Disegno di legge regionale, n. 5065.
Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della
personalita' giuridica di diritto delle II.PP.A.B. . 1. La Regione, in conformita' all'art. 38, ultimo comma, della
Costituzione ed in attuazione dei principi di liberta' e pluralismo
delle istituzioni, confermati dall'intervenuta declaratoria di
parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
17/7/1890 n. 6972, disciplina con la presente legge le modalita' per il
riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di
diritto privato delle II.PP.A.B. regionali ed infra-regionali aventi
sede legale sul territorio regionale che sin dalla loro origine, nel
rispetto formale e sostanziale della volonta' espressa dal fondatore,
quando sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalla tavola di
fondazione, abbiano e conservino requisiti propri di persone
giuridiche private e che siano state obbligatoriamente assoggettate al
regime pubblico dalla legge 17/7/1890 n. 6972, anche se fondate in
data posteriore alla sua entrata in vigore. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge possono
richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato le II.PP.A.B. che esercitino le attivita' previste dallo
Statuto o altre attivita' assistenziali e che siano ricomprese in una
delle seguenti categorie: 1. Le II.PP.A.B. che intendono richiedere il riconoscimento in via
amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato, quali
enti morali privati retti e disciplinati dalle norme di cui all'art.
12 ed al libro primo, titolo secondo, capo secondo, del codice
fiscale, debbono farne richiesta all'Amministrazione regionale. 1. Nel caso di rilevata insufficienza della documentazione prodotta,
l'Assessore regionale competente per materia invita l'istituzione
interessata a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di
giudizio ritenuti necessari. 1. Entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda o dalla
data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi
richiesti, la Giunta regionale, informata la competente Commissione
consiliare, provvede a decidere con apposita deliberazione sulla
richiesta di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato ad essa inoltrata. II.PP.A.B. che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalita'
giuridica di diritto privato
1. Le persone giuridiche private sono sottoposte ai vincoli ed alle
disposizioni previste dal Codice Civile. 1. E' istituito l'albo regionale delle II.PP.A.B. che hanno
ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato.
(Finalita' della legge)
(Individuazione delle II.PP.A.B. che possono
richiedere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato)
a) istituzioni aventi struttura associativa. Questra struttura
sussiste quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a1. che la costituzione dell'Ente sia avvenuta per iniziativa
volontaria dei soci o di promotori privati;
a2. che l'amministrazione e il governo dell'istituzione siano, per
disposizione statutaria, determinati dai soci. Questa condizione si
verifica quando i soci eleggano almeno la meta' dei componenti
l'organo collegiale deliberante, ovvero quando ai soci stessi siano
comunque riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione
dei fondamentali atti per la vita dell'istituzione;
a3. che l'attivita' dell'istituzione venga esplicata anche sulla base
delle prestazioni volontarie dei soci, che possono estrinsecarsi anche
sotto forma di contribuzioni economiche e donazioni patrimoniali;
b) istituzioni promosse e amministrate da privati e operanti
prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Questa circostanza
sussiste quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
b1. che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione siano stati
posti in essere da privati;
b2. che almeno la meta' dei componenti l'organo collegiale
deliberante sia, per disposizione di statuto originario, designata da
privati;
b3. che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
provenienti da atti di liberalita' privata, o dalla trasformazione dei
beni stessi;
b4. che il funzionamento sia avvenuto, nel quinquennio immediatamente
precedente la data di entrata in vigore della presente legge, in
prevalenza con contributi, redditi, rendite ed altri mezzi
patrimoniali o finanziari propri o di provenienza privata o comunque
derivanti dall'esercizio delle proprie attivita' istituzionali; tale
circostanza sussiste quando:
l'istituzione, nel quinquennio immediatamente precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, non abbia beneficiato di
finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del
1O% della consistenza patrimoniale, fatta esclusione per i
finanziamenti pubblici finalizzati alla conservazione dei beni
artistici e culturali, sempre che la natura pubblica del soggetto non
sia stata condizionante ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti
stessi, nonche' all'acquisto, costruzione, ristrutturazione e
riconversione di strutture adibite a servizi socio-assistenziali,
purche' queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di
destinazione per i tempi minimi previsti dalla relativa vigente
normativa;
c) istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste
quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
c1. che l'attivita' istituzionale attualmente svolta persegua
indirizzi religiosi o, comunque, inquadri l'opera di beneficienza ed
assistenza nell'ambito di una piu' generale finalita' religiosa;
c2. che l'istituzione risulti collegata ad una confessione religiosa
mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza
di disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad
istituti religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni
religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso,
come modo qualificante di gestione del servizio;
d) istituzioni la cui attivita' consiste nella gestione di seminari o
di case di riposo per religiosi o di cappelle ed istituzioni di culto
o che, comunque, per statuto assistono esclusivamente o
prevalentemente religiosi.
2. Ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato sono comunque considerate istituzioni di ispirazione religiosa
le II.PP.A.B. per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi
dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo
precipuo di attivita' inerenti alla sfera educativo-religiosa.
3. Ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato non possono essere considerate le istituzioni di assistenza e
beneficienza gia' amministrate dagli enti comunali di assistenza od in
questi concentrate.
(Modalita' per la presentazione delle richieste di
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato)
2. La richiesta e' deliberata dal competente Organo amministrativo
dell' I.P.A.B. e deve essere motivata in ordine alla sussistenza dei
requisiti ed all'appartenenza ad una delle categorie previste dal
precedente articolo. La stessa va indi presentata con domanda secondo
le forme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione
del Codice Civile a firma del legale rappresentante dell' I.P.A.B.
medesima ed inoltrata alla Giunta regionale per il tramite
dell'Assessorato competente in materia.
(Istruttoria della domanda)
2. Le istituzioni sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale,
per il tramite dell'Assessorato competente, i chiarimenti e gli
elementi integrativi richiesti entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda o dall'invio da
parte dell'Istituzione, ove richiesta, degli ulteriori elementi
integrativi o comunque dalla scadenza del termine previsto al
precedente comma, per le II.PP.A.B. di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 2, l'Assessore regionale competente per materia richiede
all' U.S.S.L. competente ed al Sindaco del Comune sede legale
dell'istituzione, notizie ed informazioni in ordine alla sussistenza
dei requisiti previsti dall'art. 2 della presente legge.
(Provvedimento di riconoscimento della personalita'
giuridica di diritto privato)
2. In caso di accoglimento della richiesta, il riconoscimento della
personalita' giuridica di diritto privato ha effetto dalla data di
esecutivita' della deliberazione di cui al comma precedente.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della suddetta
deliberazione, gli amministratori dell'istituzione interessata
dovranno provvedere a richiedere la registrazione dell'istituzione nel
registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 del
C.C.
(Norme relative ai patrimoni e al personale delle)
2. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle II.PP.A.B. che
abbiano conseguito il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione
ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione, sono
destinati esclusivamente alle attivita' socio-assistenziali previsti
dallo Statuto.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 9/10/89, n. 338,
convertito con modificazioni nella legge 7/12/1989, n. 389, i
dipendenti delle II.PP.A.B. i quali continuino a prestare servizio
presso l'Ente, anche dopo che esso abbia perduto il carattere di
istituzione pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il
regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio
previsto per il personale dipendente degli Enti locali.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di
avvenuta esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di cui
all'art. 5.
(Albo regionale)