Disegno di legge regionale, n. 5078.
Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei
Centri di Iniziativa Locale per l'Occupazione. 1. La Regione Piemonte, allo scopo di contribuire, nell'ambito
delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 del proprio
Statuto al riequilibrio del mercato del lavoro, favorisce la
costituzione e la sperimentazione dei Centri di Iniziativa Locale
per l'Occupazione C.I.L.O. da parte dei Comuni della regione
che siano di norma sede delle sezioni circoscrizionali di cui
alla L. n. 56/87. 2. Ai fini della presente legge si definiscono come C.I.L.O.
le strutture che, poste in essere e gestite da uno dei Comuni di
cui al precedente articolo, si rivolgono alle persone in cerca di
lavoro e prioritariamente ai soggetti piu' deboli e svantaggiati
ed abbiano come obiettivo quello di favorire l'inserimento
lavorativo e l'integrazione sociale di detti soggetti. 1. I centri di cui alla presente legge sono istituiti di norma
dai Comuni capoluogo di circoscrizione, anche su proposta delle
parti sociali. 1. I servizi prestati dai C.I.L.O. si rivolgono alle persone
in cerca di occupazione e specialmente ai soggetti piu' deboli e
svantaggiati del mercato del lavoro ed hanno carattere gratuito. 1. Ai fini della definizione dei contenuti operativi dei
C.I.L.O. e' necessario un intervento di diverse competenze e
strutture regionali, delle quali si favorisce una reciproca
integrazione. 1. Sulla base delle indicazioni della presente legge la Giunta
regionale emana una delibera quadro di validita' biennale nella
quale, su proposta del Comitato Tecnico di cui all'art. 8,
vengono indicati: 1. La Provincia, sulla base delle competenze operative ad essa
attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, mediante
proprie strutture coordina l'applicazione della presente legge
relativamente ai C.I.L.O. definiti dai Comuni presenti nel
proprio territorio. 1. Al fine di assicurare il necessario collegamento fra le
strutture regionali operanti nei settori cui fa riferimento la
presente legge, fra queste, le Province e i Comuni che hanno
avviato C.I.L.O. nonche' per svolgere funzioni di supporto
tecnico alla Giunta regionale, alle Province e ai Comuni per
l'attuazione della presente legge, e' istituito presso
l'Assessorato al lavoro della Regione, che ne assicura la
segreteria, un apposito Comitato Tecnico costituito da: 1. La Giunta regionale definisce nel proprio bilancio le risorse
finanziarie, di cui al successivo art. 13, da ripartire tra le
Province del Piemonte in considerazione delle priorita'
territoriali individuate nella delibera quadro di cui all'art. 6. 1. Per ottenere i contributi regionali di cui al precedente art.
9 i Comuni debbono presentare alla Giunta regionale apposita
domanda con allegata la seguente documentazione: 1. La Giunta provinciale, ricevute le copie delle domande di cui
al precedente articolo 9 verificatane la completezza della
documentazione e la corrispondenza della struttura e dei servizi
del centro a quanto stabilito dalla presente legge, sentito il
Comitato Tecnico di cui all'art. 8, trasmette alla Giunta
regionale la domanda stessa corredata del proprio parere entro
trenta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale ammette il
Comune al contributo di cui al precedente articolo 9 lett. a)
nella misura fissa indicata nell'art. 9; la sua erogazione e'
subordinata alla verifica del concreto avvio operativo del
centro. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata
nell'esercizio 1991 la spesa complessiva di L.550.000.000 nel
detto bilancio sono istituiti appositi capitoli con le seguenti
denominazioni:
(Finalita' della legge)
2. L'intervento della Regione si realizza mediante il sostegno
finanziario e l'assistenza tecnica, alle condizioni e secondo i
modi di cui ai successivi articoli, ai C.I.L.O. istituiti dai
Comuni di cui al precedente comma e che adottino le finalita' e
gli schemi organizzativi di cui alla presente legge.
(Natura e finalita' dei C.I.L.O.)
2. Le finalita' dei C.I.L.O. sono cosi' individuate:
a) rilevare le differenti caratteristiche e bisogni delle
persone in cerca di lavoro per essere in grado di proporre
indicazioni e suggerimenti specificatamente appropriati, nonche'
stabilire un rapporto personalizzato garantendo la riservatezza
delle indicazioni fornite;
b) informare sulle iniziative finalizzate all'orientamento
scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi
statali, provinciali, comunali, nonche' da enti ed associazioni
senza fine di lucro;
c) favorire l'accesso ai corsi di formazione e di
riqualificazione professionale posti in essere dal sistema
formativo regionale;
d) favorire, d'intesa con i Servizi regionali incaricati della
loro gestione, l'utilizzo, specialmente da parte dei soggetti
deboli del mercato del lavoro, delle normative regionali disposte
in loro favore nonche' informare sulle normative statali aventi
analoghe finalita';
e) fornire, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente
interessati, ed in particolare con gli organi del collocamento,
ogni utile informazione sulle modalita' di accesso al lavoro nel
settore pubblico e privato;
f) raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli
interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro
provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza
per la stesura delle domande;
g) fornire indicazioni sui provvedimenti volti ad assistere, le
iniziative di nuova imprenditorialita';
h) concorrere all'attuazione delle azioni positive rivolte alle
fasce piu' deboli e marginali del mercato del lavoro, assicurando
un'adeguata informazione sui programmi di intervento predisposti
dagli organi competenti.
i) formulare proposte agli organi istituzionali tese
all'adozione di provvedimenti per promuovere l'inserimento
lavorativo e l'integrazione sociale dei soggetti deboli e
rimuovere eventuali cause di emarginazione.
l) favorire il raccordo con altri Servizi ed Enti esistenti sul
territorio circoscrizionale.
(Attivazione e struttura dei C.I.L.O.)
2. Solo in via eccezionale, quando il Comune capoluogo di
circoscrizione non intenda o non sia nella condizione di avviare
un C.I.L.O. ovvero la comprovata specificita' di una singola
area lo renda opportuno, possono essere ammessi ai benefici di
cui alla presente legge C.I.L.O. istituiti da Comuni diversi
purche' situati entro i confini della circoscrizione.
3. La delibera istitutiva deve indicare la struttura e la
organizzazione dei centri, la dotazione di risorse umane, in
forma diretta e/o convenzionata, finanziarie e tecnologiche, i
servizi che si intendono avviare, nonche' le modalita' di
funzionamento dei centri.
4. I centri debbono riferirsi a bacini omogenei di manodopera
individuati assumendo come riferimento una o piu' circoscrizioni
di collocamento di cui all'art. 1 della L. n. 56/87 e relativi
provvedimenti di attuazione.
5. Al fine di consentire il coinvolgimento dei diversi Comuni
interessati che insistono sullo stesso bacino omogeneo di
manodopera, i C.I.L.O. possono essere attivati in forma
associata dai Comuni che vi abbiano interesse o comunque in forma
concordata fra il Comune capoluogo di circoscrizione e gli altri
interessati.
6. Per lo svolgimento delle loro funzioni i C.I.L.O. potranno
avvalersi, oltre che del personale del Comune loro destinato, di
altro personale messo a disposizione, attraverso apposite
convenzioni, da altri enti pubblici, associazioni di
volontariato, organizzazioni sindacali.
7. Per le funzioni di cui al precedente articolo, direttamente
connesse alle competenze della Regione e della Provincia, i
C.I.L.O. faranno riferimento ad apposite strutture Provinciali.
8. Le suddette strutture Provinciali per l'attivita' di
coordinamento e di indirizzo dei C.I.L.O. faranno riferimento
alle indicazioni contenute nella delibera quadro della Giunta
regionale, di cui all'art. 6 ed alle successive specificazioni
del Comitato Tecnico, di cui all'art. 8.
9. Le delibere dei Comuni istitutive dei C.I.L.O. possono
altresi' prevedere, ferma la responsabilita' complessiva del
Comune, che parte dei servizi di cui al precedente art. 2 siano
forniti attraverso apposite convenzioni fra il Comune stesso e
Enti e/o Associazioni che operano senza finalita' di lucro.
10. La Provincia, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui
all'art. 8, e' autorizzata ad organizzare iniziative informative e
formative per il personale addetto ai C.I.L.O. ,
indipendentemente dalla sua provenienza e a predisporre materiale
informativo e formativo diretto al suddetto personale e agli
utenti dei servizi.
(Natura delle prestazioni)
2. L'organizzazione dei servizi e' regolamentata dal Comune cui i
centri fanno capo, riservandosi la Regione, ai soli fini
dell'applicazione ad essi dei benefici di cui alla presente
legge, la facolta' di verificare la coerenza degli schemi
organizzativi adottati rispetto al proseguimento delle finalita'
indicate nella presente legge, nonche' ai criteri per garantire la
regolarita', l'obiettivita' e la qualificazione dei servizi resi,
ed agli indirizzi contenuti nella delibera programmatica, di cui
all'art. 6.
(Le strutture ed i servizi regionali interessati
alla definizione delle attivita' dei C.I.L.O.)
2. Nell'ambito del settore Lavoro e Occupazione l'Osservatorio
sul Mercato del Lavoro, di cui alla L.R. 1/83, cura le attivita'
di carattere analitico al fine di specificare gli interventi e di
stabilire priorita' nell'attuazione degli stessi da parte dei
C.I.L.O. , ed inoltre opera per rilevare a posteriori
l'efficacia degli interventi realizzati.
3. Nell'ambito del settore Formazione professionale i servizi
regionali di programmazione della Formazione Professionale, di
cui in particolare alla L.R. 8/80 modificata con L.R. 49/80, L.R.
50/84, L.R. 10/88, indicano a quali attivita' formative possano
essere indirizzate le diverse componenti dell'offerta di lavoro.
4. Le strutture che si occupano di attivita' di orientamento
professionale, di cui in particolare alla L.R. 8/80 modificata
con L.R. 49/80, L.R. 50/84, L.R. 10/88, e di assistenza
scolastica, di cui in particolare alla L.R. 49/85, della Regione
curano la predisposizione di materiali informativi volti ad
indicare le caratteristiche di determinati corsi scolastici e
professionali e le loro implicazioni per quanto concerne il
rapporto con il mercato del lavoro.
5. Le strutture che si occupano della programmazione delle
attivita' di sostegno all'inserimento sociale, con speciale
riferimento a gruppi particolarmente a rischio dal punto di vista
occupazionale (handicappati, tossicodipendenti, ex carcerati,
disadattati, ecc...), di cui in particolare alle L.R. 31/75
modificata con L.R. 1/76, L.R. 20/82 modificata con L.R. 12/88 e
con L.R. 31/88, L.R. 44/86, L.R. 41/87, L.R. 8/89, forniscono le
necessarie indicazioni sulla articolazione territoriale dei
servizi,nonche' sulle modalita' di collaborazione di detti servizi
ed i C.I.L.O.
6. I servizi volti alla incentivazione della domanda di lavoro o
a favorire la formazione di cooperative, di cui in particolare
alle L.R. 28/84 modificata con L.R. 44/88, L.R. 55/84, L.R.
53/89, indicano le opportunita' offerte dall'applicazione delle
succitate leggi regionali, in modo che i C.I.L.O. possano
adeguatamente informare in merito.
7. Inoltre la Regione, tramite la sua rappresentanza
istituzionale nella Commissione regionale per l'Impiego, di cui
alla legge n. 56/87, opera per l'attuazione di un raccordo tra le
strutture e le competenze regionali e quelle dello Stato e di
altri soggetti rappresentati nella Commissione.
8. Le strutture regionali, cui ci si riferisce nei commi
precedenti, vengono rappresentate nel Comitato Tecnico, di cui
all'art. 8, nelle forme in esso indicate.
(Delibera quadro)
a) i criteri di priorita' relativi alle attivita' dei C.I.L.O. ,
con particolare riferimento alle diverse caratteristiche delle
persone in cerca di occupazione ed alla diversa gravita' che
assume per esse lo stato di disoccupato, nonche' alle aree
territoriali nelle quali la disoccupazione e' piu' estesa e piu'
grave;
b) modalita' ed indirizzi che devono essere rispettati per
garantire un servizio con una base uniforme da parte dei diversi
C.I.L.O. , nel cui ambito i Comuni specificano autonomamente la
realizzazione delle attivita'.
2. Ai criteri di priorita' ed agli indirizzi prospettati nella
delibera quadro i Comuni si attengono nella definizione dei
progetti di intervento e delle relative richieste di contributo,
di cui all'art. 10.
(La Provincia)
2. Tale coordinamento avviene nell'ambito di quanto indicato
dalla Giunta regionale nella delibera quadro di cui all'art. 6 ed
eventualmente successivamente specificato dal Comitato Tecnico di
cui all'art. 8.
3. La Provincia in particolare:
a) esprime il proprio parere sulle domande di contributo
presentate ai sensi della presente legge nonche' sugli eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca successivamente
deliberati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico di
cui all'art. 8;
b) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte
dei Comuni delle relazioni di cui ai precedenti articoli nonche'
per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile al miglior
funzionamento della presente legge;
c) esprime il proprio parere sulle convenzioni di cui all'art. 3
comma 6, cura, d'intesa con il Comitato Tecnico di cui all'art.
8, la predisposizione del materiale formativo e informativo di
cui al precedente art. 2 nonche' le iniziative formative per il
personale dei centri previsti dall'art. 3, ultimo comma;
d) orienta l'attivita' dei centri, indicando nell'ambito delle
priorita' individuate nella delibera quadro regionale ulteriori
elementi di specificazione in relazione alle condizioni del
mercato locale del lavoro e alle politiche del lavoro e per
l'occupazione svolte a livello provinciale;
e) assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto
dell'autonomia e specificita' dei singoli centri, fra i diversi
C.I.L.O. operanti nel territorio provinciale.
f) effettua una valutazione di consuntivo organizzativo,
finanziario e di efficacia relativamente alle iniziative
intercorse nel biennio di attivita' precedente.
(Comitato Tecnico)
a) funzionari regionali operanti nelle materie di competenza
regionale indicate nell'art. 5, individuati dagli Assessori
aventi la delega in dette materie;
b) 2 esperti designati dall'URP e 1 esperto designato dall'ANCI
d'intesa con i Comuni che abbiano avviato centri di iniziativa
locale per l'occupazione ai sensi della presente legge o, in fase
di prima applicazione della stessa, con i Comuni che abbiano
comunque avviato iniziative anche sperimentali per la
realizzazione a livello locale di politiche per l'impiego.
2. Qualora particolari oggettive esigenze di carattere tecnico
scentifico lo rendano necessario, il Comitato, previa delibera
della Giunta regionale, puo' avvalersi di esperti esterni alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla L.R. 6/88 e sue
successive modifiche.
3. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al primo comma il
Comitato Tecnico adempie in particolare alle seguenti funzioni:
a) predispone un piano di azione che viene sottoposto alla
Giunta regionale e rappresenta la base tecnica per l'elaborazione
e la successiva emanazione della delibera quadro di cui all'art.
6;
b) specifica le direttive previste nella delibera quadro di cui
all'art. 6, per quanto riguarda le modalita' tecniche dell'azione;
c) partecipa o promuove direttamente alcuni progetti specifici,
particolarmente innovativi e individuati come prototipi, al fine
di valorizzare le esperienze positive e generalizzarne i vantaggi
ad un ampio numero di C.I.L.O. ;
d) predispone alla fine di ogni biennio di attivita' una
relazione di consuntivo sia con riferimento all'efficacia che
all'efficienza ed controllo dei costi economici delle iniziative.
4. Tale relazione verra' curata in particolare dall'Osservatorio
sul mercato del lavoro che avviera' le iniziative di ricerca
necessarie per la sua definizione e si avvarra' di un consuntivo
organizzativo, finanziario e di efficacia predisposto dalle
Province, d'intesa con il Comitato Tecnico.
5. Il Comitato Tecnico e' nominato dalla Giunta regionale e dura
in carica 36 mesi.
(Contributi regionali)
2. Ai Comuni che abbiano istituito C.I.L.O. secondo le
finalita' di cui alla presente legge e con i modelli
organizzativi in essa prefigurati la Giunta regionale e'
autorizzata a concedere i seguenti contributi:
a) un contributo per il primo impianto del C.I.L.O.
determinato nella misura fissa di L.5O.OOO.OOO per circoscrizione
con popolazione superiore a 200.000 abitanti e di L.3O.OOO.OOO
per circoscrizione con un numero inferiore di abitanti.
b) un contributo annuale, a partire dal secondo anno di
attivita', il cui ammontare, che non puo' comunque superare la
somma stabilita per ciascun tipo di centro alla precedente
lettera a), e' determinato in relazione all'attivita' svolta
nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno
di riferimento, tenendo conto dei seguenti parametri:
aa) struttura del centro e servizi predisposti;
bb) attivita' svolta nell'anno precedente con particolare
riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro,
alle risorse impiegate, alla quantita' e qualita' dei servizi
resi;
cc) caratteristiche dell'attivita' programmata per l'anno in
corso, sua conformita' con le indicazioni di cui all'art. 2 della
presente legge e alle esigenze dell'area in cui il centro opera
nonche' sua compatibilita' con la struttura del centro.
(Domande di contributo)
a) per il contributo di primo impianto (art. 9 lett. a):
aa) delibera istitutiva del C.I.L.O. ;
bb) relazione che ne illustri la struttura, esplicitando
l'eventuale ricorso a convenzioni esterne, le risorse di
personale, finanziarie e tecnologiche che si intendono impiegare
e la relativa disponibilita', il tipo di attivita' che si intende
svolgere, il modo in cui si intende organizzarla, nonche' ogni
ulteriore elemento utile a conoscere il costituendo centro;
cc) regolamento che ne disciplina il funzionamento e le modalita'
di erogazione dei servizi;
b) per i contributi annuali (art. 9 lett. b):
aa) relazione illustrante l'attivita' svolta nell'anno
precedente con particolare riferimento ai servizi erogati, ai
soggetti che ne hanno usufruito, alle risorse impiegate;
bb) relazione sul programma di attivita' che si intende
realizzare nell'anno di riferimento con l'indicazione delle
risorse necessarie.
2. La domanda e la documentazione di cui alla precedente lettera
a) deve essere presentata alla Giunta regionale di norma prima
dell'avvio dell'attivita' del centro e comunque entro il termine
massimo di 60 giorni dall'inizio della sua attivita'. La domanda
e la documentazione di cui alla precedente lettera b) deve essere
presentata alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di
ogni anno successivo a quello di inizio dell'attivita'.
3. Copia delle domande di cui ai precedenti commi deve essere
trasmessa alla Provincia territorialmente competente per
l'espletamento delle competenze di cui all'art. 7.
4. Il Comitato Tecnico, ai fini di rendere omogenea tale
documentazione puo' predisporre appositi criteri descrittivi, cui
i C.I.L.O. debbono attenersi.
(Ammissione ai contributi e loro erogazione)
2. L'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 9 lett.
b) puo' essere disposta dalla Giunta regionale in favore di quei
Comuni che, essendosi trovati nelle condizioni richieste abbiano
gia' ottenuto il contributo di primo impianto e i cui centri, alla
data di scadenza di presentazione delle domande per il contributo
di cui all'art. 9 lett. b), siano completamente operativi da
almeno sei mesi.
3. Il contributo di cui all'art. 9 lett. b) e' concesso, previa
verifica della congruita' della documentazione richiesta
dall'articolo precedente; il suo ammontare e' determinato tenendo
conto di quanto stabilito nel precedente art. 9 nonche' delle
disponibilita' di bilancio del relativo esercizio finanziario.
4. Il contributo di cui al precedente comma e' erogato per il 50%
con la stessa delibera di ammissione e, per la restante quota,
nell'ultimo trimestre dell'anno, previa verifica della
regolarita' dei servizi prestati.
5. E' in facolta' della Giunta regionale dare indicazioni
ulteriori sulla documentazione da allegare alle domande per
l'ammissione ai contributi, richiedere in ogni momento dati e
documentazione inerente la struttura e l'attivita' del centro
ammesso a contributo, svolgere verifiche sugli stessi a mezzo dei
propri servizi oppure tramite servizi della Provincia.
6. L'erogazione dei contributi e' sospesa qualora, per qualsiasi
motivo, i centri interrompano o non svolgano la loro attivita'
come previsto; l'ammissione ai contributi e' revocata, per la
parte non ancora erogata, qualora i centri cessino
anticipatamente la loro attivita'.
7. L'ammissione ai contributi e' subordinata all'esistenza delle
disponibilita' necessarie nei bilanci dei relativi esercizi
finanziari; in caso di richieste eccedenti le disponibilita', la
Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico di cui al
precedente art. 8, accoglie prioritariamente le richieste
presentate dai Comuni nei quali piu' rilevante sia lo squilibrio
del mercato del lavoro e l'attivita' dei centri piu' idoneo ed
urgente per concorrere a fronteggiare tale situazione.
8. La Provincia, nel contesto della valutazione delle domande
presentate dai Comuni per le attivita' di C.I.L.O. , puo'
disporre un ulteriore contributo in misura non superiore a quello
stabilito dall'Amministrazione regionale e deliberarlo
successivamente all'accoglimento della domanda da parte della
Regione.
(Disposisioni finanziarie)
a) cap...... per contributi ai Comuni che istituiscono i
C.I.L.O. e per il loro funzionamento L. 400.000.000;
b) cap. per iniziative informative e formative del
personale dei C.I.L.O. e per la predisposizione di materiale
informativo e formativo L. 50.000.000;
c) cap. per iniziative del Comitato Tecnico di supporto
all'attivita' dei C.I.L.O. L. 100.000.000.
2. Agli oneri di cui alla presente legge, autorizzati per L.
550.000.000, si fara' fronte con l'utilizzazione di una
disponibilita' di pari ammontare dello stanziamento iscritto al
cap. 12500 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1991.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto la conseguente variazione di
bilancio.