Disegno di legge regionale, n. 5061.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario
1991. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79
dello Statuto ed ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad
esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in
vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1991, il
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, secondo gli
stati di previsione dell'entrata e della spesa e le norme
contenute nel d.d.l. n. 56 "Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1991". 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
2. Quanto previsto dal precedente comma 1 ha effetto anche per
gli enti dipendenti dalla Regione ed il cui bilancio deve essere
approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.