nel parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Ente parco di rivalersi dei danni subiti.

Art. 23.
(Manifestazioni)

1. E' vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno del parco senza autorizzazione della Direzione dell'Ente.
2. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Art. 24.
(Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo)

1. E' vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente per territorio e recante l'indicazione dei Comuni nei quali si effettua la raccolta.
2. E' vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi d'acqua.
3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
4. E' vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino e/o comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprieta'.
5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorit. competente e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
6. Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi 1 e 5 . consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul greto del fiume; in acqua . sempre vietato l'uso di mezzi meccanici, con esclusione delle imbarcazioni.
7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 25.
(Divieti temporanei di accesso)

1. L'Ente parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone devono essere appositamente segnalate.
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

Art. 26.
(Deroghe)

1. L'Ente parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purch. non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorit..
Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente parco, pu. agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

Art. 27.
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente parco ed ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1978 , e n. 53, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

Art. 28.
(Procedure)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 22, saranno introitate nel bilancio del parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.