Disegno di legge regionale, n. 5036.
Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga
dell'entrata in vigore di alcune norme. 1. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore - in deroga a
quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge
regionale 21 marzo 1984, n. 18, - le norme di finanziamento e di
programmazione di cui alle LL.RR. elencate nel citato secondo
comma dell'art. 33 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. 1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente
fra il primo gennaio 1989 e l'entrata in vigore della presente
legge, in conformita' alle leggi riportate nell'art. 33 della
citata legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Sono altresi' validi
gli atti conseguenti a provvedimenti gia' assunti sulla base della
precedente normativa degli organi regionali alla data di entrata
in vigore della presente legge.
(L'approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 21 marzo 1984, n. 18, e' sospesa fino al 31 dicembre 1991.)
(Sanatoria dei provvedimenti gia' assunti.)