Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5075.

Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32

Titolo I - Struttura dell'organo di controllo.

Art. 1.
(Disposizioni generali)

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei Comuni, delle Province, ivi compresa la Citta' Metropolitana di Torino, delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle Comunita' montane.
2. La Regione esercita inoltre il controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui all'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 198O n. 617.
3. La Regione esercita altresi' il controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
4. Il controllo e' esercitato nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge dall'organo regionale istituito a norma del successivo art. 2.
5. All'organo predetto puo' essere attribuito il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

Art. 2.
(Articolazione dell'Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto ed e' costituito dalle seguenti Sezioni:
Alba Alessandria Asti Biella Casale Monferrato Cuneo Ivrea Mondovi' Novara Pinerolo Saluzzo Torino Verbania Vercelli 2. La competenza territoriale di ciascuna Sezione e' stabilita in relazione alla sede degli Enti soggetti a controllo, sulla base dei rispettivi ambiti di riferimento istituzionale risultanti dall'allegato A.
Per il controllo sugli atti delle UU.SS.SS.LL. e degli Enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge e' istituita apposita Sezione con sede nel capoluogo della Regione.

Art. 3.
(Costituzione e durata delle Sezioni di controllo)

1. Le Sezioni di controllo sono costituite in conformita' di quanto disposto dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.
3. Il Consiglio regionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla L.R. 18 febbraio 1985, n. 1O e successive modifiche, provvede all'elezione dei membri effettivi e supplenti con separata votazione ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le designazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1. lett. a) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono effettuate dagli ordini e collegi professionali esistenti nel territorio di competenza di ciascuna Sezione.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine delle Sezioni ed insedia le medesime convocando tutti i membri non oltre 30 giorni dalla data del decreto di nomina.
6. Le Sezioni durano in carica sino alla rinnovazione del Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.
7. Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei componenti di Sezione di controllo, si provvede alla rinnovazione con la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni della Sezione decaduta sono svolte da altre Sezione individuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.
(Decadenza dei componenti)

1. I membri elettivi delle Sezioni di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dall'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Decadono altresi' dalla carica i membri effettivi delle Sezioni di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive.
3. Il Presidente della Giunta regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale deve presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Trascorso tale termine il Consiglio regionale dichiara con deliberazione la decadenza dalla carica.
4. Nel caso di incompatibilita' l'interessato deve optare, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'Organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilita'. Il Consiglio regionale delibera la decadenza dalla carica se l'opzione non e' comunicata nel termine indicato dal comma 3. del presente articolo.
5. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Commissario di Governo l'esistenza di causa di decadenza nei confronti dei membri non elettivi delle Sezioni di controllo per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.
(Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni dei membri, anche non elettivi, delle Sezioni di controllo sono presentate al Presidente della Sezione di appartenenza, il quale ne da' immediata comunicazione al Presidente della Giunta.
2. I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla designazione del successore, dai relativi supplenti.

Art. 6.
(Sostituzione dei componenti)

1. La sostituzione dei membri delle Sezioni, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina.
2. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.

Art. 7.
(Indennita' ai componenti)

1. L'indennita' di carica spettante ai componenti dell'Organo di controllo e' determinata a decorrere dalla data di insediamento delle Sezioni, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 e della presente legge regionale, nella misura di 1/4 dell'indennita' globale lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai Presidenti delle Sezioni l'indennita' di carica e' invece determinata nella misura di 1/3 dell'indennita' globale lorda spettante ai Consiglieri regionali.
3. Le indennita' di cui ai precedenti commi sono raddoppiate qualora il Presidente e il Vicepresidente siano collocati in aspettativa non retribuita.
4. L'indennita' e' corrisposta in dodici rate mensili posticipate.
5. L'indennita' di carica e' maggiorata del 30% per la Sezione di Torino e del 10% per le Sezioni che esercitano il controllo delle Province.
6. Ai componenti delle Sezioni, aventi residenza in un Comune diverso da quello dell'Organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ai componenti delle Sezioni i quali, per ragioni del loro incarico, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, e' dovuta altresi' l'indennita' di missione da liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 2) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modifiche.

Titolo II - Funzionamento dell'organo di controllo.

Art. 8.
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

1. Le Sezioni nella seduta di insediamento, sotto la presidenza dell'esperto effettivo elettivo piu' anziano di eta', e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo Presidente e Vicepresidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parita' di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, in caso di ulteriore parita', il membro piu' anziano di eta'.
4. All'elezione di cui al presente articolo partecipano i soli membri effettivi del collegio.
5. Il Presidente ed i Vicepresidenti delle Sezioni durano in carica quindici mesi, salvo il caso della scadenza dell'Organo e non sono rieleggibili, durante la stessa legislatura regionale.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza od impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal membro effettivo elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, in caso di parita', dal membro piu' anziano di eta'.

Art. 9.
(Funzioni del Presidente)

1. I Presidenti delle Sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio, regolano l'attivita' del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli Organi della Regione.
2. I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni da essi impartite.
3. Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dal successivo art. 1O.

Art. 1.
(Esercizio delle funzioni dell'Organo di controllo)

1. Le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.
2. L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo e' svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.
3. Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestivita' del controllo.
4. I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.
5. Le Sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo, senza pregiudizio dei termini di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 11.
(Convocazione delle adunanze)

1. Le Sezioni stabiliscono il calendario delle adunanze che devono avere luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le riunioni ordinarie dei collegi avvengono con cadenza media bisettimanale.
2. Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.
3. Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non e' prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la Segreteria almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'Organo di controllo puo' trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti.
5. I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, qualora ne ravvisino l'opportunita' o quando lo richiedano almeno tre componenti effettivi.
6. La convocazione e' effettuata con avviso telegrafico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale e deve pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12.
(Le adunanze)

1. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno quattro membri aventi diritto di voto.
2. Qualora, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non sia stato raggiunto il numero legale per la validita' dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.
3. Le decisioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. I membri delle Sezioni non possono partecipare alla trattazione degli argomenti per i quali sussista un interesse proprio, di parenti od affini entro il quarto grado, o di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Art. 13.
(Udienze)

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto debbono essere sentiti dall'Organo di controllo quando ne facciano richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti. l'audizione deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.
2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresi' invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.
4. Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni previste dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della L.R. 24 aprile 1985 n. 47, puo' inoltrare formale richiesta di essere udito dai Consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimita' riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. I Consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa e' stata richiesta.
6. In ogni caso si deve far menzione di dette audizioni nel verbale di adunanza.

Art. 14.
(Verbale di adunanza)

1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate nonche' l'ora di inizio e di conclusione della seduta.
2. Il verbale viene redatto dal Segretario del collegio, approvato al termine della seduta od all'inizio della seduta successiva, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'attivita' del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovra' indicare le tesi emerse.
4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di controllo.
5. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenere, a proprie spese, copia libera o autentica.

Art. 15.
(Conferenza dei Presidenti ed Assemblea generale dell'Organo regionale di controllo)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarieta' di indirizzo dell'attivita' di controllo, il Presidente della Giunta regionale convoca:
a) almeno 4 volte all'anno la Conferenza dei Presidenti delle Sezioni di controllo;
b) almeno 1 volta all'anno l'Assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle Sezioni di controllo.
2. La Conferenza dei Presidenti esamina tra l'altro i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possano dare o abbiano dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.
3. L'Assemblea generale esamina tra l'altro:
a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficolta' o contrasto di interpretazione;
b) le osservazioni sull'attivita' di controllo formulate dai membri delle Sezioni, dagli enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea generale e' inviata per conoscenza al Consiglio regionale.
5. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono convocate in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o delle Sezioni di controllo. In questo caso la richiesta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono. L'Assemblea generale e' convocata anche su richiesta del Consiglio regionale.
6. La Conferenza dei Presidenti e l'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
7. Il verbale delle riunioni e' redatto da un funzionario della Segreteria della Giunta regionale.
8. Il Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, puo' promuovere riunioni congiunte della Giunta con le Sezioni di controllo.
9. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo' promuovere riunioni congiunte delle Sezioni con le Commissioni consiliari.

Art. 16.
(Relazione annuale)

1. Per consentire al Consiglio reginale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attivita' di controllo, i Presidenti delle Sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giuta regionale una relazione sull'attivita' svolta durante l'anno.
2. La relazione deve essere approvata da ciascuna Sezione e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai cinsoli componenti.
3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, devono essere analiticamente indicati:
a) il numero delle sedute del collegio;
b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
c) il numero degli atti sottoposti a controllo ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;
f) il numero delle udienze effettuate distintamente con i rappresentanti degli enti e con il Difensore Civico;
g) una valutazione in merito all'attivita' di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonche' le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.
4. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni delle Sezioni con le eventuali osservazioni della Giunta.
5. La Giunta regionale cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, anche in sintesi, delle relazioni delle Sezioni nonche' delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio regionale.

Titolo III - Esercizio del controllo.

Art. 17.
(Atti soggetti a controllo)

1. Sono soggetti a controllo degli atti degli Enti indicati al precedente art. 1 nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla presente legge.

Art. 18.
(Invio degli atti al controllo)

1. Gli atti soggetti a controllo devono pervenire alla Segreteria della Sezione competente in duplice copia autentica entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione e comunque non oltre 20 giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
2. La trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi del comma 3. dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 deve avvenire, a pena di decadenza, entro 5 giorni dall'adozione. La trasmissione di tali atti deve essere effettuata esclusivamente mediante consegna a mano ovvero con plico raccomandato.
3. Gli atti devono essere accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'Organo deliberante, del numero e data della deliberazione nonche' dell'oggetto della stessa. La Segreteria della Sezione competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una all'Ente interessato.
4. Per gli atti di cui al precedente comma 2, la trasmissione si intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di partenza ovverto nella data del timbro della Sezione di controllo competente nel caso di consegna a mano.
5. Le Sezioni possono indicare agli Enti controllati ulteriori criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.
6. Gli atti trasmessi ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere accompagnati anche da copia autentica della richiesta del controllo.

Art. 19.
(Regolarizzazione degli atti)

1. Quando l'atto inviato per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, puo' invitare l'Ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. L'Ufficio puo' chiedere direttamente all'Ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando cio' sia utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 2.
(Modalita' del controllo)

1. Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle stesse in caso di inadempienza, avviene secondo le modalita' stabilite dall'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo e' limitato ai soli vizi di legittimita' estrinseca o formale.

Art. 21.
(Termini del controllo)

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel termine per il controllo degli atti di nomina di cui all'art. 34, comma 7, della predetta legge si computano i soli giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.
3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non siano pervenuti alla Sezione competente, la delibera si intende ad ogni effetto decaduta.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nel mese di agosto di ogni anno.

Art. 22.
(Decisioni delle Sezioni)

1. Le Sezioni, qualora non rilevino la nullita' o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo e sullo stesso non adottino provvedimento di annullamento oppure non richiedano chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero nell'esame del conto consuntivo non adottino la decisione di cui al comma 9 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, danno atto a verbale di non aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto.

Art. 23.
(Comunicazione delle decisioni)

1. Le decisioni delle Sezioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle di cui al comma 9 dell'art. 46 della Legge 8.6.90 n. 142 devono essere comunicate all'Ente deliberante prima della scadenza del termine di controllo, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo della decisione adottata.
2. Il testo integrale delle relative motivazioni deve essere comunicato all'Ente interessato entro i successivi dieci giorni.
3. Le Sezioni, su motivata richiesta dell'Ente interessato, devono dare comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita' dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale comunicazione.

Art. 24.
(Pareri obbligatori)

1. Le Sezioni, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9, non possono chiedere pareri di Organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.
2. Resta impregiudicato l'obbligo per gli Enti deliberanti di richiedere tali pareri quando le leggi lo prevedano in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 5O della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 25.
(Esercizio del potere sostitutivo)

1. Il potere sostitutivo e' esercitato ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. A tal fine, qualora un Ente locale ritardi od ometta di compiere un atto obbligatorio per legge, la competente Sezione di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta regionale, invita l'Ente a compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.
3. Scaduto inutilmente detto termine, la Sezione nomina, per il compimento dell'atto, un Commissario scelto fra i funzionari della Regione.
4. Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo e' esercitato con le modalita' e nei termini di cui agli artt. 39 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 26.
(Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di)

Assistenza e Beneficenza 1. Fino a quando la materia del controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza non trovera' diversa disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 e successive modifiche, con riferimento al solo controllo di legittimita'.

Titolo IV - Personale ed Uffici.

Art. 27.
(Uffici di Segreteria)

1. Presso ciascuna sezione e' istituito un Ufficio Segreteria, la cui direzione e responsabilita' sono affidate a un funzionario della Regione, che svolge altresi' le funzioni di Segretario del Consesso.
2. L'organizzazione e la struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici del personale.
3. Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale e' funzionalmente alle dipendenze della Sezione cui e' destinato.
4. I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dalla Sezione sentiti i rappresentanti del personale ivi addetto.
5. Il Segretario e' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, nonche' dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo President. In caso di assenza o di impedimento, il Segretario e' sostituito da altro funzionario regionale in qualita' di Vicario, da individuarsi nel Viceresponsabile della struttura ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, ovvero, in mancanza, su individuazione del Collegio, tra il personale di qualifica direttiva assegnato alla Sezione limitatamente all'incarico di verbalizzazione delle sedute. Nel caso di contemporanea assenza del titolare e del vicario il Collegio affida di volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro dipendente regionale assegnato alla Sezione ed appartenente alla qualifica direttiva.
6. Il Segretario assiste alle adunanze del Collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze indicando l'ora di inizio e l'ora di conclusione della seduta, riceve gli atti degli Enti locali dandone contestuale ricevuta - anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del Collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attivita' dell'Organo di controllo.

Art. 28.
(Archiviazione degli atti)

1. Le Segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. Gli atti sottoposti a controllo ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.

Titolo V - Disposizioni finali.

Art. 29.
(Rappresentanza in giudizio)

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimento dell'Organo di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio e' deliberata dalla Giunta previo eventuale parere dell'Organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
3. Il Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art. 16 della presente legge notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'Organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.

Art. 3.
(Diritti dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali hanno nei confronti delle Sezioni i diritti previsti dal 3. comma dell'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 31.
(Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, e' abrogata la L.R. 12 agosto 1976 n. 42 e successive modifiche nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 32.
(Disposizioni finanziarie)

1. Al maggior onere quantificato in L. 1.OOO.OOO.OOO derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalle disponibilita' iscritte al cap. 12500 del bilancio di previsione 1991.