Disegno di legge regionale, n. 5087.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del parco naturale della Valle
del Ticino. 1. La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di
fruizione del parco naturale della Valle del Ticino, istituito con
legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. 1. Su tutto il territorio del parco . fatto divieto di compiere
percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto
del fiume e nelle aree coltivate. 1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti
derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic. 1. L'accensione di fuochi . vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali . 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di
parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei
funghi epigei, anche non commestibili, . disciplinato in base
all'articolo 20 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione di
qualsiasi prodotto del sottobosco, con l'eccezione della raccolta dei
funghi regolata dal precedente articolo 7, sono sempre vietati. 1. La cattura, l'asportazione e l'uccisione, se non per caso fortuito
o di necessit., di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate. 1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione di qualsiasi specie di
anfibi nonche' delle loro uova sono sempre vietate. 1. L'introduzione di cani . consentita esclusivamente nelle aree
attrezzate e sui tracciati viari principali. 1. La presenza e/o l'utilizzo di cavalli . consentita esclusivamente
lungo le strade di accesso, entro appositi recinti aziendali nonch. 1. E' vietato l'uso di modelli aerei e terrestri forniti di motore a
scoppio. 1. L'attivita' fotografica . consentita liberamente con esclusione
delle aree di riserva naturale speciale, aree nelle quali tale
attivita' puo' essere esercitata previa autorizzazione rilasciata
dalla Direzione del parco. 1. L'esercizio della pesca . consentito con esclusione delle zone di
protezione e riproduzione, zone individuate con apposita segnaletica. 1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie . vietato, salvo
autorizzazione rilasciata dall'Ente parco. 1. L'attraversamento con mandrie di bestiame di qualsiasi specie puo'
avvenire unicamente in ore diurne su strade comunali o vicinali ed i
conduttori debbono impedire sbandamenti dai quali possono derivare
danni alla vegetazione ed alle proprieta' limitrofe od alle strade. 1. Su tutto il territorio del parco . vietata qualsiasi forma di
campeggio al di fuori di aree appositamente attrezzate. 1. E' consentita la navigazione di natanti a motore esclusivamente
nelle acque primarie del fiume Ticino e con motori di potenza massima
pari a 20 HP. 1. E' vietato provvedere al lavaggio di automezzi utilizzando l'acqua
del fiume Ticino, di lanche, rogge, canali, fontanili e risorgive,
nonch. scaricare in essi le acque di lavaggio. 1. E' sempre vietato l'accesso o il passaggio in fondi privati in
attualita' di coltivazione, in fondi chiusi e recintati, nelle aie e
nei cortili di cascinali e mulini abitati. 1. Il danneggiamento di strutture, degli arredi e degli immobili
presenti nel parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a
L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Ente parco di rivalersi dei danni
subiti. 1. E' vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo
all'interno del parco senza autorizzazione della Direzione dell'Ente. 1. E' vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal fiume
se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente
per territorio e recante l'indicazione dei Comuni nei quali si
effettua la raccolta. 1. L'Ente parco puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari
e limitate zone ai fini selvicolturali e/o faunistici: tali zone
devono essere appositamente segnalate. 1. L'Ente parco puo' sempre concedere deroghe alle norme previste
dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio,
purch. non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o
della Regione, ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorit.. 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento
delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza
dell'Ente parco ed ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge
regionale 21 agosto 1978 , e n. 53, previa convenzione con gli Enti di
appartenenza. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui
alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
(Finalita')
(Circolazione con mezzi motorizzati)
2. La fruizione motorizzata . regolamentata dal parco su tutte le
strade pubbliche e private, d'intesa con il Comune interessato.
3. Sulle strade interne del parco il limite massimo di velocita' .
fissato in 40 Km/h, con esclusione delle strade statali, comunali e
provinciali.
4. Sono esclusi dall'obbligo di osservanza dei limiti di velocita' i
mezzi in attivita' di pronto soccorso, di pubblica sicurezza,
antincendio e di vigilanza.
5. Sono esclusi dal divieto di percorso fuoristrada di cui al comma 1
i mezzi impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle
sistemazioni di opere idrauliche e forestali nelle operazioni di
pronto intervento ed antincendio, nonche' i veicoli utilizzati per
motivi di servizio e per l'accesso ai fondi degli aventi diritto.
6. L'Ente parco pu. autorizzare percorsi fuori strada per specificate
e comprovate necessit.. L'autorizzazione . rilasciata su domanda
dell'interessato, ha carattere temporaneo ed . rapportata alla
specifica esigenza. Il mezzo utilizzato deve esporre in modo visibile
l'apposito contrassegno.
7. In tutta l'area del parco sono vietate le manifestazioni
agonistiche di carattere motoristico.
8. Su tutte le strade libere all'accesso . vietato porre ostacoli,
anche temporanei, al transito.
9. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Abbandono piccoli rifiuti)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
3. La sanzione di cui al comma precedente . raddoppiata qualora, su
invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla
rimozione dei rifiuti.
(Accensione di fuochi)
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate e segnalate
dall'Ente parco . ammesso l'uso di fornelli da campo e barbecue.
3. Limitatamente alle aree di fruizione balneare, laddove non
esistano nei dintorni apposite aree debitamente autorizzate, .
consentito comunque l'uso di barbecue a carbonella, purche' allestiti
in modo tale da non costituire pericolo. Al termine delle operazioni
detti focolai debbono essere spenti i modo accurato e certo.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Abbruciamenti)
consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100
metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale,
ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato
circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e
solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di
vento.
2. Durante l'abbruciamento . fatto obbligo agli interessati di essere
presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale
sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale
spegnimento delle fiamme.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
(Raccolta flora spontanea)
2. Sono fatte salve le norali operazioni connesse alle attivit.
agricole e selvicolturali.
3. Per la raccolta e la detenzione delle piante officinali sponanee
si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 17 della legge
regionale 2 novembre 1982, n. 32.
4. Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente
articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa
negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre
1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L.
250.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli
elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982,
n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g),
della legge medesima, cos. come sostituito dall'articolo 3 della legge
21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 2O.OOO pi. L. 5.000 per ogni
esemplare raccolto.
(Raccolta di funghi)
2. La violazioni alle norme previste al comma precedente comportano
la sanzione amministrativa di L. 10.000 pi. L. 3.000 per ogni
esemplare eccedente la quantit. consentita, cos. come previsto
all'articolo 30, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32,
cos. come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno
1984, n. 29.
(Raccolta prodotti del sottobosco)
2. E' consentita la raccolta di muschi e di fragole nei modi e con i
limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Raccolta di insetti)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita'
agricole e selvicolturali, nonch. l'applicazione delle norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica, forestale.
3. E' consentito, previo rilascio di apposita autorizzazione
dell'Ente parco, raccogliere a fini collezionistici tre esemplari al
giorno per specie.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 comportano la sanzione
amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3 comportano la sanzione
amministrativa di L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare eccedente
il numero consentito.
(Raccolta di anfibi)
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivit.
agricole e selvicolturali, nonch. l'applicazione delle norme di
polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
3. Dal 1. luglio al 30 novembre di ogni anno . consentita la raccolta
di rane previo rilascio di autorizzazione dell'Ente parco. Tale
autorizzazione deve prevedere il numero massimo di esemplari di cui .
consentita la raccolta.
4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1 comportano la sanzione
amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.
6. Le violazioni alla norma di cui al comma 3 comportano la sanzione
amministrativa di L. 25.000 per ogni esemplare eccedente la quantit.
autorizzata.
(Introduzione di cani)
2. E' obbligatorio l'uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della
museruola per i cani da difesa.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente i cani
adibiti alla guardia delle greggi, ovvero i cani utilizzati per
attivita' agro-silvo-pastorali, nonch. quelli utilizzati per
operazioni di soccorso, fatto salvo l'obbligo dell'operatore
agricolo-forestale o del pastore di mantenere un costante controllo
dell'animale.
4. La presenza di cani da guardia delle case rurali sprovviste di
recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
5. E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ente parco la
presenza di animali randagi avvistati nel territorio del parco stesso.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Utilizzo di cavalli)
lungo specifici itinerari e aree appositamente predisposte ed
autorizzate.
2. Le violazioni alle norme di cui al comma precedente comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)
2. E' consentito l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonch.
giradischi, mangianastri e simili, con esclusione delle aree di
riserva naturale speciale e orientata.
3. L'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non
arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita
degli animali.
4. Dai divieti di cui ai comma precedenti sono esclusi le
apparecchiature ed i velivoli comunque impiegati in servizi di
vigilanza e di soccorso e quelli turistico-ricreativi connessi alle
attivita' commerciali presenti nel parco.
5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Attivita' fotografica)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Esercizio della pesca)
2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
(Pascolo degli animali)
2. E' consentito il pascolo nei terreni di propriet. privata, purch.
venga garantita l'adeguata cura e protezione per l'ambiente
circostante.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 4.000 a L 40.000 per ogni capo di
bestiame.
(Attraversamento con mandrie di bestiame)
2. Coloro che transitano con animali, mandrie e greggi, devono
garantire il libero transito degli utenti delle strade e provveder
affinche' gli animali pericolosi siano condotti alla cavezza o con
altri mezzi idonei.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni capo di
bestiame.
(Campeggio)
2. L'Ente parco puo' rilasciare autorizzazione in deroga a quanto
previsto al comma precedente, in relazione a specifiche esigenze e
particolari finalita'.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti i
proprietari dei fondi.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Navigazione)
2. E' fatto divieto di percorrere con qualsiasi tipo di natante
canali, rogge, fontanili e risorgive, lanche e bracci secondari del
fiume indicati da apposita segnaletica.
3. La navigazione . vietata, fatta salva quella finalizzata
all'esercizio della pesca professionale, prima dell'alba e dopo il
tramonto.
4. E' vietato transitare o sostare oltre il limite definito attorno
alle opere idrauliche dalle apposite boe galleggianti.
5. La velocit. di navigazione deve essere ridotta in prossimit. di
sponde, rive, spiagge e zone balneari, traghetti, moli, darsene,
porticcioli. Dallo sbarrmento della Miorina e fino al confine
superiore del parco la velocit. massima consentita alle imbarcazioni .
fissata in 15 chilometri orari.
6. La pratica e l'uso di modellini navali con motore sono consentiti
esclusivamente su apposita autorizzazione rilasciata dalla Direzione
del parco.
7. Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
(Lavaggio di stoviglie e di automezzi)
2. E' altresi' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle
acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
(Accesso alle aree private ed alle riserve naturali)
2. L'accesso alle riserve naturali speciali ed orientate . sempre
subordinato ad autorizzazione dell'Ente parco e pu. svolgersi solo con
accompagnamento di guida.
3. Sono esclusi dalle autorizzazioni di cui al comma precedente i
proprietari dei terreni e gli aventi titolo, nonche' la forza
pubblica, gli addetti alla vigilanza, allo spegnimento incendi e agli
accertamenti forestali.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000.
(Danneggiamenti)
(Manifestazioni)
2. Le violazioni alla norma del presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
(Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo)
2. E' vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della
vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi
d'acqua.
3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo scopo
di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
4. E' vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi al
taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino e/o
comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprieta'.
5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume se
non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorit. competente e
certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
6. Per la realizzazione delle operazioni autorizzate di cui ai commi
1 e 5 . consentito l'utilizzo di mezzi meccanici per l'accesso sul
greto del fiume; in acqua . sempre vietato l'uso di mezzi meccanici,
con esclusione delle imbarcazioni.
7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
(Divieti temporanei di accesso)
2. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a
L. 250.000.
(Deroghe)
Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, a richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell'Ente parco, pu. agire in deroga a quanto
disposto dal presente regolamento, secondo le indicazioni ed i
programmi del Consiglio Direttivo.
(Vigilanza)
(Procedure)
2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate
nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di
previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1991 ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
3. Le somme introitate a titolo di rivalsa per danni, di cui
all'articolo 22, saranno introitate nel bilancio del parco per essere
destinate al ripristino delle cose danneggiate.
4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.