Disegno di legge regionale, n. 5063.
Integrazione della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58
concernente norme in materia di Polizia locale. Polizia Municipale
1. Fermi restando i criteri di cui all'art. 5 della legge regionale
30 Novembre 1987, n. 58 la dotazione organica di ogni corpo o servizio
e' stabilita nella misura non inferiore di 1 addetto ogni 1.000
abitanti. 1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i
comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in
conformita' con la normativa vigente in materia. 1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di
Polizia Locale, puo' svolgere o favorire iniziative specifiche, studi,
ricerche, convegni e giornate di studio in materia. 1. Le attivita' di Polizia Municipale vengono svolte in uniforme. 1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia
municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori
stabiliti nell'allegato C della presente legge. 1. Gli operatori della polizia municipale devono essere dotati di
placca e tesserino personale di riconoscimento. 1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei
distintivi, dei gradi, nonche' delle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge,
che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono
approvate con deliberazione del Consiglio Regionale sentita l'apposita
Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 16 della legge regionale
30 novembre 1987, n. 58. 1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi
pubblici e per motivi di rappresentanza potranno essere istituiti
servizi di polizia municipale, a cavallo quando tale forma di
vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza,
efficace ed adeguata. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa
fronte con le somme iscritte nei capitoli 2391 e 2394 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1990, aventi rispettivamente le seguenti
denominazioni: 1. I comuni adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche
dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei precedenti
articoli entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Allegato A - Uniformi - Capi di vestiario ed accessori
OMISSIS Allegato B - Segni distintivi del grado
OMISSIS Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzi di trasporto
OMISSIS Allegato D - Placca
OMISSIS Allegato E - Tessera di riconoscimento
OMISSIS
All. A, B, C, D, E
(Determinazione del contingente numerico del servizio di)
2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto e' fissato nella misura
non inferiore di 1 addetto ogni 550 abitanti mentre per i Comuni di
classe 1A, 1B e 2A di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962 n.
6O4 e successive modificazioni la dotazione organica e' costituita
nella misura non inferiore di 1 addetto ogni 800 abitanti.
3. I parametri di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso
di gestione del servizio in forma associata.
(Personale stagionale)
2. I Comuni stabiliscono i periodi per i quali si puo' procedere
all'assunzione del personale stagionale.
(Funzioni di studio in materia di Polizia Locale)
(Uniforme e segni distintivi)
2. L'uniforme degli addetti alla Polizia Municipale e' stabilita nella
dotazione, nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo,
dall'allegato A della presente legge.
3. Con provvedimento del Comandante del corpo o del responsabile del
servizio il personale puo' essere dispensato dall'indossare l'uniforme
quando ne ricorrano motivi di impiego tecnico-operativi.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla
polizia municipale, in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti
dall'allegato B della presente legge.
5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio
da allocarsi sul copricapo.
6. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale con
conoscenza accertata di una o piu' lingue straniere, previa prova orale
d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d'esperti,
portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese di
cui conoscono la lingua. Tale distintivo avra' le dimensioni di cm.
4X1,5.
7. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonche' l'uso di
elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.
8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.
(Mezzi operativi)
2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale devono essere
corredati di sirena e monoblocco contenente: altoparlante e
dispositivo lampeggiante a luce bleu.
3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici essi dovranno essere dotati
di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria
atta ad assicurare una efficiente operativita'.
(Placca e tesserino di riconoscimento)
2. La placca di riconoscimento che deve contenere la denominazione
dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola e' di
dimensioni e forma cosi' come stabilito nell'allegato D della presente
legge.
3. La placca va applicata al petto all'altezza del taschino sinistro
dell'uniforme.
4. Il tesserino di riconoscimento plastificato del formato di cm.
1Ox6 deve contenere oltre la foto ed i dati anagrafici le seguenti
indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;
2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di
P.S.;
3) il gruppo sanguigno;
4) il numero di matricola dell'arma di eventuale dotazione.
5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle
stabilite nell'allegato E della presente legge.
6. Il tesserino deve essere portato sempre al seguito, sia in
uniforme che in abito civile.
7. Il documento ha validita' cinque anni, salvo eventuali motivate
limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione dal
servizio, per qualsiasi causa, all'Amministrazione Comunale.
(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi
operativi)
(Servizi a cavallo)
(Norma finanziaria)
Cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di polizia
locale (legge regionale 30 novembre 1987, n. 58);
Cap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale
(legge regionale 3O novembre 1987, n. 58).
2. La spesa per gli esercizi finanziari successivi sara' determinata
con legge di approvazione dei relativi bilanci.
(Norma transitoria)
2. Per i distintivi di grado, la placca ed il tesserino di
riconoscimento tale adeguamento deve compiersi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.