Disegno di legge regionale, n. 5075.
Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo. Titolo I - Struttura dell'organo di controllo. 1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il
controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, ivi compresa la Citta'
Metropolitana di Torino, delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, dei
Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' montane. 1. L'Organo di controllo, composto nei modi previsti dalla legge
dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi
dell'art. 69 dello Statuto ed e' costituito dalle seguenti Sezioni: 1. Le Sezioni di controllo sono costituite in conformita' di quanto
disposto dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nominate con
decreto del Presidente della Giunta regionale. 1. I membri elettivi delle Sezioni di controllo decadono qualora
sopravvengano cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste
dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Le dimissioni dei membri, anche non elettivi, delle Sezioni di
controllo sono presentate al Presidente della Sezione di appartenenza,
il quale ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta. 1. La sostituzione dei membri delle Sezioni, cessati per morte o per
qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme
previste dalla legge per la loro nomina. 1. L'indennita' di carica spettante ai componenti dell'Organo di
controllo e' determinata a decorrere dalla data di insediamento delle
Sezioni, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della
presente legge regionale, nella misura di 1/4 dell'indennita' globale
lorda spettante ai Consiglieri regionali. Titolo II - Funzionamento dell'organo di controllo. 1. Le Sezioni nella seduta di insediamento, sotto la presidenza
dell'esperto effettivo elettivo piu' anziano di eta', e prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono con distinte votazioni
a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo
Presidente e Vicepresidente da scegliere tra i membri effettivi eletti
dal Consiglio regionale. 1. I Presidenti delle Sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne
convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno,
sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio,
regolano l'attivita' del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni
da esso adottate, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione. 1. Le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente. 1. Le Sezioni stabiliscono il calendario delle adunanze che devono
avere luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario e'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le riunioni
ordinarie dei collegi avvengono con cadenza media bisettimanale. 1. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno
quattro membri aventi diritto di voto. 1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto debbono
essere sentiti dall'Organo di controllo quando ne facciano richiesta
al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti.
l'audizione deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. 1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei presenti e
contenere un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte
del relatore e delle decisioni adottate nonche' l'ora di inizio e di
conclusione della seduta. 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire
l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, il Presidente
della Giunta regionale convoca: 1. Per consentire al Consiglio reginale l'esame dei risultati
raggiunti nell'esercizio dell'attivita' di controllo, i Presidenti
delle Sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al
Presidente della Giuta regionale una relazione sull'attivita' svolta
durante l'anno. Titolo III - Esercizio del controllo. 1. Sono soggetti a controllo degli atti degli Enti indicati al
precedente art. 1 nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge
8 giugno 1990, n. 142 e dalla presente legge. 1. Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria
della Sezione competente in duplice copia autentica entro 15 giorni
dall'inizio della pubblicazione e comunque non oltre 20 giorni
dall'adozione, a pena di decadenza. 1. Quando l'atto inviato per il controllo manchi dei requisiti
formali o presenti errori materiali, il Presidente del collegio, su
proposta del relatore o dell'ufficio, puo' invitare l'Ente interessato
a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo. 1. Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle
stesse in caso di inadempienza, avviene secondo le modalita' stabilite
dall'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini di cui
all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Le Sezioni, qualora non rilevino la nullita' o la decadenza per
legge dell'atto sottoposto a controllo e sullo stesso non adottino
provvedimento di annullamento oppure non richiedano chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio ovvero nell'esame del conto
consuntivo non adottino la decisione di cui al comma 9 dell'art. 46
della legge 8 giugno 1990, n. 142, danno atto a verbale di non aver
riscontrato vizi di legittimita' dell'atto. 1. Le decisioni delle Sezioni di annullamento o di richiesta di
chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle di cui al
comma 9 dell'art. 46 della Legge 8.6.90 n. 142 devono essere
comunicate all'Ente deliberante prima della scadenza del termine di
controllo, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La
comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo della
decisione adottata. 1. Le Sezioni, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9, non
possono chiedere pareri di Organi ed uffici centrali o periferici
dello Stato o della Regione. 1. Il potere sostitutivo e' esercitato ai sensi dell'art. 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Assistenza e Beneficenza
1. Fino a quando la materia del controllo delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza non trovera' diversa disciplina continuano
ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 12
agosto 1976, n. 42 e successive modifiche, con riferimento al solo
controllo di legittimita'. Titolo IV - Personale ed Uffici. 1. Presso ciascuna sezione e' istituito un Ufficio Segreteria, la cui
direzione e responsabilita' sono affidate a un funzionario della
Regione, che svolge altresi' le funzioni di Segretario del Consesso. 1. Le Segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione
degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge. Titolo V - Disposizioni finali. 1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e
nei ricorsi aventi per oggetto provvedimento dell'Organo di controllo
spetta al Presidente della Giunta regionale. 1. I Consiglieri regionali hanno nei confronti delle Sezioni i
diritti previsti dal 3. comma dell'art. 12 dello Statuto regionale. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, e'
abrogata la L.R. 12 agosto 1976 n. 42 e successive modifiche nonche'
ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 1. Al maggior onere quantificato in L. 1.OOO.OOO.OOO derivante
dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo
di pari importo dalle disponibilita' iscritte al cap. 12500 del
bilancio di previsione 1991.
(Disposizioni generali)
2. La Regione esercita inoltre il controllo sugli atti degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui
all'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 198O n. 617.
3. La Regione esercita altresi' il controllo sugli atti delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
4. Il controllo e' esercitato nelle forme e nei modi indicati dalla
presente legge dall'organo regionale istituito a norma del successivo
art. 2.
5. All'organo predetto puo' essere attribuito il controllo sugli atti
degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.
(Articolazione dell'Organo di controllo)
Alba
Alessandria
Asti
Biella
Casale Monferrato
Cuneo
Ivrea
Mondovi'
Novara
Pinerolo
Saluzzo
Torino
Verbania
Vercelli
2. La competenza territoriale di ciascuna Sezione e' stabilita in
relazione alla sede degli Enti soggetti a controllo, sulla base dei
rispettivi ambiti di riferimento istituzionale risultanti
dall'allegato A.
Per il controllo sugli atti delle UU.SS.SS.LL. e degli Enti di cui
al comma 2 dell'art. 1 della presente legge e' istituita apposita
Sezione con sede nel capoluogo della Regione.
(Costituzione e durata delle Sezioni di controllo)
2. I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.
3. Il Consiglio regionale, con l'osservanza della procedura stabilita
dalla L.R. 18 febbraio 1985, n. 1O e successive modifiche, provvede
all'elezione dei membri effettivi e supplenti con separata votazione
ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1. lett. a)
dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono effettuate dagli
ordini e collegi professionali esistenti nel territorio di competenza
di ciascuna Sezione.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine delle
Sezioni ed insedia le medesime convocando tutti i membri non oltre 30
giorni dalla data del decreto di nomina.
6. Le Sezioni durano in carica sino alla rinnovazione del Consiglio
regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei
nuovi Organi.
7. Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei
componenti di Sezione di controllo, si provvede alla rinnovazione con
la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni
della Sezione decaduta sono svolte da altre Sezione individuata con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
(Decadenza dei componenti)
2. Decadono altresi' dalla carica i membri effettivi delle Sezioni di
controllo che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque
sedute consecutive.
3. Il Presidente della Giunta regionale contesta la causa di
decadenza all'interessato, il quale deve presentare le proprie
controdeduzioni entro 10 giorni dalla relativa comunicazione.
Trascorso tale termine il Consiglio regionale dichiara con
deliberazione la decadenza dalla carica.
4. Nel caso di incompatibilita' l'interessato deve optare, su invito
del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'Organo di
controllo e quella che costituisce causa di incompatibilita'. Il
Consiglio regionale delibera la decadenza dalla carica se l'opzione
non e' comunicata nel termine indicato dal comma 3. del presente
articolo.
5. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Commissario di
Governo l'esistenza di causa di decadenza nei confronti dei membri non
elettivi delle Sezioni di controllo per i provvedimenti di
competenza.
(Dimissioni dei componenti)
2. I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione
delle dimissioni e fino alla designazione del successore, dai relativi
supplenti.
(Sostituzione dei componenti)
2. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione non
oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza
dell'incarico.
(Indennita' ai componenti)
2. Ai Presidenti delle Sezioni l'indennita' di carica e' invece
determinata nella misura di 1/3 dell'indennita' globale lorda spettante
ai Consiglieri regionali.
3. Le indennita' di cui ai precedenti commi sono raddoppiate qualora
il Presidente e il Vicepresidente siano collocati in aspettativa non
retribuita.
4. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili posticipate.
5. L'indennita' di carica e' maggiorata del 30% per la Sezione di
Torino e del 10% per le Sezioni che esercitano il controllo delle
Province.
6. Ai componenti delle Sezioni, aventi residenza in un Comune diverso
da quello dell'Organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, e'
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute. Ai componenti delle Sezioni i quali, per ragioni del loro
incarico, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono
le funzioni esercitate, e' dovuta altresi' l'indennita' di missione da
liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato
con qualifica di cui al punto 2) della tabella A) allegata alla legge
18 dicembre 1973 n. 836 e successive modifiche.
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)
2. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la
maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella
quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che abbia ottenuto
il maggior numero di voti.
3. A parita' di voti risulta eletto il membro effettivo che ha
riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal
Consiglio regionale e, in caso di ulteriore parita', il membro piu'
anziano di eta'.
4. All'elezione di cui al presente articolo partecipano i soli membri
effettivi del collegio.
5. Il Presidente ed i Vicepresidenti delle Sezioni durano in carica
quindici mesi, salvo il caso della scadenza dell'Organo e non sono
rieleggibili, durante la stessa legislatura regionale.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza od
impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal membro effettivo
elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione
effettuata dal Consiglio regionale e, in caso di parita', dal membro
piu' anziano di eta'.
(Funzioni del Presidente)
2. I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria
dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni
da essi impartite.
3. Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i
Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del
collegio, secondo i criteri determinati dal successivo art. 1O.
(Esercizio delle funzioni dell'Organo di controllo)
2. L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo e' svolta dai
singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o
di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.
3. Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo
criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione
del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior
tempestivita' del controllo.
4. I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal
Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di
esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.
5. Le Sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti
uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche
relative agli atti sottoposti a controllo, senza pregiudizio dei
termini di cui all'art. 20 della presente legge.
(Convocazione delle adunanze)
2. Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali
partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in
cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i
criteri determinati dal collegio.
3. Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non e' prescritta
convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare viene depositato presso la Segreteria almeno il giorno prima
di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Organo di controllo puo' trattare anche argomenti non iscritti
all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei
membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti.
5. I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta
straordinaria, qualora ne ravvisino l'opportunita' o quando lo
richiedano almeno tre componenti effettivi.
6. La convocazione e' effettuata con avviso telegrafico, contenente
l'indicazione dell'ordine del giorno; essa deve essere comunicata al
Presidente della Giunta regionale e deve pervenire ai membri del
collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
(Le adunanze)
2. Qualora, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario
o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non sia stato
raggiunto il numero legale per la validita' dell'adunanza, il
Presidente ne dichiara il rinvio.
3. Le decisioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. I membri delle Sezioni non possono partecipare alla trattazione
degli argomenti per i quali sussista un interesse proprio, di parenti
od affini entro il quarto grado, o di imprese o enti con i quali
abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di
prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di
allontanarsi dalla sala delle adunanze.
(Udienze)
2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresi' invitati per
fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al
controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.
4. Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle
funzioni previste dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e
della L.R. 24 aprile 1985 n. 47, puo' inoltrare formale richiesta di
essere udito dai Consessi regionali di controllo, al fine di
illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimita'
riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. I Consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del
Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per
una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti
deliberativi per i quali essa e' stata richiesta.
6. In ogni caso si deve far menzione di dette audizioni nel verbale
di adunanza.
(Verbale di adunanza)
2. Il verbale viene redatto dal Segretario del collegio, approvato al
termine della seduta od all'inizio della seduta successiva, e
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale
le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga
rilevante ai fini dell'attivita' del collegio. Nel caso di discordanze
nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto
dai proponenti, dovra' indicare le tesi emerse.
4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria
dell'Organo di controllo.
5. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenere, a
proprie spese, copia libera o autentica.
(Conferenza dei Presidenti ed Assemblea generale
dell'Organo regionale di controllo)
a) almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni
di controllo;
b) almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi
e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. La Conferenza dei Presidenti esamina tra l'altro i criteri
interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possano
dare o abbiano dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare
l'orientamento prevalente.
3. L'Assemblea generale esamina tra l'altro:
a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale
comportanti difficolta' o contrasto di interpretazione;
b) le osservazioni sull'attivita' di controllo formulate dai membri
delle Sezioni, dagli enti locali, dai cittadini e dalle loro
associazioni.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da
trattare. La convocazione dell'Assemblea generale e' inviata per
conoscenza al Consiglio regionale.
5. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono convocate
in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o delle
Sezioni di controllo. In questo caso la richiesta deve ottenere il
voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri
effettivi che li compongono. L'Assemblea generale e' convocata anche su
richiesta del Consiglio regionale.
6. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono
presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
7. Il verbale delle riunioni e' redatto da un funzionario della
Segreteria della Giunta regionale.
8. Il Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza,
puo' promuovere riunioni congiunte della Giunta con le Sezioni di
controllo.
9. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di
Presidenza, puo' promuovere riunioni congiunte delle Sezioni con le
Commissioni consiliari.
(Relazione annuale)
2. La relazione deve essere approvata da ciascuna Sezione e deve
contenere le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai cinsoli
componenti.
3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del
controllo, devono essere analiticamente indicati:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti
controllati;
c) il numero degli atti sottoposti a controllo ai sensi dei commi 2 e
4 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti,
argomenti e motivi di annullamento;
e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti
chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;
f) il numero delle udienze effettuate distintamente con i
rappresentanti degli enti e con il Difensore Civico;
g) una valutazione in merito all'attivita' di controllo e alla
normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle
attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonche' le
eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni
di controllo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio
regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni delle
Sezioni con le eventuali osservazioni della Giunta.
5. La Giunta regionale cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della regione, anche in sintesi, delle relazioni delle Sezioni nonche'
delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio
regionale.
(Atti soggetti a controllo)
(Invio degli atti al controllo)
2. La trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo
dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi del
comma 3. dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 deve avvenire,
a pena di decadenza, entro 5 giorni dall'adozione. La trasmissione di
tali atti deve essere effettuata esclusivamente mediante consegna a
mano ovvero con plico raccomandato.
3. Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo, in
duplice copia, contenente l'indicazione dell'Organo deliberante, del
numero e data della deliberazione nonche' dell'oggetto della stessa. La
Segreteria della Sezione competente appone sulle due copie dell'elenco
il timbro a data e ne restituisce una all'Ente interessato.
4. Per gli atti di cui al precedente comma 2, la trasmissione si
intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di
partenza ovverto nella data del timbro della Sezione di controllo
competente nel caso di consegna a mano.
5. Le Sezioni possono indicare agli Enti controllati ulteriori
criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.
6. Gli atti trasmessi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere accompagnati anche da copia
autentica della richiesta del controllo.
(Regolarizzazione degli atti)
2. L'Ufficio puo' chiedere direttamente all'Ente interessato
informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando
cio' sia utile ai fini dell'esame dell'atto.
(Modalita' del controllo)
2. Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente
parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi
provvedimenti regionali o statali, il controllo e' limitato ai soli
vizi di legittimita' estrinseca o formale.
(Termini del controllo)
2. Nel termine per il controllo degli atti di nomina di cui all'art.
34, comma 7, della predetta legge si computano i soli giorni
lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.
3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono
essere forniti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta: ove alla scadenza di tale termine gli atti richiesti
non siano pervenuti alla Sezione competente, la delibera si intende ad
ogni effetto decaduta.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il
periodo feriale ricadente nel mese di agosto di ogni anno.
(Decisioni delle Sezioni)
(Comunicazione delle decisioni)
2. Il testo integrale delle relative motivazioni deve essere
comunicato all'Ente interessato entro i successivi dieci giorni.
3. Le Sezioni, su motivata richiesta dell'Ente interessato, devono
dare comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'
dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale
comunicazione.
(Pareri obbligatori)
2. Resta impregiudicato l'obbligo per gli Enti deliberanti di
richiedere tali pareri quando le leggi lo prevedano in modo esplicito
e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non
pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dal comma 3
dell'art. 5O della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Esercizio del potere sostitutivo)
2. A tal fine, qualora un Ente locale ritardi od ometta di compiere
un atto obbligatorio per legge, la competente Sezione di controllo,
d'ufficio o su richiesta della Giunta regionale, invita l'Ente a
compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per i casi d'urgenza.
3. Scaduto inutilmente detto termine, la Sezione nomina, per il
compimento dell'atto, un Commissario scelto fra i funzionari della
Regione.
4. Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo e'
esercitato con le modalita' e nei termini di cui agli artt. 39 e 46
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di)
(Uffici di Segreteria)
2. L'organizzazione e la struttura degli uffici, il loro organico e
la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono
determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici del
personale.
3. Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione,
il personale e' funzionalmente alle dipendenze della Sezione cui e'
destinato.
4. I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono
adottati dalla Sezione sentiti i rappresentanti del personale ivi
addetto.
5. Il Segretario e' responsabile dell'organizzazione e del
funzionamento dei servizi, nonche' dell'esecuzione delle disposizioni
impartite dal collegio e dal suo President. In caso di assenza o di
impedimento, il Segretario e' sostituito da altro funzionario regionale
in qualita' di Vicario, da individuarsi nel Viceresponsabile della
struttura ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli
uffici, ovvero, in mancanza, su individuazione del Collegio, tra il
personale di qualifica direttiva assegnato alla Sezione limitatamente
all'incarico di verbalizzazione delle sedute. Nel caso di
contemporanea assenza del titolare e del vicario il Collegio affida di
volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro
dipendente regionale assegnato alla Sezione ed appartenente alla
qualifica direttiva.
6. Il Segretario assiste alle adunanze del Collegio, provvede
all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali
delle adunanze indicando l'ora di inizio e l'ora di conclusione della
seduta, riceve gli atti degli Enti locali dandone contestuale ricevuta
- anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato
su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del
Collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attivita'
dell'Organo di controllo.
(Archiviazione degli atti)
2. Gli atti sottoposti a controllo ad eccezione di quelli
regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre
anni.
(Rappresentanza in giudizio)
2. L'eventuale costituzione in giudizio e' deliberata dalla Giunta
previo eventuale parere dell'Organo autore del provvedimento. In ogni
caso il Presidente della Sezione interessata trasmette al Presidente
della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
3. Il Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art.
16 della presente legge notizie circa le controversie e i ricorsi
avverso provvedimenti dell'Organo di controllo e sull'eventuale
costituzione in giudizio della Regione.
(Diritti dei Consiglieri regionali)
(Abrogazioni di precedenti disposizioni)
(Disposizioni finanziarie)