Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 5036.

Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

Art. 1, 2

Art. 1.
(L'approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1991.)

1. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, - le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18.

Art. 2.
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti.)

1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il primo gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresi' validi gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della precedente normativa degli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.