Disegno di legge regionale, n. 5086.
Istituzione del parco naturale della Collina di Superga. 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 1. I confini del parco naturale della Collina di Superga, incidente
sui Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Torino e San Mauro
Torinese, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000, facente
parte integrante della presente legge. 1. Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati
nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le
finalita' dell'istituzione del parco naturale della Collina di Superga
sono cosi' specificate: 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente
articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva
naturale speciale del Bosco del Vaj di cui al comma 4 dell'articolo 7
della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. Sull'intero territorio del parco naturale della Collina di
Superga, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia
di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonch. delle leggi
sulla caccia e sulla pesca, . fatto divieto di: 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma,
dell'articoo 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di
materiale rimosso. 1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui all'articolo
4, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale, previsto alla
lettera o) dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 1. La vigilanza del parco naturale della Collina di Superga . 1. La Giunta regionale predispone un Piano di area del parco,
costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale e
redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge
regionale 22 marzo 1990, n. 12. 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 6 saranno
iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del
bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei
bilanci successivi. 1. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo
4 sono nominati dai Consigli Comunali cui spetta la nomina entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Istituzione del parco naturale)
12, . istituito con la presente legge il parco naturale della Collina
di Superga.
(Confini)
2. I confini del parco naturale sono delimitati con opportuna
segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve sempre essere tenuta in buono stato di
conservazione e di visibilita'.
(Finalita')
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali,
paesaggistiche e storiche del territorio del parco;
b) organizzare il territorio a fini culturali, scientifici, didattici
e ricreativi promuovendo le relative attivita' di studio e di ricerca,
didattiche-scientifiche e di svago;
c) tutelare le specie faunistiche e vegetali presenti nell'area
protetta;
d) valorizzare le attivita' agricole e forestali.
(Gestione)
2. L'Ente di cui al comma 1. assume la denominazione di "Ente di
gestione delle aree protette della Collina Torinese".
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1, a
modificazione di quanto stabilito al comma 16 dell'articolo 9 della
legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, . cos. composto:
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per
ciascuno dei Comuni di Baldissero Torinese, Castagneto Po, Pino
Torinese, Torino e San Mauro Torinese;
b) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso
dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione
delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione
delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
4. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati
fino alla scadenza naturale del loro mandato.
5. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione
del parco naturale della Collina di Superga con gli stanziamenti di
cui al capitolo 7950 del bilancio di previsione per l'anno 1991 e di
cui al corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.
6. La denominazione del capitolo 7950 del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 1991 . conseguentemente cos. modificata:
"Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette
della Collina Torinese".
7. Il Presidente della Giunta regionale . autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Norme generali di salvaguardia)
a) aprire e coltivare cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte
salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione
del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici
fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di
costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che
possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Tali
interventi sono realizzabili solamente previa autorizzazione ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del
parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e
sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al
successivo articolo 9.
3. Il Piano naturalistico del parco, redatto a norma dell'articolo 7
della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive
modificazioni, pu. prevedere ulteriori norme finalizzate alla
conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed
ambientali.
4. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma
precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui
all'articolo 12 della legge 57/79 e successive modificazioni.
5. Fino all'approvazione del Piano di area di cui all'articolo 9, la
costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che
determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva
ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata
dal Presidente della Giunta regionale.
(Sanzioni)
2. Per le violazioni di cui alla lettera b), primo comma
dell'articolo 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in
materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), primo
comma dell'articolo 6, comportano la sanzione amministrativa da un
minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g), primo comma,
ed a quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 6, comportano
le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e di
tutela del paesaggio.
5. I tagli boschivi effettuati in difformit. dalla previsione di cui
all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad
un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di
terreno su cui . stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4. e 6. del
presente articolo comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo
del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' delle
disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta
regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di
cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse
ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui al comma
3 dell'articolo 5 sono introitate nel bilancio della Regione.
(Personale)
14, integrato da n. 3 guardiaparco, da inserirsi nella 5 qualifica
dell'organico dell'Ente.
(Vigilanza)
affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta
organica dell'Ente di gestione;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di
caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.
(Piano di area)
2. La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone ed adotta il Piano di area; il Piano di
area . trasmesso ai Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese,
Torino e San Mauro Torinese ed alla Provincia di Torino che debbono
provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi
Albi Pretori. La Giunta regionale d. notizia dell'adozione del Piano
sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in
cui chiunque pu. prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente e chiunque
lo ritenga opportuno, fanno pervenire le proprie osservazioni alla
Giunta regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le
Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali,
nonch. le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione
pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni
alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le
osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione
degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentiti il Comitato
Urbanistico regionale e la Commissione regionale per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al
Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di
attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore
della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva e si
sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti
urbanistici vigenti.
(Entrate)
(Norma transitoria)