Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5063.

Integrazione della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 concernente norme in materia di Polizia locale.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1
All. A, B, C, D, E

Art. 1.
(Determinazione del contingente numerico del servizio di)

Polizia Municipale 1. Fermi restando i criteri di cui all'art. 5 della legge regionale 30 Novembre 1987, n. 58 la dotazione organica di ogni corpo o servizio e' stabilita nella misura non inferiore di 1 addetto ogni 1.000 abitanti.
2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto e' fissato nella misura non inferiore di 1 addetto ogni 550 abitanti mentre per i Comuni di classe 1A, 1B e 2A di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962 n. 6O4 e successive modificazioni la dotazione organica e' costituita nella misura non inferiore di 1 addetto ogni 800 abitanti.
3. I parametri di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di gestione del servizio in forma associata.

Art. 2.
(Personale stagionale)

1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformita' con la normativa vigente in materia.
2. I Comuni stabiliscono i periodi per i quali si puo' procedere all'assunzione del personale stagionale.

Art. 3.
(Funzioni di studio in materia di Polizia Locale)

1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di Polizia Locale, puo' svolgere o favorire iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni e giornate di studio in materia.

Art. 4.
(Uniforme e segni distintivi)

1. Le attivita' di Polizia Municipale vengono svolte in uniforme.
2. L'uniforme degli addetti alla Polizia Municipale e' stabilita nella dotazione, nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo, dall'allegato A della presente legge.
3. Con provvedimento del Comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale puo' essere dispensato dall'indossare l'uniforme quando ne ricorrano motivi di impiego tecnico-operativi.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dall'allegato B della presente legge.
5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da allocarsi sul copricapo.
6. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale con conoscenza accertata di una o piu' lingue straniere, previa prova orale d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione d'esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese di cui conoscono la lingua. Tale distintivo avra' le dimensioni di cm. 4X1,5.
7. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonche' l'uso di elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.
8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.

Art. 5.
(Mezzi operativi)

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato C della presente legge.
2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale devono essere corredati di sirena e monoblocco contenente: altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce bleu.
3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici essi dovranno essere dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operativita'.

Art. 6.
(Placca e tesserino di riconoscimento)

1. Gli operatori della polizia municipale devono essere dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.
2. La placca di riconoscimento che deve contenere la denominazione dell'ente di appartenenza ed il numero personale di matricola e' di dimensioni e forma cosi' come stabilito nell'allegato D della presente legge.
3. La placca va applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.
4. Il tesserino di riconoscimento plastificato del formato di cm. 1Ox6 deve contenere oltre la foto ed i dati anagrafici le seguenti indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;
2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di P.S.;
3) il gruppo sanguigno;
4) il numero di matricola dell'arma di eventuale dotazione.
5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle stabilite nell'allegato E della presente legge.
6. Il tesserino deve essere portato sempre al seguito, sia in uniforme che in abito civile.
7. Il documento ha validita' cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, all'Amministrazione Comunale.

Art. 7.
(Variazioni alle uniformi, strumenti ed ai mezzi operativi)

1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonche' delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, che si rendessero necessarie in ragione di sopravvenute esigenze, sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale sentita l'apposita Commissione Tecnica Regionale di cui all'art. 16 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58.

Art. 8.
(Servizi a cavallo)

1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza potranno essere istituiti servizi di polizia municipale, a cavallo quando tale forma di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed adeguata.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme iscritte nei capitoli 2391 e 2394 del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, aventi rispettivamente le seguenti denominazioni:
Cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale (legge regionale 30 novembre 1987, n. 58);
Cap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale (legge regionale 3O novembre 1987, n. 58).
2. La spesa per gli esercizi finanziari successivi sara' determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 1.
(Norma transitoria)

1. I comuni adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei precedenti articoli entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per i distintivi di grado, la placca ed il tesserino di riconoscimento tale adeguamento deve compiersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato A

- Uniformi - Capi di vestiario ed accessori OMISSIS

Allegato B

- Segni distintivi del grado OMISSIS

Allegato C

- Contrassegni ed accessori dei mezzi di trasporto OMISSIS

Allegato D

- Placca OMISSIS

Allegato E

- Tessera di riconoscimento OMISSIS