Disegno di legge regionale, n. 5024.
Sazioni relative alle normative contenute nel piano
naturalistico del parco naturale della Rocca di Cavour. 1. Le violazioni alle normative contenute nel piano
naturalistico del parco naturale della Rocca di Cavour sono
punite con le sanzioni di cui al presente articolo. 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), secondo
comma, dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare
cave, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di
L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di
materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo
comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48.
3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), secondo
comma, dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare
l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle
vigenti leggi dello Stato e della Regione Piemonte.
4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, secondo
comma, lettere c), d), e), f) e i), relative ai divieti di:
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo
fatte salve le normali attivita' colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un
particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
i) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi
meccanici fuori strada;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad
un massimo di L. 250.000, cosi' come previsto dall'articolo 9,
secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, cosi'
come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo
1984, n. 15.
5. Le violazioni alle norme di cui alle lettere g) e h) del
secondo comma dell'articolo 1, relative ai divieti di:
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione dell'attivita' agricola e forestale e della fruibilita'
del parco;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o
di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o
temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali
dei luoghi;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000
ad un massimo di L. 10.000.000, cosi' come previsto dall'articolo
9, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48.
6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettera a),
relative al divieto di introdurre allevamenti animali di tipo
industriale intensivo, sono soggette alla sanzione amministrativa
da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
7. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettere b),
c), d) relative ai divieti di :
b) approvare qualsiasi elemento e/o struttura di tipo
pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti le attivita'
economiche e di fruizione che si svolgono nell'area del parco;
c) effettuare scavi di qualsiasi tipo se non previa
autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte;
d) introdurre animali selvatici e specie vegetali non autoctoni;
comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad
un massimo di L. 5.000.000, oltre l'obbligo della demolizione nel
caso di cui alla lettera b).
8. Gli interventi in materia forestale eseguiti, in difformita'
da quanto previsto all'articolo 5 comportano sanzioni
amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L.
5.000.000.
9. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 6, lettera a),
relative al divieto di effettuare interventi di qualsiasi natura
al fine di mantenere l'area alla libera evoluzione, nell'area
classificata come riserva naturale speciale, sono soggette alla
sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo
di L. 5.000.000.
10. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 6, lettera b),
relative al divieto di accedere se non per motivi di carattere
didattico, tecnico o scientifico senza l'autorizzazione dell'Ente
di gestione del parco e con esclusione dei proprietari e degli
aventi titolo, nell'area classificata come riserva naturale
speciale, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo
di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
11. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5, 6, 7
lettere b) e c) e 9 del presente articolo comportano, oltre alle
sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che
dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni
formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta
regionale.