Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5086.

Istituzione del parco naturale della Collina di Superga.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Art. 1.
(Istituzione del parco naturale)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n.
12, . istituito con la presente legge il parco naturale della Collina di Superga.

Art. 2.
(Confini)

1. I confini del parco naturale della Collina di Superga, incidente sui Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del parco naturale sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve sempre essere tenuta in buono stato di conservazione e di visibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

1. Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione del parco naturale della Collina di Superga sono cosi' specificate:
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del parco;
b) organizzare il territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi promuovendo le relative attivita' di studio e di ricerca, didattiche-scientifiche e di svago;
c) tutelare le specie faunistiche e vegetali presenti nell'area protetta;
d) valorizzare le attivita' agricole e forestali.

Art. 4.
(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. L'Ente di cui al comma 1. assume la denominazione di "Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese".
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1, a modificazione di quanto stabilito al comma 16 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, . cos. composto:
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Baldissero Torinese, Castagneto Po, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese;
b) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
4. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza naturale del loro mandato.
5. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione del parco naturale della Collina di Superga con gli stanziamenti di cui al capitolo 7950 del bilancio di previsione per l'anno 1991 e di cui al corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.
6. La denominazione del capitolo 7950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 . conseguentemente cos. modificata:
"Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Collina Torinese".
7. Il Presidente della Giunta regionale . autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Norme generali di salvaguardia)

1. Sull'intero territorio del parco naturale della Collina di Superga, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonch. delle leggi sulla caccia e sulla pesca, . fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) esercitare l'attivita' venatoria; c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attivita' agricola;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Tali interventi sono realizzabili solamente previa autorizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo articolo 9.
3. Il Piano naturalistico del parco, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, pu. prevedere ulteriori norme finalizzate alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.
4. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge 57/79 e successive modificazioni.
5. Fino all'approvazione del Piano di area di cui all'articolo 9, la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.
(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'articoo 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni di cui alla lettera b), primo comma dell'articolo 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia. 3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), primo comma dell'articolo 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g), primo comma, ed a quanto previsto al comma 5 del precedente articolo 6, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.
5. I tagli boschivi effettuati in difformit. dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui . stato effettuato il taglio boschivo.
6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' delle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui al comma 3 dell'articolo 5 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 7.
(Personale)

1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui all'articolo 4, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale, previsto alla lettera o) dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n.
14, integrato da n. 3 guardiaparco, da inserirsi nella 5 qualifica dell'organico dell'Ente.

Art. 8.
(Vigilanza)

1. La vigilanza del parco naturale della Collina di Superga .
affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 9.
(Piano di area)

1. La Giunta regionale predispone un Piano di area del parco, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale e redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.
2. La Giunta regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano di area; il Piano di area . trasmesso ai Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese ed alla Provincia di Torino che debbono provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi Pretori. La Giunta regionale d. notizia dell'adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque pu. prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente e chiunque lo ritenga opportuno, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonch. le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentiti il Comitato Urbanistico regionale e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 10.
(Entrate)

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 11.
(Norma transitoria)

1. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 sono nominati dai Consigli Comunali cui spetta la nomina entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.