Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5061.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1991.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto ed ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 "Norme di contabilita' regionale", ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1991, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e le norme contenute nel d.d.l. n. 56 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991".
2. Quanto previsto dal precedente comma 1 ha effetto anche per gli enti dipendenti dalla Regione ed il cui bilancio deve essere approvato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.